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LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2015

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Comune di Poggibonsi Provincia di Siena

LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI

ANNO 2015

(art. 173 del D.p.r. 207/10)

CONDIZIONI D’ESECUZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE ED INFRASTRUTTURE

Poggibonsi, febbraio 2015

(2)

INDICE

Art. 1 – Oggetto e durata dell’appalto ….……... Pag 3

Art. 2 – designazione sommaria delle opere ………..…... 3

Art. 3 – Criteri di aggiudicazione ……….…... 4

Art. 4 – Cauzione – danni a terzi – responsabilità civile ... 4

Art. 5 – Programma e ordine dei lavori ………... 4

Art. 6 – Termini per i pagamenti – penali …... 5

Art. 7 – Domicilio, recapito, rappresentanza dell’appaltatore – comunicazioni ed intimazioni …... 6

Art. 8 – Oneri, obblighi e responsabilità dell’appaltatore ………... 7

Art. 9 – servizio di reperibilità ….. ………….…... 10

Art. 10 – personale dell’appaltatore ……….…... 11

Art. 11 – Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere ……… 12

Art. 12 – Disciplina dei subappalti …... 12

Art. 13 – Sicurezza ………... 13

Art. 14 – Prezzi unitari ……… 14

Art. 15 – Misurazione e valutazione dei lavori ai fini contabili …..………... 15

Art. 16 – Risoluzione del contratto ………... 15

Art. 17 – Controversie ………... 15

Art. 18 – Trattamento dei dati personali. …... 15

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Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi sul territorio comunale e più specificatamente sulla rete stradale e dei sottoservizi di competenza comunale.

Gli interventi previsti nel presente progetto sono individuati nel numero, nella tipologia e nell’ubicazione, sulla base di tipologie d’intervento manutentive pregresse desunte da dati storici e periodicamente rilevati.

Conseguentemente, la loro localizzazione e puntuale tipologia sarà di volta in volta indicata, secondo le esigenze della stazione appaltante (manutenzione ordinaria) e potrà avere anche carattere di urgenza ed indifferibilità per eliminare stati di pericolo per la pubblica incolumità.

I lavori in argomento, non in via esclusiva, sono consistenti principalmente in:

1- lavori inerenti la manutenzione di opere relative alla viabilità di strade, piazze e aree comunali in genere,

2- riparazione manufatti stradali (marciapiedi, parcheggi, etc.), 3- asfaltature,

4- risagomature,

5- spargimento di pietrischi, 6- regolazione di scarpate,

7- riparazione di cunette e condotti.

L’appalto ha la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data della consegna dei lavori, e comunque fino al raggiungimento dell’importo contrattuale.

Oltre che dalle condizioni del presente “condizioni di esecuzione”, l’appalto è regolato dalle norme di Settore, quali: il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (nelle parti non abrogate dal DPR 207/2010), il Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e s.m.i, dalla L.R.T 13 luglio 2007 n. 38, è da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l’Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.

L'importo complessivo dei lavori, al netto di oneri fiscali, è pari a € 86.355,87 (diconsi euro ottantaseimilatrecentocinquantacinque/87), di cui € 57.261,69 per lavori, €. 28.522,33 quale importo della manodopera e €. 571,85 per oneri della sicurezza, per un totale di € 105.354,16 comprensivo di oneri fiscali (I.V.A. 22%).

Art. 2) DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Gli interventi manutentivi oggetto dell’appalto sono quelli necessari alla manutenzione e conservazione delle strade e pertinenze di proprietà comunali o ad essa concesse in uso.

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La realizzazione tecnica di qualsiasi tipo di intervento dovrà essere effettuata in base alle disposizioni di volta in volta impartite dalla direzione dei lavori secondo i disposti delle presenti Condizioni d’Esecuzione.

La ditta appaltatrice dovrà tener conto che i lavori saranno svolti in cantieri separati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione degli stessi.

In sintesi i lavori sono da intendersi come interventi di riparazione con durata limitata.

Art. 3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006.

