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SET INFORMATIVO TARIFFA 4CP69. (Creditor protection a premio unico abbinabile ai prestiti riservata ai lavoratori dipendenti di enti privati)

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Academic year: 2022

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[Titolo del documento]

SET INFORMATIVO

TARIFFA 4CP69

(Creditor protection a premio unico abbinabile ai prestiti riservata ai lavoratori dipendenti di enti privati)

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTIENE:

-

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) Danni Mod. 4CP69 DIP Ed. 06.2022;

-

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) Vita Mod. 4CP69 DIP Ed. 06.2022;

-

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) aggiuntivo Multirischi Mod. 4CP69 DIP AGG. Ed. 06.2022;

-

Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario Mod. 4CP69 CA Ed. 06.2022;

-

Facsimile del Modulo di Adesione Mod. 4CP69 MP Ed. 06.2022.

Il presente prodotto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI

per contratti semplici e chiari

Edizione aggiornata al 01/06/2022

(2)

DIP Danni Pagina 1 di 2 Edizione 01/06/2022

Che cosa non è assicurato?

Le persone fisiche che:

sottoscrivano/abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento di durata inferiore a 12 mesi (1 anno) oppure superiore a 120 mesi (10 anni);

non siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana;

non abbiano un’età compresa tra 18 e i 70 anni compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;

alla data di scadenza del finanziamento risultino di età superiore a 75 anni;

non abbiano sottoscritto l’apposito Modulo di Adesione e non abbiano, in funzione della somma assicurata e dell’età, compilato la documentazione medica necessaria (Questionario Medico/Rapporto di Visita Medica);

non siano Lavoratori Dipendenti di Enti Privati;

siano Lavoratori Dipendenti di Enti privati, ma in azienda appartenente al nucleo familiare, oppure con contratto di lavoro non regolamentato dalla Legge Italiana, oppure con prestazione inferiore a 20 ore settimanali;

che percepiscano il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria o Edilizia o Straordinaria;

svolgano una delle seguenti professioni: collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose, controfigure, stuntman, attività circensi; cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio.

Che cosa è assicurato?

Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia In caso di Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica, a causa di Infortunio o Malattia, è previsto il pagamento in unica soluzione all’Assicurato della somma assicurata, pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale al momento del sinistro, al netto di eventuali rate insolute.

Perdita Involontaria di Impiego

In caso di Perdita Involontaria d’Impiego dovuta a giustificato motivo oggettivo o a messa in mobilità, è prevista la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione.

L’indennizzo non potrà superare

in caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Euro 100.000,00 per Assicurato e per Sinistro;

in caso di Perdita Involontaria d’Impiego: Euro 2.000,00 mensili col massimo di 12 Indennizzi mensili per Sinistro e 36 Indennizzi mensili per l’intera durata del Contratto.

Assicurazione Infortuni e Malattia (CPI)

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo Vera Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Prodotto:”Creditor Protection a Premio Unico abbinabile ai prestiti riservata ai lavoratori dipendenti di enti privati – Tariffa 4CP69

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E’ una polizza collettiva ad adesione facoltativa che assicura il rischio di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e la Perdita Involontaria d’Impiego. L’adesione a questa polizza è sottoscrivibile esclusivamente in abbinamento all’adesione alla polizza collettiva che copre il rischio Morte prestata da Vera Protezione S.p.A..

Ci sono limiti di copertura?

Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia:

pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato, e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico;

dolo dell’Assicurato.

Perdita Involontaria di Impiego:

il licenziamento è dovuto a giusta causa;

il licenziamento è dovuto a giustificato motivo soggettivo;

risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato.

Ulteriori limitazioni sono indicate nel DIP Aggiuntivo.

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DIP Danni Pagina 2 di 2 Edizione 01/06/2022

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento (a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato corrisposto il premio).

La durata della copertura coincide con la durata del contratto di finanziamento, nel limite minimo di 12 mesi (1 anno) e massimo di 120 mesi (10 anni).

La garanzia Perdita Involontaria di Impiego prevede un Periodo di Carenza (ovvero di non operatività iniziale della garanzia) per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo.

In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: liquidazione dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato, Decesso dell’Assicurato, anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Finanziamento da parte dell’Aderente (qualora l’Aderente non faccia richiesta, al momento dell’anticipata estinzione totale o surroga del finanziamento di mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria).

