Servizi sociali per i minori: quando possono intervenire?
Autore: Carlos Arija Garcia | 15/09/2021
Basta l’elevata conflittualità tra i genitori per arrivare all’affidamento?
Quali sono le responsabilità penali di assistenti ed educatori?
Perché ci sono delle serie difficoltà economiche, per una situazione di degrado sociale, per un conflitto serrato tra i genitori che mette a repentaglio l’equilibrio e l’integrità psicofisica della prole. Di motivi per far intervenire in una famiglia delle figure esterne che si prendano cura dei figli minori ce ne sono. Ma anche delle
ragioni per tenerli fuori dalla porta. O, quanto meno, per evitare che si portino via i bambini. I servizi sociali per i minori quando possono intervenire? Basta un continuo conflitto tra i genitori, magari riportato dal vicino di casa che sente le quotidiane litigate dal proprio salotto? E quali sono le responsabilità penali degli assistenti sociali che prendono i bambini o i ragazzini in affidamento?
Due recenti pronunciamenti della Cassazione hanno fatto il punto su questi aspetti.
Uno, sancisce che bisogna andarci piano con l’allontanamento dei bambini dal nucleo familiare: le discussioni dei genitori, se violente e frequenti, non fanno bene, certamente. Ma potrebbero non bastare ad affidare i figli ai servizi sociali.
Tra poco, vedremo come lo spiega la Suprema Corte.
Con un’altra sentenza, invece, i giudici di legittimità hanno ricordato le responsabilità penali in capo agli assistenti sociali che si prendono cura dei bambini in determinate strutture. Vediamo come e quando possono intervenire i servizi sociali per i minori e come devono comportarsi una volta che hanno avuto in affidamento i bambini.
Perché i minori vengono affidati ai servizi sociali?
Citavamo all’inizio alcune circostanze che possono portare all’intervento dei servizi sociali per i minori, dalle difficoltà economiche ad un rapporto genitoriale ad elevata conflittualità, fino al più totale degrado sociale, magari con uno dei genitori o entrambi dipendenti da droghe o alcol.
L’affidamento ai servizi sociali è una misura che il tribunale dispone a favore di un minore (quindi, di una persona incapace) costretto a vivere in un ambiente familiare non idoneo alla sua crescita psicofisica. Lo scopo è quello di mettere il bambino o il ragazzino nelle condizioni di poter avere il supporto psicologico ed educativo che non trova nella famiglia. La decisione, dunque, spetta all’Autorità giudiziaria quando il minore si trova in una situazione che possa compromettere la sua crescita.
Il Tribunale per i minorenni, effettuate le dovute indagini, può agire per decreto in due modi:
affidare il minore ai servizi sociali e collocarlo presso uno dei genitori;
comprimere la responsabilità genitoriale affidando il minore solo ai servizi sociali.
Quest’ultima scelta comporta la limitazione dell’azione del padre e della madre alla normale amministrazione riguardante il minore (comprese le spese di affidamento o di ricovero). I genitori saranno tenuti a seguire le indicazioni dei servizi sociali.
Se la domanda viene accolta, l’autorità giudiziaria:
convoca il minore (se ha compiuto i 12 anni oppure, se di età inferiore, ha capacità di discernimento) ed il legale rappresentante dei servizi sociali;
definisce il percorso educativo da seguire;
stabilisce i compiti dei servizi sociali, che dovranno poi essere documentati.
Il provvedimento dell’autorità giudiziaria è temporaneo e, per questo, non può essere impugnato dai genitori. L’affidamento ai servizi sociali verrà meno quando si sarà risolto il conflitto tra i genitori e, quindi, quando il minore potrà di nuovo trovare con loro un clima sereno che favorisca la sua crescita a tutti i livelli.
Affidamento ai servizi sociali: basta un clima di conflittualità?
Affinché un minore venga affidato ai servizi sociali, però, non è sufficiente che in famiglia si registri un clima di elevata conflittualità tra i genitori, sia quando questi vivono insieme sia quando sono separati o divorziati e l’astio tra padre e madre viene avvertito nei rispettivi nuclei. Così ha determinato la Cassazione con una recente ordinanza [1].
La Suprema Corte ricorda che l’affidamento del minore ha come finalità il ripristino di una bigenitorialità condivisa, partendo della tutela del bambino e adottando ogni provvedimento utile a raggiungere un duplice scopo:
l’attribuzione ai servizi di un ruolo di supplenza e di garanzia;
l’avvio di un percorso per i genitori verso il superamento del conflitto ed il recupero di una relazione basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio.
