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ART.14. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INADEMPIMENTI E PENALI

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Academic year: 2022

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1 Municipio Roma III Montesacro

Direzione Socio Educativa

SOMMARIO

ART.1. PREMESSA

ART.2. FINALITA’ DEL PROGETTO E BENEFICIARI DEL SERVIZIO ART.3. STRUTTURA E RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI ART.4. FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE

ART.5. DURATA DELL’APPALTO

ART.6. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA ART.7. OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

ART.8. DIVIETO SIBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO ART.9. RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE

ART.10. GARANZIA DEFINITIVA

ART.11. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART.12. SICUREZZA

ART.13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART.14. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – INADEMPIMENTI E PENALI

ART. 1. Premessa

Il Dipartimento Politiche Sociali ha indetto un avviso pubblico con Determina Dirigenziale n.

QE/3042 del 02.10.2018, avente ad oggetto: “Approvazione di avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni d’interesse per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) del D. Lgs.

50/2016 e s..m..i., del Servizio semi-residenziale per persone con Alzheimer e demenze correlate: gestione di un Centro Diurno nel Municipio III, individuato e messo a disposizione dall’organismo affidatario, per un periodo di 18 mesi”.

Il Municipio Roma III Montesacro ha espresso la volontà di gestire il Centro Diurno Alzheimer insistente sul territorio municipale, acquisendo la relativa documentazione e avviando la procedura negoziata individuata a livello dipartimentale, come si evince da Determina Dirigenziale n. …….;

Si rende necessario, pertanto, affidare la realizzazione del relativo servizio ad un Organismo tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla suddetta procedura.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio semi-residenziale per persone con Alzheimer e demenze correlate: gestione di un Centro Diurno nel Municipio III, individuato e messo a disposizione dall’organismo affidatario, per un periodo di 18 mesi”, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 – GARA n. 7315872 – CIG n.

77682903B4 –lotto unico - oneri per la sicurezza pari a zero.

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2 ART. 2. Finalità del progetto e beneficiari del servizio

L’affidamento prevede la gestione di un Centro Diurno, a carattere semi-residenziale, per persone affette da Alzheimer e demenze correlate, da realizzarsi presso una struttura messa a disposizione dall’Organismo affidatario e situata nel territorio del Municipio Roma III Montesacro.

Il Centro ha lo scopo di garantire un sostegno alle famiglie di persone affette da Alzheimer e demenze correlate, nella gestione della persona stessa e della malattia nelle varie fasi in cui si sviluppa, offrendo, al contempo, ai pazienti, un valido supporto di tipo assistenziale, sanitario, educativo e riabilitativo.

La malattia di Alzheimer è una patologia degenerativa che ha notevoli ripercussioni principalmente sui familiari ed, in particolar modo, sulla persona del “cargiver”; ma le ricadute sono notevoli anche a livello sociale, per cui è necessario concentrare gli sforzi sul potenziamento della rete di servizi offerti, con lo scopo di assicurare alle persone affette da tale malattia e/o da altre forme di demenza correlate, una vita dignitosa e la possibilità di mantenere attive le loro capacità residue, favorendone la permanenza all’interno del contesto collettivo, familiare e relazionale.

Proprio per questo, i Centri Diurni hanno rappresentato e continuano a rappresentare una delle principali risposte all’esigenza di gestire la malattia e le varie fasi in cui si manifesta; infatti, il servizio è pensato con lo scopo di dare un sostegno concreto alle famiglie delle persone affette da tale malattia nella gestione quotidiana del congiunto, fornendo a quest’ultimo interventi di carattere socio-assistenziale per:

- favorire il mantenimento delle capacità cognitive e relazionali della persona, - superare l’isolamento, l’emarginazione e stimolare le azioni di ogni giorno,

- costituire un valido punto di riferimento e sostegno per i cargivers, nel percorso dell’assistenza.

ART.3. Struttura e risorse strumentali e materiali

La sede per le attività oggetto del presente appalto dovrà essere individuata e messa a disposizione dall’Organismo affidatario.

La struttura dovrà essere articolata e dimensionata secondo quanto previsto dalla normativa vigente ossia:

- Idonea ad accogliere gli ospiti,

- essere priva di barriere architettoniche,

- avere spazi tali da facilitare l’orientamento e l’accesso ai servizi igienici (che devono essere in numero sufficiente) e ai locali di attività,

- disporre di un locale mensa,

- favorire l’attività fisica, sia all’interno (spazi per l’attività motoria), sia all’esterno (spazi all’aperto, giardini)

- consentire una confortevole accoglienza.

Inoltre, ai sensi dell’art. 9 co.1 lett. c) della legge quadro 328/2000, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, la struttura in questione deve possedere i seguenti requisiti minimi:

1. trovarsi nei centri abitati, a poca distanza da punti di riferimento sociali, quali chiese, mercati e piazze, ed essere facilmente raggiungibile dai parenti degli ospiti, in modo da non dare all’ospite l’idea dell’allontanamento e dell’isolamento;

2. essere dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alla fruizione dei pasti e organizzati in modo da promuovere l’aggregazione. La distribuzione degli spazi garantisce l’autonomia, la fruibilità e la privacy, anche in considerazione delle esigenze dell’utenza.