Come posso disdire la polizza?

L’Assicurato può:

recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza;

per i contratti di durata superiore ai 5 anni, recedere a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine della annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.

Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Per recedere l’Assicurato può recarsi presso la filiale del Banco BPM S.p.A. ove è stata accesa la copertura assicurativa oppure inviare apposita comunicazione all’Impresa di Assicurazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Quando e come devo pagare?

Il Premio, comprensivo di imposte, deve essere corrisposto interamente in via anticipata al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva abbinate al Contratto di Finanziamento.

Il pagamento del premio alla Compagnia avviene per il tramite trattenuta sul conto corrente dell’Assicurato stesso che, a tal fine, conferisce al Banco BPM S.p.A. apposito mandato.

Che obblighi ho?

All’inizio del contratto

L’Aderente e/o l’Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare sulle informazioni inerenti allo stato di salute, e di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica e la Data di erogazione del finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alla Compagnia, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste.

Nel corso del contratto

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, l’Aderente e/o l’Assicurato sono tenuti - anche tramite Banco BPM S.p.A. - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Compagnia, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero. In caso in cui l’Assicurato modificasse la sua attività lavorativa, perdendo il requisito di assicurabilità di “Lavoratore Dipendente di Ente Privato”, lo stesso deve darne tempestiva comunicazione alla Compagnia, tramite il Banco BPM S.p.A.

In caso di sinistro l’Assicurato deve:

darne tempestiva denuncia alla Compagnia, entro il limite massimo di 60 giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto la possibilità o, anche tramite Modulo di denuncia;

inviare la Denuncia debitamente compilata, in forma scritta, e con allegata la documentazione prevista, alla Compagnia;

in caso di sinistro da Invalidità Permanente sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia il cui costo sarà a totale carico di quest’ultima

in caso di sinistro di Perdita d’Impiego:

- autorizzare il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire alla Compagnia le informazioni relative all’ultimo impiego che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione

- dare tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono essere causa di annullamento dello stesso e/o di limitazione dell’indennizzo dovuto.

Devi comunicare per iscritto alla società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto.

Devi comunicare per iscritto l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto, l’omissione dolosa della comunicazione comporta la perdita dell’indennizzo.

Devi dichiarare espressamente l’esistenza nel Fabbricato di materiali esplodenti, di materiali infiammabili e di merci speciali.

In cado di Ricorso terzi, devi immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di te.

Dove vale la copertura?

Le garanzie sono valide senza limiti territoriali.

(4)

DIP Vita

Assicurazione Temporanea caso morte a capitale decrescente

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi

(DIP Vita) Vera Protezione S.p.A.

Prodotto: CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINABILE AI

PRESTITI - RISERVATA AI LAVORATORI DIPENDENTI DI ENTI PRIVATI - TARIFFA 4CP69 Data di aggiornamento: 01/06/2022 - Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza collettiva ad adesione facoltativa che copre il rischio di morte dell’Assicurato, per i sottoscrittori del Contratto di Finanziamento in forma di Mutuo. L’adesione a questa polizza vita è subordinata all’adesione congiunta alla collegata polizza collettiva danni facoltativa commercializzata da Vera Assicurazioni S.p.A., avente per oggetto le garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e Perdita d’Impiego.

Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell’Assicurato, nel corso della durata della Copertura Assicurativa, verrà liquidato ai Beneficiari designati l’importo del Capitale assicurato pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute.

P

Capitale Assicurato: il capitale assicurato non potrà essere superiore a Euro 100.000,00; il limite complessivo per Assicurato in caso di intestazione o cointestazione di più Finanziamenti assicurati è pari a Euro 500.000,00. In caso di finanziamenti erogati il cui importo sia superiore al massimale di Euro 100.000,00, gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale ed il Finanziamento erogato alla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa.

P

Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.

Che cosa NON è assicurato?

Non sono coperti i rischi diversi dal decesso dell’Assicurato e pertanto il presente Contratto non prevede prestazioni per eventi quali: invalidità, malattia grave, perdita di non autosufficienza, inabilità di lunga durata. Inoltre il Contratto non prevede prestazioni in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del Contratto o altre coperture di tipo complementare.

