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Traccia Caia è proprietaria di un vecchio casolare di campagna del quale, a causa dei suoi molteplici impegni professionali, non riesce più a

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Academic year: 2022

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Traccia

Caia è proprietaria di un vecchio casolare di campagna del quale, a causa dei suoi molteplici impegni professionali, non riesce più a prendersi cura. Per questo motivo, al fine di evitare che le condizioni dello stesso, ormai abbandonato, peggiorino, lo concede in usufrutto per dieci anni all’amico Tizio che, da poco disoccupato, non ha una casa presso la quale andare a vivere. Nel corso del tempo, dunque, Tizio si serve dell’immobile e lo rimette a nuovo, realizzando diversi interventi volti a riportare il casolare all’antico splendore, effettuando opere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione (quali ad es. rinforzamento dei solai, ripristino dei muri, sostituzione delle travi) e provvedendo costantemente a coltivare l’ampio terreno che lo circonda, trasformandolo in un meraviglioso giardino fiorito. Alla scadenza del termine pattuito, Tizio restituisce l’immobile a Caia e, inoltre, la invita a corrispondergli la somma di euro 10.000,00 a titolo di indennità per tutte le migliorie apportate al bene, che hanno consentito a questo di acquisire un maggior valore rispetto a quello originario, e di rimborso delle spese sostenute per le opere di straordinaria amministrazione dal medesimo realizzate, alle quali Caia non aveva mai provveduto, nonostante le richieste formulate in tal senso. Caia, tuttavia, oppone un netto rifiuto alla richiesta dell’amico, sul presupposto che la realizzazione delle opere predette rappresentasse niente altro che l’adempimento degli obblighi gravanti su Tizio proprio in forza della concessione in usufrutto dell’immobile. Egli, dunque, esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatoria, si rivolge al suo legale di fiducia affinché tuteli in giudizio le sue ragioni.

Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario a tale scopo più idoneo.

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Svolgimento

TRIBUNALE DI...

ATTO DI CITAZIONE

nell’interesse di Tizio nato a..., il...., residente in..., Via .., n. ., C.F..., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall’Avv…, C.F…, fax...

pec.., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via…

Attore CITA

la sig.ra Caia (nata a ______ il__/__/___ C.F.__________) residente in_____Via____n.__a comparire dinanzi il Tribunale di______ , sezione civile e giudice istruttore designandi all’udienza del____alle ore legali e nei locali di sue ordinarie sedute in _______, via______, n._____, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 c.p.c e con l’avviso che la costituzione fuori termine comporterà le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., e con ulteriore avvertimento che, non costituendosi, si procederà in sua contumacia

Convenuta IN FATTO

- Caia è proprietaria di un vecchio casolare ubicato nella campagna di...

- Non riuscendo ad occuparsi dell’immobile a causa dei molteplici impegni lavorativi, la convenuta decideva di concedere lo stesso in usufrutto all’odierno esponente.

- L’usufrutto veniva pattuito per la durata di anni dieci (doc. 1).

- L’attore, visto anche il notevole stato di degrado e di abbandono nel quale versava il casolare, provvedeva a rimetterlo a nuovo, effettuando molteplici opere tali da riportare l’edificio all’antico splendore, oltre ad interventi sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, e provvedeva altresì a curare e coltivare l’ampio terreno circostante, che veniva trasformato in uno splendido giardino fiorito (doc. 2 n... fotografie attestanti lo stato dei luoghi prima e dopo la costituzione dell’usufrutto).

- Decorso il termine di dieci anni di durata dell’usufrutto, Tizio provvedeva alla restituzione a Caia del casolare e, contestualmente, invitava la donna a

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corrispondergli la somma di euro 10.000,00 a titolo di indennità per tutte le migliorie apportate al bene, che avevano consentito a questi di acquisire un maggior valore rispetto a quello originario, e di rimborso per le spese inerenti alle opere di straordinaria amministrazione dal medesimo realizzate con risorse proprie stante il disinteresse ingiustificato della convenuta.

- Caia, invero, opponeva un netto rifiuto, sostenendo che le opere realizzate dall’attore non costituissero altro che l’adempimento degli obblighi gravanti sul medesimo in funzione dell’usufrutto stesso.

- In data..., Tizio presentava formale domanda di mediazione dinanzi l’Organismo…

- L’incontro di mediazione si svolgeva in data... e si concludeva con verbale negativo (doc. 3).

IN DIRITTO

La pretesa azionata dall’odierno attore è fondata e, come tale, merita accoglimento.

Giova al riguardo ricordare che, ai sensi dell’art. 981 c.c., l’usufruttuario ha diritto a godere della cosa, concessagli dal nudo proprietario, conseguendone anche il relativo possesso, purché ne rispetti la destinazione economica.

L’usufruttuario, in virtù del proprio titolo, ha diritto di trarre dalle cose ogni utilità che questa possa dare, salvi i limiti previsti dalle relative norme codicistiche.

In particolare, nel godimento della cosa, l’usufruttuario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c., occupandosi della custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria del bene e supportandone interamente le relative spese ex art. 1004 c.c.

Ai sensi del successivo art. 1005 c.c., sono, difatti, a carico del nudo proprietario solo le riparazioni straordinarie, la cui mancata effettuazione o il ritardo nell’esecuzione legittimano l’usufruttuario, ai sensi dell’art. 1006 c.c., a provvedere personalmente a proprie spese ed a pretenderne il rimborso, alla fine dell’usufrutto, senza interessi.

Ancora, l’art. 985, commi 1 e 2, c.c. prevede che "L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa. L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa

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e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti", l’art.

986 c.c., rubricato “addizioni", aggiunge altresì che "L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa”. Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.

Ebbene, alla luce della normativa testé richiamata, è evidente che debba trovare applicazione al caso di specie, in primo luogo, l’art. 985 c.c. avendo Tizio apportato al bene oggetto dell’usufrutto notevoli ed evidenti migliorie, come comprovato dalla allegata documentazione fotografica e dalle fatture versate in atti (doc. 4), tali da avere determinato un notevole aumento di valore del casolare, che dall’esponente era stato radicalmente trasformato ed abbellito nonostante il totale stato di degrado ed abbandono nel quale l’aveva ricevuto.

A conferma di ciò, è sufficiente porre la propria attenzione sul terreno circostante, da Tizio coltivato e trasformato in un rigoglioso giardino fiorito.

Parimenti applicabile è il combinato disposto di cui agli artt. 1005 e 1006 c.c.

Tizio, cosi come inequivocabilmente attestato dalla documentazione offerta in comunicazione, si è fatto carico di tutte le opere di straordinaria amministrazione resesi necessarie nel corso degli anni, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rinforzamento dei solai, ripristino dei muri, sostituzione delle travi.

Il tutto nel totale disinteresse di Caia, la quale, nonostante richiestole di intervenire, ha sempre omesso di adempiere ai propri obblighi.

La somma richiesta da Tizio a titolo di indennità ex art. 985 c.c. e rimborso spese ex art. 1006 c.c. è, dunque, legittima e dovuta, né vale a sostener contrario quanto obiettato da Caia per la quale le attività compiute dall’attore, in circostanza di usufrutto, costituirebbero niente meno che adempimento dei obblighi di legge, obblighi che, invero, come sopra detto, impongono all’usufruttuario della massima diligenza nel godere e amministrare in modo ordinario la cosa ma non di certo di

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apportare migliorie tali da incrementarne il valore economico, ovvero di sostenere interamente anche le spese di straordinaria amministrazione.

Tutto ciò premesso il sig. Tizio, come sopra rappresentato e difeso chiede che VOGLIA L’ON. TRIBUNALE

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la domanda e per l’effetto:

- accertare che le opere realizzate da Tizio sul bene immobile in usufrutto, durante la durata dello stesso, costituiscano miglioramenti ex art. 985 c.c., nonché opere di straordinaria amministrazione ex art. 1005 c.c. e per l’effetto condannare Caia al versamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di indennità e di rimborso spese, ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria:

1) Contratto di usufrutto.

2) Documentazione fotografica.

3) Verbale negativo di mediazione.

4) Fatture relative alle spese sostenute.

Ai sensi e per gli effetti di legge, si dichiara che il valore del presente procedi mento è pari ad euro…

Data e luogo

Avv... (firma)

Procura alle liti

Io sottoscritto ….. residente in ___, via __, informato ai sensi dell’art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento e nella eventuale fase esecutiva o di opposizione, l’avv.

____ (C.F____, e-mail ____, fax ____), conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire, nominare procuratori e domiciliatari, eleggere domicilio in altre sedi, disporre l’accensione e la

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conciliare, riscuotere somme trattenendole in conto spese e competenze tutte, rinunciare agli atti del giudizio ed alla eventuale esecuzione, nonché compiere quanto possa occorrere per il completamento e la definizione dell’incarico affidato, con espressa e preventiva ratifica di ogni suo atto e/o operato. Eleggo domicilio presso il di lui studio, in ____ (___), Via ____ n. ____ Dichiaro altresì, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati.

Luogo, data Firma Vera la superiore firma

Firma avvocato

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