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C O M U N E D I F O S S O M B R O N E (Provincia di Pesaro e Urbino)

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C O M U N E D I F O S S O M B R O N E (Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

Data 12-02-2011

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 21.12.2010 N° 19 "

MODIFICHE ALLA L.R. 08 OTTOBRE 2009 N° 22 - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE IN MODIFICA DI QUANTO DISPOSTO CON DELIBERA CONSILIARE N° 80 DEL 27.11.2009

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 10:34 nella sala delle adunanze del Consiglio.

Convocato per determinazione del Sindaco, previo avviso notificato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano all’appello nominale:

PELAGAGGIA Maurizio Presente

CHIARABILLI MICHELE Presente

BONCI STEFANO Presente

LUSTRISSIMINI ORLANDO Assente

SACCOMANDI GIANLUCA Presente

FERRI ANDREA Presente

SAVELLI RENZO Presente

PRUSSIANI PARIDE Presente

ALESSANDRONI LORENZO Presente

MARINI BARBARA Presente

MARCHETTI RICCARDO Presente

ANGIONI FRANCESCO Presente

CHIAVARELLI LUIGI Presente

RUGGERI CARLO Assente

BRESCIANI ANTONIO Assente

MANOCCHI LORETTA Presente

TRAMONTANA MARIO Presente

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Dott. Maurizio PELAGAGGIA, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Assessori esterni non facente parte del Consiglio Comunale:

PAGINI LUCIANO Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea Volpini.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri PRUSSIANI PARIDE

ANGIONI FRANCESCO TRAMONTANA MARIO

Presenti 14 Assenti 3

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In continuazione della seduta n. 5 dell’ordine del giorno.

(Durante la trattazione del punto n. 3 è entrato il Vicesindaco Orlando Lustrissimini) SONO PRESENTI N. 15 CONSIGLIERI.

*****

Relaziona sul provvedimento l’Assessore Saccomandi. Segue l'intervento del Consigliere Ferri. La relazione e l'intervento sono stati registrati su nastro magnetico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti e conservati a cura dell’Ufficio Segreteria.

Dopo l'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno interviene il Consigliere Andrea Ferri per proporre un emendamento al punto 2) sub 2.4 del dispositivo.

L'emendamento è il seguente:

- Il punto 2), sub 2.4 è così integrato nella parte finale:

"Per quanto riguarda i sopracitati interventi si ribadisce il rispetto dei criteri e normative in merito al risparmio energetico per migliorare la sostenibilità ambientale degli edifici stessi"

Il SINDACO-PRESIDENTE pone pertanto in votazione la proposta di emendamento come sopra illustrata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 12 - Consiglieri contrari : n. =

- Consiglieri astenuti : n. 3 (Manocchi, Tramontana, Chiavarelli)

DELIBERA

DI APPROVARE l'emendamento al dispositivo della proposta di deliberazione sopra riportato.

Il SINDACO-PRESIDENTE pone in votazione infine la proposta di deliberazione, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri e come emendata (l'emendamento è riportato in grassetto nel testo della proposta).

" "

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22, conosciuta con l’improprio appellativo di “Piano Casa”, pubblicata sul BUR Marche n. 96 del 15/10/2009 , avente ad oggetto

"Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere

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tecniche di edilizia sostenibile" ed alla conseguente applicabilità delle norme in essa contenute, a far data dal 30 novembre 2009.

RILEVATO che in relazione a quanto originariamente disposto dall’art. 9 ,primo comma della L.R. 22/2009, , l’Amministrazione Comunale con delibera consiliare n° 80 del 27.11.2009 ha disposto di integrare l’elenco degli ambiti già stabiliti dall’art. 4 comma 5 della stessa legge regionale all’interno dei quali gli interventi non sono ammessi oppure sono subordinati a determinati condizioni .

VISTA Legge Regionale 21 dicembre 2010 n° 19 , pubblicata sul BUR Marche n.

114 del 30/12/2010 , avente ad oggetto " modifiche alla Legge regionale 8 ottobre 2009 n°

22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile";

RILEVATO CHE le disposizioni della legge regionale 19/2010 , integra e modifica sostanzialmente le disposizioni di quanto già contenute nella L.R. 22/2009 ;

RILEVATO CHE a Legge Regionale n° 22/2009 così come modificata dalle disposizioni di cui alla Legge Regionale 21.12.2010 n° 19 si compone di 10 articoli oltre all’art. “1 bis” ed è finalizzata a regolare l’attività edilizia in ordine all’ampliamento degli edifici esistenti, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici, fermo restando il fine di migliorare il comportamento degli edifici stessi dal punto di vista antisismico nonché aumentarne il rendimento energetico.