O

La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite minimo di 12 mesi (1 anno) e massimo di 120 mesi (10 anni).

O

Ai sensi dell’Art. 4 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009, non è assicurabile dalla Società il rischio di natura esclusivamente finanziaria quando sia riferito ad operazioni di finanziamento o di provvista di mezzi finanziari non relativi all’acquisto di beni o servizi; si precisa pertanto che il finanziamento sottoscritto non deve essere erogato per le finalità sopra menzionate, vale a dire non deve essere erogato al mero fine di acquisire fondi o disponibilità liquide.

O

Ci sono limiti di copertura?

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

incidente di volo, se l’assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;

!

incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);

!

partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra;

!

partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;

!

contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;

!

dolo dei beneficiari;

!

guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;

!

suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza;

!

sinistri provocati volontariamente dall’assicurato;

!

sinistri che siano causati da abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’assicurato;

!

(5)

DIP Vita

Edizione 01/06/2022 Pagina 2 di 3

sinistri causati da abuso od uso di medicine in dosi non prescritte dal medico;

!

infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'esercito, nella marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di carabinieri, polizia di stato o guardia di finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;

!

malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'esercito, nella marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di carabinieri, polizia di stato o guardia di finanza o qualsiasi altro corpo militare;

!

pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolino con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;

!

stato di ubriachezza/ebbrezza:

qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;

!

in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;

!

!

decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiaresicuri.it.

Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;

!

decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

!

Sono previste condizioni di carenza. Per maggiori dettagli si rinvia al DIP Aggiuntivo.

!

Dove vale la copertura?

Non vi sono limiti territoriali alla copertura.

P

Che obblighi ho?

L’Aderente e/o l'Assicurato hanno il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare sulle informazioni inerenti allo stato di salute.

L’Aderente e l'Assicurato devono sottoscrivere il Modulo di Adesione.

L’Assicurato deve compilare il Questionario Medico e/o il Rapporto di Visita Medica come riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

Deve essere resa pronta comunicazione alla compagnia nei casi di:

trasferimento di domicilio/sede della Contraente, dell’Aderente e dell’Assicurato in uno stato estero;

variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione.

In caso di richiesta di liquidazione della prestazione è necessario che la Contraente e/o i Beneficiari consegnino alla Compagnia la documentazione prevista dal contratto e meglio descritta nel DIP Aggiuntivo.

Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.

Quando e come devo pagare?

Le Coperture Assicurative vengono prestate dietro corresponsione da parte dell’Aderente di un premio unico anticipato.

Il premio viene versato dall’Aderente, al momento dell’erogazione del finanziamento e della sottoscrizione del Modulo di Adesione alle Polizze collettive abbinate al Contratto di Finanziamento, mediante trattenuta sul conto corrente dell’Aderente stesso che, a tal fine, ha conferito alla Contraente della Polizza apposito mandato all’incasso.

Il premio per la Copertura Morte viene determinato applicando il tasso moltiplicato per la durata del finanziamento (in numero di mesi interi) all’importo totale del finanziamento richiesto.

Nel Modulo di adesione viene indicato l’importo del Premio unico da corrispondere per ogni Assicurato. In caso di cointestazione con ripartizione dell’importo totale del finanziamento, il Premio per ogni Assicurato è calcolato sulla base della quota percentuale dell’importo totale del Finanziamento relativa ad ogni Assicurato.

Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto fra Compagnia e Contraente ha efficacia dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta di assicurazione, ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo facoltà delle parti di esercitare

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DIP Vita

il diritto di disdetta.

Per ciascun Assicurato, le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione da parte dell’Aderente e dell’Assicurato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto da parte dell’Aderente.

La durata delle Coperture Assicurative, espressa in mesi interi, nel limite minimo di 12 mesi (1 anno) e massimo di 120 mesi (10 anni), comprensiva di un eventuale preammortamento, coincide con la durata del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa).

In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio.

Le Coperture Assicurative cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

decesso dell’Assicurato;

accertamento e riconosciuta indennizzabilità di un sinistro di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato;

alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento;

anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte dell’Aderente;

surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui la stessa non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa);

accollo del Contratto di Finanziamento, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile.

