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Richiesta danni auto contro cancello

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Richiesta danni auto contro cancello

written by Mariano Acquaviva | 26/08/2020

Chi paga i danni se il cancello automatico del condominio è malfunzionante? La consapevolezza del guasto esclude il risarcimento?

I cancelli automatici sono senz’altro comodi, ma al tempo stesso nascondono delle insidie: un cattivo funzionamento degli stessi potrebbe provocare seri danni, sia alle persone che alle cose. Le vicende più frequenti sono quelle che riguardano i danni causati da una chiusura improvvisa degli stessi, con conseguente impatto sulla carrozzeria del veicolo che, purtroppo, non è riuscito a evitare il colpo. Con questo articolo affronteremo il problema della richiesta di risarcimento danni per auto contro il cancello.

Il problema è molto più diffuso di quanto si possa credere, soprattutto in ambito condominiale: sono moltissimi i casi in i singoli condòmini fanno causa al condominio per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento nei casi di malfunzionamento del cancello che abbia causato danni all’autovettura. In quali casi è legittima la richiesta di risarcimento per i danni provocati dal

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cancello condominiale? Quando c’è responsabilità del condominio e quando, invece, il proprietario dell’auto dovrà pagarsi da sé i danni? Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: ti basteranno dieci minuti per trovare le risposte alle domande che cerchi.

Danni auto contro cancello: quali casi?

È evidente che una richiesta di risarcimento dei danni provocati alla propria auto a causa dell’impatto contro un cancello ha senso della misura in cui sia stato il cancello ad “andare incontro” alla vettura, e non il contrario: se un automobilista si schiantasse contro un cancello chiuso, non vi sarebbero dubbi circa la responsabilità del primo.

I danni dell’auto contro un cancello sono quelli causati dalla chiusura improvvisa del varco, chiusura con ogni probabilità causata da un malfunzionamento dell’impianto elettrico che regola l’apertura automatica del medesimo (in genere, mediante un meccanismo basato sull’installazione di fotocellule).

Potrebbe anche darsi, però, che l’urto del cancello contro l’auto sia cagionato da un colpo improvviso di vento in grado di chiuderne i battenti (nel caso in cui il cancello non sia azionato con meccanismo elettronico a scorrimento laterale), oppure da una mera disattenzione del conducente: pensa, ad esempio, al cancello non munito di blocco automatico della chiusura e all’automobilista che indugi troppo nel mezzo.

Insomma: le cause di un danno all’auto per chiusura del cancello possono essere molteplici. Vediamo come comportarsi nell’ipotesi di danni auto contro il cancello.

Danni auto contro cancello: quando non c’è risarcimento?

Possiamo sin da subito escludere che sia abbia diritto a un qualche tipo di risarcimento danni nell’ipotesi in cui la responsabilità dell’urto tra cancello e autovettura sia imputabile al conducente.

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Rientrano in questa ipotesi tutti i casi di disattenzione dell’automobilista (ad esempio: il conducente non si avvede della chiusura dei battenti, oppure del fatto che lo scorrimento è già completo e, pertanto, non potrebbe che urtare contro il cancello oramai chiuso), ovvero quelli in cui il conducente abbia posto in essere una manovra azzardata e pericolosa (si pensi a colui che, avendo fretta di varcare il cancello, cerchi di passare senza attendere l’apertura completa dei battenti, urtando così contro di essi).

L’urto tra cancello e autovettura è imputabile al conducente anche in tutti i casi in cui il malfunzionamento sia dipeso dall’automobilista stesso: si pensi al caso del guidatore che cerchi di forzare il meccanismo elettronico del cancello, oppure che sbagli egli stesso ad azionare il cancello, facendo chiudere il varco prima ancora che il passaggio dell’auto sia completo.

Ancora, difficilmente sarebbe giustificabile una richiesta di risarcimento danni nell’ipotesi di evento assolutamente straordinario e imprevedibile: si pensi a una forte tempesta di vento che spinga i battenti in ferro del cancello contro le portiere del veicolo.

In un caso del genere la colpa non sarebbe imputabile al proprietario del cancello (ad esempio, al condominio), a meno che non si dimostri una qualche responsabilità nella corretta manutenzione dello stesso che provi che, se non ci fosse stata la negligenza, il cancello avrebbe retto all’evento imprevisto, evitando così il danno al conducente.

Cancello condominiale malfunzionante:

chi paga?

Non v’è alcun dubbio che il caso più frequente di richiesta di risarcimento danni per urto dell’auto contro il cancello riguardi l’ipotesi della chiusura improvvisa e non voluta del cancello automatico del condominio. Cosa accede in questa evenienza? Il danneggiato potrà rivalersi nei confronti del condominio?

Scopriamolo insieme.

La norma di riferimento si rinviene nel codice civile [1]: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Sicuramente il cancello rientra tra le cose di cui il condominio ha la custodia,

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ammesso che esso serva per l’ingresso all’interno dell’area condominiale. Da tanto deriva che è il condominio a doverne curare la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e a dover provvedere tempestivamente a ripararne i guasti.

Se il cancello condominiale difettoso, chiudendosi all’improvviso, provoca un danno all’autovettura di uno dei condòmini oppure di un terzo, risponde del danno?

Secondo la giurisprudenza [2], sì.