RILEVATO CHE entrambe le tematiche (comportamento antisismico ed efficienza energetica) rappresentano, di fatto, gli argomenti più attuali rispetto alla materia della trasformazione urbanistico - edilizia del territorio e l’attenzione per il comportamento antisismico degli edifici si pone come tema attuale in relazione sia ai recenti eventi sismici sia in relazione alla entrata in vigore delle norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008 che hanno di fatto rappresentato una rivoluzione nello studio del comportamento strutturale degli edifici, inoltre,si pone nella finalità di regolare il comportamento degli edifici dal punto di vista energetico nell’ottica di raggiungere gli obiettivi di efficienza stabiliti dai diversi accordi internazionali in relazione al proliferare di un sistema normativo statale e regionale in relazione anche al Decreto Legislativo 192/2005 a cui ha fatto seguito il Decreto Legislativo 115/2008, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009

“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” , il DPR n. 59/2009

“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 192/2005” , nonché una serie di norme regionale tra cui la L.R. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” , e le recentissime regole attuative di cui al Delibera Giunta Regionale Marche n° 760 del 11/05/2009 (linee guida per la valutazione energetico - ambientale degli edifici residenziali, criteri per la definizione degli incentivi, programma di formazione professionale) e D.G.R. 1141 del 13/07/2009 (sistema per la certificazione energetica e ambientale degli edifici), nonché la deliberazione della Giunta Regione Marche n° 1870 del 16.11.2009 ( Protocollo Itaca – Marche sintetico , LR 22/2009 “ interventi della Regione per l’avvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile “ , approvazione scaglioni per la realizzazione degli incrementi volumetrici, procedure e controlli per la valutazione della sostenibilità degli edifici);

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RILEVATO CHE

Gli elementi caratterizzanti l’articolato normativo della Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 così come integrata e modificata dalle disposizioni di cui alla legge Regionale 21/12/2010 n° 19 ( di seguito richiamata come “legge” ), possono essere così sintetizzati:

A. - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO - Art. 1 L.R. 22/2009 e L.R. 19/2010 - articolo 1 comma 1 :

È consentito l’ampliamento degli edifici residenziali nel limite del 20 per cento della volumetria esistente per edificio o per singola unità immobiliare. L’ampliamento di cui al presente comma non può comunque comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti.

- articolo 1 comma 1 bis

Per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola, l’ampliamento di cui al comma 1 è consentito sino ad un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi.

- articolo 1 comma 2:

Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq, l’ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale).

- articolo 1 comma 3:

È consentito l’ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL). L’ampliamento che comporta anche l’incremento dell’altezza dell’edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL).

- articolo 1 comma 4 :

Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle previste al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono situati, l’ampliamento è consentito ai sensi del comma 1.

- articolo 1 comma 5:

Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950, l’ampliamento di cui ai commi precedenti è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.

- articolo 1 comma 6:

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Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici ubicati in zona agricola che non presentino le caratteristiche di cui all’articolo 15, comma 2, della L.R. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), è consentito accorpare all’edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione d’uso. L’accorpamento di cui al precedente comma è cumulabile con l’ampliamento previsto al comma 1. Il piano di recupero non è necessario qualora l’accorpamento riguardi la volumetria di un solo accessorio di pertinenza con superficie massima di 70 mq.

- articolo 1 comma 7:

L’ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).

- articolo 1 comma 8:

L’ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del D.M.

1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l’impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano, a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all’articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto piano, per l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la quantità degli standard esistenti.

- articolo 1 comma 8bis:

L’ampliamento di cui al presente articolo può essere realizzato anche in assenza di modifica della sagoma dell’edificio esistente

B.- RECUPERO DEI SOTTOTETTI - Art. 1 bis L.R. 22/2009 e L.R. 19/2010 - articolo 1 bis comma 1:

E’ consentito realizzare l’ampliamento di cui all’articolo 1, comma 1, anche mediante recupero a fini abitativi dei piano sottotetto purchè sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media non inferiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio.

- articolo 1 bis comma 2:

Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati, previo rilascio di idoneo titolo abilitativo e fatto salvo quanto previsto nel comma 1, nell’osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e di contenimento del consumo energetico e, nell’ipotesi si edifici ubicati nelle zone omogenee A (centri storici) di cui al D.M. 1444/1968,

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senza alcuna modificazione delle altezze del colmo di gronda, nonché delle linee di pendenze delle falde.

- articolo 1 bis comma 3:

Nell’ambito degli interventi previsti dal comma 1 è possibile, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell’edificio, aprire finestre, realizzare abbaini ed istallare lucernai al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione.

- articolo 1 bis comma 4:

Il piano sottotetto è quello compreso tra i solai di copertura dell’ultimo piano e le falde del tetto. Ai fini del presente articolo le altezze degli edifici e delle fronti nonché il volume e l’altezza media interna del piano sottotetto sono misurati secondo quanto stabilisce l’articolo 13 del Regolamento Edilizio tipo della Regione Marche.

C. - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Art. 2 L.R. 22/2009 e L.R. 19/2010

- articolo 2 comma 1:

È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali, con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895, che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire. È ammessa la ricomposizione planivolumetrica anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica, nell’ambito del lotto originario, dell’area di sedime dell’edificio preesistente e della sagoma. Nelle zone agricole il nuovo edificio potrà essere realizzato entro un raggio di 100 ml dall’area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale e migliorare ll’efficienza energetico-ambientale degli edifici .

- articolo 2 comma 2:

L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

a) nel limite del 30 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai paramenti fissati dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs.

192/2005);

b) nel limite di 40 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

- articolo 2 comma 3:

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici residenziali, realizzati successivamente al 1° gennaio 1950, ubicati nelle zone territoriali omogenee A che presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali non coerenti con il contesto storico e architettonico in cui si inseriscono. In tal caso

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l’ampliamento è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2 e previa presentazione di un piano particolareggiato si recupero approvato dal Comune.

L’intervento previsto nel presente comma è altresì consentito nel rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli atri edifici della zona.