La Contraente, l’Aderente e l’Assicurato devono avere il domicilio/sede in Italia per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio/sede in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto e la Compagnia procederà a rimborsare la parte di premio non goduto.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

L’Aderente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l’apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare alla Compagnia comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Vera Protezione S.p.A. Via Carlo Ederle 45 - 37126 Verona.

Ulteriori specifiche sono contenute nel relativo DIP Aggiuntivo.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐SI ☑ NO

Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.

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DIP Aggiuntivo Multirischi

Edizione 01/06/2022 Pagina 1 di 12

Assicurazione Caso Morte, Infortuni, Malattia

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

Vera Protezione S.p.A. – Vera Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINABILE AI PRESTITI - RISERVATA AI LAVORATORI DIPENDENTI DI ENTI PRIVATI - TARIFFA 4CP69

Data di aggiornamento: 01/06/2022 - Il DIP Aggiuntivo Multirischi pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

L'Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Imprese:

Per l'Assicurazione vita: Vera Protezione S.p.A., Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona - Italia; Tel. 800 549330, oppure dall'estero al numero +39 045 8392783; sito internet: www.veraprotezione.it; e-mail per informazioni di carattere generale:

info@veraprotezione.it; e-mail per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni@veraprotezione.it; PEC:

veraprotezione@pec.gruppocattolica.it.

Per l'Assicurazione danni: Vera Assicurazioni S.p.A., Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona - Italia; Tel. 800 549330, oppure dall'estero al numero +39 045 8392783; sito internet: www.veraassicurazioni.it; e-mail per informazioni di carattere generale:

infore@veraassicurazioni.it; e-mail per informazioni relative alle liquidazioni: sinistrire@veraassicurazioni.it; PEC:

veraassicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Vera Protezione S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05913510961.

Società con sede legale in Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona - Italia, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2709 del 12/06/2009 ed iscritta all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. 1.00171.

Vera Assicurazioni S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 01979370036.

Società con sede legale in Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona - Italia, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005 ed iscritta all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. 1.00151.

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato di Vera Protezione S.p.A., l’ammontare:

del Patrimonio Netto è pari a 83 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 48 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 32 milioni di euro);

del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 45 milioni di euro (a);

del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 13 milioni di euro;

dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 132 milioni di euro (b);

dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 132 milioni di euro.

Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,90 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link:

www.veraassicurazioni.it

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato di Vera Assicurazioni S.p.A., l’ammontare:

del Patrimonio Netto è pari a 101,874 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 63,5 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 15,293 milioni di euro);

del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 76,548 milioni di euro (a);

del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 19,137 milioni di euro;

dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 206,946 milioni di euro (b);

dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 206,946 milioni di euro.

Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,70 volte il requisito patrimoniale Solvency

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DIP Aggiuntivo Multirischi II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link:

www.veraassicurazioni.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Ramo Vita:

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Vita, si forniscono le seguenti informazioni:

In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del finanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto la Compagnia liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata e l’importo totale del finanziamento alla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa.

Rami Danni:

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, a cui si rinvia anche per l’indicazione dei massimali che limitano le prestazioni assicurative rese dalla Compagnia, si precisa che:

Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia.

Ai fini del calcolo del grado di invalidità permanente si terrà conto di quanto segue:

Infortuni: Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 nr. 1124 e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa).

Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.

Malattia: La Compagnia corrisponde la prestazione per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata per la quale l’Assicurato abbia ricevuto una diagnosi nel periodo di validità della copertura assicurativa. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ramo Vita:

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita.

Rami Danni:

Ai sensi dell’Art. 4 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009, non è assicurabile dalla Società il rischio di natura esclusivamente finanziaria quando sia riferito ad operazioni di finanziamento o di provvista di mezzi finanziari non relativi all’acquisto di beni o servizi; si precisa pertanto che il finanziamento sottoscritto non deve essere erogato per le finalità sopra menzionate, vale a dire non deve essere erogato al mero fine di acquisire fondi o disponibilità liquide.

Ci sono limiti di copertura?

Ramo Vita:

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Vita, si forniscono le seguenti informazioni integrative:

CONDIZIONI DI CARENZA:

L’Aderente può richiedere che venga accordata all’Assicurato la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica predisposto dalla Compagnia stessa. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato. Qualora l’ingresso in copertura dell’Assicurato avvenga senza rapporto di visita medica, il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dall’adesione, ed il relativo premio unico sia stato regolarmente corrisposto, la Compagnia corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari al premio unico versato. Tuttavia la Compagnia

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non applicherà entro i primi sei mesi dall’adesione dell’Assicurato alla Polizza Collettiva la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato alla Polizza Collettiva;

di infortunio avvenuto dopo l’Adesione dell’Assicurato alla Polizza Collettiva, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A) – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

In assenza di esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall’adesione dello stesso alla Polizza Collettiva e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato e il premio rimane acquisito dalla Compagnia. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dall’adesione dello stesso alla Polizza Collettiva, il capitale assicurato sarà comunque pagato. Tale esclusione può essere annullata qualora l’Assicurato si sottoponga al momento della sottoscrizione del presente Contratto, allo specifico test HIV ed il risultato dello stesso sia negativo.

Rami Danni:

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni:

Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i casi di Invalidità Totale e Permanente causati da:

incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;

incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);

pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolino con sci o idroscì, caccia a cavallo, atletica pesante;

partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;

infortunio avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell’Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra e l’infortunio;

partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;

infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo o anche come volontario, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo;

malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo o anche come volontario, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare;

contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;

dolo dell’Assicurato;

guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;

infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;

infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;

infortuni causati da alcolismo, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato;

infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;

aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;

infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);

applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione

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plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione;

inoltre sono esclusi gli infortuni causati:

dall’uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;

dalla pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;

dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;

dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.

nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, non presentava i Requisiti Di Assicurabilità previsti.

Perdita Involontaria di Impiego ESCLUSIONI

Nessun Indennizzo è dovuto dalla Compagnia per il caso di Perdita d’Impiego se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico.

Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia per il caso di Perdita d’Impiego nel caso in cui:

l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di ente privato in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;

il licenziamento è dovuto a giusta causa;

il licenziamento è dovuto a giustificato motivo soggettivo;

risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato;

il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;

durante il periodo di mobilità del lavoratore dipendente di ente privato maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;

il licenziamento è tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;

se la perdita del posto di lavoro è conseguenza della cessazione alla loro scadenza di contratti a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, contratti stagionali e contratti di lavoro interinale;

l’Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria o Edilizia e/o Straordinaria;

i contratti di lavoro sono stipulati all’estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana;

all’atto dell’adesione l’Assicurato è a conoscenza della prossima disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;

l’Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);

l’Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità.

nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, non presentava i Requisiti Di Assicurabilità previsti.

FRANCHIGIA 30 giorni

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza di 90 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Denuncia di sinistro:

Ramo Vita:

Per tutti i pagamenti richiesti alla Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi alla Contraente, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare la Compagnia al numero verde 800 549330 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30), oppure dall'estero al numero +39 045 8392783 o all’indirizzo e-mail: liquidazioni@veraprotezione.it Cosa fare in caso di

sinistro?

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Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare alla Compagnia la seguente documentazione:

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE: le richieste di liquidazione possono pervenire alla Compagnia:

via email all'indirizzo e-mail: liquidazioni@veraprotezione.it;

in carta semplice, inviandola direttamente ad Vera Protezione S.p.A., - Ufficio Sinistri Vita - Via Carlo Ederle 45 - 37126 Verona - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra la Compagnia ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i documenti seguenti:

MODALITÀ DI PAGAMENTO: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell’intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;

DOCUMENTO D’IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità;

CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;

CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;

P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;

LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con l'Assicurato di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso.

CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO

Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: “Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:”

In caso di assenza di testamento

la non esistenza di disposizioni testamentarie;

nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

In caso di esistenza di testamento:

che il testamento presentato è l’unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l’ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);

occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;

nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati si rende necessaria l’indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:

nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;

qualora fra gli eredi vi fossero “nipoti”/“pronipoti”, specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

DOCUMENTAZIONE MEDICA

In caso di MORTE NATURALE (da fornire solo in caso di somma assicurata inferiore o uguale a Euro 20.000,00): certificato medico attestante la causa del decesso;

In caso di MORTE NATURALE (da fornire solo in caso di somma assicurata superiore a Euro 20.000,01):

occorre presentare una Relazione Sanitaria del Medico attentamente e scrupolosamente compilata in ogni sua parte, che debba, obbligatoriamente, riportare la causa ed il luogo del decesso, eventuali patologie pregresse e/o fattori di rischio (esempio: ipertensione, diabete, fumo, obesità) ed indicando il relativo mese ed anno di insorgenza ed eventuali terapie farmacologiche su base continuativa con la specifica del mese e dell’anno di inizio trattamento.

