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VERBALE DI DELIBERAZIONE N della Giunta Comunale

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Academic year: 2022

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COMUNE DI FOLGARIA Provincia di Trento - C.A.P. 38064

Via Roma, 60

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366 Codice Fiscale e P. IVA 00323920223 E-mail: info@comune.folgaria.tn.it PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it www.comune.folgaria.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 347 della Giunta Comunale

OGGETTO: servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni. Proroga del contratto con la ditta I.C.A. Imposte comunali Affini S.r.l. per il periodo 01 gennaio 2016- 31 dicembre 2016.

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L’anno duemilaquindici, addì dieci del mese di dicembre alle ore 18.15 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Presenti Assenti

FORRER arch. Walter Sindaco X

DALPRA’ Paolo Vicesindaco X

CARBONARI Erich Assessore X

CUEL Giada Assessore X

GELMI Arcadio Assessore X

Assiste il segretario generale signora Defrancesco dott.ssa Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Forrer arch. Walter

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

(2)

OGGETTO: servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni. Proroga del contratto con la ditta I.C.A. Imposte comunali Affini S.r.l. per il periodo 01 gennaio 2016- 31 dicembre 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è disciplinato dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 30.06.1994;

• L’art. 25 del citato D. Lgs. n. 507/93 prevede la possibilità dell’affidamento da parte dei comuni del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni a soggetti iscritti, a’ sensi dell’art. 32 del richiamato D.

Lgs., all’albo Nazionale dei Concessionari;

• Detto servizio è stato affidato in concessione per il periodo 1.1.1993 - 31.12.1997 alla ditta ICA S.r.l. con sede legale in Roma, verso canone annuo di € 5.732,67.-, in base al capitolato d’oneri approvato con deliberazione consiliare nr. 131 dd.

25.06.1977, e redatto ai sensi del D.P.R. 639 del 26.10.1972;

• Con deliberazione consiliare nr. 42 di data 8 ottobre 1997 si provvedeva ad approvare un nuovo capitolato d’oneri per l’appalto del servizio, redatto in conformità alla disciplina dettata dal decreto legislativo 507/93;

• Con deliberazione della giunta comunale nr. 658 di data 30.12.1997 si rinnovava alla ditta ICA S.r.l. con sede in Roma la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo di anni uno con decorrenza dal 1.1.1998 e scadenza 31.12.1998 al canone annuo fisso di lire 8.779,77.-;

• Con deliberazione consiliare nr. 53 dd. 23.12.1998 detto servizio è stato rinnovato in concessione per il periodo dal 1.1.1999 – 31.12.2003 alla Società “ I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l.” con sede legale in Roma, via Alessandro Farnese, 26 e sede di raggruppamento in Trento – Via Guardini, 49 verso canone annuo di lire 19.000.000.-;

• Con proprie deliberazioni nr. 201 dd. 04.09.2002 e n. 293 dd. 11.12.2008 detto servizio è stato rinnovato in concessione per il periodo dal 1.1.2004 – 31.12.2008 alla Società “ I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l.” con sede legale in Roma e sede di raggruppamento in Trento – Via Guardini, 49 verso canone annuo di € 7.727,49.- e per il periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2014 al canone annuo di € 8.500,00.-;

• Con deliberazione n. 317 dd. 31.12.2014 detto servizio è stato rinnovato in concessione per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015 alla Società “ I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l.” con sede legale in Roma e sede di raggruppamento in Trento – Via Guardini, 49 verso canone annuo di € 10.000,00.-;

Accertato che:

• ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e ss.mm. avrebbe dovuto trovare applicazione, a partire dal primo gennaio 2014, l’Imposta Municipale Secondaria (I.MU.S.), con conseguente e contestuale abrogazione dell’Imposta sulla pubblicità, della T.O.S.A.P. e dei canoni patrimoniali alternativi (ai sensi degli artt.

61 e seguenti del Decreto legislativo n. 446/1997) a tali cespiti tributari;

(3)

• con l’art.1 – comma 714 – lettera b) della legge di data 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) è stata peraltro differita al 1° gennaio 2015 l’entrata in vigore dell’Imposta Municipale Secondaria (I.MU.S.) nella quale appunto dovrebbero confluire la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il corrispondente canone, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (dovuto per le insegne);

• A tutt’oggi non sono ancora state definite le modalità applicative e le caratteristiche proprie della nuova imposta I.MU.S. e non risulta ancora approvato il relativo decreto attuativo e, pertanto, di fatto, persistono le condizioni di incertezza relativamente alla sua applicazione. Già lo stesso articolo 11 del Decreto Legislativo n. 446/1997 stabilisce infatti che la disciplina del tributo locale trovi definizione, rispetto ai principi generali fissati dalla medesima norma, a mezzo di Regolamento di attuazione da approvarsi nella forma del D.P.R.; in carenza di tale fonte normativa il nuovo tributo risulta inapplicabile;

• Vista la Risoluzione n. 1/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 gennaio 2015 con la quale conferma che i comuni non possono istituire autonomamente l’IMUS fino a quando non venga emanato il Regolamento previsto dal comma 2 dell’art. 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011;

• Si ritiene di conseguenza preferibile, nell’attuale fase di riorganizzazione del sistema impositivo a livello nazionale e locale prorogare la concessione in essere con la ditta I.C.A. S.r.l. sussistendone le ragioni di convenienza e pubblico interesse;

