• Non ci sono risultati.

19 del D.Lgs 150/2011 e 35 del D.Lgs 25/2008 proposto da

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "19 del D.Lgs 150/2011 e 35 del D.Lgs 25/2008 proposto da"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

R.G. n. 17691/2015

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I CIVILE

La giudice onoraria, dott.ssa Daniela Mingozzi, ha pronunciato la seguente ordinanza

nel procedimento avente ad oggetto:

ricorso ex artt. 19 del D.Lgs 150/2011 e 35 del D.Lgs 25/2008 proposto da

…..., nato in Ucraina il …...., rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pasolini in forza di mandato a margine del ricorso e domiciliato ai fini del presente ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Bologna

ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di …....

resistente e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna, in data 5.5.2016 interventore Conclusioni del ricorrente: riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lgs 251/2007 o in subordine per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 e 6 D.Lgs 286/98

* *

Con ricorso depositato in data 19.11.2015, l'odierno ricorrente ha impugnato tempestivamente il provvedimento della Commissione Territoriale per il

(2)

notificatogli in data ….., con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e non sono stati ravvisati i presupposti per la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero degli Interni ha fatto pervenire copia degli atti rilevanti della procedura.

All'udienza del 16.6.2016, dopo aver sentito il ricorrente personalmente e il suo difensore, la giudice onoraria ha riservato la decisione.

* *

In sintesi, il ricorrente fonda la sua domanda di protezione sul timore di essere richiamato alle armi, mandato a combattere nella zona di guerra ed essere ucciso.

* *

Pare opportuno premettere che il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il provvedimento amministrativo di diniego non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, per cui l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo non ha autonoma rilevanza in giudizio e il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa (cfr. Cass. 11754/2016; Cass. 18632/2014; Cass.

2640/2011).

Ciò posto, si osserva che il presente ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Benché il racconto del ricorrente rispetti i criteri stabiliti normativamente dall'art. 3, quinto comma, D.Lgs 251/2007 e dunque, pur in assenza di prove, possa ritenersi veritiero, difettano comunque i presupposti sia per il riconoscimento della chiesta protezione sussidiaria ex art. 14 D.Lgs 251/2007 lett. c) sia per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Quanto alla protezione sussidiaria lett. c), si osserva che il ricorrente ha dichiarato di provenire da Volodimir-Volinskij

(3)

(cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Volodymyr-Volyns%27kyj), città del nord- ovest dell'Ucraina, vicina al confine con la Polonia.

Al momento della presente decisione, in tale zona dell'Ucraina non si registra uno stato di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato che comporti un rischio effettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere nel territorio stesso.

La zona di provenienza del ricorrente dista più di 1200 km dai luoghi del conflitto ed è sempre rimasta indenne da esso e sotto lo stretto controllo del governo nazionale ucraino.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) va presa in esame la zona di effettiva provenienza del richiedente e non l'intero territorio ucraino o zone diverse da quella di provenienza.

Sul conflitto in Ucraina si confrontino le seguenti fonti:

1)USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2015 - Ukraine, 13 April 2016

http://www.ecoi.net/local_link/322453/448228_en.html;

2)HRW - Human Rights Watch: World Report 2016 - Ukraine, 27 January 2016 http://www.ecoi.net/local_link/318402/443582_en.html;

3)Amnesty International: Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's Human Rights - Ukraine, 24 February 2016

http://www.ecoi.net/local_link/319686/445043_en.html;

4) 14° “Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016” dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)

http://www.un.org.ua/images/14th_OHCHR_report_on_the_human_rights_sit uation_in_Ukraine.pdf;

5)UN News Service, UN report finds impunity for killings 'remains rampant' in Ukraine conflict, 14 July 2016,

(4)

6)Rapporto congiunto di Amnesty International e Human Right Watch, "You Don't Exist" - Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine, 21 July 2016,

http://www.refworld.org/docid/5790c28d4.html

7)United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Ukraine: Military service, 28 September 2016, Version 2.0, available at:

http://www.refworld.org/docid/57ecfd374.html

8)UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), After a year of restrictions, people in eastern Ukraine face alarming hardships crossing contact line, 30 September 2016, available at:

http://www.refworld.org/docid/57ee91214.html

Neppure la domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria può trovare accoglimento.

Il ricorrente deduce timore di essere richiamato alle armi ed essere mandato a combattere nella zona di guerra, con il rischio di essere ucciso.

Egli è un uomo di anni 35 di età che ha già svolto servizio militare nelle guardie di frontiera, 15 anni fa.

Tuttavia, alla Commissione ha dichiarato: “non lo so se sono arrivate delle cartoline, io non ne ho mai ricevute” .

