• Non ci sono risultati.

OGGETTO: Pratiche num. 8/AX/2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "OGGETTO: Pratiche num. 8/AX/2020"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

1

OGGETTO: Pratiche num. 8/AX/2020 - 9/AX/2020 - Interpello per l’applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di L’Aquila – settore Immigrazione, in attuazione dell’art. 11 del decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017.

(delibera 30 dicembre 2020)

Il Consiglio

- letto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l’art. 11 (“Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione”), nella parte in cui prevede che “In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione”;

- letta la Circolare “in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative” approvata con delibera plenaria del 20 giugno 2018, che al titolo IX disciplina la

“Applicazione presso le sezioni specializzate in materia in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea”;

- considerato che, allo stato, sono attive n. 15 applicazioni extradistrettuali in materia di protezione internazionale (Tribunali di Ancona, Bari, Bologna – 2 magistrati, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Milano, Roma – 2 magistrati, Salerno, Venezia), sono stati disposti n. 4 interpelli per altrettante applicazioni extradistrettuali in materia di protezione internazionale (Tribunali di Genova, Lecce, Napoli e Palermo) ed è scaduta 1 applicazione extradistrettuale in materia di protezione internazionale (Tribunale di L’Aquila);

- considerato, quindi, che il presente interpello riguarderà 1 applicazione extradistrettuale;

- viste le richieste di applicazione di uno o più magistrati avanzate da alcuni uffici e di seguito indicate in ordine cronologico1:

 nota n. 14878 del 7 ottobre 2019 del Presidente della Corte di appello di Torino;

 nota n. 14616 del 13 dicembre 2019 del Presidente della Corte di appello di Potenza;

 nota n. 546 del 23 gennaio 2020 del Presidente della Corte di appello di Catania;

1 Alcune delle richieste riportate sono state avanzate prima della delibera del 17 giugno 2020 (P 8599/2020 del 18 giugno 2020) con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, sulla base di un analitico esame dei dati relativi alle materie trattate dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale, ha disposto un interpello per l’applicazione extradistrettuale di un magistrato per la trattazione di tale materia nelle sezioni specializzate dei Tribunali di Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Genova, Lecce, Napoli, Palermo e Venezia.

Esse vengono nuovamente considerate in questa sede, ai fini di una rivalutazione in via comparativa, non essendo state soddisfatte con la delibera del 17 giugno 2020 per i motivi ivi esposti.

(2)

2

 nota n. 768 del 29 gennaio 2020 del Presidente Vicario della Corte di appello di Reggio Calabria;

 nota n. 12456 del 3 novembre 2020 del Presidente della Corte di appello di L’Aquila;

 nota n. 12443 del 10 dicembre 2020 del Presidente f.f. della Corte di appello di Milano;

- considerato che, per individuare le sedi meritevoli di un’applicazione extradistrettuale, il predetto art. 11 del decreto legge n. 13/2017 (convertito nella legge n. 46/ 2017) richiede di procedere

“all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti” e che, a tal fine, non ricorrono ragioni per discostarsi dai criteri indicati dalla delibera del 17 giugno 2020 (P 8599/2020 del 18 giugno 2020), con cui sono stati disposti nove interpelli per altrettante applicazioni extradistrettuali nella materia della protezione internazionale;

- ritenuto, in particolare, che:

a) il “maggiore incremento” dei procedimenti di cui all’art. 11 citato va rapportato alle complessive e generali sopravvenienze mediamente ricevute dagli uffici interessati ed al loro complessivo organico, ché altrimenti, se si valorizzassero unicamente i numeri in termini assoluti, sarebbero favoriti sempre e soltanto i grandi uffici;

b) il contenzioso civilistico in tema di protezione internazionale è stato ed è tuttora, sul piano quantitativo, di enorme impatto per gli uffici giudiziari italiani e, quindi, deve rappresentare il prioritario criterio di valutazione, tant’è vero che, fino ad ora, la quasi totalità dei magistrati applicati ai sensi del predetto decreto legge n. 13/2017 è stata destinata alla trattazione di tale contenzioso di natura civilistica (e non degli altri procedimenti in materia di immigrazione);

c) tale contenzioso, sul piano qualitativo, risulta essere di eguali caratteristiche ed eguale difficoltà su tutto il territorio nazionale;

- ritenuto quindi opportuno, al fine di determinare gli uffici che presentino il maggior incremento dei procedimenti, raffrontare sulla base dei flussi statistici alcuni specifici indicatori e segnatamente: 1) le sopravvenienze in materia di protezione internazionale in rapporto all’organico complessivo dell’ufficio; 2) le pendenze in materia di protezione internazionale in rapporto all’organico complessivo dell’ufficio; 3) il peso percentuale della pendenze in materia di protezione internazionale sulle pendenze complessive dell'ufficio;

