Ticino
Bollettino ufficiale delle leggi
Volume 145
Bellinzona, 28 maggio 23/2019
Decreto esecutivo
concernente la convenzione sottoscritta tra la Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago e la Cooperativa di acquisti HSK
(del 3 aprile 2019)
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;
esaminati la convenzione e i relativi allegati sottoscritti tra la Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago e la Cooperativa di acquisti HSK;
considerata la comunicazione del Sorvegliante dei prezzi del 20 dicembre 2018, il quale rinuncia all’inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;
consultata l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);
d e c r e t a :
Art. 1 1Sono approvati la convenzione e i relativi allegati sottoscritti tra la Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago e la Cooperativa di acquisti HSK.
2Le parti si sono accordate sulle seguenti tariffe:
tariffe HSK
Neuropatologia leggera 510.–
Neuropatologia media 600.–
Neuropatologia grave 775.–
Muscoloscheletrico 520.–
Riabilitazione a sorveglianza elevata RSE (Frühreha) 970.–
Riabilitazione psicosomatica 570.–
Riabilitazione cardiologica 510.–
3Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l’Area di gestione sanitaria.
Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Fo- glio ufficiale.
Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrati- vo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.
Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.
Bellinzona, 3 aprile 2019
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri
Decreto esecutivo
concernente le convenzioni sottoscritte con la Clinica Santa Chiara SA, Locarno dalla Cooperativa di acquisti HSK e la CSS Assicurazione
(del 3 aprile 2019)
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;
esaminati le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti con la Clinica Santa Chiara SA, Locarno dalla Cooperativa di acquisti HSK e la CSS Assicurazione;
considerata la comunicazione del Sorvegliante dei prezzi del 21 febbraio 2019, il quale rinuncia all’inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;
consultata l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);
d e c r e t a :
Art. 1 1Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti con la Clinica Santa Chiara SA, Locarno dalla Cooperativa di acquisti HSK e la CSS Assicurazione.
2Le parti si sono accordate su una tariffa pari a fr. 8600.– per la Cooperativa di acquisti HSK e fr. 8670.– per la CSS Assicurazione a partire dal 1° gennaio 2019.
3Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l’Area di gestione sanitaria.
Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Fo- glio ufficiale.
Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrati- vo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.
Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.
Bellinzona, 3 aprile 2019
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri
Decreto esecutivo
concernente la convenzione stipulata tra la Clinica Luganese Moncucco, Lugano e gli assicuratori malattie per la retribuzione delle prestazioni accessorie
(del 3 aprile 2019)
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;
esaminati le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti tra la Clinica Luganese Moncuc- co, Lugano e gli assicuratori malattie per la retribuzione delle prestazioni accessorie (fi- sioterapia, ergoterapia, logopedia, consulenza nutrizionale e consulenza diabetologica) nell’ambito delle cure ambulatoriali ospedaliere;
considerata la comunicazione del Sorvegliante dei prezzi del 21 febbraio 2019, il quale rinuncia all’inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;
consultata l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);
d e c r e t a :
Art. 1 1Sono approvate le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti tra la Clinica Luganese Moncucco, Lugano e gli assicuratori malattie per la retribuzione delle presta- zioni accessorie (fisioterapia, ergoterapia, logopedia, consulenza nutrizionale e consu- lenza diabetologica) nell’ambito delle cure ambulatoriali ospedaliere.
2Le parti si sono accordate sui seguenti valori del punto (in fr.):
Fisioterapia Ergoterapia Logopedia Consulenza nutrizionale
Consulenza diabetologica
tarifsuisse HSK CSS
0.90 0.90/0.92 dal 2020
0.95
1.05 1.10 1.10
0.87 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
3Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l’Area di gestione sanitaria.
Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Fo- glio ufficiale.
Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrati- vo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.
Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.
Bellinzona, 3 aprile 2019
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri
Decreto esecutivo
concernente la convenzione stipulata tra la Clinica Fondazione Varini, Orselina e gli assicuratori malattie per la retribuzione delle prestazioni accessorie
(del 3 aprile 2019)
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;
esaminati le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti tra la Clinica Fondazione Varini, Orselina e gli assicuratori malattie per la retribuzione delle prestazioni accessorie (fisio- terapia, ergoterapia, logopedia, consulenza nutrizionale e consulenza diabetologica) nell’ambito delle cure ambulatoriali ospedaliere;
considerata la comunicazione del Sorvegliante dei prezzi del 21 febbraio 2019, il quale rinuncia all’inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;
consultata l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);
d e c r e t a :
Art. 1 1Sono approvate le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti tra la Clinica Fondazione Varini, Orselina e gli assicuratori malattie per la retribuzione delle presta- zioni accessorie (fisioterapia, ergoterapia, logopedia, consulenza nutrizionale e consu- lenza diabetologica) nell’ambito delle cure ambulatoriali ospedaliere.
