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Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 30/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61

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Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 luglio 2015, n. 377

L.R. n. 21/1999, "Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza" - Revoca della DGR n. 169 del 1° febbraio 2000 e approvazione dell'allegato A, "Nuovi criteri e modalità ai fini della concessione dei benefici economici previsti dalla LR n. 21/1999".

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Oggetto: L.R. n. 21/1999, “Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza” – Revoca della DGR n. 169 del 1° febbraio 2000 e approvazione dell’allegato A, “Nuovi criteri e modalità ai fini della concessione dei benefici economici previsti dalla LR n. 21/1999”.

LA GIUNTA REGIONALE Su proposta del Presidente,

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale “ e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale “ e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 1° settembre 1999, n. 21, “Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza” e in particolare l’art. 2 della citata legge, che prevede l’attribuzione di un assegno vitalizio, con decreto del Presidente della Regione, a favore di cittadini che si trovino in particolari situazioni di indigenza, riconosciuti illustri, con deliberazione di Giunta Regionale, per essersi particolarmente distinti, in ambito regionale, nel campo delle arti, delle scienze, delle lettere;

CONSIDERATO che l’importo dell’assegno vitalizio, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della su menzionata legge regionale, è commisurato alle effettive esigenze dell’interessato e non può comunque essere superiore ai trenta milioni di lire (£ 30.000.000) annui, da intendersi corrispondenti alla somma di euro quindicimilaquattrocentonovantatré e settantuno centesimi (€

15.493,71) annui;

VISTA la DGR 1° febbraio 2000, n. 169, di approvazione delle direttive esplicative per l’istruttoria delle domande presentate ai sensi della LR n 21/1999;

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa." e in particolare la sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive ispirata alla completa semplificazione in materia di certificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati tramite l’acquisizione diretta di dati presso le amministrazioni certificanti o, in alternativa, la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni da parte degli interessati;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

RAVVISATA pertanto la necessità,in un’ottica ispirata ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficienza dell’attività amministrativa, a seguito dell’entrata in vigore del su citato DPR 445/2000 successivo alla legge regionale di riferimento n. 21/1999, di provvedere ad aggiornare i

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criteri e le modalità della su citata DGR n. 169/2000 di approvazione delle direttive esplicative per l’istruttoria delle domande ai fini della concessione dei benefici economici previsti dalla LR n.

21/1999;

RITENUTO, pertanto, di dover revocare la DGR n. 169 del 1° febbraio 2000, “L.R. 1.9.1999 n. 21

“Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza.

Approvazione delle direttive per l’istruttoria delle domande” e di procedere all’approvazione dell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione concernente “Nuovi criteri e modalità ai fini della concessione dei benefici economici previsti dalla LR n. 21/1999”;

Tutto ciò premesso, all’unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte,

1) di revocare la DGR n. 169 del 1° febbraio 2000, “L.R. 1.9.1999 n. 21 “Istituzione del fondo di solidarietà per i cittadini illustri che versino in condizioni di indigenza. Approvazione delle direttive per l’istruttoria delle domande”,

2) di approvare l’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione concernente “Nuovi criteri e modalità ai fini della concessione dei benefici economici previsti dalla LR n. 21/1999”.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esplicitato schema di deliberazione, che risulta approvato all’unanimità.

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ALLEGATO A

“NUOVI CRITERI E MODALITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DALLA LR N. 21/1999”

La legge regionale n. 21/1999 prevede l’attribuzione di un assegno vitalizio, commisurato alle effettive esigenze del beneficiario, ai cittadini illustri che si siano particolarmente distinti, in ambito regionale, nel campo delle arti, delle scienze e delle lettere e che versino in particolari condizioni di indigenza.

a) Beneficiari dell’assegno vitalizio.

Ai sensi della su citata legge regionale i requisiti previsti per la concessione del vitalizio sono i seguenti:

 cittadinanza italiana;

 residenza nella regione Lazio;

 stato di comprovata e documentata indigenza;

 completa e accurata biografia corredata da documentazione che attesti la fama e i meriti acquisiti in ambito regionale

 assenza di pronunce di condanne penali irrevocabili con conseguente interdizione dai pubblici uffici.

b) Presentazione delle istanze.

La documentazione richiesta, da allegare in originale o in copia conforme all’istanza, è la seguente:

1) curriculum vitae et studiorum;

2) documentazione idonea ad acclarare il requisito della fama corredata da ogni possibile materiale illustrativo dei meriti del richiedente (immagini fotografiche, giudizi positivi formulati dalla critica e recensioni della stampa specializzata, pubblicazioni, apprezzamenti e segnalazioni da parte di personalità riconosciute a livello nazionale, attestazioni di merito da parte di esperti, di accademici, di enti, organismi, istituzioni di varia natura, pubblici e privati, attestazioni di premi, onorificenze, partecipazioni a concorsi, fondazione di scuole o accademie, ecc.);