La Cassazione tiene a preservare per quanto possibile il principio della
bigenitorialità nell’interesse del minore, inteso come presenza comune del padre e della madre nella vita del figlio finalizzata a garantirgli vita e relazioni affettive stabili, oltre all’assistenza, all’educazione e all’istruzione a cui il minore ha diritto. Di conseguenza, concludono gli Ermellini, l’affidamento condiviso non può essere ostacolato dalla sola conflittualità genitoriale ma deve essere considerato una regola per recuperare – per quanto possibile – il rapporto familiare.
La responsabilità penale degli assistenti sociali
Interessante, a questo punto, citare un’altra recente sentenza della Cassazione che ha a che fare con l’affidamento dei minori ai servizi sociali e con la responsabilità penale degli assistenti che si prendono cura dei ragazzini.
Responsabilità – scrivono i giudici supremi – che viene determinata dalla posizione di garanzia assunta dall’assistente sociale nel caso in cui ci sia una violazione di una regola cautelare a tutela del minore.
In pratica, con la sentenza in commento che trovi in fondo a questo articolo [2], un assistente sociale e un educatore sono stati riconosciuti penalmente responsabili della morte di un minore affidato ai servizi sociali e, in particolare, a loro. Il ragazzino si trovava con la madre in una comunità di recupero di tossicodipendenti. In capo all’assistente sociale e all’educatore, la responsabilità di non avere vigilato il comportamento sregolato della madre.
Secondo i giudici, le persone a cui vengono affidati i minori hanno una posizione di garanzia verso gli interessi del minore quando ricevono l’incarico di assistenza con decreto del tribunale e, pertanto, si deve assumere la responsabilità di ciò che può accadere al ragazzino in caso di mancata vigilanza del suo comportamento o della condotta altrui che possa mettere a repentaglio l’integrità psicofisica del bambino.
Note
[1] Cass. ord. n. 24637/2021. [2] Cass. sent. n. 33596/2021.
Sentenza
Cass. pen., sez. IV, ud. 19 maggio 2021 (dep. 10 settembre 2021), n.
33596
Presidente Piccialli – Relatore Bellini Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza resa in data 15 febbraio 2019, 1.
confermava la decisione del giudice di primo grado in ordine alla penale responsabilità di V.R. e B.A. per aver concorso, in cooperazione colposa, a
cagionare la morte del minore N.D. che, con decreto del Tribunale di Firenze del 22.6.2010, era stato affidato ai servizi sociali dell'azienda sanitaria di Pisa con conseguente incarico della V. , assistente sociale, di
prendersi cura del minore collocato, insieme alla madre P.E. , presso la Comunità (OMISSIS) ove il B. svolgeva il ruolo di responsabile ed educatore. 2. In particolare agli imputati veniva rimproverata l'omessa
adeguata vigilanza sul comportamento della madre che, nonostante avesse recenti trascorsi di tossicodipendenza e fosse stata a lungo sottoposta a controlli presso il SERT, essendo quindi incapace di accudire il
figlio, aveva condotto presso la comunità ove era stata collocata una vita sregolata, in quanto poteva uscire dalla struttura con il bambino senza l'accompagnamento di un educatore e trascorrere con il medesimo, al di
fuori della struttura e in luoghi sconosciuti, gran parte della giornata, facendo rientro solo la sera alle h 22.00. Si contestava pertanto alla V. di non avere fornito informazioni al riguardo al Tribunale per i Minorenni che,
al contrario, veniva rassicurato in ordine al positivo percorso di acquisizione delle capacità genitoriali seguito dalla donna; veniva altresì
contestata l'omessa verifica in ordine alle condizioni igieniche e di sicurezza della camera in cui la donna alloggiava con il figlio minore, nonostante gli iniziali esiti negativi di tali verifiche così concorrendo, con
imprudenza e negligenza insieme alla madre che ha definito la sua posizione con il patteggiamento della pena, a cagionare la morte di N.D.