Si precisa che la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione (ad esempio: modulo

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ISTAT rilasciato dal Comune, lettere di dimissioni e\o cartelle cliniche relative a precedenti ricoveri, verbale di invalidità civile) nei casi in cui, dalla Relazione Sanitaria del medico curante:

emergano elementi discordanti, che non chiariscano la data di insorgenza di patologie o inizio trattamento farmacologico;

emergano informazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti (esempio: causa della morte correlata con patologie pregresse per le quali non viene indicata la data di insorgenza, decessi avvenuti nel primo anno di copertura, decessi causati da malattie che hanno colpito l’assicurato in giovane età, decessi avvenuti in seguito a malattie professionali, infettive e virali, decessi avventi in Paesi Esteri);

emergano informazioni che contrastino con quanto dichiarato dall’Assicurato in fase di sottoscrizione (dichiarazioni di buono stato di salute o risposte fornite all’interno del questionario anamnestico/medico).

In caso di MORTE VIOLENTA – infortunio, omicidio o suicidio - oltre all’eventuale documentazione necessaria per morte naturale, la Compagnia necessita ricevere copia del Verbale dell’Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, certificato di chiusura inchiesta emesso dall’Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell’indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia la Compagnia stessa, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è possibile contattare il numero verde: 800 549330 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30, oppure dall'estero il numero +39 045 8392783.

Oltre alla documentazione sopra riportata, la Compagnia necessita ricevere la seguente ulteriore documentazione nel caso di:

MINORI/INTERDETTI/INCAPACI: in questo caso la Compagnia necessita ricevere:

richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore) completa delle modalità di pagamento;

copia del Decreto del Giudice Tutelare (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l’importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato;

copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore);

indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore);

autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del tutore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa.

PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso la Compagnia necessita ricevere:

richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa delle modalità di pagamento;

copia della procura autenticata dalle autorità competenti, che contenga l’espressa autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie);

copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore);

indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore);

autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del procuratore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa.

BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ: in questo caso la Compagnia necessita ricevere:

richiesta di liquidazione sottoscritta dal Rappresentante Legale (esecutore) completa delle modalità di pagamento;

documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà;

copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante (esecutore), ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante;

copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;

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indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore)e dei titolari effettivi;

indicazione, per i titolari effettivi, relativa all’essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP);

autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del legale rappresentante (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l’informativa.

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE: in questo caso la Compagnia necessita ricevere:

dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Compagnia di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 3/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n.

262/2006, è necessario produrre:

la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza;

oppure

la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:

per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84;

per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00.

IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:

Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Rami Danni:

La Denuncia debitamente scritta, e con allegata la documentazione prevista, deve essere inviata entro il termine indicato nel DIP Danni a: Sinistri Vera Assicurazioni - Via Carlo Ederle 45 – 37126 Verona oppure potete contattare il Numero Verde 800 185 445 attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, oppure dall'estero il numero +39 02 24128759.

Per effettuare la denuncia, l’Aderente potrà utilizzare l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro reperibile presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il finanziamento.

Per la liquidazione del Sinistro deve essere allegata alla Denuncia, la seguente documentazione:

copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità dell’Assicurato;

dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.

In caso di Invalidità Totale Permanente è richiesta inoltre la seguente documentazione:

copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente o notifica emessa dagli enti preposti;

documentazione medica/cartelle cliniche, certificato medico, relativi all’infortunio che ha determinato l’invalidità permanente;

dichiarazione della Contraente (ovvero della Banca presso la quale è stato acceso il finanziamento) attestante l'importo del debito residuo alla data del sinistro.

La denuncia deve inoltre contenere l’indicazione del luogo dell’eventuale Sinistro, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.

In caso di Perdita Involontaria d’Impiego è richiesta inoltre la seguente documentazione:

copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro;

copia del libretto di lavoro e della scheda professionale;

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