Art. 4) CAUZIONE – DANNI A TERZI - RESPONSABILITA’ CIVILE

La ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà costituire ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n.163/2006 s.m.i.

all’atto della firma del contratto di cottimo, una idonea cauzione pari al 10% dell’ammontare dell’appalto con le modalità previste dalle vigenti leggi. Ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R.

207/2010, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il massimale è stabilito pari a € 110.000,00 per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti (C.A.R.) e opere così suddiviso :

partita 1) : opere oggetto del contratto ………. €. 30.000,00 partita 2) : per opere preesistenti ………. €. 70.000,00 partita 3) : per demolizioni e sgomberi ………. € 10.000,00 e pari a € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

La copertura assicurativa deve essere conforme allo schema tipo, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 5) PROGRAMMA E ORDINE DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata ed attivata, mediante ordini di servizio della D.LL. inviati tramite fax o posta elettronica o richiesti telefonicamente (nei casi d’urgenza), in funzione della tipologia dell’intervento; e, se specificatamente richiesto nell’ordine di servizio, preceduta da sopralluogo alla presenza del tecnico dell’Impresa. L’ordine di servizio definirà le lavorazioni, da attivarsi entro i seguenti termini:

 lavoro immediato: da iniziarsi entro 1 ora dalla comunicazione verbale, telefonica o via e-mail da parte della D.LL. o suo delegato;

 lavoro urgente: da iniziarsi entro 8 ore dalla data di comunicazione verbale, telefonica, via e-mail o scritta, da parte della D.LL. o suo delegato;

 lavoro programmato: da iniziarsi non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione verbale, telefonica, via e-mail o scritta, da parte della D.LL. o suo delegato, fatta salva diversa indicazione temporale definita congiuntamente alla D.LL...

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Gli interventi richiesti per motivi di urgenza a mezzo comunicazione telefonica saranno successivamente confermati tramite fax o e-mail.

Gli ordini di intervento richiesti, non telefonici, si intendono ricevuti se il rapporto di ricezione del fax risulta positivo o viene data lettura del messaggio inviato.

In caso di improrogabile necessità (senza alcun impegno di reperibilità per l’appaltatore), potrà essere richiesta prestazione in orario notturno o festivo sarà contabilizzata con i sovrapprezzi previsti nell’elenco prezzi unitari del presente appalto.

In generale, l’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori ciò non sia pregiudizievole alla buona riuscita dei medesimi, agli interessi dell’Appaltante o al rispetto dei tempi previsti.

L'impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione a quanto disposto ed ordinato dalla D.L., sia che riguardi il modo di esecuzione dei lavori, sia che riguardi il rifiuto e la sostituzione dei materiali e delle forniture, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve a termini dell'art. 191 del DPR 207/10.

I lavori dovranno essere eseguiti in qualsiasi pertinenza stradale o area di proprietà

del Comune di Poggibonsi o in uso allo stesso, senza che l’appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere.

Indipendentemente dal programma dei lavori, rimane espressamente stabilito che l’Amministrazione, tramite la D.L. potrà ordinare in ogni momento la precedenza o il differimento di un determinato lavoro e l’esecuzione entro un congruo tempo perentorio, in relazione anche alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di altre opere o dalla consegna di forniture escluse dall’appalto, senza che l’impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 6) TERMINI PER I PAGAMENTI - PENALI

In conformità alle disposizioni degli artt. 143 e 195 del D.P.R. n. 207/2010, nel corso dell'esecuzione dei lavori all'impresa, saranno corrisposti pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto ogni qualvolta, in base all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti risultanti dai documenti contabili, il suo credito, a netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute dello 0,5 a garanzia delle norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 4 del DPR 207/10, abbia raggiunto l'importo non inferiore a € 30.000,00 (euro trentamila/00) al netto delle ritenute di legge.

Il compenso per la reperibilità sarà pagato in ogni Stato d’Avanzamento Lavori, in modo proporzionale al periodo di tempo trascorso tra la consegna lavori ed il SAL.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, ed in presenza del Documento unico di regolarità

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contributiva che attesti contestualmente la regolarità dell’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, l’INAIL, e la Cassa Edile del luogo ove si eseguono.

Tale importo sarà dovuto raffrontando le opere eseguite al computo metrico.

Il certificato di pagamento dell'ultimo stato di avanzamento potrà essere rilasciato, al netto delle trattenute di legge, contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla DD. LL..

La contabilizzazione dei lavori verrà estesa a tutte le opere eseguite, ove regolarmente previste ed autorizzate; nulla sarà dovuto per lavori eseguiti in più, qualunque ne sia il motivo addotto a giustificazione.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'impresa di sospendere o rallentare i lavori, avendo essa diritto al pagamento degli interessi legali, nei limiti e nei termini consentiti dall'art. 144 del DPR 207/10, in materia di ritardati pagamenti.

Qualora, senza giustificato motivo, la Ditta non proceda all’esecuzione dei lavori richiesti nei tempi fissati, sarà passibile di una penale pecuniaria, per come di seguito indicato:

PENALI – TABELLA RELATIVA ALLE DETRAZIONI ECONOMICHE

lavoro immediato (da iniziarsi entro 1 ora) Per ogni ora di ritardo (1 per mille dell’appalto)

€. 170,00

lavoro urgente (da iniziarsi entro 8 ore) Per ogni ora di ritardo €. 150,00 lavoro programmato (da iniziarsi entro 10 giorni) Per ogni giorno di ritardo €. 100,00

L’applicazione delle penali sarà resa nota alla ditta appaltatrice entro quarantotto ore dall’avvenuto rilievo da parte della D.LL. e annotata in apposito “Registro delle detrazioni economiche – penalità all’Impresa” e successivamente rinnovata quotidianamente fino alla data di esecuzione dell’intervento.

Per quanto riguarda il servizio di reperibilità, qualora la squadra operativa, a seguito di richiesta nei modi sotto descritti, giunga sul luogo dell’intervento con un ritardo superiore a 1 ora dall’ordine impartito e/o con personale e mezzi inferiori a quanto richiesto sarà applicata per ogni ora o frazione di ora una penale di € 800,00 (diconsi euro ottocento/00); ritardi superiori alle 4 ore saranno considerati grave inadempienza.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo, salvo i casi di forza maggiore, l’Appaltatore non si renda contattabile, trascorsi inutilmente senza riscontri 30 minuti, si applicherà una penale di € 800,00 (diconsi euro

ottocento/00); dopo 60 minuti dalla prima chiamata all’Appaltatore, senza riscontro, sarà applicata una ulteriore penale di € 1000,00 (diconsi euro mille/00) per ogni periodo di 30 minuti o sua frazione. Ai fini della veridicità dell’effettuazione delle chiamate, da parte del personale della Stazione Appaltante, farà fede la parola del personale della stessa; superate le 2 ore senza possibilità di contattare la ditta, presso i recapiti telefonici da lei comunicati, sarà considerata grave inadempienza.

Tutte le suddette penali sono cumulabili. Il pagamento delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali maggiori danni.

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L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione delle medesime dalla prima contabilità utile emessa successivamente all’avvenuto rilievo.

L’inadempienza potrebbe essere, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, causa di rescissione del Cottimo.

Art. 7) DOMICILIO, RECAPITO, RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE - COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI

Per tutti gli effetti del contratto, l’appaltatore deve indicare espressamente nell’offerta il proprio domicilio legale e amministrativo.

Egli deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione dei Lavori, per cui deve comunicare alla stessa un sicuro recapito provvisto di telefono, telefax, indirizzo e-mail.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di indicare il nominativo del responsabile tecnico a cui far espresso riferimento per la comunicazione e definizione di tutti i tipi di intervento.

Tutte le comunicazioni ed intimazioni relative all’appalto dovranno essere fatte direttamente al domicilio. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono tramite Ufficiale Giudiziari; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla vigente legislazione.

Art. 8) ONERI , OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE

L’appaltatore assume, con la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati.

Nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia di normativa vigente statale e regionale, nel rispetto delle scelte progettuali e delle tipologie esecutive contenute nei progetti consegnatigli.

E’ onere dell’Impresa comunicare tempestivamente, tramite fax o posta elettronica, all’Ente la data in cui è stato eseguito l’intervento richiesto specificando il tipo di operazione eseguita, il n°

d’ordine e la data di invio a cui questo si riferisce; inoltre, deve essere comunicata qualsiasi variazione od impedimento relativo al numero di fax o indirizzo e-mail a cui deve essere inoltrata la comunicazione.

Oltre agli oneri indicati dal Capitolato Generale, dal DPR 207/10, ed agli altri indicati nel presente

“Condizioni d’Esecuzione”, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

a) nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

b) comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

c) redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dal d.lgs. 81/08 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e

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coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

d) predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;

e) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;

f) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

g) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

h) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

i) tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

j) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

a) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico- organizzativo;

b) le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto dal D. Lgs n.

81/08;

c) le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

k) mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;

l) informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

m) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

n) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

o) fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale

p) in ottemperanza all’art.24 della L.R.T. n.38/2007 l’impresa appaltatrice è obbligata ad informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione .

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La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto

q) Rimane inoltre ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzioni, nonché il risarcimento di eventuali danni.

r) L’installazione di cartelli e segnali luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la DD. LL. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico nelle zone in prossimità del cantiere o coinvolte da esso.

s) La conservazione e il ripristino di vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale nello stato in cui era in precedenza dei lavori.

t) L’impresa è obbligata all’osservanza di tutte le norme di polizia stradale di cui al D. lgs.

285/92 e successive modifiche e\o integrazioni, eseguendo i lavori anche in presenza di normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato, prevedendo la fornitura e manutenzione di cartelli indicatori e segnalazioni luminose, anche notturne e quanto altro necessario a scopo di sicurezza potrà venire ordinato dalla DD.LL. e dal Corpo di polizia Municipale. Le spese relative all’utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. Saranno a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della Strada.

u) L'osservanza delle norme di polizia stradale;

v) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

w) La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

x) Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi (nel caso non esista apposita voce);

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

y) evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

z) effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

aa) segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

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Si dichiara infine espressamente, che il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, se non specificato nell’elenco prezzi, ad alcun compenso specifico.

I prezzi dei lavori sono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, quindi non spetterà altro compenso all’appaltatore.

Obblighi dell’ appaltatore relativi alla TRACCIABILITA’ dei flussi finanziari

L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari da inserire nei contratti tra l’l’appaltatore e i subappaltatori/subfornitori.

In attuazione dell’art. 33 della LRT n. 38/2007, l’appaltatore si impegna allo svolgimento delle attività nel rispetto e nell’efficienza ambientale adottando norme di buona tecnica tese alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività appaltate , limitandone la produzione e favorendone il possibile recupero o riutilizzo.

E’ a carico dell’Amministrazione Comunale l’onere fiscale conseguente all’applicazione dell’I.V.A.

(imposta sul valore aggiunto) sui lavori oggetto dell’appalto.

Art. 9) SERVIZIO DI REPERIBILITA’

Il servizio è finalizzato all’espletamento di interventi a carattere di urgenza, attivati prioritariamente mediante segnalazione verbale (tramite telefonia fissa o mobile) e/o scritta (tramite mail, fax, ecc.) da parte di personale incaricato della Stazione Appaltante.

Le segnalazioni potranno essere effettuate dalla D.E., o in uguale misura, da altri funzionari dell’Amministrazione Comunale, o dal personale dislocato sul territorio, i cui nominativi verranno resi noti all’Appaltatore.

Durante tutto il periodo di durata dell’appalto l’Appaltatore dovrà fornire la prestazione di un servizio di reperibilità, consistente nel mantenere in condizioni di pronto intervento n. 2 unità operative 24 ore al giorno, tutti i giorni, feriali, prefestivi e festivi, per le seguenti casistiche:

o Emergenze legate alle sedi stradali oggetto di appalto (caduta di piante, sinistri stradali, incendi, crollo opere d’arte e di sostegno alla piattaforma stradale, cedimento fognature e caditoie, voragini stradali etc.);

o Emergenze atmosferiche legate alle sedi stradali oggetto di appalto (frane e

smottamenti, allagamenti, neve, ghiaccio, depositi di detriti per ruscellamento e

piogge intense, etc).

