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Usura: ultime sentenze

written by Redazione | 19/05/2022

Risarcimento del danno; sussistenza del dolo del reato di usura; decorrenza del termine di prescrizione; corresponsione del capitale o degli interessi usurari da parte del debitore.

Usura: elemento soggettivo tipico del reato

Il reato di usura è punibile solo a titolo di dolo diretto, cioè quando il prefato agisca nella coscienza e volontà di conseguire i vantaggi usurai, posto che vi è l’attingimento dell’unico evento di ottenere la corresponsione o la promessa degli interessi o dei vantaggi usurai, non compatibile quindi con colpa o dolo eventuale.

Corte appello Napoli sez. III, 07/03/2022, n.1804

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Usura ed estorsione: casistica

Integra il reato di usura la condotta dell’imputato che dietro un prestito di 300,00 euro chieda entro un mese la restituzione della domma di euro 420,00, concorrendo con il reato di estorsione quando la richiesta restitutoria diventi martellante, quotidiana e accompagnata da frasi minatorie riferite anche per tramite di terzi minando la suggestionabilità della vittima.

Corte appello Taranto, 24/11/2021, n.1020

Rileva l’usura sopravvenuta?

Il tasso che rileva ai fini dell’accertamento del reato di usura è solo quello praticato al momento della relativa pattuizione, posto che ai fini dell’applicazione dell’art.

644 c.p. e dell’art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Corte appello Ancona sez. I, 07/10/2021, n.1101

Usurarietà sopravvenuta e clausola penale

In materia di interessi usurari sopravvenuti, si dà atto dell’indicazione delle Sezioni Unite della Corte di legittimità che ha individuato come principio generale cui attenersi nella valutazione della usurarietà della clausola quello della simmetria tra il tasso effettivo globale medio come stabilito trimestralmente ai sensi della L.

108/1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione. In questo calcolo, il giudice ammette che possa essere considerata anche la clausola penale apposta al contratto, qualora il debitore dimostri che il tasso originario sotto -soglia si è mutato in usurario per l’applicazione della clausola penale. La sopravvenuta usurarietà non libera in ogni caso il debitore dall’obbligazione relativa agli interessi corrispettivi, che hanno una causa diversa da quelli moratori, dovuti per il ritardo nell’adempimento.

Tribunale Frosinone sez. I, 03/08/2021, n.775

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Dichiarazioni auto indizianti rese innanzi alla polizia giudiziaria

Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all’art. 63, comma 1, c.p.p. è posta a tutela del solo dichiarante. (Fattispecie di dichiarazioni rese dalle parti offese del reato di usura che si autoaccusavano di aver emesso fatture per operazioni inesistenti).

Cassazione penale sez. II, 18/06/2021, n.28583

Usura: integrazione del reato

Ai fini dell’integrazione del reato di usura è sufficiente la sussistenza di un’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite tra le parti, mentre è del tutto irrilevante che l’agente abbia attivato una condotta induttiva per farsi dare o promettere gli interessi o altri vantaggi usurai, ovvero che l’iniziativa per la negoziazione usuraia sia stata intrapresa dalla persona offesa.

Corte appello Napoli sez. III, 21/05/2021, n.4299

Enorme sproporzione tra la somma prestata e la somma da restituire

In tema di usura, l’enorme sproporzione tra la somma prestata e la somma da restituire non pone alcun dubbio sulla natura usuraria delle pattuizioni intercorse tra il soggetto agente e la persona offesa. Inoltre, si ritiene sussiste la circostanza aggravante di cui all’articolo 644, comma 5, n. 4, del Cp per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, vale a dire attività imprenditoriale, professionale o artigianale, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dilazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha confermato la condanna per il delitto di usura e ritenuto sussistente la predetta aggravante nei confronti di un uomo il

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quale, ben consapevole dell’attività imprenditoriale svolta dalle vittime, a fronte di un prestito di 70mila euro, si faceva corrispondere da costoro interessi usurari nella misura del 5% mensile.

Corte appello Napoli sez. III, 03/05/2021, n.3734

Attività finanziaria abusiva: presupposti del reato

Il reato di attività finanziaria abusiva è integrato nel caso in cui sia svolta in modo organizzato, all’interno del mercato ma fuori dal controllo della legge e con, seppur nel concreto rivolta ad una stretta cerchia di clienti, potenzialmente diretta ad un numero illimitato di soggetti.

Corte appello Taranto, 03/04/2021, n.764

Usura: stato di bisogno e configurabilità

Lo stato di bisogno, in ordine al reato di usura, deve essere inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito anche a condizioni usurarie. Non assumono alcun rilievo né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario.

Tribunale Napoli sez. III, 29/01/2021, n.8555

L’esercizio abusivo di attività finanziaria

Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all’art. 132 d.lg. 1°

settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi bancarie), concorre materialmente con quello di usura ex art. 644 c.p. in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, consistenti, quanto al primo, nella gestione pubblica e controllata delle attività finanziarie, previste dall’art. 106 del medesimo testo unico, ed invece, quanto al secondo, nel patrimonio.

Cassazione penale sez. II, 12/01/2021, n.7576

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Pagamenti o comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario

Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un post factum non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione.

Cassazione penale sez. II, 23/09/2020, n.35878

Reato di usura: quando si configura?

Ai fini dell’integrazione del reato di usura, non occorre che l’iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall’usuraio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poichè la ratio dell’incriminazione s’incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione.

È configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l’iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo; i due reati possono concorrere quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari.

Cassazione penale sez. II, 26/04/2019, n.38551

Interessi moratori: sfuggono al calcolo dell’usura?

Il reato di usura “oggettiva”, codificato dalla legge 108/96, che rileva per il solo fatto di essersi fatto promettere o consegnare delle somme calcolate ad un tasso superiore al tasso soglia pubblicato con decreto ministeriale in forza delle rilevazione periodica della Banca d’Italia, ha consentito e facilitato l’accertamento del reato di usura, prescindendo quindi dalla verifica di elementi soggettivi di non sempre di facile dimostrazione; ciò non toglie, tuttavia, che oggetto di verifica siano solo ed esclusivamente le somme che la parte mutuataria sia chiamata a

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corrispondere alla parte mutuante come costo del prestito, dunque, prescindendosi da oneri eventuali quali ad esempio il risarcimento conseguente all’inadempimento del mutuatario: vale a dire il tasso di mora.

Tribunale Roma sez. XVII, 05/08/2019, n.16095

Reato di usura praticato dalla banca

Il giudice dell’udienza preliminare può emettere sentenza di proscioglimento con la formula del non luogo a procedere quando non vi si sono elementi idonei a sostenere l’accusa.

(Nel caso di specie, si trattava del reato di usura praticato dalla banca su un conto corrente dove si supponeva che fosse stato applicato un tasso usurario ma il perito affermava che anche tenendo conto dei parametri indicati dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite sul tema delle commissioni di massimo scoperto, il tasso soglia non era mai stato superato).

Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 31/05/2019, n.177

Prestito usurario e racconto della persona offesa

Una prospettazione alternativa dei fatti da parte dell’imputato può non inficiare il racconto della persona offesa laddove risulti la non razionalità del dubbio. (Nel caso di specie si trattava del reato di usura laddove non era esclusa la responsabilità per il fatto che i due soggetti avessero celato dinnanzi a terzi il prestito con l’acquisto di un’auto così come non escludeva la responsabilità che vi fossero stati altri rapporti tra le parti oltre al prestito usurario).

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 30/10/2018, n.4876

Reato di usura e soglia legale prevista dalla Banca d’Italia

È integrato il reato di usura anche se originariamente non era stato pattuito alcun interesse e solo successivamente, a causa dell’inadempimento per stato di

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bisogno veniva stabilito per la dilazione del debito un interesse che su base annua era largamente superiore alla soglia legale prevista dalla Banca d’Italia.

(Nel caso di specie, nell’ambito di pregressi rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, alla scadenza degli assegni, il debitore otteneva una dilazione del pagamento a sei mesi e per ciascuna delle obbligazioni assunte il creditore pretendeva interessi pari al 10%del capitale, approfittando dell’impossibilità del pagamento e dello stato di bisogno).

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 01/10/2018, n.3782

Superamento della soglia di usura

Nella categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale” ovvero “anticipi e sconti commerciali” si rinviene il reato di usura, punito ai sensi dell’articolo 644 del codice penale, allorquando il creditore convenga un interesse maggiore al Teg (tasso effettivo globale) stabilito annualmente dalla Banca d’Italia pari al 14,1375%.

Tale soglia può dirsi superata, in conformità alla ratio della norma sopra citata, sia nei casi in cui il corrispettivo della dazione o della promessa di interessi usurari sia legato a una prestazione di denaro, sia allorquando tale corrispettivo sia esteso a qualsiasi altra utilità, quale nel caso di specie è da ritenere la mera dilazione del pagamento del debito.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 01/10/2018, n.3782

Adempimento del mutuo senza ritardi e reato di usura

L’usura di cui all’art. 644 c.p. – anche nella fattispecie del “farsi promettere”- è un reato di pericolo concreto in quanto è un reato di condotta. Se il contratto di mutuo concluso è stato adempiuto senza ritardi, il pericolo concreto del ritardo non si è configurato.

Tribunale Milano sez. VI, 18/09/2018, n.9154

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Attenuante per elisione o riduzione del danno

Il giudice deve valutare se il risarcimento del danno è integrale, volontario ed effettivo per la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p..

(Nel caso di specie, si trattava del reato di usura in cui si era chiesto una cadenza settimanale di interessi pari ad Euro 500,00 nonché la disponibilità di un’autovettura e il risarcimento di Euro 3000,00 non è stato ritenuto integrale).

Tribunale Pescara, 11/06/2018, n.1578

Sussistenza del dolo in capo ai dirigenti e funzionari dell’istituto di credito

Va disposta l’archiviazione del procedimento penale a carico del direttore pro tempore della banca per usura poiché è impossibile dimostrare la sussistenza del dolo del reato di usura in capo ai dirigenti e funzionari dell’istituto di credito.

Ufficio Indagini preliminari Milano, 05/05/2018

Superamento del tasso soglia per singoli casi e brevi periodi

In tema di usura, il superamento del tasso soglia per singoli casi e brevi periodi non può far ritenere sussistente il reato di usura. (Nel caso di specie, si trattava di un fiso di Euro 150.000,00).

Tribunale Benevento, 02/05/2018, n.309

Omesso deposito di atti di indagine preliminare

L’omesso deposito di atti d’indagine preliminare (nella specie verbale di dichiarazioni della parte offesa del reato di usura) contestualmente alla notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a

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regime intermedio – e non una inutilizzabilità – che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 c.p.p.

Cassazione penale sez. II, 10/04/2018, n.20125

Prescrizione del reato di usura

Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato di usura, ai sensi dell’art. 644 ter c.p., deve intendersi per “riscossione” o il momento del pagamento, in tutto o in parte, del capitale o degli interessi usurari ad opera del debitore, ovvero la rinnovazione dei titoli, ovvero ancora la realizzazione del credito in sede esecutiva ma non anche la semplice proposizione di richieste informali o meno all’indirizzo del debitore, dovendosi inoltre precisare che costituiscono attività di riscossione idonee a spostare il termine in questione anche quelle condotte di apprensione del patrimonio del debitore effettuate attraverso il ricorso alla procedura esecutiva che determinano il vincolo anche parziale del patrimonio e che in quanto tali appaiono rientrare nel novero delle attività di riscossione forzata.

Cassazione penale sez. II, 06/03/2018, n.11839

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