che, avendo assunto pasticche del medicinale "subuxone", asseritamente custodite dalla madre in un comodino della stanza ove alloggiava ma verosimilmente sparse sul pavimento della camera o, comunque, detenute
in un luogo per lui facilmente accessibile, decedeva per intossicazione acuta da buprenorfina. 3. La Corte distrettuale giudicava infondati gli appelli proposti dagli imputati. La Corte distrettuale riteneva che la V. , alla
quale erano ben noti i trascorsi di P.E. che avevano determinato
l'affidamento del minore ai servizi sociali, avesse omesso di vigilare adeguatamente sulla condotta tenuta all'interno della Comunità dalla madre che godeva di ampia libertà di movimento essendo solita uscire da sola con il bambino per recarsi presso luoghi sconosciuti e rientrare solo a tarda sera, come testimoniato da H.E.F. che, conosciuta la P. proprio nel
periodo in cui si trovava ad Arezzo, aveva intrapreso con la stessa un'assidua frequentazione in quanto entrambi facevano abituale uso di
droga e affermava, con dichiarazioni precise e circostanziate, che la medesima assumeva quotidianamente cocaina ed eroina, tranne il venerdì
essendo il giorno in cui il padre del bambino raggiungeva Arezzo per incontrare il figlio e che tale consumo avveniva presso la sua abitazione, dove la donna si recava in compagnia del bambino tanto che ivi venivano
ritrovati i vestiti del bimbo. Quanto alla mancata verifica delle condizioni della camera ove la donna alloggiava con il bambino risultavano indicative, ad avviso della Corte, le testimonianze di F.G. e G.G. che avevano vissuto a
stretto contatto con la P. e, in particolare, della G. che aveva riferito di averla vista di frequente in condizioni tali da ritenere che avesse assunto sostanze stupefacenti ed aveva anche percepito, una volta che era entrata
nella stanza dove alloggiava la donna, la presenza di fumo denso riconducibile al consumo di stupefacente; richiamava inoltre il contenuto
del diario osservazione/intervento redatto dalle educatrici della (…), in particolare nel primo periodo di permanenza ((OMISSIS) ) e ravvisava la posizione di garanzia della V. che, essendo stata, in qualità di assistente sociale, incaricata di occuparsi del bambino, avrebbe dovuto sopperire alle
manchevolezze del genitore affidatario e vigilare costantemente sul minore con un'opera assidua e regolare, attività disattesa in quanto, seppur assente per malattia dal mese di (OMISSIS) al mese di (OMISSIS) ,
dal (OMISSIS) fino alla morte del bambino mai si era recata a trovare la madre ed il figlio nonostante l'obbligo di recarsi presso la struttura con cadenza trimestrale, limitandosi a valutare le relazioni che le venivano inviate dagli educatori della struttura con l'esclusione, quindi, di ogni tipo
di rapporto diretto con la diade madre figlio. Neppure a seguito della segnalazione del padre del bambino, N.S. , in ordine all'avvenuta ripresa
frequentazione da parte della madre di persone tossicodipendenti nel periodo pasquale in cui si era recata a Pisa per le festività, la V. aveva provveduto ad instaurare un contatto diretto con P.E. , limitandosi ad
assistere alla telefonata della collega P. con il B. che neppure aveva
realizzato di come la donna avesse ripreso ad assumere sostanze stupefacenti fin dal periodo di permanenza ad Arezzo. Assumeva come la
mancata percezione da parte della V. dei plurimi segnali rivelatori di una condotta di vita della P. in aperto contrasto con il percorso di rieducazione,
fosse riconducibile alle modalità con cui la stessa aveva svolto il suo mandato: invero essa non aveva provveduto ad instaurare contatti diretti
con la madre e con il bambino, a verificare di persona la idoneità della struttura in cui erano essi erano stati collocati, tanto che lo stesso B. aveva
fin dall'inizio segnalato la necessità che la donna seguisse un percorso psicologico che il proprio istituto non era in grado di assicurare, ad instaurare un contatto con P.A. , maestra d'asilo del minore, a rispondere
alle sollecitazioni di P.M. , educatrice professionale che si occupava di seguire gli incontri protetti tra il bambino ed il padre, se non a fronte della
minaccia della stessa di sospendere il servizio. Non poteva neppure condividersi la tesi difensiva secondo cui l'imputata avrebbe fatto affidamento sulle relazioni redatte dal personale operante presso la (…) e su quanto le veniva riferito dal B. perché ciò non escludeva la necessità di un rapporto diretto tra la V. e la diade madre-figlio trattandosi di relazione
tra soggetto affidatario/affidato che determina la responsabilità del soggetto garante qualora si ravvisi la violazione di regole di condotta - generiche o specifiche - da cui derivi l'evento lesivo che la regola cautelare
violata mirava a prevenire (concretizzazione del rischio) e l'esistenza del nesso causale fra la condotta riferibile al soggetto titolare della posizione di garanzia e l'evento dannoso. Nel caso di specie, accertata la violazione della regola cautelare connessa all'obbligo di esercitare un effettivo ruolo di controllo nell'iter educativo del minore attraverso un rapporto diretto e costante con la madre e con lo stesso minore, la Corte riteneva sussistente
anche il nesso di causalità tra la condotta della V. e la morte del piccolo D.
, avvenuta a seguito dell'ingerimento di una pasticca di subuxone, con tutta probabilità lasciata incustodita dalla madre all'interno della camera ove entrambi alloggiavano e che mai era stata sottoposta ad un controllo
avendo la V. , tramite l'esercizio superficiale dei propri compiti di affidataria del minore, agevolato la condotta della madre e, pertanto, concorso mediante omissione a determinare l'evento lesivo secondo un
grado di certezza processuale ovvero di alta credibilità razionale o probabilità logica. Con riferimento all'appello del B. , la Corte territoriale
evidenziava il mancato ottemperamento agli obblighi connessi alla
posizione di protezione dallo stesso assunta in veste di educatore su cui incombeva l'obbligo di valutare la situazione individuale e familiare, oltre che sociale, della persona e creare una relazione educativa con il soggetto
coinvolto, al fine di consentire a quest'ultimo di raggiungere una propria autonomia ed indipendenza. Allo stesso venivano quindi addebitati profili di colpa per l'assenza di qualsiasi controllo sulle frequentazioni della donna al di fuori della struttura, facilitate dalla estrema libertà di cui essa godeva, di cui il B. avrebbe potuto certamente rendersi conto avendo un rapporto
quotidiano con gli ospiti della struttura, l'omessa verifica sulle condizioni della camera in cui alloggiava all'interno della struttura, nonché per avere sottovalutato le segnalazioni provenienti dal padre D. , di talché la P. aveva
progressivamente ripreso una condotta di vita sregolata, caratterizzata dalla tossicodipendenza e dalla incapacità di accudire al figlio, fatto che ha
costituito la premessa alla mancanza di vigilanza che aveva condotto alla morte del bambino. D'altronde lo stesso B. si era mostrato consapevole della particolare difficoltà del caso quando, inizialmente, aveva evidenziato
che l'istituto da lui diretto non era adeguato al compito affidato essendo, piuttosto, necessaria la presenza di un educatore da affiancare in via esclusiva alla donna che, sebbene non fosse entrata presso l'istituto (…) in
ragione della condizione di tossicodipendenza nondimeno, avuto riguardo al pericolo concreto di una ripresa nell'assunzione delle sostanze stupefacenti, richiedeva maggiore attenzione nella vigilanza sul percorso
seguito, laddove dopo il buon esito dei controlli eseguiti nel mese di dicembre 2010 presso il SERT non erano seguite ulteriori verifiche in epoca
successiva, nonostante sia notorio che i soggetti con grave trascorso di tossicodipendenza sono esposti a un forte rischio di recidiva. Neppure
poteva condividersi la tesi difensiva secondo cui la donna mai aveva tenuto comportamenti "strani" che avrebbero potuto fungere da campanelli di allarme, potendo tali comportamenti, ad avviso della Corte,
essere notati solo nell'ambito di un rapporto meno superficiale e più attento alle dinamiche comportamentali. Risultava inoltre smentito l'assunto difensivo secondo cui lo stato di disordine della camera rinvenuto
dopo l'accertamento della morte del bimbo fosse da ricondurre alla condotta della donna che, rientrata presso l'Istituto dopo aver lasciato
l'ospedale, avrebbe messo a soqquadro la camera, in quanto di tale condotta volontariamente distruttiva non vi era alcuna prova mentre al
contrario dalla perquisizione compiuta in data 11.6.2011 erano state
rinvenute nella borsetta della P. pasticche di exstasy e nella camera pannolini sporchi e i cd. pippotti, a riprova che la donna aveva ripreso ad
assumere sostanze stupefacenti anche all'interno dell'istituto. Con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità, pure contestata dall'appellante, la Corte di appello riteneva adeguato il supporto probatorio
in ordine ai profili di negligenza, imprudenza ed imperizia che avevano caratterizzato la condotta dell'imputato che, essendo psicologo e psicoterapeuta, certamente disponeva di un patrimonio di conoscenze tali
da essere in condizione di tenere una condotta diversa confacente alla posizione di garanzia assunta non potendo, al contrario, porsi una questione di inesigibilità della condotta dovuta, fondandosi poi la prova del
nesso di causalità sul criterio di probabilità logica, non statistica essendo evidente che la morte del bambino era stata cagionata dalla cooperazione
colposa oltre che della madre, anche degli imputati che con il loro modus operandi avevano favorito la condotta imprudente della medesima donna.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. La V. , tramite difensore di fiducia, articola il ricorso in tre motivi.