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L’Appaltatore dovrà garantire le condizioni di reperibilità 24 ore al giorno, quindi essere in grado di mettere a disposizione per gli interventi prima specificati una squadra operativa così composta:

- n. 2 operai e relativi mezzi di trasporto;

- segnaletica mobile temporanea per deviazioni e/o interruzioni di transito, pericoli, restringimenti di carreggiata, ecc.;

- barriere mobili, coni, delineatori flessibili e quant’altro occorrente in caso di interventi di segnalazione per pubblica incolumità lungo le strade.

Il personale di cui sopra, in caso di chiamata, dovrà essere in grado di allestire un cantiere mobile ed essere dotato della necessaria segnaletica prevista dal Codice della Strada.

L’Appaltatore quindi dovrà essere pronto ad intervenire sugli impianti di p.i. oggetto dell’appalto, in qualunque momento, a semplice richiesta del personale della Stazione Appaltante qualora questi ne ravvisi la necessità.

L’Appaltatore, in caso di chiamata, dovrà attivare le unità operative reperibili, le quali dovranno presentarsi sul luogo dell’intervento entro il tempo massimo di 1 ora dalla richiesta effettuata dal personale abilitato della Stazione Appaltante.

Per il servizio di reperibilità, a partire dalla firma del verbale di consegna dei lavori, l’appaltatore dovrà fornire mensilmente, all’Amministrazione Comunale, l’elenco del personale reperibile.

Il compenso per il servizio di reperibilità è stimato in €. 6.000,00/annue, da fatturare bimestralmente. Gli eventuali interventi eseguiti in reperibilità saranno contabilizzati secondo le voci dell’elenco prezzi dell’appalto.

Art. 10) PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.36-bis , commi 3-4-5 della legge 4 agosto 2006 n.248, l’appaltatore dovrà munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Qualora

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l’appaltatore presenti meno di dieci dipendenti potrà assolvere all’obbligo di cui sopra , mediante annotazione su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione prov.le del lavoro territorialmente competente degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori, con le modalità previste nella normativa citata. La violazione delle prescrizioni di legge comporta l’applicazione , in capo al datore di lavoro o al lavoratore qualora inadempiente della sanzione amministrativa prevista al comma 5 della Legge n.248/2006.

Art. 11) FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

• gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

• osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

• allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;

• vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 12) DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

In materia di subappalto si richiamano integralmente le disposizioni e le procedure di cui all’art. 118 del D.lgs 163/2006, art. 170 del D.lgs 207/2010, nonché le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 dell’art. 35 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 e art. 20 della L.R.T n. 38/2007 per quanto applicabili.

L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta le prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

(13)

- che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del servizio;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

- che l’affidatario del servizio da realizzare in subappalto o in cottimo, sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,

- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Nel caso di subappalto, l’impresa aggiudicataria del servizio, resterà comunque ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dello stesso, nei confronti della Stazione Appaltante sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste per legge.

a) Responsabilità dell’appaltatore in materia di Subappalto

bb) L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere in oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati.

cc) Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste per legge;

b) Pagamento dei Subappaltatori

dd) La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ee) Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine , la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

ff) L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 13) SICUREZZA

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E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre , a propria cura e spese, prima dell’avvio dell’esecuzione, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente. Detto piano deve essere consegnato all’Amministrazione e messo a disposizione delle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive, prima dell’avvio dell’esecuzione e comunque non oltre dieci giorni dalla data di avvio dello stesso.

In particolare, entro dieci giorni dall’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore provvederà alla presentazione al Referente per il Committente del proprio Piano di Sicurezza.

L’Appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.lgs 81/2008, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando, di conseguenza, il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Le gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte della Ditta, previa la costituzione in mora da parte dell’Ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

La Ditta è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008, ottemperando anche a quanto previsto dal N.C.D.S. in materia di visibilità di persone al lavoro.