2Le parti si sono accordate sui seguenti valori del punto (in fr.):
Fisioterapia Ergoterapia Logopedia Consulenza nutrizionale
Consulenza diabetologica
tarifsuisse HSK CSS
0.90 0.90 0.95
1.05 1.05 1.10
0.87 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
3Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l’Area di gestione sanitaria.
Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Fo- glio ufficiale.
Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrati- vo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.
Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.
Bellinzona, 3 aprile 2019
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri
Decreto esecutivo
concernente la convenzione stipulata tra l’Ospedale Malcantonese, Castelrotto e gli assicuratori malattie per la retribuzione delle prestazioni accessorie
(del 3 aprile 2019)
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;
esaminati le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti tra l’Ospedale Malcantonese, Castelrotto e gli assicuratori malattie per la retribuzione delle prestazioni accessorie (fi- sioterapia, ergoterapia, logopedia, consulenza nutrizionale e consulenza diabetologica) nell’ambito delle cure ambulatoriali ospedaliere;
considerata la comunicazione del Sorvegliante dei prezzi del 21 febbraio 2019, il quale rinuncia all’inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;
consultata l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);
d e c r e t a :
Art. 1 1Sono approvate le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti tra l’Ospedale Malcantonese, Castelrotto e gli assicuratori malattie per la retribuzione delle prestazioni accessorie (fisioterapia, ergoterapia, logopedia, consulenza nutrizionale e consulenza diabetologica) nell’ambito delle cure ambulatoriali ospedaliere.
2Le parti si sono accordate sui seguenti valori del punto (in fr.):
Fisioterapia Ergoterapia Logopedia Consulenza nutrizionale
Consulenza diabetologica
tarifsuisse HSK CSS
0.90 0.90 0.95
1.05 1.05 1.10
0.87 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
3Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l’Area di gestione sanitaria.
Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Fo- glio ufficiale.
Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrati- vo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.
Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.
Bellinzona, 3 aprile 2019
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri
Decreto esecutivo
concernente le convenzioni stipulate con l’Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale (OSC) dalla Cooperativa di acquisti HSK e la CSS Assicurazione per quanto attiene al valore del punto TarMed delle prestazioni ambulatoriali
(del 3 aprile 2019)
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;
esaminati le convenzioni e i relativi allegati stipulati con l’Organizzazione sociopsichia- trica cantonale (OSC) dalla Cooperativa di acquisti HSK e la CSS Assicurazione per quanto attiene al valore del punto TarMed delle prestazioni ambulatoriali;
considerata la comunicazione del Sorvegliante dei prezzi del 12 aprile 2018, il quale ri- nuncia all’inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;
consultata l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);
d e c r e t a :
Art. 1 1Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati con l’Organizza- zione sociopsichiatrica cantonale (OSC) dalla Cooperativa di acquisti HSK e la CSS Assicurazione per quanto attiene al valore del punto TarMed delle prestazioni ambula- toriali.
2Le parti si sono accordate per un valore del punto TarMed pari a fr. 0.83.
3Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l’Area di gestione sanitaria.
Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Fo- glio ufficiale.
Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrati- vo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.
Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.
Bellinzona, 3 aprile 2019
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri
Decreto esecutivo
concernente la convenzione sottoscritta tra l’Associazione Comunità familiare, Lugano e la CSS Assicurazione, per la remunerazione delle prestazioni inerenti alla terapia sostitutiva per pazienti dipendenti dagli oppiacei
(del 3 aprile 2019)
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;
esaminati la convenzione e i relativi allegati stipulati tra l’Associazione Comunità fami- liare, Lugano e la CSS Assicurazione, per la remunerazione delle prestazioni inerenti al- la terapia sostitutiva per pazienti dipendenti dagli oppiacei tramite metadone e/o bupre- norfina (subutex) e/o Sevre Long (morfina a lento rilascio);
considerata la comunicazione del Sorvegliante dei prezzi del 21 febbraio 2019, il quale rinuncia all’inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;
consultata l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);
d e c r e t a :
Art. 1 1Sono approvati la convenzione e i relativi allegati stipulati tra l’Associazione Comunità familiare, Lugano e la CSS Assicurazione, per la remunerazione delle presta- zioni inerenti alla terapia sostitutiva per pazienti dipendenti dagli oppiacei tramite meta- done e/o buprenorfina (subutex) e/o Sevre Long (morfina a lento rilascio).
2Le parti si sono accordate per un rimborso tramite forfait settimanale pari a fr. 91.– a paziente per il trattamento con metadone e fr. 137.– a paziente per il trattamento con buprenorfina (subutex) o con Sevre Long (morfina a lento rilascio).
3Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l’Area di gestione sanitaria.
Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Fo- glio ufficiale.
Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrati- vo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.
Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2016.
Bellinzona, 3 aprile 2019
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri