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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

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(1)

All. “A”

Comune di Settala

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera di C.C. n. …. del 00/00/2020

(2)

I N D I C E Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Gestione e Classificazione dei Rifiuti Articolo 3 - Rifiuti Assimilati agli Urbani

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui Rifiuti Articolo 5 - Presupposto Impositivo

Articolo 6 - Soggetti Passivi

Articolo 7 - Locali ed Aree Scoperte Soggetti al Tributo Articolo 8 - Locali ed Aree Scoperte non Soggette al Tributo Articolo 9 - Determinazione della Superficie Tassabile

Articolo 10 - Produzione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani - Riduzioni Superficiarie Articolo 11 - Rifiuti Speciali Assimilati avviati al Riciclo in modo Autonomo

Articolo 12 - Determinazione e Approvazione delle Tariffe Articolo 13 - Istituzioni Scolastiche Statali

Articolo 14 - Copertura dei Costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti Articolo 15 - Piano Finanziario

Articolo 16 - Articolazione delle Tariffe Articolo 17 - Tariffa per le Utenze Domestiche Articolo 18 - Occupanti Utenze Domestiche

Articolo 19 - Tariffa per le Utenze Non Domestiche Articolo 20 - Classificazione delle Utenze Non Domestiche Articolo 21 - Obbligazione Tributaria

Articolo 22 - Mancato Svolgimento del Servizio - Riduzioni Articolo 23 - Zone non Servite - Riduzioni

Articolo 24 - Riduzione per la Raccolta Differenziata da parte delle Utenze Domestiche

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Articolo 25 - Riduzione/Esenzione per le Utenze Non Domestiche non Stabilmente Attive Articolo 26 – Riduzione Utenze Domestiche e Non Domestiche per compostaggio “aerobico”

Articolo 27 –Riduzione Utenze Non Domestiche “No slot-machine”

Articolo 28 – Ulteriori Riduzioni ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

Articolo 29 - Cumulo di Riduzioni

Articolo 30 - Finanziamento delle Riduzioni, Esenzioni e Agevolazioni Articolo 31 - Tariffa Giornaliera

Articolo 32 - Tributo Provinciale Articolo 33 - Riscossione Articolo 34 - Dichiarazione

Articolo 35 – Funzionario Responsabile

Articolo 36 – Attività di controllo e accertamenti Articolo 37 – Sanzioni ed Interessi

Articolo 38 – Riscossione coattiva

Articolo 39 – Contenzioso, accertamento con adesione, reclamo e mediazione Articolo 40 – Rimborsi

Articolo 41– Destinazione di una quota del gettito derivante dall’accertamento TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell’Ufficio Tributi ed all’incentivazione dei dipendenti

Articolo 42 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento.

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Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall’articolo 1 commi dal 639 al 705 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della citata Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Gestione e Classificazione dei Rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

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b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c. i rifiuti da lavorazioni industriali;

d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e. i rifiuti da attività commerciali;

f. i rifiuti da attività di servizio;

g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 3

Rifiuti Assimilati agli Urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le seguenti sostanze non pericolose:

 rifiuti di carta, cartone e similari;

 rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

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 imballaggi primari;

 imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo simili purchè raccolti in forma differenziata;

 contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

 sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

 frammenti e manufatti di vimini e sughero;

 scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura purchè raccolti in forma differenziata;

 ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta purché raccolti in forma differenziata;

 feltri e tessuti non tessuti purchè raccolti in forma differenziata;

 resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

 frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

 rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe purché raccolti in forma differenziata;

 manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili purché raccolti in forma differenziata;

 scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

 scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale.

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

 rifiuti delle cucine;

 rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

 vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;

 rifiuti ingombranti;

 spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

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 indumenti e lenzuola monouso;

 gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;

 pannolini pediatrici e i pannoloni;

 contenitori e sacche delle urine;

 rifiuti verdi.

3. Sono assimilati ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose sopra elencate provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, il rapporto tra la quantità globale (in kg.) di detti rifiuti prodotti e la superficie di origine dei rifiuti non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd, di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I rifiuti che superano le suddette soglie quantitative per ciascuna tipologia di rifiuto vanno considerati rifiuti speciali.

5. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che, rispondendo ai criteri qualitativi di cui ai commi 1 e 2, superano il limite quantitativo di cui al comma 3, purché il Comune, tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, definisca le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti e stipuli apposita convenzione.

Articolo 4

Sostanze escluse dalla normativa sui Rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152:

a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

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b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d. i rifiuti radioattivi;

e. i materiali esplosivi in disuso;

f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g. i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a. le acque di scarico;

b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

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Articolo 5

Presupposto Impositivo

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a. Locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico- edilizie;

b. Aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c. Utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d. Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’articolo 14 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 6 Soggetti Passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che

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gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 7

Locali ed Aree Scoperte Soggetti al Tributo

1. Sono soggetti alla TARI:

a. tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune;

b. le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;

c. le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell’anno;

d. tettoie, balconi e terrazze (a condizione che siano coperti e chiusi su almeno tre lati), campeggi, cinema all’aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;

e. le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

f. i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

Articolo 8

Locali ed Aree Scoperte non Soggette al Tributo

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti

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o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica);

b. locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e/o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;

c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

superfici adibite all’allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;

d. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

e. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

f. locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;

g. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

h. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo

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restando l’assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

i. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

j. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

k. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

l. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

m. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a. sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b. sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito;

le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di

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produrre rifiuti urbani.