Con una prima deduzione lamenta violazione dell'art. 521 c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche con riguardo al contenuto dell'obbligo di vigilanza gravante sui servizi sociali nonché vizio
motivazionale per travisamento di prova perché, ad avviso della difesa, la Corte di appello sarebbe incorsa in un erroneo inquadramento giuridico
della vicenda laddove, a fronte della originaria contestazione di una condotta attiva, consistita nell'aver consentito alla madre del bambino di uscire liberamente dalla struttura e di non aver informato di ciò il Tribunale
ed una condotta omissiva consistita nel non aver verificato le condizioni della camera in cui alloggiava, aveva riconosciuto alla V. l'inosservanza di
un generico obbligo di vigilanza, senza peraltro indicare l'oggetto e le modalità esecutive di un tale dovere. In tal modo, afferma la difesa, la
Corte avrebbe di fatto accolto le ragioni difensive laddove nell'atto di appello veniva sottolineato che la posizione di garanzia/protezione assunta
a sostegno della responsabilità della V. non era pertinente perché, allorquando il minore viene collocato presso una struttura organizzata per
la cura e l'educazione, si realizza un trasferimento della posizione di garanzia mentre risulta del tutto imprecisato ed evanescente, oltreché privo di una precisa connotazione normativa, il ruolo di supervisione che pure permane in capo ai Servizi Sociali. Al riguardo sostiene che il giudice
sia incorso in un travisamento della prova, richiamata nell'atto di appello, costituita dalla testimonianza della Dott.ssa A. , responsabile dei Servizi di riferimento, in ordine al differente regime conseguente all'affidamento del minore alla struttura e l'affidamento del minore "genericamente" ai servizi sociali laddove il primo determina, in conformità a quanto stabilito dalla
normativa della Regione Toscana, l'obbligo per l'assistente sociale affidatario di effettuare verifiche in loco a partire dal sesto mese dalla stesura del progetto educativo, una volta verificati i requisiti di idoneità
della struttura collocataria, laddove la maggior parte del compito di supervisione veniva assolto mediante l'esame delle relazioni provenienti dal responsabile della struttura ed attraverso i colloqui individuali. Con un
secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità poiché, ad avviso della difesa, quanto sostenuto dalla Corte distrettuale dimostra che l'unico comportamento che
avrebbe potuto scongiurare l'evento sarebbe stato quello di ispezionare ogni giorno la camera ove alloggiava la madre con il bambino e quindi un comportamento non di competenza dei servizi sociali, laddove il controllo richiesto all'assistente, pure condotto periodicamente e preceduto dalle relazioni della struttura, non avrebbe comunque consentito di scongiurare
l'evento dannoso, determinato da una situazione del tutto occasionale e imprevedibile. Infine con un terzo motivo lamenta vizio motivazionale per
contraddittorietà in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato poiché non sarebbe stata dimostrata la rimproverabilità soggettiva colposa della V. mentre dalla deposizione della A. , diretta superiore dell'imputata a cui la stessa si era rivolta interrogandola sul da farsi, emergeva che i servizi sociali svolgono il proprio incaricato sulla base
degli incontri periodici che si tengono con i soggetti affidati nonché su quanto viene loro riferito dal SERT nonché dai soggetti operanti nella comunità in cui i soggetti sono collocati, come appunto il B. che, nel caso
di specie, aveva rassicurato l'imputata la quale non aveva ragione di dubitare di quanto riferitole dallo stesso e che nessun rimprovero poteva essere mosso all'assistente sociale di Pisa se lo stesso responsabile della
