• Non ci sono risultati.

(1)OGGETTO: Quesiti sulla pubblicità degli incarichi dei professionisti formulati dal Presidente del Tribunale di OMISSIS e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)OGGETTO: Quesiti sulla pubblicità degli incarichi dei professionisti formulati dal Presidente del Tribunale di OMISSIS e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

OGGETTO: Quesiti sulla pubblicità degli incarichi dei professionisti formulati dal Presidente del Tribunale di OMISSIS e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS.

(delibera 25 luglio 2018)

Il Consiglio

- letto il quesito posto in data 27 marzo 2017 da parte del presidente del Tribunale di OMISSIS, con il quale si affrontano problematiche applicative derivanti dalla “risoluzione generale in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi di curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario ed altri ausiliari del giudice”, approvata dal Consiglio nella seduta del 12 ottobre 2016;

- considerato in particolare che il presidente del Tribunale di OMISSIS si interroga sul paragrafo 5 di tale risoluzione, intitolato La pubblicità, e chiede “se, ai sensi di tale risoluzione, e della normativa sulla privacy in generale, debba ritenersi consentita anche la pubblicazione dei compensi e degli acconti dei professionisti o se, viceversa, l’indicazione dei compensi e degli acconti integri un dato sensibile che deve essere opportunamente schermato”;

- letto altresì il quesito posto in data 3 aprile 2017 da parte del procuratore della Repubblica di OMISSIS e nel quale, sempre in ordine al suddetto paragrafo n. 5) della predetta risoluzione, si chiede se la comunicazione degli incarichi di consulenza tecnica “possa avvenire all’atto dell’esercizio dell’azione penale e/o della definizione del procedimento con archiviazione o, comunque, in un momento immediatamente successivo al venir meno del segreto investigativo” e si chiede poi “chi siano i soggetti, dotati dei corrispondenti profili, che possano visionare le informazioni e quale sia il loro grado di tutela”;

- considerato che, quanto al quesito posto dal presidente del Tribunale di OMISSIS, il suddetto paragrafo n. 5) stabilisce che costituisce “buona prassi, a fini di trasparenza” quella “di rendere pubblici annualmente, sul sito internet istituzionale dell’ufficio giudiziario, gli elenchi degli incarichi affidati per ciascuna sezione e settore, schermato ogni dato sensibile, con l’indicazione del numero del procedimento e dell’oggetto, del magistrato che affida l’incarico, dell’ausiliario e della sua qualifica, della data di conferimento dell’incarico medesimo”;

- che, allo stesso tempo, il medesimo paragrafo richiama le norme primarie che regolano la materia, ossia l’art. 179 quater disp. att. c.p.c. e l’art. 23 disp. att. c.p.c.;

- che l’art 179 quater disp. att. c.p.c. stabilisce che il registro dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita immobiliare “è pubblico e liberamente consultabile”, mentre, quanto agli altri incarichi conferiti ai professionisti, l’art. 23 disp. att. c.p.c. stabilisce, più genericamente, che spetta al presidente del Tribunale assicurare “l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”;

- che, quindi, il presidente del Tribunale ha facoltà di pubblicare, tra i dati interenti gli incarichi conferiti, anche quelli relativi ai compensi ed agli acconti, trattandosi certamente di dati che contribuiscono alla complessiva trasparenza sulle modalità di affidamento degli incarichi all’interno di un ufficio;

- che tali dati non possono considerarsi come dati sensibili, tali essendo unicamente quelli “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, lettera d, del d.lgs. n. 196/2003);

(2)

- letti poi gli artt. 46, 47 e 48 del d.lgs. n. 196/2003, che non contraddicono tale conclusione;

- considerato altresì, quanto al quesito posto dal procuratore della Repubblica di OMISSIS, che la pubblicità degli incarichi deve svolgersi nel rispetto delle norme primarie, tra le quali sicuramente vi sono quelle inerenti al segreto investigativo;

- che il conferimento di un incarico di consulenza tecnica nel corso delle indagini preliminari, ove reso pubblico, potrebbe compromettere il segreto investigativo, rendendo potenzialmente conoscibile che in un determinato procedimento l’autorità inquirente che procede ha ritenuto necessario conferire un incarico di consulenza a questo o quel soggetto;

- che, inoltre, come ben spiegato nel quesito, le modalità operative di confezionamento delle queries possono disvelare a loro volta ulteriori dati coperti da segreto:

- che, di conseguenza, nel corso delle indagini preliminari, la comunicazione del conferimento degli incarichi di consulenza deve avvenire dopo che è cessato il segreto investigativo;

- che, oltrepassato tale sbarramento, è logico e ragionevole che i dati estraibili possano essere conoscibili a tutti, così come accade nel settore civile.

Pertanto si

delibera

di rispondere ai quesiti di cui in premessa affermando che: 1) il presidente del Tribunale ha facoltà di rendere pubblici anche i dati relativi agli acconti ed ai compensi conferiti ai professionisti; 2) nel corso delle indagini preliminari, la comunicazione del conferimento degli incarichi di consulenza deve avvenire dopo che è cessato il segreto investigativo; 3) venuto meno il segreto investigativo, anche nel settore penale, come nel settore civile, i dati relativi agli incarichi conferiti ai professionisti possono essere conosciuti da tutti.".

Riferimenti

Documenti correlati

in data 4 febbraio 2021 della Quarta sezione civile 1 con cui si formulano proposte organizzative e tabellari e, in particolare, circa l’adozione dell’algoritmo

peraltro il Procuratore può derogare a tali criteri ma la deroga deve essere motivata, dovendo in tal caso il Procuratore dare conto delle ragioni che hanno giustificato la

Pertanto, alle singole imprese raggruppate orizzontalmente (che svolgono un servizio secondario nell'ambito di un raggruppamento di tipo verticale) si devono applicare

Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, né possono rappresentare o

…, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di …, formulava un quesito circa la facoltà del Pubblico ministero minorile di nominare, per

10 - secondo il quale “l'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica … Qualora per esigenze

I1 Coasiglio Superiore della Magbtratura, nella seduta del 15 mano 1983, in relazione alla richiesto del Ninietro di Grazia e Giuetizia (art. 195/1968), ha espresso

Con essa il dirigente della Procura - invocando il deliberato del Consiglio Superiore - sollecitava una compiuta informazione in ordine al contenuto dell'incarico ispettivo,