Verificato che:

• dal punto di vista organizzativo il servizio è stato svolto regolarmente da parte della Società I.C.A. per il periodo contrattuale già stipulato;

• le valutazioni di ordine economico-gestionale già effettuate in sede di primo affidamento e di ulteriore proroga appaiono tuttora valide garantendo la possibilità di procedere al conferimento del servizio in parola a soggetto esterno mediante appalto. In particolare si rileva che, in base all’organizzazione attuale del Servizio Tributi comunale, non è ipotizzabile la gestione diretta dell’imposta sopra citata, in quanto tale gestione del tributo comporterebbe sostanzialmente una diseconomia in ragione dei costi necessari per la gestione diretta stessa;

l’affidamento all’esterno garantisce invece al Comune un gettito certo indipendentemente dall’andamento delle riscossioni senza alcuna spesa; inoltre il limitato valore economico del servizio permette un affido diretto alla società;

• dal punto di vista economico, inoltre, non si rilevano particolari scostamenti degli incassi registrati rispetto agli anni precedenti e pertanto può essere valutato congruo anche il canone già garantito al Comune (fisso indipendentemente dall’andamento delle riscossioni, senza alcuna spesa per l’Amministrazione);

Ritenuto infine, alla luce dell’oggettiva incertezza indotta dalla previsione e poi slittamento al 01 gennaio 2015 del nuovo tributo locale denominato Imposta Municipale Secondaria nonché dalla mancanza della relativa norma di attuazione, di procedere alla proroga del contratto già in essere con I.C.A. s.r.l. per la durata strettamente necessaria per addivenire ad una chiarezza del quadro normativo sul tema sopra delineato e pertanto per la durata di un ulteriore anno, dando atto che rimane comunque garantita la facoltà per il Comune di recedere unilateralmente e senza applicazione di alcuna penale nel caso in cui intervengano provvedimenti di natura legislativa, interpretativa o giurisprudenziale da cui si evinca l’impossibilità di prosecuzione del contratto;

(4)

Osservato che con nota di data 20 novembre 2015, ns prot. 11493 dd. 14 dicembre 2015 la società I.C.A. S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità alla proroga del contratto attualmente in essere per il periodo successivo al 31 dicembre 2015 migliorando le condizioni economiche già applicate che garantiscono un canone annuo netto fisso a favore del Comune di euro 11.000,00 (undicimila/00);

Ciò premesso si ritiene opportuno accettare la proposta pervenuta dalla ditta I.C.A. S.r.l. e di formalizzare le relative intese, stante la necessità e l’opportunità di garantire la continuità della gestione, vista la professionalità dimostrata dalla società medesima nel corso degli anni in cui ha gestito l’imposta in questione e di procedere conseguentemente alla proroga del contratto di gestione del servizio in oggetto al fine di garantire il servizio anche per tutto il 2016;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi dell’art. 28 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2055 n. 3/L e ss.mm;

Ritenuto in considerazione dell’urgenza che ricorrano i presupposti per l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della RegioneTrentino Alto-Adige approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lge 507/93 e s.m.;

Visto il Decreto legislativo 15.12.1997 nr. 446 e s.m.;

Vista la Legge 448/2001;

Visto l’art. 3, comma 25 del D.L. 30.9.2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248;

Visto il comma 19 dell’art. 44 del Disegno di legge di stabilità 2015 che modifica il termine di cui all’art. 7, comma 2, lettera gg-ter) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, già prorogato al 31 dicembre 2014 dal comma 2-ter dell’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;

Acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e contabile da parte del rag. Silvano Barbetti, funzionario responsabile della struttura competente all’istruttoria, emesso in data 10 dicembre 2015;

Visti gli artt. 28, 78, 79, 4° comma, 81, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

(5)

Di prorogare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, alla società I.C.A. S.r.l.

Imposte Comunali Affini di Roma (P. IVA 01062951007) la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni, in scadenza al 31 dicembre 2015, a fronte di un canone annuo netto fisso a favore del Comune di euro 11.000,00 (undicimila/00), con un aumento di € 1.000,00 rispetto all’attuale, ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione;

Di precisare che l’affidatario del servizio, secondo le disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che rimane comunque garantita la facoltà per il Comune di recedere unilateralmente e senza applicazione di alcuna penale nel caso in cui intervengano provvedimenti di natura legislativa, interpretativa o giurisprudenziale da cui si evinca l’impossibilità di prosecuzione del contratto;

Di incassare la somma annua di € 11.000,00.- per il 2016, per €. 7.624,10.- alla risorsa 15 - capitolo 15 e per € 3.375,90.- alla risorsa 150 - capitolo 150 del bilancio di previsione dell’esercizio 2016 in corso di formazione ;

Di autorizzare, nelle more della stipulazione del contratto, la ditta I.C.A. S.r.l. a proseguire nella gestione del servizio in parola per l’anno 2016;

Di autorizzare la sottoscrizione del conseguente nuovo contratto;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n.3/L;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P.30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 79, 5° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.

1.2.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.

2.7.2010 n. 104;

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

(6)

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale

- F.to arch. Walter Forrer - - F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 15.12.2015 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale

- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.

79, 4° comma, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì, 15.12.2015

Il Segretario generale

- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 15.12.2015

Il Segretario generale - dott.ssa Emanuela Defrancesco -

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