struttura di Arezzo era stato tratto in inganno, come emergeva dal contenuto delle relazioni estremamente positive sul recupero del ruolo genitoriale della P. , dal comportamento della donna che aveva ripreso l'uso degli stupefacenti mentre era inserita nella struttura di (…). 3.1 La difesa del B. , con un primo motivo, deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1,
lett. e), carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova per palese contrasto tra quanto statuito in sentenza e quanto risultante da altri atti del processo, segnatamente dalle trascrizioni delle deposizioni testimoniali rese in dibattimento e dai documenti acquisiti. In particolare, dopo aver premesso in via generale che il giudice, a fronte di prove contraddittorie, non può limitarsi ad affermare la sua preferenza per
una certa ricostruzione dei fatti piuttosto che un'altra a meno che la diversa ricostruzione non accolta possa essere esclusa al di là di ogni ragionevole dubbio e che è possibile censurare in Cassazione la sentenza del giudice che non abbia indicato le ragioni per cui ritiene non attendibili le prove contrarie, riproponendo quanto già dedotto in appello, censura l'operato dei giudici nella parte in cui hanno selezionato solo alcune delle
testimonianze rese dai testi del processo, relegandone altre,
immotivatamente, nell'oblio. Difatti, ad avviso della difesa, nè il primo nè il secondo giudice hanno effettuato una verifica in termini dialettici della tesi
accusatoria con la tesi alternativa, pure ricavabile, si afferma, dal materiale probatorio. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e) per vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra l'asserita violazione degli obblighi di
protezione e l'evento letale soffermandosi, in particolare, sulla mancanza di motivazione in ordine alla evitabilità dell'evento, fatta discendere esclusivamente dal supposto aumento del rischio determinato dalle contestate violazioni delle regole cautelari. Infine la difesa del B. ha depositato memoria difensiva in data 17/12/2019 in cui si dà atto che, in
adempimento delle obbligazioni civilistiche discendenti dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze, che l'assicuratore per la responsabilità
civile Cattolica Assicurazioni Spa, ha effettuato il pagamento di Euro 380.000,00 "a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenti al decesso
del minore N.D. ", con la dichiarazione delle costituite parti civili "di non avere più nulla a pretendere nè dalla Fondazione (…), nè da B.A. per
qualsiasi titolo di danno e di spese, anche legali, in dipendenza dell'evento". Conseguentemente le parti civili in data 14 Maggio 2021 hanno depositato revoca della costituzione di parte civile in adempimento
della scrittura suddetta.
Ritenuto in diritto
Preliminarmente, agli effetti penali, deve disporsi l'annullamento della 1.
sentenza impugnata per essere il reato ascritto agli imputati venuto ad estinzione per intervenuta prescrizione, maturata in data (OMISSIS) , già
considerati i periodi di sospensione del dibattimento nei gradi di merito come risultanti dai verbali di udienza in cui sono maturati i suddetti differimenti per impedimenti concernenti la difesa degli impudenti e le estensioni per adesione all'astensione proclamata all'Unione delle Camere
penali. D'altro canto le doglianze dei ricorrenti non risultano
manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, quantomeno ai fini civili, di talché il rapporto processuale risulta essersi regolarmente costituito; sotto diverso profilo dall'esame dei provvedimenti impugnati e degli atti difensivi
non emergono elementi che, in maniera incontestabile e in termini di evidenza "ictu oculi" giustifichino la conclusione, in termini di mera constatazione, della insussistenza del fatto, della mancata commissione da
parte dell'imputato e, più in generale, della irrilevanza penale dello stesso.