- articolo 2 comma 4:

È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. Gli interventi ci cui al presente comma devono migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelli non soggetti al rispetto dei limiti imposti dal D.lgs. 192/2005. E’ consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B e C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero l’intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005 n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate). In ogni caso, il mutamento della destinazione d’uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui la d.m. 1444/1968.

- articolo 2 comma 5:

L’eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 4, ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al d.m. 1444/1968, è consentito, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei seguenti limiti:

a) 30 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal d.p.r. 59/2009;

b) 40 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

- articolo 2 comma 6

Per gli edifici non residenziali ubicati in zona omogenea con destinazione diversa di quella di cui al comma 5, purchè conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui al comma 2;

- articolo 2 comma 7:

Nei casi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di cui al presente articolo la distanza dai confini o dai fabbricati è rispettata con riferimento alla sola parte che costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente edificio .

- articolo 2 comma 8:

Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’art. 1, comma 6 e 8.

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D. -INTERVENTI SULLE OPERE PUBBLICHE E SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE, DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ERAP. - Art. 3 L.R. 22/2009 e L.R. 19/2010

- articolo 3 comma 1:

Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono consentiti anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

- articolo 3 comma 2:

Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni caso prevedere il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l’adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il mutamento di destinazione d’uso degli edifici pubblici, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D.L. 112/2008.

- articolo 3 comma 3:

Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli enti locali, in quanto attrezzature di interesse generale, sono consentiti anche nelle aree di cui all’articolo 4, comma 5, lettere a) e b).

- articolo 3 comma 4:

Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli ERAP ed i Comuni interessati, interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ERAP o dei Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per cento della volumetria esistente.

E. - AMBITO DI APPLICAZIONE - Art. 4 L.R. 22/2009 e L.R. 19/2010 - articolo 4 comma 1:

Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici in corso di ristrutturazione o ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l’atto di cui all’articolo 9, comma 1,in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. La presente legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono consentite. Per edifici ultimati si intendono quelli così definiti dall’articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati

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stabiliti dal D.M. 1444/1968, ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 8, primo comma, numero 4), del decreto ministeriale medesimo.

( per una corretta lettura qui di seguito si riportano le disposizioni di cui all’art. 8 e 9 del D.M. 1444/68, riguardanti:

“ Art. 8 del D.M. 1444/68 : Limiti di altezza degli edifici.

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A):

- per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

2) Zone B):

l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9. “

“ Art. 9 del D.M. 1444/68 : Limiti di distanza tra i fabbricati.

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

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Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

- articolo 4 comma 2:

Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano superati i limiti di incremento rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche l’applicazione delle deroghe previste dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla L.R. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile). Gli ampliamenti previsti dalla presente legge possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali e non ancora utilizzati dagli aventi diritto.

- articolo 4 comma 2 bis:

Gli interventi di cui alla presente legge comportano la deroga di tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dalla l.r. 13/1990, fatta eccezione per l’altezza massima degli edifici in relazione alla loro destinazione d’uso e per le distanze che debbono essere osservate dagli allevamenti di tipo industriale.

- articolo 4 comma 3:

Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 non sono tra loro cumulabili. L’edificio che ha usufruito nel periodo di efficacia della presente legge di uno di detti interventi non può ulteriormente usufruire di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con ampliamento.

- articolo 4 comma 4:

Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici.

F. - DIVIETI - Art. 4 L.R. 22/2009 e L.R. 19/2010

Gli interventi di cui alla legge regionale 22/2009 così come modificata ed integrata con le disposizioni di cui alla legge regionale 19/2010, non sono ammessi:

- articolo 4 comma 5:

a) nelle zone A (centri storici) di cui al D.M. 1444/1968, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis e del comma 3 dell’articolo 2;

b) (abrogata)

c) per quanto riguarda le individuazioni contenenti nel:

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1) piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale:

nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d’acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto, AVD_P3 e AVD_P4 e nelle aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato AVV_R4;

2) piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino interregionale Marecchia-Conca: nelle fasce di territorio con probabilità di esondazione corrispondenti a piene con tempo di ritorno di duecento anni e nelle aree di versante in condizione di dissesto;

3) piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tronto: nelle aree di versante a pericolosità molto elevata H3 e nelle aree a rischio elevato o molto elevato di inondazione, E3 ed E4;

4) piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tevere: le zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi, R4;

d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dei parchi e delle riserve naturali, ad eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione. In tal caso l’ampliamento consentito dalla legge non si somma a quello eventualmente previsto dai suddetti piani;

e) sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d’obbligo unilaterale, ad eccezione di quelli di cui all’atto unilaterale d’obbligo così come previsto dal comma1 dell’articolo 14 della l.r. 13/1990;

f) per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono;

g) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell’articolo 15, comma 2, della L.R. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e a risanamento conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/1895.

- articolo 4 comma 5 bis:

Negli ambienti di tutela integrale definiti dal PPAR o dalle disposizioni dei piani regolatori comunali ad esso adeguati sono ammessi gli interventi di ampliamento, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzioni con i limiti di cui all’articolo 1, comma 1; in quest’ultimo caso il nuovo edificio deve occupare almeno la metà dell’area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche.