3) dichiarazione attestante la situazione reddituale ed economica propria e del nucleo familiare, mobiliare ed immobiliare, corredata da documentazione che evidenzi una condizione di particolare necessità tale da fare emergere l'esigenza di restituire all'interessato un'esistenza dignitosa (certificazione INPS relativa alla pensione percepita, concessione di benefici di qualsiasi tipo, reddito annuale dichiarato, eventuali altre entrate, beni mobili e immobili di proprietà, situazioni debitorie, spese impreviste e documentate, stati di malattia e/o di disagio sociale che richiedano cure ed assistenza materiale ecc.), anche tramite l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale parametro di capacità reddituale di riferimento;

4) autocertificazione attestante che non esistono altri redditi al di fuori di quelli dichiarati resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000;

5) autocertificazione carichi pendenti resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000;

6) dichiarazione di non aver ricevuto né richiesto alcun assegno vitalizio ad altre amministrazioni;

7) consenso al trattamento dei propri dati di qualsiasi natura, ivi compresi quelli c.d. sensibili e identificativi, eventualmente acquisiti anche presso terzi, utilizzabili ai fini del procedimento di cui alla legge regionale n. 21/1999, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, fermi gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

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Documentazione facoltativa:

certificazioni mediche attestanti il precario stato di salute, ove ricorra.

La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve essere inoltrata a:

Regione Lazio

Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi Area Attività Istituzionali

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma

c) Istruttoria delle istanze.

L'istruttoria delle domande consiste nella verifica del possesso dei citati requisiti previsti dalla L.R.

n. 21/1999 attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda.

In caso di documentazione incompleta od insufficiente, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni contenute nelle istanze, ai fini della certezza pubblica, l’Area Attività Istituzionali, preposta all’istruttoria, interessa l'ufficio territoriale del Governo, da identificarsi nelle Prefetture delle Province del Lazio competenti, al fine di acquisire l'ulteriore documentazione.

Sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dalla competente Area, l’esame e la conseguente valutazione di merito circa la sussistenza delle condizioni che abbiano reso “illustre” in ambito regionale il soggetto richiedente i benefici, di cui alla L.R. n. 21/1999, spettano a una Commissione istituita dal Presidente della Regione con proprio decreto.

La Commissione è composta da tre membri scelti all’interno dell’amministrazione regionale, esperti nei campi di attività di cui all’articolo 1 della L.R. n. 21/1999, oltre il segretario con sole funzioni verbalizzanti.

La Commissione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria delle istanze svolta dalla competente Area, si riunisce, su convocazione del Presidente, prestando la propria attività a titolo gratuito senza nuovi oneri per la finanza pubblica e formula un motivato parere sulla eventuale concessione dell’assegno vitalizio, con particolare riferimento ai meriti acquisiti dall’istante nel campo delle attività di cui al precedente articolo 1 della L.R. n. 21/1999, commisurati al lustro apportato alla Regione Lazio.

Ogni decisione della Commissione, anche se negativa, deve essere comunicata formalmente all’Area competente.

d) Assegno vitalizio.

La legge dispone che l'importo massimo annuo dell'assegno vitalizio sia commisurato alle effettive esigenze dell’interessato, in relazione all’esame della documentazione presentata, e non può comunque essere superiore ai trenta milioni di lire (£ 30.000.000) annui, da intendersi corrispondenti alla somma di euro quindicimilaquattrocentonovantatré e settantuno centesimi (€

15.493,71) annui.

Si precisa che la scelta del beneficiario per l’assegnazione del vitalizio potrà non seguire l’ordine cronologico di presentazione delle domande, dandosi priorità ai soggetti che, stante lo stato di particolare indigenza comune a tutti i richiedenti, presentito particolari esigenze contingenti e urgenti al percepimento del vitalizio, adeguatamente documentate.

La concessione dell’assegno vitalizio e la determinazione del quantum, ai sensi dell’art. 2 della LR 21/1999, è disposta tramite Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che riconoscere in capo al soggetto istante la qualità di “cittadino illustre” in ambito regionale.

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Si stabilisce la non cumulabilità del suddetto assegno vitalizio con altri assegni eventualmente concessi da altre Amministrazioni.

Trattandosi di fondo, e come tale ad esaurimento, sarà redatta una lista di attesa di tutte le domande di ammissione al contributo, che non potranno essere soddisfatte, per mancanza di disponibilità economica.

e) Modalità di pagamento.

L’assegno viene corrisposto nell’ambito dell’annualità di riferimento con cadenza quadrimestrale anticipata.

f) Revoca dell’assegno.

La legge prevede che l’attribuzione dell’assegno sia revocata:

- per il venir meno delle condizioni di indigenza;

- nel caso di condanna penale con sentenza passata in giudicato;

- e nel caso di reati di mafia, dal momento del rinvio a giudizio.

La verifica di tali condizioni sarà effettuata dalla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi - Area Attività istituzionali tramite invio, da parte dei soggetti beneficiari dell’assegno vitalizio, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni circa l’esistenza in vita e la permanenza dei requisiti previsti per la concessione del suddetto beneficio, all’inizio di ciascuna annualità, rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

In tal caso i beneficiari del vitalizio saranno consapevoli della decadenza dai benefici di cui all’art.

75 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

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