2. In ordine alle questioni civili, sulle quali la Corte è comunque tenuta a pronunciarsi ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ancorché in costanza di una causa
estintiva della responsabilità penale in presenza di condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte
civile, l'interesse alla pronuncia del ricorrente B. risulta venuto meno a seguito di rinuncia delle parti civili all'azione civile promossa nei suoi confronti in presenza della dichiarazione delle costituite parti civili "di non
avere più nulla a pretendere nè dalla Fondazione (…), nè da B.A. per qualsiasi titolo di danno e di spese, anche legali, in dipendenza dell'evento
a fronte dell'intervenuto risarcimento operato dall'assicuratore per la responsabilità civile". Devono conseguentemente essere revocate le statuizioni civili della sentenza impugnata nei confronti di B.A. . 3. Il ricorso
di V.R. deve invece essere rigettato. Innanzitutto giova premettere che la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del
minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la
condotta pregiudizievole di uno o entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. Sin dagli anni novanta del secolo scorso è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità la "teoria del garante" muovendo dall'osservazione - e dalla valorizzazione - del profondo significato che deve riconoscersi agli "obblighi
di garanzia" discendenti dallo speciale vincolo di tutela che lega il soggetto garante rispetto ad un determinato bene giuridico, per il caso in cui il titolare dello stesso bene sia incapace di proteggerlo autonomamente (Cass. sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990, dep. 29/04/1991, Rv. 191792). Nello sviluppo di tale teoria, la Suprema Corte ha chiarito che, nell'individuazione dei reali destinatari degli obblighi protettivi, vengono in rilievo le funzioni in
concreto esercitate dal soggetto agente (Cass. sez. U., n. 9874 del 01/07/1992, dep. 14/10/1992, Rv. 191185); che spetta all'interprete procedere alla selezione delle diverse posizioni di garanzia, per tutti i casi della vita - non tipizzati dal legislatore - corrispondenti ad una situazione di
passività, in cui versi il titolare del bene protetto; e che l'interprete, in tale ambito ricostruttivo, deve individuare il contenuto degli obblighi impeditivi specificamente riferibili al soggetto che versa in posizione di garanzia. 3.1 Giova, inoltre, ricordare che la posizione di garanzia deve intendersi come locuzione che esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire
l'evento e che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., e che è affidata all'interprete la selezione dei garanti e l'individuazione di aree di
competenza pienamente autonome, tali da giustificare la
compartimentazione della responsabilità penale, compito particolarmente complesso specialmente nell'ambito della cooperazione colposa e che l'interprete deve svolgere tenendo presente lo scopo del diritto penale che
"è proprio quello di tentare di governare tali intricati scenari, nella già indicata prospettiva di ricercare responsabilità e non capri espiatori" (Cass.
sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, dep. 21/12/2012, Rv. 254094). 4. Nella materia di interesse costituisce principio di diritto affermato da questa Corte quello per cui "ai fini della operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p., nell'accertamento degli obblighi
impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante e - in tale ambito ricostruttivo, al
fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo - come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta - occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza" (Cass.
pen. sez. 4, sent. 27/01/2015, dep. 06/03/2015, n. 9855 PG in proc.
Chiappa, Rv.262440). 5. Tanto premesso, risulta corretta la valutazione della Corte di appello circa il riconoscimento di una posizione di garanzia
assunta dalla V. rispetto alla sfera di interessi del minore essendo stata l'imputata, in veste di assistente sociale, incaricata, con decreto del Tribunale di Firenze del 22/6/2010, di assumere l'assistenza del minore,
collocato in comunità con la madre, all'evidenza incapace di accudire il figlio visti i trascorsi di tossicodipendenza. 6. Nella materia qui in esame viene in rilievo il R.D. 20 luglio 1934, n. 1404 (conv. In L. 27 maggio 1935,
n. 885), istitutivo del Tribunale per i Minorenni con compiti di tutela minorile in un'ottica essenzialmente volta alla rieducazione e istituzionalizzazione del minore nonché la L. 25 luglio 1956, n. 888 di modifica del settore degli interventi rieducativi di competenza dei tribunali
per i minorenni rivolgendo attenzione particolare agli interventi tesi al sostegno del minore. È in quest'ottica che si è avuta una rilettura dell'istituto dell'affidamento al servizio sociale costituendo tale servizio,
insieme al servizio psicologico territoriale, il principale veicolo di conoscenza delle situazioni a rischio attuale o potenziale in cui versano i
minori sicché compito degli assistenti è quello di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, organo di impulso processuale, le situazioni di pregiudizio o di abbandono morale e materiale
in cui versa il minore nonché quello di collaborare al fine di acquisire informazioni in ordine alle condizioni di vita del minore sottoposto a tutela o curatela. Infatti il servizio sociale professionale è tenuto a collaborare per
