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Assenza ingiustificata: conseguenze

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Assenza ingiustificata:

conseguenze

Autore: Redazione | 16/10/2020

Lavoro: in caso di licenziamento, il dipendente non perde il Tfr e prende la disoccupazione ma deve rimborsare il ticket Naspi.

La questione relativa alle conseguenze per l’assenza ingiustificata dal lavoro ha spesso impegnato le aule di giustizia. Non di rado, la Cassazione è stata

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chiamata a stabilire quali sanzioni l’azienda può infliggere al dipendente che non si presenta sul lavoro senza, nel contempo, inviare un certificato medico o fornire una valida ragione. E, in quella sede, la Corte ha detto che il licenziamento non può essere una conseguenza immediata e diretta: è necessario, infatti, fare sempre un vaglio di proporzionalità tra l’addebito mosso al dipendente e la sua condotta [1].

L’irrogazione della sanzione disciplinare più grave – quale appunto è il licenziamento – si giustifica solo in presenza di un «notevole inadempimento degli obblighi contrattuali» o, addirittura, tale «da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure per un solo giorno, durante il periodo di preavviso» [2].

La questione però si può porre anche sotto un diverso piano. È infatti risaputo che la legge accorda l’assegno di disoccupazione (la Naspi) anche a chi viene licenziato per giusta causa. Sicché, ben potrebbe configurarsi – e anzi, si tratta di un’ipotesi assai frequente – che il dipendente che voglia dimettersi chieda un provvedimento di licenziamento al datore di lavoro pur di ottenere la Naspi ma, non ottenendo alcuna collaborazione da questi, decida di non recarsi più in azienda al fine di stimolare, con il proprio comportamento colpevole, il licenziamento stesso.

Ebbene, in tal caso, quali sono le conseguenze dell’assenza ingiustificata? È possibile subire, oltre al licenziamento vero e proprio, altre penalità?

La questione è stata, proprio di recente, decisa dal tribunale di Udine in un’interessante sentenza [1]. Ecco qual è stata la decisione finale.

Assenza ingiustificata e licenziamento

Ricordiamo innanzitutto che l’assenza ingiustificata non è di per sé causa di licenziamento se non nei casi più gravi. Il giudice, al fine di convalidare il licenziamento, deve verificare quali sono stati i motivi che hanno portato il lavoratore a non presentarsi sul posto senza darne comunicazione, il comportamento da questi complessivamente tenuto durante tutto il rapporto di lavoro e, non in ultimo, i danni causati all’azienda da tale condotta.

Non si può, ad esempio, risolvere un contratto di lavoro con chi, in un rapporto di lunga durata, ha sempre tenuto una condotta diligente e scrupolosa. Nello stesso tempo, non si può mettere sullo stesso piano l’assenza di una guardia giurata, deputata a presidiare un luogo per la sicurezza del cliente, rispetto a un lavoro d’ufficio facilmente sostituibile con l’opera dei colleghi.

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Insomma, poiché il licenziamento può essere solo l’ultima spiaggia, la sanzione per le condotte più gravi, è necessario fare una valutazione caso per caso, senza alcun automatismo.

Leggi a riguardo: “Assenza ingiustificata al lavoro: quale sanzione?“.

Conseguenze del licenziamento per assenza ingiustificata

Laddove l’assenza ingiustificata dovesse dar luogo a una valutazione negativa della complessiva condotta del lavoratore, questi potrebbe subire un licenziamento per giusta causa ossia in tronco (senza preavviso). Non per questo, però, gli potranno essere negati il Tfr e le ultime mensilità non ancora versate.

L’azienda potrebbe, in casi limite, richiedere al dipendente il risarcimento per i danni causati dall’assenza (si pensi alla perdita di commesse o di un cliente).

Ma solo un giudice potrà determinare l’ammontare di tale licenziamento, non essendo ammesse trattenute unilaterali sugli emolumenti da accreditare al lavoratore all’atto della risoluzione del rapporto.

Allo stesso modo, l’Inps ha chiarito che l’assegno di disoccupazione spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa. Dunque, la Naspi viene erogata anche a chi si assenta senza un valido motivo.

Assenza ingiustificata: il dipendente rimborsa il ticket licenziamento

L’azienda indotta a licenziare il dipendente per assenza ingiustificata ha diritto a ottenere dal lavoratore il risarcimento del danno corrispondente all’importo del ticket di licenziamento versato all’Inps. Questo è il principio sancito dal tribunale di Udine nella sentenza citata in apertura. Si tratta quindi di una forma di compensazione per il danno subito, causato da un comportamento negligente.

Il caso deciso dal tribunale è quello di un lavoratore che, dopo aver manifestato la propria intenzione di interrompere il rapporto di lavoro, invece che dimettersi, ha chiesto all’azienda di essere formalmente licenziato per poter beneficiare della

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Naspi. Di fronte al rifiuto dell’impresa, il dipendente si è assentato in modo ingiustificato, fino a costringere il datore a procedere al licenziamento disciplinare per giusta causa.

Si tratta di uno di quei ricorrenti casi che, evidenziato da noi in premessa di questo articolo, non viene formalmente sanzionato dalla legge e, pur tuttavia, può essere considerato come una truffa ai danni dello Stato perché rivolto ad ottenere un’indennità invece non dovuta. Tuttavia, come detto, alcuna norma prevede un’incriminazione per tale condotta.

Una forma di sanzione può quindi derivare, quantomeno, dal risarcimento del danno per il ticket Naspi (o ticket licenziamento) che l’azienda è tenuta a versare all’Inps per ogni licenziamento effettuato.

Per la prima volta, i giudici puniscono la condotta del lavoratore, che sebbene formalmente rispettosa delle regole di legge e contrattuali, è invece ispirata a un obiettivo non legittimo, cioè indurre il datore di lavoro a esercitare il licenziamento, al solo fine di poter maturare il diritto a percepire la Naspi.

A quanto ammonta il ticket licenziamento?

L’importo da versare a titolo di ticket licenziamento è pari al 41% del massimale mensile della Naspi.

L’importo viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat.

Tenuto conto che, per l’anno 2020, il massimale mensile Naspi è di 1.227,55 euro, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 503,30 euro. Mentre per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il contributo può arrivare fino ad un massimo di 1.509,87 euro (503,30 x 3). Secondo questi calcoli, il ticket Naspi per ogni mese di anzianità di servizio è pari a 41,94 euro (503,30/12).

Note

[1] Cass. ord. n. 3283/20 dell’11.02.2020. [2] Cass. sent. n. 13574/2011, n.

444/2003, n. 3994/2005, 15654/2012. [3] Trib. Udine, sent. n. 106/2020. Autore

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immagine: it.depositphotos.com

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