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Regol@mento per l’istituzione e la disciplina dei Consigli Territoriali di Zona

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Comune di Spoleto

Direzione Operativa Centrale

Regol@mento per

l’istituzione e la disciplina dei Consigli Territoriali di Zona

Il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina dei Consigli Territoriali di Zona” è

stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 132 del 23 luglio 2003.

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2 Comune di Spoleto - Piazza del Comune, n° 1 - 06049 Spoleto (PG) I taly

Telefono centralino: +39 07432181 - TeleFax: +39 0743218246 Codice Fiscale 00316820547 – P.I. 00315600544

e-mail: vincenzo.russo@comune.spoleto.pg.it Sito Web: http://www.comune.spoleto.pg.it

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Regolamento per l’istituzione e la disciplina dei Consigli Territoriali di Zona

Il presente regolamento disciplina la costituzione, le modalità di elezione, il funzionamento e le competenze dei Consigli Territoriali di Zona previsti dagli articoli 34 e seguenti dello Statuto, di seguito indicati anche con la sigla CTZ.

Il 16 novembre 2004 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo.

CAPO I - NUMERO, ESTENSIONE TERRITORIALE, COMPOSIZIONE, ELEZIONE... 3

Art. 1 - (Istituzione)... 3

Art.2 - (Composizione ed elezione)... 3

Art. 3 - (Presentazione delle liste)... 3

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI... 4

Art. 4 - (Organi) ... 4

Art.5 - (Diritti e doveri dei consiglieri) ... 4

Art.6 - (Riunioni del C.T.Z.) ... 4

Art. 7 - (Funzioni del Presidente) ... 5

CAPO III - ATTRIBUZIONI DEL C.T.Z. ... 6

Art. 8 - (Funzioni consultive) ... 6

Art. 9 - (Funzione decisionale) ... 6

Art. 10 - (Gestione di servizi base)... 6

CAPO IV - COORDINAMENTO DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE. ... 8

Art. 11 - (Conferenza dei C.T.Z.) ... 8

Art. 12 - (Attuazione del Regolamento) ... 8

Art. 13 - (Regolamenti interni) ... 8

Art. 14 - (Norma di rinvio)... 8

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Regolamento per l’istituzione e la disciplina dei Consigli Territoriali di Zona _____________________________________________________________________________________________________________

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CAPO I - NUMERO, ESTENSIONE TERRITORIALE, COMPOSIZIONE, ELEZIONE.

Art. 1 - (Istituzione)

1. Sono istituiti i seguenti sei C.T.Z. la cui estensione territoriale e composizione è riportata nella Tabella allegata:

1) Centro storico;

2) Passo Parenzi;

3) San Venanzo;

4) San Giacomo;

5) San Giovanni di Baiano;

6) Strettura.

Art.2 - (Composizione ed elezione)

1. Il C.T.Z. è composto di 16 (sedici) consiglieri eletti nelle zone con popolazione superiore a tremila abitanti e di numero 12 (dodici) consiglieri eletti nelle zone con popolazione inferiore a tremila abitanti, con il sistema proporzionale con collegi frazionali.

2. Fermi restando i principi di partecipazione all'elettorato attivo e passivo degli immigrati cittadini stranieri, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto, la materia di cui alla presente norma è demandata alla definizione propositiva della Conferenza dì cui all'articolo 11 del presente Regolamento, che potrà attivare tutte le azioni ritenute utili per promuovere l'integrazione delle diverse nazionalità.

Art. 3 - (Presentazione delle liste)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da non meno di 80 (ottanta) e non più di 150 (centocinquanta) elettori iscritti nelle sezioni elettorali comprese nel territorio dei C.T.Z.

2. Nelle zone con popolazione inferiore a tremila abitanti, le sottoscrizioni sono ridotte da un minimo di 20 (venti) ad un massimo di 40 (quaranta).

3. Per la presentazione delle liste dei candidati si applicano le norme previste per l'elezione del Consiglio comunale in quanto applicabili.

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4 Comune di Spoleto - Piazza del Comune, n° 1 - 06049 Spoleto (PG) I taly

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CAPO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI.

Art. 4 - (Organi)

1. Sono organi dei C.T.Z.: il Consiglio ed il Presidente.

2. Il Consiglio è insediato dal Sindaco entro quaranta giorni dall'elezione.

3. Il Consiglio elegge il Presidente a norma dell'articolo 37 dello Statuto entro trenta giorni dal suo insediamento.

4. Elegge altresì anche un Vicepresidente che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

5. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute dai consiglieri per funzioni svolte fuori dal territorio del Comune e preventivamente autorizzate dal Sindaco.

6. A tal fine si applicano i parametri in vigore per l'indennità chilometrica dei Consiglieri comunali.

7. Ai C.T.Z. può essere addetto del personale comunale. Le funzioni di segreteria saranno tenute dal personale comunale su autorizzazione del dirigente del Settore Assistenza Organi e Servizi generali.1

Art.5 - (Diritti e doveri dei consiglieri)

1. In materia di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano le norme di cui agli articoli 60 e seguenti del TUEL n. 267/2000.

2. I Consiglieri in carica che incorrano nelle predette condizioni di ineleggibilità decadono dalla carica.

3. E' dichiarato decaduto il Consigliere, il quale, senza giustificato motivo, non è presente a tre sedute consecutive del Consiglio.

4. La decadenza è pronunciata dal C.T.Z. previa contestazione.

5. I consiglieri possono rinunciare all'incarico mediante lettera motivata diretta al Sindaco ed al Presidente del C.T.Z..

6. Le dimissioni sono efficaci dal momento della loro acquisizione al protocollo del Comune e sono irrevocabili.

7. Il consigliere decaduto, dimissionario o cessato per altra causa è surrogato con il primo dei non eletti, attinto dalla relativa lista.

Art.6 - (Riunioni del C.T.Z.)

1. Il Consiglio di norma si riunisce una volta al mese.

2. Il Presidente, su richiesta scritta del Sindaco, di almeno un terzo dei consiglieri del C.T.Z.

o di almeno 100 (cento) elettori della zona di pertinenza, convoca una seduta straordinaria entro trenta giorni. Fa eccezione il C.T.Z. n. 6 (Strettura) per il quale è sufficiente la richiesta di almeno 20 (venti) elettori.

3. La convocazione delle assemblee, con l'ordine dI giorno, è comunicata, almeno sette giorni prima della data fissata, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo dello stesso Consiglio Comunale.

1 Dal 1° gennaio 2004 – a seguito della riorganizzazione dell’ente - le funzioni dell’ex settore assistenza organi istituzionali e servizi generali sono di competenza della direzione operativa centrale (D.O.C.).

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4. Le sedute sono pubbliche, salvo quelle che hanno in discussione questioni riguardanti valutazioni o riferimenti su persone; nel qual caso dovranno essere investite le competenti autorità.

comunali.

5. La seduta è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

6. Il quorum per la validità delle sedute è della metà più uno del numero dei consiglieri assegnati.

7. Le proposte sono approvate con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Art. 7 - (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) predispone l'ordine del giorno sulla base delle proposte e richieste formulate;

c) dà esecuzione a tutte le decisioni del Consiglio;

d) riferisce al Sindaco ed al Presidente dei Consiglio Comunale, con relazione semestrale, in ordine all'attività del C.T.Z.;

e) ha diritto di accesso agli atti comunali per l'espletamento del proprio mandato limitatamente alle pratiche che hanno diretta incidenza sul territorio di competenza;

f) svolge le funzioni che gli vengono delegate con atto analitico dei Sindaco anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo;

g) assume i provvedimento gestionali di estrema urgenza, in specie per quanto attiene ad aspetti manutentivi, riferendone al C.T.Z. nella prima seduta successiva, al fine di ottenere la ratifica. Mancando la ratifica, il Presidente rimane responsabile in proprio dell'atto compiuto e della spesa fatta.

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6 Comune di Spoleto - Piazza del Comune, n° 1 - 06049 Spoleto (PG) I taly

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. CAPO III - ATTRIBUZIONI DEL C.T.Z.

Art. 8 - (Funzioni consultive)

1. Il Consiglio, su richiesta dell'Amministrazione comunale, esprime pareri su atti che abbiano particolare incidenza territoriale di pertinenza.