- articolo 4 comma 5 ter

in deroga dai divieti stabiliti dal comma 5, lettera c), nelle fasce di territorio inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dai Piani stralcio di bacino per l’assetto idrologico (PAI), sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 1 ricadenti nelle zone urbanistiche per le quali i procedimenti di mitigazione del rischio di cui all’articolo 23 delle NTA del PAI dei bacini regionali o analoghi siano stati regolarmente conclusi con l’atto comunale di recepimento delle prescrizioni regionali e con l’effettiva realizzazione delle opere previste nel piano di mitigazione, nonché gli interventi di cui all’articolo 1 in cui il piano base della nuova opera è collocato al di

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sopra del livello stimato per le piene di 50 cm. e l’opera stessa non prevede comunque attacchi a terra.

- articolo 4 comma 6:

Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.

137).

- articolo 4 comma 7 :

Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive ricadenti nell’ambito di applicazione della L.R. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano disciplinati dall’articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della L.R. n. 9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le procedure di cui all’articolo 19 della citata L.R. n. 9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa privata. ;

- articolo 4 comma 8:

Le norme della presente legge non possono essere applicate agli edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla L.R. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi.

- articolo 4 comma 9:

L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, né gli interventi in essa previsti possono essere considerati interventi in sanatoria. Nelle zone di protezione stradale di cui al D.M. 1404/1968 (erroneamente indicato nella legge come D.M. 1444/1968), gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale.

( Al riguardo vedi atto di indirizzo approvato con delibera G.R.M. 1991 del 24.11.2009 in riferimento a quanto riportato all’art. 4 comma 9 il quale nel merito riporta:” Il riferimento al D.M. 1444/1968 per le zone di protezione stradale và inteso come riferimento al D.M. 1 aprile 1968 n° 1404 ( distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge 6 agosto 1967 ,n° 765 )” di cui l’articolo 1 stabilisce :

“ Campo di applicazione delle presenti disposizioni.

Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.” )

H. - PROCEDIMENTO - Art. 5 L.R. 22/2009 e L.R. 19/2010 - articolo 5 comma 1 :

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Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente. Alla domanda o denuncia del proprietario interessato, o al progetto nel caso di opere pubbliche, deve essere allegata anche una relazione, redatta dal progettista o da un tecnico abilitato, che asseveri, relativamente agli interventi di ampliamento, il miglioramento del comportamento energetico da conseguire e, relativamente agli interventi di cui all’articolo 3, il miglioramento o l’adeguamento della sicurezza antisismica. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la relazione del tecnico abilitato deve asseverare la necessità del rinnovamento e dell’adeguamento o del miglioramento dell’edificio sotto il profilo della sicurezza antisismica, nonché il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla presente legge.

- articolo 5 comma 2 :

L’utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 sono attestati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l’agibilità delle opere realizzate. L’attestazione deve riguardare anche il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- articolo 5 comma 3 :

Gli interventi che riguardano parti strutturali non possono essere realizzati in mancanza della documentazione attestante il rispetto della normativa antisismica vigente.

- articolo 5 comma 4 :

Per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti locali possono stabilire l’incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100 per cento. Le risorse così determinate sono utilizzate per l’attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli.

- articolo 5 comma 5 :

5. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione o all’adeguamento delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli interventi.

- articolo 5 comma 5 bis. :

Ai fini della presente legge per destinazione in atto si intende quella legittimata alla data della domanda di cui al comma 1

I. - CONTROLLI E SANZIONI - - Art. 7 L.R. 22/2009 e L.R. 19/2010

- articolo 7 comma 1. :

Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale dispone semestralmente, in collaborazione con i Comuni, accertamenti e ispezioni a

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campione su almeno il 3 per cento degli edifici oggetto degli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli aventi una volumetria superiore a 5.000 metri cubi, e sui livelli di efficienza conseguiti. I controlli a campione possono svolgersi entro cinque anni dalla data di fine lavori.

- articolo 7 comma 2 :

Il mancato riscontro di quanto attestato ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di cui al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi o delle maggiori superfici, nonché l’annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione di cui all’articolo 6.

L. - ENTRATA IN VIGORE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- In relazione a quanto disposto dal primo comma dell’art. 9 della legge il quale stabilisce che “ I Comuni, con delibera di Consiglio, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, possono limitare l’applicabilità della legge in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale” ed in relazione al primo comma dell’art. 4 della stessa L.R. 22/2009 nella parte in cui lo stesso comma stabilisce che “Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici incorso di ristrutturazione o quelli ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l’atto di cui all’articolo 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali” , risulta che il Comune può introdurre ulteriori deroghe ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali;

- Le istanze di Permesso di Costruire ovvero gli strumenti urbanistici di iniziativa privata , relative agli interventi espressamente disciplinati dalla legge, devono essere presentate al Comune decorsi i sopra citati 45 giorni e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 , a pena di decadenza dal relativo diritto (articolo 9 comma 2).

RIBADITO sulla base di quanto già evidenziato nella delibera consiliare n° 80 del 27.11.2009, che per la completa applicazione della Legge, secondo le indicazioni della stessa ed in virtù di quanto esplicato attraverso l’atto d’indirizzo, richiede in ogni caso ai Comuni di operare una serie di azioni preliminari quali:

a. organizzare la propria struttura in modo da gestire, nella piena efficienza, i procedimenti relativi alle istanze dei soggetti interessati (Permessi di Costruire, accordi di programma con gli ERAP, Piani di Recupero, Piani delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112);

