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S.I.Ve.M.P Consiglio di Stato Sentenza n.4024/07 1

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S.I.Ve.M.P Consiglio di Stato Sentenza n.4024/07

1 Consiglio di Stato - Sez. V, Sent. n. 4024 del 16/07/2007

OMISSIS

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.Con il presente appello, la sig.ra L. ha chiesto la riforma della sentenza in epigrafe, che aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima avverso la deliberazione dell'Azienda USL RM/X n.

399 del 29 novembre 1994 di decadenza dall'impiego.

L'appellante ha dedotto quanto segue:

-il TAR non ha considerato che il provvedimento di decadenza dall'impiego è illegittimo, il quanto l'interessata nel prescritto periodo di rientro in servizio era temporaneamente impossibilitata ad adempiere in quanto infortunata, come documentato in atti;

-il TAR aveva ritenuto che l'interessata si fosse arbitrariamente assentata dal luogo di lavoro e che l'infortunio occorsole non sarebbe dipendente da causa di servizio, ma di fatto sussisteva l'impossibilità oggettiva della prestazione del servizio;

-l'impedimento della ricorrente a prestare servizio era stato accertato con sentenza del Pretore di Roma in data 17 luglio 1998 con la quale, pur non accogliendosi la domanda nei confronti dell'INAIL, veniva stabilito che l'infortunio in questione era avvenuto a causa ed occasione delle prestazioni di lavoro;

-l'interessata aveva comunicato all'Amministrazione le ragioni della propria impossibilità a riprendere servizio, ma non solo non era stata sottoposta a visita di controllo ma era stata perfino dichiarata decaduta dall'impiego senza che fosse fornita qualche motivazione in ordine alla giustificazione fornita, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.

2.Costituitasi in giudizio, l'Azienda sanitaria ha chiesto il rigetto dell'appello.

Con memoria conclusiva, l'appellante ha insistito sul fatto che nonostante avesse provveduto all'invio della relativa documentazione, l'infortunio occorsole in data 7 luglio 1994 era stato del tutto sottotaciuto dall'Amministrazione, non facendosi alcun riferimento al diverso titolo di assenza dal servizio.

All'udienza del 6 febbraio 2007, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3.L’appello è fondato e merita accoglimento.

E' da condividere la doglianza di difetto di istruttoria e di motivazione.

Nel provvedimento impugnato non si fa alcun riferimento all'infortunio occorso alla sig.ra L. in data 7.7.1994 (sublussazione del coccige) sebbene la relativa documentazione fosse stata trasmessa dall'interessata con nota del 3.10.1994 (pervenuta all'Azienda in data 6.10.1994 ).

Invero, nella deliberazione n.399 del 29 novembre 1994 viene richiamata la nota della sig.ra L. del 3.10.1994, ma poi non viene in alcun modo preso in considerazione il diverso titolo (infortunio subìto) in base al quale l'interessata assumeva di non aver potuto riprendere servizio.

Il TAR ha autonomamente preso in considerazione detto infortunio facendo presente che l'interessata nell'occasione si era allontanata arbitrariamente dal servizio e che l'infortunio non era stato ritenuto dipendente da causa di servizio, ma evidentemente si tratta di aspetti che dovevano essere invece vatutati direttamente dall'Azienda sanitaria, indicando nel provvedimento di decadenza dall'impiego le ragioni in base alle quali non poteva essere giustificata l'assenza dal servizio a detto nuovo titolo rispetto alla malattia denunciata in precedenza.

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S.I.Ve.M.P Consiglio di Stato Sentenza n.4024/07

2 Tanto più che la dipendenza da causa di servizio dell'infortunio avvenuto in data 7 luglio 1994 è stata in qualche modo delibata nella sentenza in data in data 14 luglio 1998 dal Pretore di Roma in qualità di giudice del lavoro, nella controversia tra l'interessata e l'Inail, affermandosi che "i testi escussi hanno invece chiarito, con deposizioni attendibili e circostanziate che il predetto infortunio è avvenuto a causa ed in occasione delle prestazioni di lavoro svolte dalla ricorrente".

4.Per quanto considerato, assorbite le ulteriori doglianze, l'appello deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, accoglie come in motivazione il ricorso originario.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2007 con l'intervento dei Signori:

OMISSIS

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