- considerato che, in concreto, sulla base dei flussi statistici relativi al periodo compreso tra l’1 luglio 2019 ed il 30 giugno 2020, risulta quanto segue:

1) quanto alle sopravvenienze in materia di protezione internazionale in rapporto all'organico complessivo dell’ufficio, le risultanze statistiche pro capite dei Tribunali richiedenti sono le seguenti, in ordine decrescente: L’Aquila 36, Torino 26, Milano 25, Catania 14, Potenza 10, Reggio Calabria 5;

2) quanto alle pendenze in materia di protezione internazionale in rapporto all'organico complessivo dell’ufficio, le risultanze statistiche pro capite dei Tribunali richiedenti sono le seguenti, in ordine decrescente: L’Aquila 96, Catania 47, Milano 39, Torino 36, Potenza 13, Reggio Calabria 11;

3) quanto al peso percentuale delle pendenze in materia di protezione internazionale sulle pendenze complessive dell'ufficio, le risultanze statistiche percentuali dei Tribunali richiedenti sono le seguenti, in ordine decrescente: L’Aquila 17,7%, Torino 12,5%, Milano 12,4%, Catania 7,6%, Reggio Calabria 2,9%, Potenza 1,9%;

- ritenuto che gli indicatori suindicati rappresentino efficacemente l’impatto che il contenzioso in materia di protezione internazionale ha obiettivamente avuto sull’ufficio, in relazione al suo organico ed al complessivo contenzioso da esso abitualmente trattato;

- che, in particolare, il dato sub 1), relativo alle sopravvenienze pro capite, è quello più significativo di ogni altro, in quanto meno dipendente dalla produttività conseguita dall’ufficio e dalle scelte organizzative in esso compiute;

- considerato quindi che, sulla base dell’esame complessivo dei dati di cui ai punti 1), 2) e 3), l’ufficio che si colloca nelle prime posizioni di sofferenza per tutti e tre tali indicatori è il Tribunale di L’Aquila, laddove le condizioni degli altri uffici risultano essere recessive, dovendosi anche tenere conto sia del fatto che i Tribunali di Milano e Catania già godono di un’applicazione

(3)

3

extradistrettuale in questa materia sia del fatto che solo il Tribunale di L’Aquila si colloca, per tutti e tre i suindicati indicatori, al di sopra della media nazionale [pari: per il dato sub 1) a 26, per il dato sub 2) a 49 e per il dato sub 3 al 10,4%];

- considerato peraltro che sulla base dei flussi statistici relativi agli ulteriori Tribunali che non fruiscono di applicazioni extradistrettuali in materia di protezione internazionale (attiva od in corso di interpello) l’unico Tribunale che presenta indicatori di sofferenza maggiori rispetto a quello aquilano è il Tribunale di Trieste, che però ha un organico pari a circa il doppio rispetto a quello di L’Aquila, presenta la metà delle vacanze e non ha formulato richiesta di assegnazione di applicazione extradistrettuale;

- ritenuto, pertanto, necessario disporre un nuovo interpello per far fronte alle esigenze del Tribunale di L’Aquila in materia di protezione internazionale;

- dato atto che anche la nuova applicazione, come la precedente, conformemente alla previsioni della normativa primaria e secondaria in materia di protezione internazionale, avrà durata di 18 mesi, eventualmente prorogabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi;

- considerata altresì la deroga rispetto alla disciplina di cui agli articoli 110 e seguenti dell’ordinamento giudiziario (cfr. art. 11 del decreto legge n. 13/2017);

- ritenuto opportuno, alla luce dell’esito di precedenti bandi in materia, prevedere con il presente bando la deroga ad alcune disposizioni della circolare del 20 giugno 2018 (“Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”), ed in particolare a quanto stabilito dall’art. 121, laddove prevede che “i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata” (lett. a) e “i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita” (lett. b), nonché dagli articoli 169 e 170 nella parte in cui non consentono (o consentono solo in via eccezionale) l’applicazione, rispettivamente, dei magistrati che esercitano funzioni minorili e del lavoro;

- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell’ufficio a favore del quale dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;

- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;

- evidenziato che, all’esito dell’applicazione, dovrà essere redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta, in modo da consentire al Consiglio Superiore di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti sopra indicati;

- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato;

delibera

- di pubblicare l'interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di L’Aquila per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale;

- di invitare i magistrati interessati (i quali dovranno contestualmente informare il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 20 gennaio 2021, direttamente a questo Consiglio ed al seguente indirizzo mail: [email protected]. Il dirigente dell'ufficio, stanti le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 27 gennaio 2021, il proprio motivato parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a favore del quale dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità. I dirigenti dell’ufficio giudiziario cui sarà destinato un magistrato in applicazione all'esito della presente procedura, avrà cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato.

Riferimenti

Documenti correlati