2. La richiesta di parere è obbligatoria in ordine a:

a) bilancio annuale e poliennale;

b) varianti al P.R.G.;

c) piani di commercio;

d) regolamenti comunali;

e) interventi pubblici sul territorio di pertinenza;

f) traffico, servizi, in particolare quelli socio-sanitari, assetto del territorio relativo all'ambito del C.T.Z., servizi scolastici, sportivi e di tempo libero.

3. I pareri richiesti devono essere resi entro quindici giorni.

4. Qualora l'amministrazione ravvisi la necessità di procedure urgenti i termini vengono ridotti ad otto giorni.

5. I pareri espressi dai C.T.Z. sono riportati nella delibera di Giunta o dei Consiglio.

6. I pareri non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale, ma in ogni caso debbono essere portati a conoscenza della Conferenza dei Capigruppo prima delle deliberazioni da parte dei competenti organi comunali (Consiglio Comunale - Giunta - Dirigente).

Art. 9 - (Funzione decisionale)

1. Le funzioni deliberative del C.T.Z. sono quelle concernenti le competenze affidategli dal Consiglio Comunale con le modalità previste dall'art.10 del presente Regolamento.

2. Il termine per l'approvazione delle deliberazioní dei C.T.Z. è stabilito in venti giorni dalla data di ricevimento al protocollo dell'Ente.

3. La Conferenza dei Capigruppo, tramite il Presidente del Consiglio Comunale, può richiedere ai C.T.Z. eventuali chiarimenti che dovranno essere forniti senza indugio; in mancanza il Consiglio Comunale decide in via definitiva.

Art. 10 - (Gestione di servizi base)

1. L'Amministrazione Comunale, previa apposita convenzione, può affidare ai C.T.Z. le funzioni gestionali di servizi esistenti nel territorio di competenza.

2. L'apposita convenzione dovrà contenere:

a) l'oggetto del servizio affidato;

b) i limiti e la definizione dei poteri gestionali;

c) le attività e le finalità da perseguire;

d) la previsione degli oneri e la corrispondente dotazione finanziaria;

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e) le forme di controllo sull'attività e sulla gestione finanziaria.

3. L'Amministrazione Comunale finanzia sul proprio Bilancio il costo relativo all'ordinario ed essenziale funzionamento dei C.T.Z. mettendo a disposizione per la loro sede strutture di proprietà o comunque acquisite dal Comune.

4. Anche in questo caso il rapporto verrà regolato da apposita Convenzione che individua i termini, i tempi e le modalità d'uso delle relative strutture.

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CAPO IV - COORDINAMENTO DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE.

Art. 11 - (Conferenza dei C.T.Z.)

1. E' istituita la Conferenza dei C.T. Z..

2. Fanno parte di essa i Presidenti dei C.T.Z. o loro delegati.

3. Scopo della Conferenza è quello di verificare il ruolo svolto dai Consigli, le proposte di modifica del presente regolamento, le questioni che l'amministrazione Comunale ritiene di proporre all'attenzione dei Consigli stessi volti a migliorare i rapporti interconnessi.

4. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Sindaco di concerto col Presidente del Consiglio Comunale.

5. La Conferenza può essere convocata anche su istanza di almeno tre C.T.Z.; in tal caso devono essere invitati a partecipare anche il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, i Capigruppo consiliari e i Presidenti delle Commissioni Consiliari.

Art. 12 - (Attuazione del Regolamento)

1. Nel caso in cui sorgano dubbi d'interpretazione per l'attuazione del presente Regolamento o emerga la necessità di specificarne ulteriormente le norme, ferme restando le competenze di legge dei Consiglieri comunali, la Conferenza dei C.T.Z. può affidare ad una Commissione ristretta il compito di formulare i quesiti e le proposte opportune da sottoporre al Consiglio comunale.

2. La risposta ai quesiti d'interpretazione può essere affidata dal Sindaco ad un funzionario dei Comune mentre le proposte d'integrazione del regolamento sono trasmesse al Consiglio Comunale.

Art. 13 - (Regolamenti interni)

1. I C.T.Z. hanno facoltà di disciplinare il proprio funzionamento purché non in contrasto con quanto è oggetto del presente Regolamento.

2. Gli atti adottati in approvazione del precedente comma devono essere inviati all'Amministrazione comunale per l'opportuna verifica.

Art. 14 - (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla legge 3 gennaio 1978 n° 3 e al TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

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