gli interventi in favore di minorenni che si trovino in una situazione di rischio derivante da comportamenti pregiudizievoli dei genitori a causa
delle condotte irregolari e che sono per tale motivo soggetti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile (artt. 330,333 c.c.). 6.1 In particolare, ai sensi della L. 23 marzo 1993, n. 84, l'assistente sociale è
dotato di autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone e famiglie in situazioni di bisogno e di disagio. Trattandosi di materia - quella delle funzioni socio assistenziali - oggetto di decentramento agli enti locali,
il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce ai comuni, singoli o associati, secondo le direttive delle Regioni, il sistema della politica minorile nonché
le funzioni amministrative comprendenti gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili
nell'ambito della competenza civile e amministrativa e la L. 4 maggio 1983, n. 184 impone all'ente locale di prestare servizi di supporto affinché
il minore possa concretamente realizzare il diritto di vivere nella propria famiglia o, qualora non sia possibile, possa essere inserito in una famiglia
affidataria, in una comunità di tipo familiare o infine essere adottato. 6.2 Infine, la L. 8 novembre 2000, n. 328, riafferma la centralità degli Enti Locali sulla titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali, interventi che includono, in particolare, quelli a sostegno dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture di accoglienza di tipo familiare (art. 22, lett. c). 7. Orbene, se è vero che gli obblighi dell'assistente sociale incaricato della cura del minore collocato in comunità non sono oggetto di analitica disciplina legislativa non può negarsi, tuttavia, la posizione di garanzia che il soggetto incaricato assume
trattandosi, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, di una relazione soggetto affidatario/affidato che, sebbene non comporti un
addebito di responsabilità automatico, determina comunque la
responsabilità del soggetto garante qualora sia ravvisata violazione di una regola cautelare di condotta da porsi in relazione con l'evento lesivo che la medesima regola mirava a prevenire. 7.1 Diversamente da quanto afferma la ricorrente, secondo cui la Corte distrettuale, nell'inquadrare la vicenda,
sarebbe incorsa in un errore giuridico, la condotta che viene contestata non è una condotta attiva, consistita nell'aver consentito alla madre di uscire liberamente dalla struttura socio assistenziale ove era collocata insieme al minore, bensì una condotta omissiva consistita nella mancata instaurazione di qualsiasi contatto diretto con la diade madre-figlio e per
essersi l'imputata limitata a ricevere le relazioni degli operatori della Comunità senza mai effettuare una visita personale, così da percepire il
pericolo al quale il bambino era esposto. Parimenti la mancata
instaurazione di un qualsiasi contatto con la P. , maestra d'asilo del minore, o con l'educatrice professionale, P. , non possono non considerarsi inosservanze dell'obbligo di esercitare un ruolo fattivo nell'iter educativo
del minore, ruolo che certamente è chiamato a svolgere l'assistente sociale incaricato della cura del minore stesso. 8. La sentenza impugnata
risulta logicamente e coerentemente motivata anche in riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta
all'imputata e l'evento mortale avendo la medesima condotta
rappresentato un anello eziologico dell'evento. Difatti, un esercizio corretto e non superficiale del ruolo che l'imputata ricopriva, che certamente
richiedeva un rapporto diretto con la diade madre-figlio scandito da incontri periodici, avrebbe portato la stessa, secondo un grado di certezza
processuale ovvero di alta credibilità razionale o probabilità logica, ad individuare le evidenti problematiche della madre ed a porre, di conseguenza, maggiore attenzione alla situazione. 8.1 Come risulta affermato dalla stessa difesa nel ricorso, anche dalla deposizione della Dott.ssa A. emerge che i servizi sociali, nell'esercizio del ruolo che gli è proprio, al fine di prendere le decisioni che gli competono, possono basarsi
esclusivamente sugli incontri periodici che si tengono con i soggetti affidati, nonché su quanto viene loro riferito dal SERT o da coloro che operano nella comunità in cui i soggetti affidati sono collocati. È di tutta evidenza, quindi, come l'odierna ricorrente, omettendo i suddetti incontri
periodici che, appunto, erano doverosi proprio in ragione del ruolo di assistenza che ella era chiamata a svolgere, abbia fornito un contributo alla condotta colposa della madre del bambino nella gestione del proprio rapporto con il minore e, conseguentemente alla inescusabile negligenza che aveva dato luogo alla tragica ingestione del farmaco. 9. Il ricorso della
V. deve pertanto essere rigettato agli effetti civili e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili nel presente
giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso di V.R. , agli effetti civili, e la condanna alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili N.S. , N.G. , C.M.R. , N.V. e N.E.
, che liquida in complessivi Euro 5.500,00 oltre accessori come per legge. Revoca le statuizioni civili nei confronti di B.A. .