La Ditta provvederà quindi a:

- portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi, di qualsiasi natura derivanti, dall’espletamento dei lavori;

- fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro;

- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;

- curare che tutte le attrezzature e mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

- informare immediatamente l’Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.Lgs n. 17 del 27.01.2010 (Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E. .

Conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, si è provveduto alla redazione del PSC e, in base alle lavorazioni oggetto dell’appalto, i costi della sicurezza sono stati valutati pari €. 571,85.

In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore delle norme sulla sicurezza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il Coordinatore ne attesti l’osservanza.

Art. 14) PREZZI UNITARI

Per la redazione del presente progetto sono stati applicati i prezzi di riferimento di:

- Prezzario Ufficiale della Regione Toscana anno 2014

Si precisa che per la redazione del presente progetto è stato utilizzato solo parzialmente il

Prezziario Ufficiale della Regione Toscana anno 2014, riferito alla provincia di Siena, in quanto

(15)

nello stesso non sono

al momento contemplate voci riguardanti “opere compiute di rifacimento stradale”.

Tale prezziario è stato principalmente preso a riferimento per le voci riguardanti la manodopera, i materiali e le attrezzature.

L’elenco prezzi in allegato riguarda solo i prezzi usati nel computo metrico è quindi un estratto del Prezziario Ufficiale della Regione Toscana anno 2014, riferito alla provincia di Siena, che si intende far parte integrante del progetto.

Il prezziario e consultabile e scaricabile al seguente indirizzo web:

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/PrezzarioLavoriPubblici/.

Art. 15) MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI AI FINI CONTABILI

I lavori con prezzo a misura saranno valutati in base alla quantità effettivamente svolta misurata in opera, mentre quelli da svolgere in economia saranno valutati sulla base del tempo effettivamente impiegato dall’Appaltatore. In ogni caso non sarà computato il tempo relativo alle trasferte sul e dal luogo dell’esecuzione e non saranno computate più di 8 ore giornaliere di lavoro per ogni lavoratore, salvo accordi eccezionali presi con il D.LL. e formalizzati per iscritto.

Si precisa che tutte le voci dell'elenco prezzi, sia per gli interventi a misura che in economia, sono comprensive degli oneri per il carico, trasporto, scarico e smaltimento del materiale di risulta da conferire presso centri di compostaggio, di raccolta differenziata o discarica autorizzata.

Art. 16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell’Amministrazione nei seguenti casi : 1. quando l’impresa appaltatrice si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di

concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;

2. l’appaltatore abbia provveduto a cessione del contratto a terzi, subappalto totale delle opere o subappalto parziale senza autorizzazione scritta dell’Amministrazione;

3. sia accertata la negligenza o frode dell’appaltatore. L’appaltatore sarà considerato negligente qualora cumulasse penali per un importo pari o superiore al 10% del valore annuo del presente contratto;

4. sia accertata inadempienza dell’appaltatore agli ordini impartiti dal D.E. in merito alla esecuzione del servizio conformemente al contratto, al capitolato d’appalto, alla descrizione del servizio ed a tutti i documenti contrattuali;

5. sia accertato ritardo ingiustificato nella esecuzione del servizio tali da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei programmi concordati con l’Amministrazione;

6. sia accertata sospensione ingiustificata del servizio

7. nei casi previsti dall’art. 19 comma 1 lettere a)b)c)d)e) della legge regionale n. 38/2007

L’Amministrazione per i casi di cui ai punti 4, 5 e 6, fisserà un congruo termine entro il quale l’appaltatore dovrà provvedere a rimuovere la inadempienza e, trascorso senza risultato tale termine, potrà risolvere il contratto; resta all’Amministrazione il diritto di rivalersi sull’appaltatore per i danni subiti per colpa dello stesso.

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In tal caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento degli interventi regolarmente eseguiti ed accertati dall’Amministrazione, detratto l’ammontare del pregiudizio economico derivante all’Amministrazione per il danno subito.

Fino alla regolazione di ogni pendenza con l’appaltatore, l’Amministrazione tratterrà a garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell’appaltatore steso.

Art. 17) CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere con l’appaltatore e/o comunque connessa al contratto, se non definita bonariamente, sarà deferita all’Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 della legge citata.

L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

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