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3. garantire la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come disciplinato dalla regione;

4. prevedere la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;

5. adottare un registro degli ospiti e predisporre per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza con indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei contenuti e delle modalità dell'intervento, nonché prevedere il piano delle verifiche;

6. organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

La struttura, inoltre, deve aver ottenuto l’autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n.

41/2003, della Delibera G.R. n. 1305/2004 e ss.mm. e della Delibera della Giunta Comunale n.

8/2007 ovvero dovrà possedere i requisiti previsti per ottenere tale autorizzazione.

Il Centro ospiterà un massimo di n.24 (ventiquattro) ospiti a settimana, con grado lieve-moderato di compromissione, che frequenteranno il Centro divisi in due gruppi, a giorni alterni, per un massimo, quindi, di n. 12 (dodici) persone a al giorno.

L’apertura del Centro dovrà essere dal lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e si dovrà prevedere il servizio di trasporto degli utenti frequentanti, dalla loro abitazione al Centro e viceversa, su richiesta degli interessati, mettendo a disposizione un mezzo di trasporto idoneo e garantendo, durante gli spostamenti, la presenza di un operatore socio-sanitario (che potrà essere anche l’operatore di turno).

Le attività di gruppo, come previsto dalla normativa regionale n. 1305/2004 e ss.mm.ii., dovranno iniziare non oltre le ore 09.00 e terminare non prima delle ore 16.00.

L’Organismo affidatario dovrà provvedere anche ai pasti giornalieri per un massimo di n. 12 (dodici) persone al dì, comprendendo la colazione, il pranzo e la merenda. Per la colazione e la merenda sono previste bevande e merendina e/o frutta.

Ai sensi della Delibera G.R. n. 1305/2004, sez. III.B.5.3 – articolazione della struttura – che riprende il disposto dell’art. 11, co. 1 lett. c) della L.R. 41/2003, la medesima struttura dovrà avere:

Spazi collettivi: per lo svolgimento delle varie attività di riabilitazione sociale sono previsti più locali, organizzati come segue:

- locale per attività di socializzazione e di laboratorio, dove svolgere le attività previste dal programma della struttura,

- locale per il pranzo e per attività di gruppo;

Cucina:

la struttura oltre ad essere dotata di locale destinato alla fruizione del pranzo, può essere dotata di una cucina; tuttavia, la legge prevede anche che i pasti possano provenire da un altro operatore ed in tal caso, la struttura deve avere un apposito locale adatto allo sporzionamento e servizio dei cibi e comunque attrezzato per l’eventuale riscaldamento dei cibi stessi, per il lavaggio e la custodia delle stoviglie. Devono essere sempre garantiti gli standards igienico- sanitari previsti dalle vigenti normative

Servizi igienici:

sono previsti almeno due servizi igienici ogni 10 utenti, di cui uno dimensionato in modo tale da risultare fruibile anche da eventuali utenti su sedia a rotelle e/o con difficoltà di movimento

Locali per gli operatori:

si dovrà prevedere almeno un locale adibito ad ufficio, uno spazio per gli operatori ed uno spogliatoio con relativo servizio igienico.

La struttura comunque dovrà essere dotata di impianti in regola con le normative vigenti ed arredi adeguati alla tipologia di utenza ospitata e deve essere articolata in modo da garantire l’assenza di barriere architettoniche e la presenza di spazi accessibili ad utenti con handicap.

In sede di presentazione di offerta progettuale, è richiesta la planimetria della struttura.

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4 ART. 4. Figure professionali impiegate

Per l’espletamento del servizio l’Organismo affidatario dovrà garantire la presenza di figure professionali qualificate in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata ed in numero proporzionale alla stessa, sulla base delle normative regionali e comunali vigenti in materia e dei Protocolli di Intesa stipulati con le ASL territorialmente competenti; in particolare l’art. 11 della l.r. 41/2003, richiamato dalla Delibera G.R. n. 1305/2004 prevede le seguenti figure:

1) Responsabile coordinatore del Centro che ha la responsabilità sia della struttura che del servizio prestato e dovrà assicurare una presenza programmata di almeno dodici ore settimanali;

“…è il responsabile della programmazione, dell’organizzazione e della gestione di tutte le attività che si svolgono all’interno della struttura, nonché del loro coordinamento con i servizi territoriali, della gestione del personale, ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e delibere, regionali e comunali”.

“Il ruolo del Responsabile è ricoperto da:

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico- educative, psicologiche o sanitarie;

b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie.

L’esperienza richiesta in settori analoghi è di tre anni.

Può trattarsi anche di un operatore della struttura in possesso dei suddetti requisiti;

2) Educatore professionale: “…dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato di assistenza. In particolare, nell’ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli ospiti, nonché all’integrazione sociale…”, operando in stretto rapporto con le altre figure.