Nel caso di specie, il giudice condannava il condominio a risarcire i danni patiti da un automobilista a causa del malfunzionamento dell’impianto automatico del cancello, laddove un battente dello stesso rimaneva aperto mentre l’altro chiuso.

Secondo il giudice, è giustificato fare affidamento nella stabilità della posizione del cancello, non sospettando che la struttura fosse, invece, ancora in movimento. È per questo motivo che la manovra in cortile effettuata dal condomino si risolve con un danneggiamento a causa della struttura automatizzata.

Malfunzionamento cancello: quando non c’è risarcimento?

Certo: il semplice malfunzionamento non giustifica sempre il risarcimento dei danni, nei casi in cui, ad esempio, il danno alla vettura sia dovuto non dal guasto ma da una manovra spericolata del conducente.

In altre parole, se l’auto impatta contro il cancello e si prova che questo presentava un guasto, il danneggiato deve dimostrare anche che l’urto è direttamente collegabile al malfunzionamento.

Se ad esempio il cancello condominiale a scorrimento automatico ha un guasto nel movimento di chiusura, ma l’impatto contro di esso è avvenuto mentre era ancora in apertura perché il conducente aveva fretta di entrare, allora la responsabilità non sarà imputabile al malfunzionamento del cancello e, di conseguenza, al condominio.

Nel caso affrontato nella sentenza sopra richiamata, la responsabilità condominiale sussisteva in quanto non solo il danno era dipeso direttamente dal malfunzionamento (un’anta era rimasta completamente chiusa), ma la manovra del conducente era del tutto corretta e non spericolata.

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Dunque, secondo il giudice, non è avventata la manovra di retromarcia effettuata dall’automobilista poi rimasto schiacciato dal cancello in chiusura;

pertanto, non assume rilievo alcuno la delibera dell’assemblea condominiale che sceglie di non indennizzarlo.

Cancello: la conoscenza del guasto esclude il risarcimento?

Si potrebbe pensare che la consapevolezza del malfunzionamento del cancello escluda la responsabilità di chi ha l’onere di gestirlo, cioè del condominio.

Non è sempre così: secondo la sentenza sopra richiamata, il risarcimento è dovuto anche se il condomino era perfettamente a conoscenza del guasto.

Anzi, secondo il giudice il fatto che il cancello abbia causato un danno a persona che era a conoscenza del malfunzionamento è indice della pericolosità dello stesso.

Questa conclusione è a dire il vero opinabile e, in effetti, non trova grande riscontro in altre pronunce. In linea di massima, dobbiamo ritenere che, al contrario, colui che è ben a conoscenza del malfunzionamento del meccanismo che aziona la chiusura e/o l’apertura del cancello deve adottare la massima cautela nel varcare il passaggio con la propria auto, proprio perché è consapevole del pericolo.

È appena il caso di ricordare come, in tema di danni da insidia stradale, la giurisprudenza sia oramai granitica nel ritenere che in tanto si ha diritto al risarcimento in quanto il sinistro sia stato del tutto imprevedibile per l’utente della strada. Se, invece, l’insidia era ben visibile, segnalata o perfino conosciuta, allora nulla sarà dovuto al danneggiato.

Tizio passeggia in strada fissando costantemente lo smartphone. All’improvviso sente mancare il terreno sotto i piedi e rovina a terra: non si era accorto di una grossa buca stradale, debitamente segnalata da appositi cartelli. In un caso del genere, il risarcimento non sarà dovuto perché l’insidia era visibile e segnalata.

Quanto appena detto per l’insidia stradale può applicarsi, in generale, a tutte le cose in custodia che siano guaste e il cui malfunzionamento sia segnalato.

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Bisognerà valutare di caso in caso quanto incida la conoscenza del difetto del meccanismo di attivazione del cancello automatico nel sinistro che poi si è avuto.

Cancello e urto auto: richiesta risarcimento danni al condominio

Il condomino o il terzo che abbia subito un danno alla propria autovettura a causa del malfunzionamento del cancello condominiale può inviare una formale richiesta di risarcimento all’amministratore, allegando altresì il preventivo del carrozziere oppure la fattura (nel caso di riparazione già effettuata).

Se il condominio non ne vuole sapere di pagare i danni, allora non resta che adire il tribunale territorialmente competente, ovvero il giudice di pace, se il danno non superi i cinquemila euro [3].

Il condominio, a propria volta, potrà invocare l’eventuale copertura assicurativa per i danni prodotti dalle cose comuni. L’amministratore dovrà tempestivamente avvertire la compagnia assicuratrice, la quale stabilirà se:

il danno è dovuto a un comportamento imprudente delle persone coinvolte (ad esempio, la sosta nell’area di apertura e chiusura dei battenti o del cancello scorrevole) per il quale, come detto, non è in genere previsto alcun risarcimento;

il danno è stato causato da cattiva manutenzione o dalla mancanza di rispetto di norme come quelle che regolano il posizionamento delle fotocellule. La liquidazione dipende in base al caso e la compagnia potrebbe rivalersi sul condominio stesso che è responsabile dell’impianto;

il danno è dovuto a un caso fortuito rappresentato da un evento imprevedibile come potrebbero essere le condizioni meteorologiche estreme, ma dove la manutenzione è stata correttamente rispettata. In questo caso non è prevista la liquidazione.

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