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b. indicare, attraverso deliberazioni consiliari, ulteriori limiti all’applicabilità della legge in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale, c. determinare la possibilità di introdurre ulteriori deroghe ai regolamenti edilizi e

alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali;

d. determinare l’opportunità di fornire una chiara indicazione in merito alle modalità di reperimento delle superfici a standard di cui al D.M. 1444/1968, nonché in merito alle modalità di individuazione del loro valore;

e. definire , per i procedimenti di cui alla L.R. 22/2009 e succ. l’eventuale incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100 per cento le cui risorse sono utilizzate per l’attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti previsti dalla legge regionale stessa , nonché allo svolgimento dei successivi controlli ; ( art. 5 comma 4)

RITENUTO in considerazione dei suindicati punti che :

Lettera a) - In relazione alla necessità di ottimizzare la gestione dei procedimenti amministrativi, legati al rilascio dei previsti permessi di Costruire, si evidenzia il fatto che le Amministrazioni Comunali possono attivare specifici progetti di produttività da finanziare attraverso specifiche risorse. Tali risorse, ai sensi dell’articolo 5 comma quarto della Legge sono reperite attraverso l’incremento dei diritti di segreteria in una misura non superiore al 100 per cento.

Lettera b) - In relazione a quanto indicato spetta al Consiglio Comunale la possibilità di integrare, ai sensi dell’articolo 9 comma primo della Legge, l’elenco delle aree o immobili sui quali non è ammissibile operare gli interventi previsti dalla legge e nella fattispecie si ritiene che gli interventi non sono ammissibili oppure sono subordinati a determinate condizioni come di seguito riportate :

– gli interventi di cui alla legge regionale 22/09 e succ., non sono ammessi su edifici che il “Piano Particolareggiato Fabbricati in Zona agricola redatto ai sensi dell’art.

15 della L.R. 13/90 ed approvato con delibera consiliare n° 11 del 10.03.2008, classifica con la categoria di cui all’art. 3.1 – Edifici di valore storico architettonico “ e non sono ammessi per gli edifici che lo stesso piano particolareggiato classifica con la categoria di cui all’art. 3.2 – Edifici che presentano elementi di pregio architettonico “;

– gli interventi di cui alla legge L.R. 22/2009 e succ. m. ed int. , che comportino l’ampliamento dell’edificio, recupero e trasformazione dei sottotetti ovvero che comportano la trasformazione di superfici accessorie in superfici utili , sono ammessi a condizione che garantiscano la dotazione dei parcheggi di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/42 anche per la porzione ampliata ovvero trasformata ed assicurino la dotazione dei parcheggi privati d’uso pubblico richiesti dal vigente P.R.G. oppure la loro monetizzazione.

– Gli interventi di cui alla legge regionale 22/09 e succ., non sono ammessi su immobili ricadenti all’interno delle aree già regolamentate da strumenti urbanistici

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di dettaglio (Piani di lottizzazione , Piani particolareggiati ecc. di iniziativa pubblica e/o privata) o concessione convenzionate diversi dalla zone “D” del D.M. 1444/68 (Zone destinate ad insediamenti industriali e ad esse assimilate ) , per la cui esecuzione dell’ intervento sia prevista la riduzione della distanza minima da rispettare dai confini di proprietà stabiliti da ogni singolo piano attuativo o concessione convenzionata. La riduzione della distanza minima dai confini, stabilito da ogni singolo piano attuativo o concessione convenzionata, per interventi da eseguire su edifici esistenti già inclusi un piani attuativi diversi dalla zone “D” del D.M. 1444/68 , è ammessa qualora in sede di presentazione istanza tesa all’esecuzione dell’intervento , il progetto sia corredato da apposito atto/i pubblico, debitamente trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari, con i quale il confinante “autorizza” il richiedente all’esecuzione dell’intervento così come proposto ; resta fermo comunque il rispetto del limite delle distanza tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68 ed il rispetto della distanza minima da mantenere da fronti stradali stabiliti da ogni singolo piano attuativo o concessione convenzionata. . Il divieto di cui sopra non ricorre per le zone “D” di cui all’art. 2 del D.M. 1444/68 pertanto non ricorre per le zone del territorio comunale che il P.R.G. destina ad insediamenti industriali e ad esse assimilate,

– Nell’ambito delle zona “D” di cui all’art. 2 del D.M. 1444/68 (zone destinate a insediamenti industriali e ad esse assimilate) , gli interventi di ampliamento dei fabbricati , ammissibili sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 22/2009 e succ., dovranno comunque distare dai confini di proprietà almeno pari ad ½ dell’altezza dell’edificio di ampliamento con un minimo di mt. 5.00, fatto salvo che le norme del P.R.G. o dei piani di lottizzazione prevedano distanze inferiori.;

resta fermo comunque il rispetto del limite delle distanza tra fabbricati di cui all’art.

9 del D.M. 1444/68 ed in ogni caso non possono essere derogate le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.

– Nelle zone di protezione stradale di cui al D.M. 1404/68 ( distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge 6 agosto 1967 ,n° 765 ),per tutti gli ambiti territoriali di zone omogenee previsti dal D.M. 1444/68, gli interventi di cui alla legge, sono consentiti purchè non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale così come disposto dall’art. 4 comma 9 della legge .

Lettera c) - In relazione a quanto indicato alla lettera c) spetta al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 4, comma primo della Legge, integrare l’elenco dei parametri urbanistico- edilizi specificatamente indicati dalla norma (altezze, densità edilizia, volumetrie, numero dei piani,indice di piantumazione , rapporti di copertura ecc. ) si ritiene di integrare l’elenco dei parametri urbanistico-edilizi specificatamente indicati dalla norma con i seguenti:

“in deroga a tutti i parametri urbanistici dei regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici generali ed attuativi comunali, nonché dei piani provinciali e regionali; non potranno in ogni caso essere pregiudicati eventuali diritti di terzi;”

Lettera d) – La previsione procedimentale di cui all’articolo 1 comma 8 della Legge, non è chiaramente e direttamente riconducibile alle competenze del Consiglio Comunale; per via induttiva si può però sottolineare il fatto che l’applicazione della norma determinerà un certo incremento di carico urbanistico in deroga alle previsioni degli strumenti vigenti e con

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notevoli ripercussioni sul bilancio quantitativo della dotazione degli standard minimi di cui al D.M. 1444/1968. Si tratta certamente di materia (la pianificazione urbanistica) di competenza consiliare e conseguentemente si ritiene opportuno che tale organo fornisca il proprio indirizzo in merito all’applicazione della Legge, pertanto si ritiene che :

– Il rilascio dei titoli abilitanti l’attività edilizia di cui alla Legge Regionale n.22/2009 deve essere di norma preceduto dalla monetizzazione delle aree a standard occorrenti, per una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quella di intervento, determinata secondo i parametri vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio, in riferimento al valore delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Fossombrone ai fini della determinazione dell’imposta I.C.I. e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione ( art. 1 comma 8 L.R. 22/2009) , ferma restando la possibilità del responsabile settore III – Urbanistica , in accordo con il Responsabile Settore II – Lavori pubblici di optare per l’effettiva cessione delle aree qualora, a loro discrezione, le stesse risultino funzionali ad un miglior inserimento dell’intervento nel contesto in cui si inserisce;

– I proventi derivanti dalla riscossione della monetizzazione delle aree così determinate dovranno essere iscritte presso specifici capitoli di bilancio per le finalità stabilite dalla L.R. 22/2009 ( art. 1 comma 8 della L.R. 22/2009)

Lettera e) Ritenuto, in relazione a quanto indicato alla lettera e), tenuto conto del disposto 4 comma dell’art. 5 della legge regionale 22/2009 il quale stabilisce che , “ l’Ente Locale può stabilire l’incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100 per cento le cui risorse sono utilizzate per l’attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti previsti dalla legge regionale stessa , nonché allo svolgimento dei successivi controlli “ di disporre quanto qui di seguito riportato:

- di incrementare , per i procedimenti di cui alla L.R. 22/2009, l’importo dovuto dai privati in favore del Comune di Fossombrone quali “diritti di segreteria” nella misura 50 % per cento, in relazione a quanto disposto dal 4 comma dell’art. 5 della L.R. 22/2009,delle corrispondenti quote già determinate con specifiche delibera Giunta Comunale,

- I proventi derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria per i procedimenti di cui alla L.R. 22/2009 dovranno essere iscritte presso specifici capitoli di bilancio per le finalità stabilite dalla L.R. 22/2009 ( art. 5 comma 4 della L.R. 22/2009)

RILEVATO CHE :

a. la limitazione agli interventi nelle aree soggette a piano attuativo o a concessione convenzionata,delle zone diverse dalla “D” del D.M. 1444/68 , così come sopra precisato, risulta opportuna e necessaria al fine di salvaguardare la possibilità di attuazione delle previsioni non ancora attuate o in corso di realizzazione, di non pregiudicare gli accordi stipulati tramite convenzione e di non alimentare contenziosi legali, ritenendo comunque di non vietare gli interventi previsti dalla legge per le zone “D” di cui all’art. 2 del D.M. 1444/68 (zone destinate a insediamenti industriali e ad esse assimilate) al fine di limitare le eventuali procedure di cui all’art. 5 comma 2 del D.P.R. 447/1998 e succ., consentendo l’accelerazione dei processi di rinnovamento tecnologico, l’incentivazione allo sviluppo delle attività produttive con conseguente ricaduta su fonti economiche ed occupazionali locali e territoriali.

b. la limitazione relativa agli interventi su edifici che il “Piano Particolareggiato Fabbricati in Zona agricola redatto ai sensi dell’art. 15 della L.R. 13/90 ed approvato con delibera consiliare n° 11 del 10.03.2008, classifica con la categoria di cui all’art. 3.1 – Edifici di valore storico architettonico “ e non sono ammessi per gli edifici che lo

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stesso piano particolareggiato classifica con la categoria di cui all’art. 3.2 – Edifici che presentano elementi di pregio architettonico “, permette di salvaguardare immobili di eccezionale valore storico architettonico che altrimenti potrebbero risultare seriamente compromessi da ampliamenti estemporanei o addirittura da demolizioni e ricostruzioni con ulteriori ampliamenti;

c. Le previsioni dell'art. 6, della legge regionale 22/2009 , non sono derogabili dai comuni pertanto:

c.1 - Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento

c.2 Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione, se dovuto, è determinato in ragione dell’80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita.

c.3 La riduzione del contributo di costruzione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai casi di mutamento della destinazione d’uso di cui all’articolo 2, comma 2. I Comuni destinano tale contributo agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

c.4 Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione comportino l’accessibilità totale dell’unità immobiliare ai fini del superamento delle barriere architettoniche.

c.5 Restano ferme le ipotesi di riduzione del contributo di costruzione previste dalla normativa vigente.

RITENUTO sulla base di quanto sopra riportato al punto “c.4” , relative al fatto che "Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione comportino l’accessibilità totale dell’unità immobiliare ai fini del superamento delle barriere architettoniche." dovranno essere oggetto di particolare attenzione e di specifica valutazione in sede di esame delle istanze presentate ed inoltre di specifiche verifiche ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 della citata legge regionale.

VISTA la nota prot.n° 187 datata 02.11.2009 della federazione degli Ordine degli Architetti delle Marche , con la quale in ordine alle disposizioni di cui alla L.R. 08.10.2009 n° 22 ed in ordine a quanto stabilito all’art. 9 comma 1 della legge regionale stessa ,auspica che le Amministrazione Comunali mantenga inalterato l’impianto normativo già sufficientemente sensibile alla tutela del patrimonio storico ed ambientale , al fine di rendere più agevole l’attuazione del provvedimento e raggiungere una uniformità di applicazione su tutto il territorio regionale.

RILEVATO da ultimo che la Regione Marche con delibera Giunta Regionale n°

1920 del 16.11.2009 ha disposto di trasmettere al Consiglio delle autonomie locali,al fine dell’acquisizione del relativo parere, lo schema di deliberazione avente ad oggetto “ Atto di indirizzo concernente “ ‘ Interpretazione e applicazione della L.R. 8 ottobre 2009 n° 22 ("Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) ” che avrà lo scopo di costituire un riferimento per la corretta applicazione della Legge Regionale 22/2009

RITENUTO nel merito di quanto sopra riportato assumere apposito atto deliberativo in relazione a quanto disposto dall’art. 4 comma 1 e dell’art. 9 comma 1 della legge regionale 22/2009;

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PROPONE

di adottare apposito atto deliberativo con il quale si disponga:

1) DI RIBADIRE quanto già disposto dal punto “ 2)” delle delibera consiliare n° 80 del .27/11/2009 DANDO ATTO CHE la Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 48 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in conformità con quanto espressamente previsto dall’articolo 5 comma 4 della Legge Regionale n. 22/2009, potrà provvedere alla determinazione di misure organizzative straordinarie della struttura degli Uffici e dei Servizi, secondo il criterio di garantire la necessaria efficienza ed efficacia nella gestione dei procedimenti per il rilascio dei previsti titoli abilitanti l’attività edilizia;

2) DI INTEGRARE, come segue in relazione alle indicazioni di cui all’articolo 9 comma primo della Legge Regionale n. 22/2009 e succ. ed a modifica e sostituzione di quanto già disposto al punto “3)” della delibera consiliare n° 80 del 27/11/2009, l’elenco degli ambiti previsto dall’articolo 4 comma 5 della legge regionale n° 22/2009 , all’interno dei quali gli interventi non sono ammessi oppure sono subordinati a determinate condizioni:

2.1 Gli interventi di cui alla legge regionale 22/09 e succ., non sono ammessi su edifici che il “Piano Particolareggiato Fabbricati in Zona agricola redatto ai sensi dell’art. 15 della L.R. 13/90 ed approvato con delibera consiliare n° 11 del 10.03.2008, classifica con la categoria di cui all’art. 3.1 – Edifici di valore storico architettonico “ e non sono ammessi per gli edifici che lo stesso piano particolareggiato classifica con la categoria di cui all’art. 3.2 – Edifici che presentano elementi di pregio architettonico

“;

2.2 gli interventi di cui alla legge L.R. 22/2009 e succ. m. ed int. , che comportino l’ampliamento dell’edificio, recupero e trasformazione dei sottotetti ovvero che comportano la trasformazione di superfici accessorie in superfici utili , sono ammessi a condizione che garantiscano la dotazione dei parcheggi di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/42 anche per la porzione ampliata ovvero trasformata ed assicurino la dotazione dei parcheggi privati d’uso pubblico richiesti dal vigente P.R.G. oppure la loro monetizzazione.

2.3 Gli interventi di cui alla legge regionale 22/09 e succ., non sono ammessi su immobili ricadenti all’interno delle aree già regolamentate da strumenti urbanistici di dettaglio (Piani di lottizzazione , Piani particolareggiati ecc. di iniziativa pubblica e/o privata) o concessione convenzionate diversi dalla zone “D” del D.M. 1444/68 (Zone destinate ad insediamenti industriali e ad esse assimilate ) , per la cui esecuzione dell’

intervento sia prevista la riduzione della distanza minima da rispettare dai confini di proprietà stabiliti da ogni singolo piano attuativo o concessione convenzionata. La riduzione della distanza minima dai confini, stabilito da ogni singolo piano attuativo o concessione convenzionata, per interventi da eseguire su edifici esistenti già inclusi un piani attuativi diversi dalla zone “D” del D.M. 1444/68 , è ammessa qualora in sede di presentazione istanza tesa all’esecuzione dell’intervento , il progetto sia corredato da apposito atto/i pubblico, debitamente trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari, con i quale il confinante “autorizza” il richiedente all’esecuzione dell’intervento così come proposto ; resta fermo comunque il rispetto del limite delle distanza tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68 ed il rispetto della distanza minima da mantenere da fronti stradali stabiliti da ogni singolo piano attuativo o concessione convenzionata. . Il divieto di cui sopra non ricorre per le

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zone “D” di cui all’art. 2 del D.M. 1444/68 pertanto non ricorre per le zone del territorio comunale che il P.R.G. destina ad insediamenti industriali e ad esse assimilate,

2.4 Nell’ambito delle zona “D” di cui all’art. 2 del D.M. 1444/68 (zone destinate a insediamenti industriali e ad esse assimilate) , gli interventi di ampliamento dei fabbricati , ammissibili sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 22/2009 e succ., dovranno comunque distare dai confini di proprietà almeno pari ad ½ dell’altezza dell’edificio di ampliamento con un minimo di mt. 5.00, fatto salvo che le norme del P.R.G. o dei piani di lottizzazione prevedano distanze inferiori.; resta fermo comunque il rispetto del limite delle distanza tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68 ed in ogni caso non possono essere derogate le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. Per quanto riguarda i sopracitati interventi si ribadisce il rispetto dei criteri e normative in merito al risparmio energetico per migliorare la sostenibilità ambientale degli edifici stessi.

2.5 Nelle zone di protezione stradale di cui al D.M. 1404/68 ( distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge 6 agosto 1967 ,n° 765 ),per tutti gli ambiti territoriali di zone omogenee previsti dal D.M. 1444/68, gli interventi di cui alla legge, sono consentiti purchè non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale così come disposto dall’art. 4 comma 9 della legge.

3) DI RIBADIRE sulla base di quanto già previsto al punto “ 4)” della delibera consiliare n° 80 del 27/11/2009 , disposto ai sensi dell’articolo 4 comma primo della Legge Regionale n. 22/2009 ,in relazione alla specifica natura degli strumenti urbanistici comunali, che, fermo restando altresì i divieti e limiti di cui al punto “2)” della presente ,gli interventi sono altresì consentiti:

– in deroga a tutti i parametri urbanistici dei regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici generali ed attuativi comunali, nonché dei piani provinciali e regionali; non potranno in ogni caso essere pregiudicati eventuali diritti di terzi;

4) DI STABILIRE , a parziale modifica e sostituzione di quanto già disposto al punto

“5)” della delibera consiliare n° 80/2009 ed in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 comma 8 della Legge Regionale n. 22/2009 e succ. ed alla necessità di regolare il processo di riequilibrio della dotazione di aree ed attrezzature pubbliche in conseguenza all’applicazione della norma regionale, il seguente schema procedimentale:

4.1 - Il rilascio dei titoli abilitanti l’attività edilizia di cui alla Legge Regionale n.

22/2009 e succ. deve essere di norma preceduto dalla monetizzazione delle aree standard occorrenti per una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quella di intervento, determinata secondo i parametri vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio, in riferimento al valore delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Fossombrone ai fini della determinazione dell’imposta I.C.I., e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione ( art.

1 comma 8 L.R. 22/2009) ; resta ferma la possibilità del responsabile settore III – Urbanistica , in accordo con il Responsabile Settore II – Lavori pubblici di optare per l’effettiva cessione delle aree qualora, a loro discrezione, le stesse risultino funzionali ad un miglior inserimento dell’intervento nel contesto in cui si inserisce;

(21)

4.2 - E’ ammesso il versamento anche in forma rateale e per quanto concerne modalità di rateizzazione, garanzie e sanzioni per il mancato o tardivo versamento delle rate, si fà riferimento a quanto già previsto per il versamento degli oneri di urbanizzazione ex art. 5 legge 28.01.1977 n° 10 ora art. 16 comma 2 D.P.R. 380/2001 di cui alla delibera G.M. 105/85 così come da ultimo modificata con delibera G.M. 104 del 01.07.2008 .

4.3- DI DARE ATTO che proventi derivanti dalla riscossione della monetizzazione delle aree così determinate al punto 5.1 della presente dovranno essere iscritte in specifici capitoli di bilancio per le finalità stabilite dalla L.R. 22/2009 e succ. ( art. 1 comma 8 della L.R. 22/2009)

5) DI RIBADIRE quanto già disposto al punto “6)” della delibera consiliare n° 80/2009 ed in particolare che: l’accessibilità totale dell’unità immobiliare ai fini del superamento delle barriere architettoniche prevista come requisito dall'art. 6, comma 4 della L.R.

22/2009, ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, dovrà essere oggetto di particolare attenzione e di specifica valutazione da parte dei tecnici comunali in sede di esame delle istanze presentate e di specifiche verifiche, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 1 della citata legge regionale, in sede di rilascio del certificato di agibilità;

6) DI RIBADIRE quanto già disposto al punto “7)” della delibera consiliare n° 80/2009 ed in particolare , in relazione a quanto disposto dal 4 comma dell’art. 5 della L.R. 22/2009, che:

6.1 per i procedimenti di cui alla L.R. 22/2009, dell’importo dovuto dai privati in favore del Comune di Fossombrone quali “diritti di segreteria” è incrementato nella misura 50 % per cento rispetto alle corrispondenti quote già di “diritti di segreteria “ già determinate con specifiche delibera Giunta Comunale,

6.2 - DI DARE ATTO i proventi derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria di cui al punto 7.1 della presente , per i procedimenti di cui alla L.R. 22/2009 , dovranno essere iscritti presso specifici capitoli di bilancio per le finalità stabilite dalla L.R.

22/2009 ( art. 5 comma 4 della L.R. 22/2009)

7) DI DICHIARARE l’atto da assumersi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, considerate l’urgenza in relazione a quanto disposto dal 1 ° comma dell’art. 9 della L.R. 22/2009.-

IL RESPONSABILE SETTORE III URBANISTICA

f.to Geom. Daniele Biondi

""

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata dal seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

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