Gli educatori professionali sono soggetti in possesso di Laurea per le professioni sociali, sanitarie, della riabilitazione e titoli equipollenti con documentata esperienza almeno triennale in strutture e servizi socio-assistenziali per disabili. Per questa figura è prevista una presenza programmata con almeno trentasei ore settimanali;

3)Operatori Socio-Sanitari (OSS): “…è la figura professionale, formata ai sensi della vigente normativa, che assiste l’ospite nelle sue esigenze quotidiane, fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell’igiene personale e nelle attività di tempo libero, nonché aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie…”.

Dovrà essere garantito un OSS ogni quattro utenti, in caso dicompromissione lieve- moderata con una presenza di almeno 3 operatori al giorno; è richiesta un’esperienza di almeno 3 anni nel settore di riferimento o in settori analoghi;

4) Autista: figura prevista per il trasporto degli utenti, che ne facciano richiesta, dalle loro abitazioni al Centro e viceversa, con una presenza programmata per almeno ventiquattro ore settimanali.

Possono essere previste ulteriori figure di supporto, quali ad esempio assistenti sociali o altre figure che collaborino all’espletamento delle attività e laboratori che si svolgeranno nel Centro.

Queste figure devono essere inserite nell’organigramma indicandone la qualifica e professionalità, il ruolo, l’esperienza maturata ed il numero di ore di attività da svolgere nel Centro; si richiede comunque un’esperienza almeno triennale in settori analoghi a quelli oggetto di affidamento.

Non potranno essere effettuate sostituzioni senza previa autorizzazione del Municipio.

Per settori di attività analoghi a quello oggetto di affidamento si intende: assistenza domiciliare e presso strutture diurne e/o residenziali, rivolte a persone anziane.

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5 ART. 5. Durata dell’appalto

Il servizio avrà una durata complessiva di 18 mesi a partire dal 01.04.2019 o comunque dalla data di stipula del contratto, fino al 30.09.2020.

ART. 6. Importo posto a base di gara

L’importo a base di gara è pari ad € 391.771,89 al netto dell’Iva ove e se dovuta, suddiviso come segue:

- € 196.242,75 dal 01.04.2019 al 31.12.2019 - € 195.529,14, dal 01.01.2020 al 30.09.2020.

E’ stata prevista una quota di compartecipazione ai costi fissi che l’Organismo affidatario dovrà sostenere, apri al 30% dell’importo complessivo pro-die e pro-capite offerto e non suscettibile di variazioni in base alla frequenza del Centro.

ART.7. Obblighi a carico dell’appaltatore

L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.

In particolare l’Organismo affidatario è tenuto a fornire la disponibilità di una sede adeguata ad ospitare gli utenti, che sia priva di barriere architettoniche, abbia spazi tali da facilitare l’orientamento e l’accesso ai servizi igienici (che devono essere in numero sufficiente come già specificato) e favorire l’attività fisica, sia all’interno della struttura (spazi per l’attività motoria), sia all’esterno, consentendo una confortevole accoglienza.

Tale struttura, inoltre, deve aver ottenuto l’autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n.

41/2003, della Delibera G.R. n. 1305/2004 e ss.mm. e della Delibera della Giunta Comunale n.

8/2007 ovvero dovrà possedere i requisiti previsti per ottenere tale autorizzazione.

Tra gli obblighi dell’Organismo affidatario sono previsti anche il servizio di trasporto degli utenti dalla loro abitazione al Centro e la fornitura dei pasti giornalieri, comprendendo la colazione, il pranzo e la merenda.

L’Organismo affidatario deve prevedere la presenza di un autista che si occuperà del trasporto degli utenti, che ne facciano richiesta, dalla proprie abitazioni al Centro e viceversa. E’ a carico dell’Organismo affidatario anche il mezzo idoneo al trasporto (pulmino) e si dovrà garantire, durante gli spostamenti, la presenza di un accompagnatore, operatore socio-sanitario (che potrà essere anche l’operatore di turno).

ART. 8. Divieto subappalto e cessione del contratto

Agli Organismi affidatari è fatto espresso divieto di sub-appaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte lo svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione, pena Ia risoluzione della Convenzione medesima, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile fatta salva Ia cessione pro-soluto, di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 281 del 15/09/2010

ART. 9. Responsabilita’ e assicurazione L’ Organismo Affidatario:

- è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato.

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- sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma III Montesacro e la Pubblica Amministrazione da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola.

Per tutti i rischi sopra esposti l’Organismo Affidatario dovrà provvedere alla stipula di idonea assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi con massimale di copertura non inferiore ad € 1.000.000,00 e dovrà darne copia al momento della firma del documento di stipula.

ART. 10. Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

ART. 11. Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto, di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 12. Sicurezza

L’appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Adotta inoltre tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato

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7 ART. 13. Trattamento dei dati personali

Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

L’appaltatore pertanto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., è nominato Responsabile del trattamento dei dati, nei limiti e per la durata dell’affidamento.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

ART. 14. Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – inadempimenti e penali Il Municipio Roma III Montesacro si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Organismo Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio nella persona del Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC).

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

A) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;

B) una penale in misura pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;

C) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore. L’esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di n. 3 (tre) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA IL DIRETTORE

dott.ssa Giovanna Giannoni

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