5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

a. sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;

b. sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

6. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Articolo 9

Determinazione della Superficie Tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile.

2. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, 507. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile

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dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 34, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale,

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ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 10.

Articolo 10

Produzione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani – Riduzioni Superficiarie

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita

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documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l’effettiva produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

4. Sono esclusi dall’applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l’unica eccezione, ai sensi dell’art. 1, comma 649 della L. 147/2013 e successive modificazioni, di quanto previsto al successivo comma.

5. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche.

6. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6, comma 4 L.

212/2000.

7. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

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In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Articolo 11

Rifiuti Speciali Assimilati avviati al Riciclo in modo Autonomo

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo.

2. La riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a. in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l’avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all’applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell’attività dimostri di aver dato luogo a rilevanti interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a riciclo.

b. nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all’interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni

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normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 90% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 30% della produzione ponderale complessiva.

3. La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.

4. Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell’avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

5. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti assimilati agli urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

6. Il titolare dell’attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell’agevolazione:

 indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;

 indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;

 periodo dell’anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.

7. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni

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successivi, ferma restando l’obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l’intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all’agevolazione.

8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio Tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

9. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l’agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati agli urbani, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’applicabilità del tributo per l’anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all’agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.

10. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 L.

212/2000, a consuntivo, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

 autocertificazione attestante l’avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;

 copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;

 documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);

 copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

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Articolo 12

Determinazione e Approvazione delle Tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 15.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 13

Istituzioni Scolastiche Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’articolo 33- bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Articolo 14

Copertura dei Costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

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4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell’articolo 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 15 Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

2. Il piano finanziario comprende:

a. il programma degli investimenti necessari;

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b. il piano finanziario degli investimenti;

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

a. il modello gestionale ed organizzativo;

b. i livelli di qualità del servizio;

c. la ricognizione degli impianti esistenti;

d. l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;

e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

5. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

6. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

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7. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

8. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Articolo 16

Articolazione delle Tariffe

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite, tra l'altro, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 17

Tariffa per le Utenze Domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del

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Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 18

Occupanti Utenze Domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di 3 unità.

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

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5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, ossia non condotte da persona fisica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1° gennaio e del 1° luglio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

Articolo 19

Tariffa per le Utenze Non Domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

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Articolo 20

Classificazione delle Utenze Non Domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nel successivo comma.

2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività secondo la classificazione prevista nelle tabelle 3a e 4a del D.P.R. 158/1999:

Codice Attività

01 Associazioni, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02 Cinematografi e teatri

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05 Stabilimenti balneari

06 Esposizioni, autosaloni 07 Alberghi con ristorante 08 Alberghi senza ristorante 09 Case di cura e di riposo 10 Ospedali

11 Uffici, agenzie

12 Banche, istituti di credito e studi professionali

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14 Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

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16 Banchi di mercato beni durevoli

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,

fabbro, elettricista

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 Attività industriali con capannoni di produzione 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23 Mense, birrerie, amburgherie

24 Bar, caffè, pasticceria

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato genere alimentari 30 Discoteche, night club

3. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività

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prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

6. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d’uso del locale e dell’area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all’effettiva destinazione d’uso, purché singolarmente di superficie non inferiore a 30 mq.

7. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo quantificato in misura proporzionale già versato come utenza domestica.

Articolo 21

Obbligazione Tributaria

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui al seguente articolo 34 comma 3 del presente Regolamento.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto

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stabilito dal successivo articolo 34.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 34.

Articolo 22

Mancato Svolgimento del Servizio - Riduzioni

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

Articolo 23

Zone non Servite - Riduzioni

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o similari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso

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private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto al:

 40 % della tariffa se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è pari o superiore a 400 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o uguale a 1000 metri lineari;

 20% della tariffa se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 24

Riduzione per la Raccolta Differenziata da parte delle Utenze Domestiche

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo, calcolate a consuntivo, determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche, della parte variabile della tariffa, con conseguente incremento dei costi imputabile alle utenze non domestiche (parte variabile della tariffa).

2. Al fine di riconoscere alle utenze domestiche le agevolazioni di cui al precedente comma, la quota di costi alle stesse imputabili è ridotta del 50%

dell’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, con un massimo del 5% del costo complessivamente imputabile alle utenze domestiche.

3. L’ agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con

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compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 25

Riduzione/Esenzione per le Utenze Non Domestiche non Stabilmente Attive

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 25%, a condizione che:

 l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;

 le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza della condizione di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne viene meno la condizione di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 26

Riduzione Utenze Domestiche e Non Domestiche per compostaggio

“aerobico”

1. Per compostaggio “aerobico”, fatto salvo quanto dettagliato nella specifica normativa regolamentare di riferimento di tempo in tempo vigente, si intende in linea generale, il processo mediante il quale la sostanza organica, naturale non pericolosa, viene demolita in modo naturale e non produce gas combustibili.

2. Alle utenze domestiche che effettuano in sito, nel rispetto della normativa regolamentare di riferimento di tempo in tempo vigente, il compostaggio

“aerobico” individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature

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da giardino è applicata una riduzione del 3% della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

3. Alle utenze non domestiche che, nel rispetto della normativa regolamentare di riferimento di tempo in tempo vigente, effettuano il compostaggio “aerobico”

individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione del 5%

della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, nel rispetto della normativa regolamentare di riferimento di tempo in tempo vigente, sono subordinate alla presentazione da parte dell’utente interessato, entro il 20 gennaio dell’anno sottoposto a tassazione, di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell’anno di riferimento ed il possesso e l’utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio, fatta salva la facoltà da parte dell’Ente di svolgere, nel rispetto della normativa regolamentare di riferimento di tempo in tempo vigente e della disciplina dettata dall’articolo 36 del presente regolamento, le opportune attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione, ricorrendo anche ad eventuali appositi e specifici sopralluoghi mediante personale debitamente autorizzato.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa regolamentare di riferimento di tempo in tempo vigente, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Articolo 27

Riduzione Utenze Non Domestiche “No slot-machine”

1. Per le utenze non domestiche, qualora sia attiva una posizione TARI per le categorie qualificate 2.14 (Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze) e 2.24 (Bar, caffè, pasticceria), che dichiarino di aver disinstallato tutti gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro, è prevista una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa nella misura del 50%.

2. L'agevolazione opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel

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pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.

3. Tale riduzione è concessa, per i tre anni successivi a quello di dismissione degli apparecchi sopra richiamati, dietro presentazione del modello di dichiarazione predisposto dall’Amministrazione comunale, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, in modo da poterne usufruire dall’anno successivo.

4. Ai sensi del comma 660, dell’art.1, della L. n.147/2013 e s.m.i., le agevolazioni previste di cui al comma 1, vengono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 28

Ulteriori Riduzioni ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n.

147/2013 e s.m.i.

1. Valutato l’attuale contesto economico-finanziario che interessa alcune tipologie di attività economiche (nella specifica realtà territoriale di Settala), si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti e sperequativi connessi all’applicazione del tributo TARI, di applicare quanto stabilito dall’articolo 1, comma 660 e s.m.i., prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottoesposte utenze non domestiche:

Categoria

Riduzione da autorizzazione di spesa 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 50%

23. Mense, birrerie, amburgherie 50%

24. Bar, caffè, pasticceria 50%

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 50%

29. Banchi di mercato genere alimentari 50%

2. Qualora l’importo della tariffa, a seguito dell’applicazione delle riduzioni o agevolazioni di cui ai precedenti articoli, ad esclusione dell’art. 27, dovesse risultare già ridotto in misura superiore alla riduzione percentuale qui prevista per ciascuna categoria di appartenenza, la riduzione di cui al presente articolo non opera.

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3. Nel caso in cui, invece, la tariffa a seguito dell’applicazione delle riduzioni o agevolazioni di cui ai precedenti articoli, ad esclusione dell’art. 27, risulti inferiore alla riduzione percentuale qui prevista per ciascuna categoria di appartenenza, di cui al presente articolo, la riduzione opera solo nella misura percentuale proporzionalmente utile al raggiungimento di tale riduzione massima prevista.

4. Ai sensi del comma 660, dell’art.1, della L. n.147/2013 e s.m.i., le agevolazioni previste di cui al comma 1, vengono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

5. Le riduzioni di carattere straordinario, di cui al presente articolo, con decorrenza dal 2020 sono concesse per un triennio, ossia sino al termine dell’esercizio 2022. Le medesime riduzioni allo scadere del triennio, qualora i differenti scenari di finanza pubblica e/o sopravvenute necessità correlate ai necessari equilibri di bilancio, non dovessero consentire un ulteriore ed ultima conferma temporale di pari periodo delle predette agevolazioni, ossia sino al termine dell’esercizio 2025, verranno rivisitate al ribasso (in sede di approvazione con atto di Consiglio Comunale delle tariffe TARI dell’anno di riferimento), garantendo comunque, anche per le successive annualità, un’agevolazione tariffaria minima del 30 per cento al fine di riequilibrare l’imposizione fiscale generale.

Articolo 29 Cumulo di Riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, salvo quanto espressamente previsto nel precedente articolo 28.

Articolo 30

Finanziamento delle Riduzioni, Esenzioni e Agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 22 a 25 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza

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dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’articolo 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 31 Tariffa Giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

7. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall’entrata in vigore del canone unico patrimoniale di concessione di cui alla Legge n. 160/2019, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del

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suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 32 Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale, se previsto, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città Metropolitana.

Articolo 33 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente Tari, dovuto in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, inviando, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tariffa rifiuti (TARI) e tributo provinciale.

2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune tramite le modalità di pagamento previste dalla normativa di riferimento di tempo in tempo vigente.

3. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza nei mesi di aprile, luglio e dicembre, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione, qualora consentito dalle norme vigenti, entro il 16 aprile di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro

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