Anche in udienza ha confermato: “ADR Quando ero a casa non mi è arrivata chiamata alle armi. Sono in Italia da due anni e ora non lo so.

ADR A Volodimir vivono ancora mia nonna materna e mia sorella.

Sono in contatto solo con la nonna ma anche lei non sa se qualcuno mi abbia cercato”).

Non pare, dunque, che ad oggi il ricorrente sia stato richiamato alle armi.

Pur non ritenendosi necessaria la produzione in giudizio della “cartolina precetto”, sarebbe stato onere del ricorrente quanto meno allegare in maniera precisa e circostanziata -con dichiarazioni rispettose dell'art. 3, quinto comma, D.Lgs 251/2007- che, in qualche modo, le autorità lo cercano o lo avevano

(5)

cercato per richiamarlo alle armi.

Peraltro, il ricorrente non ha conseguito una specialità militare fra quelle più ricercate dall'esercito tra i riservisti. Cfr. Uk Home Office 9.2016: Persons targeted for mobilization included persons with past experience as paratroopers, grenade launchers, in artillery, logistical support, and other personnel (including physicians, electricians, mechanics and drivers).

Al momento della presente decisione -alla luce delle notizie sulla situazione generale della mobilitazione- non si ritiene neppure che il richiedente corra il rischio effettivo di essere prossimamente richiamato alle armi.

Il presidente Poroshenko ha firmato un decreto che prevede che, entro la fine di ottobre 2016, i militari mobilitati durante la sesta ondata di mobilitazione facciano ritorno a casa

(cfr. http://uatoday.tv/society/president-signs-demobilization-bill-for- conscripts-of-6th-wave-753983.html).

Poroshenko ha affermato, inoltre, che soltanto i soldati mercenari rimarranno al fronte ("As soon as the last of ‘sixth-wavers' return home, only contract soldiers will remain on the front line. This is another step towards a professional army”) Cfr. http://uatoday.tv/society/president-signs- demobilization-bill-for-conscripts-of-6th-wave-753983.html;

http://www.ukrinform.net/rubric-defense/2090359-poroshenko-signs-decree- on-demobilization-of-servicemen-of-sixth-wave.html.

Il presidente ha altresì dichiarato che i giovani in eta di leva, al momento, non verranno inviati nella zona di conflitto ("Coscripts of age, like now, will not be sent to the ATO zone”) Cfr:

http://stalkerzone.org/news-ukraine-poroshenko-signed-decree-6-th-wave- demobilization/;

http://www.unian.info/society/1540546-poroshenko-signs-decree-on- demobilization-of-sixth-wave-of-ukraine-troops.html;

(6)

In un articolo di stampa del 27 settembre 2016, viene riportata una dichiarazione del vice capo dello Stato Maggiore secondo cui non è prevista la settima ondata di mobilitazione (‘The General Staff (of the Ukrainian armed forces) has no plans for the seventh wave of mobilization. Contract soldiers are planned to replace the demobilized servicemen', said Volodymyr Talalai, deputy chief of the General Staff) in quanto il numero dei soldati mercenari

pare sufficiente (http://uatoday.tv/news/no-plans-for-next-wave-of- mobilization-ukraine-military-rep-says-754493.html).

Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa in capo al richiedente il rischio effettivo ma neppure la ragionevole probabilità di essere chiamato alle armi o in alternativa essere condannato per renitenza alla leva; non sono emersi ulteriori aspetti di particolare vulnerabilità soggettiva; non si riscontrano, infine, nella sua zona di provenienza disordini e violazioni dei diritti umani ad un livello tale da configurare un grave motivo umanitario che impedisca il rientro del richiedente.

Non può pertanto riconoscersi la protezione umanitaria.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

In mancanza di formale costituzione in opposizione della parte resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.

PQM La giudice onoraria,

rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Bologna, 22 ottobre 2016

La giudice onoraria Daniela Mingozzi

(7)

Riferimenti

Documenti correlati

con ricorso depositato in data 10 giugno 2015, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 16 aprile 2015 e notificato il successivo 26 maggio 2015, con il quale

La presente valutazione dei rischi è stata eseguita ai sensi dell’art.17 del D.lgs.81 del 9 aprile 2008, che obbliga il datore di lavoro a valutare, nella scelta

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari

Nello specifico, tra le imprese dovrà sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa

• Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e

Si considera adeguato: presenza di uno o più vitelli bovini oltre le 8 settimane d'età (e vitelli bufalini oltre i 90 giorni d'età) isolati in recinti individuali con

L’albero della performance del Comune di San Salvatore Telesino è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale,

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari