COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 145ë Ð Numero
244
PA R TE PR IMA Roma - Sabato, 16 ottobre 2004
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081 La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistintacon autonoma numerazione:
1a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledõÁ) 2a Serie speciale: ComunitaÁ europee (pubblicata il lunedõÁ e il giovedõÁ) 3a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedõÁ e il venerdõÁ)
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S O M M A R I O
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2004, n.256.
Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parita© di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche¨ in materia di occupazione e di condi- zioni di lavoro. . . Pag. 4 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero della giustizia DECRETO 4 ottobre 2004.
Rettifica al decreto 23 marzo 2004, relativo al riconosci- mento alla sig.ra Walkate Johanna Frederika, di titolo di stu- dio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dot- tore forestale . . . Pag. 6
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
DECRETO 23 settembre 2004.
Sostituzione di un membro effettivo della Commissione pro- vinciale di conciliazione di Grosseto, in qualita© di rappresen- tante dei lavoratori UIL . . . Pag. 7
DECRETO 23 settembre 2004.
Sostituzione di un membro supplente della Commissione pro- vinciale di conciliazione di Grosseto, in qualita© di rappresen- tante dei lavoratori UIL . . . Pag. 7
DECRETO 4 ottobre 2004.
Scioglimento di sedici societa© cooperative. . . Pag. 7
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Ministero delle politiche agricole e forestali
DECRETO 28 settembre 2004.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rila- sciata all'organismo di controllo denominato ûCSQA Certifi- cazioni Srlý, in Thiene, ad effettuare i controlli sulla denomina- zione di origine protetta ûValle D'Aosta Fromadzoý.
Pag. 8
DECRETO 28 settembre 2004.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rila- sciata all'organismo di controllo denominato ûCSQA Certifi- cazioni Srlý, in Thiene, ad effettuare i controlli sulla denomina- zione di origine protetta ûFontinaý. . . Pag. 9
DECRETO 28 settembre 2004.
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo ûAgroqualita© - Societa© per la certificazione della qualita© nel- l'agroalimentare a r.l.ý, in Roma, ad effettuare i controlli sulla specialita© tradizionale garantita ûMozzarellaý registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 . . . Pag. 9 DECRETO 28 settembre 2004.
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo ûSGS Italia Spaý, in Milano, ad effettuare i controlli sulla specialita©
tradizionale garantita ûMozzarellaý registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.
Pag. 10
DECRETO 28 settembre 2004.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rila- sciata all'organismo di controllo denominato ûO.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.ý, in Olmedo, ad effettuare i controlli sulla denomina- zione di origine protetta ûFiore Sardoý . . . Pag. 10
DECRETO 28 settembre 2004.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rila- sciata all'organismo di controllo denominato ûO.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.ý, in Olmedo, ad effettuare i controlli sulla denomina- zione di origine protetta ûPecorino Sardoý. . . Pag. 11
Ministero dell'economia e delle finanze DECRETO 22 settembre 2004.
Indizione e modalita© tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata ûThriller Trisý.
Pag. 12
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé Agenzia delle entrate
PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del- l'Ufficio provinciale ACI di Benevento . . . Pag. 13 PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2004.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento del- l'Ufficio locale delle entrate di Casoria . . . Pag. 14
Autorita©
per l'energia elettrica e il gas DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.
Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita© di distribuzione di gas naturale. (Deliberazione n. 170/04) . . . Pag. 14
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Ministero della salute:
Autorizzazione all'immissione in commercio della specia- lita© medicinale per uso veterinario ûBio B1+ H120ý.
Pag. 24 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio della specialita© medicinale per uso veterinario ûAp Layerplusý . . . Pag. 25 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso veterinario ûRhino 2ý . . . Pag. 25 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio della specialita© medicinale per uso veterinario ûEe Layerplusý . . . Pag. 25 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio della specialita© medicinale per uso veterinario ûBroilerplusý . . . Pag. 25 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso veterinario ûBio New EDS' 76ý . . . Pag. 26 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso veterinario ûBio Newý. . . Pag. 26 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso veterinario ûFluxemil sospensione iniettabile 5%ý . . . Pag. 26 Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso veterinario ûVirbaxyl 2%ý . . . Pag. 26
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio della specialita© medicinale per uso veterinario ûCalcio magnesio fosforo e vitamina B12ý . . . Pag. 27
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio della specialita© medicinale per uso veterinario ûGluco- sata + Metionina 30%ý . . . Pag. 27
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
Approvazione della delibera adottata in data 28 febbraio 2003 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense . . . Pag. 27
Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 1/2004 e n. 2/2004 adottate in data 25 maggio 2004 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti . . . Pag. 27
Ministero delle politiche agricole e forestali: Parere del Comi- tato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle deno- minazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata ûPominoý e la proposta del relativo disciplinare di produzione. . . Pag. 27
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Variazione del capitale sociale di Montepaschi Vita S.p.a., in Roma . . . Pag. 30
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Provvedimenti concernenti i marchi di identifica- zione dei metalli preziosi . . . Pag. 31
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 157 Ministero
delle attivitaé produttive DECRETO 29 settembre 2004.
Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5 bando, approvate dalla regione Veneto.
DECRETO 4 ottobre 2004.
Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5 bando, approvate dalla regione Liguria.
04A09866 - 04A09867
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2004, n.256.
Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parita© di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche¨ in materia di occupazione e di condi- zioni di lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costi- tuzione;
Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, sull'attuazione del principio della parita© di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva 2000/78/
CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita© di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, comma 4, e 29;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, e n. 216, che hanno rispettivamente recepito le predette direttive;
Considerata la necessita© di procedere alla correzione di meri errori materiali riscontrati nei citati decreti legislativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comuni- tarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita©;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 4
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 1. Nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, all'ar- ticolo 4, comma 6, le parole: ûdella sentenzaý sono sostituite dalle seguenti: ûdel provvedimentoý.
Art. 2.
Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: ûdella sen- tenzaý sono sostituite dalle seguenti: ûdel provvedi- mentoý;
b) all'articolo 5, comma 1, la parola: ûnazionaliý e©
sostituita dalla seguente: ûsindacaliý.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiun- que spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 2 agosto 2004 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per
le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali Prestigiacomo, Ministro
per le pari opportunita©
Visto, il Guardasigilli: Castelli öööööö
N O T E Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra- zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'e- manazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli- cazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposi- zioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano inva- riati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).
Note alle premesse:
ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della fun- zione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con deter- minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La direttiva 2000/43/CE e© pubblicata in GUCE n. L 180 del 19 luglio 2000.
ö La direttiva 2000/78/CE e© pubblicata in GUCE n. L 303 del 2 dicembre 2000.
ö La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: ûDisposizioni per l'adem- pimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comu- nita© europee. Legge comunitaria 2001ý. Gli articoli 1, comma 4, e 29 cos|© recitano:
ûArt. 1. ö 1.-3. (Omissis).
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo© emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e corret- tive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1ý.
ûArt. 29 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il prin- cipio della parita© di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica). ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita© di cui all'art. 1, commi 1 e 2, uno o piu© decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni
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per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'ori- gine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli arti- coli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto del principio della parita© di tratta- mento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;
b) definire la nozione di discriminazione come ``diretta'' quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona e© trat- tata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discrimina- zione come ``indiretta'' quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qua- lita© ovvero, nel caso di attivita© di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette defi- nizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'in- gresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista, anche quando e© stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, cos|© pregiudicando oggettivamente la sua dignita© e liberta©, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti;
c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi pro- getti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi con- nessi con una determinata razza od origine etnica;
d) prevedere l'applicazione del principio della parita© di tratta- mento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pub- blico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la nor- mativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministra- tiva sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'a©mbito delle seguenti aree:
1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condi- zioni di assunzione, nonche¨ gli avanzamenti di carriera;
2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condi- zioni di licenziamento e la retribuzione;
4) attivita© prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organiz- zazioni;
5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni sociali;
8) istruzione;
9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;
e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giu- risdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona inte- ressata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le per- sone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni;
f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva rappre- sentativita© delle associazioni di cui alla lettera e);
g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorita© giudiziaria elementi di fatto ido-
nei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al con- venuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione;
tale onere non e© previsto per i procedimenti penali;
h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parita© di tratta- mento;
i) prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Diparti- mento per le pari opportunita© della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parita© di tratta- mento e dell'operativita© degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, che svolga attivita© di promozione della parita© e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:
1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discrimi- nazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'au- torita© giudiziaria;
3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determi- nata razza od origine etnica;
4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;
5) la formulazione di raccomandazioni su questioni con- nesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;
6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sul- l'applicazione del principio di parita© di trattamento e sull'operativita©
dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonche¨ di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita© svolta nell'anno precedente;
7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parita© di trattamento fra le persone indipenden- temente dalla razza e dall'origine etnica;
l) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonche¨ di esperti e di consulenti.
2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'art. 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche¨ su di essi sia espresso entro sessanta giorni dalla data di tra- smissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inu- tilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentareý.
ö Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, reca: ûAttuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita© di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnicaý.
ö Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca: ûAttuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita© di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoroý.
Nota all'art. 1:
ö Per il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, cos|© come modificato dal presente decreto, cos|© recita:
ûArt. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). ö 1. La tutela giurisdi- zionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 si svolge nelle forme previste dall'art. 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.
2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussi- stenza di una delle discriminazioni di cui all'art. 2 e non ritiene di
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avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collet- tivi, puo© promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 66 del decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'art. 5, comma 1.
3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un compor- tamento discriminatorio a proprio danno, puo© dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'art. 2729, primo comma, del codice civile.
4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patri- moniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche¨ la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo© ordi- nare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimo- zione delle discriminazioni accertate.
5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costitui- scono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita© del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita© di trattamento.
6. Il giudice puo© ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.ý.
Note all'art. 2:
ö Per il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, cos|© come modificato dal presente decreto, cos|© recita:
ûArt. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). ö 1. All'art. 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola ``sesso'' sono aggiunte le seguenti: ``, di handicap, di eta© o basata sull'orienta- mento sessuale o sulle convinzioni personali''.
2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 si svolge nelle forme previste dall'art. 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, appro- vato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussi- stenza di una delle discriminazioni di cui all'art. 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collet-
tivi, puo© promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 66 del decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'art. 5.
4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un compor- tamento discriminatorio a proprio danno, puo© dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'art. 2729, primo comma, del codice civile.
5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patri- moniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche¨ la rimozione degli effetti. Al fine d impedirne la ripetizione, il giudice puo© ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costitui- scono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita© del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita© di trattamento.
7. Il giudice puo© ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.
8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165ý.
ö Il testo dell'art. 5, cos|© come modificato dal presente decreto, cos|© recita:
ûArt. 5 (Legittimazione ad agire). ö 1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita©, sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e© riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altres|©, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazioneý.
04G0289
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 ottobre 2004.
Rettifica al decreto 23 marzo 2004, relativo al riconosci- mento alla sig.ra Walkate Johanna Frederika, di titolo di stu- dio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dot- tore forestale.
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il proprio decreto datato 23 marzo 2004, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra Walkate Johanna Frederika in Olanda, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della pro- fessione di dottore agronomo e dottore forestale;
Rilevato che in detto decreto, si e© fatto riferimento al titolo di doctoraalexamen in de landbouwweteschappen invece che al titolo di ûir.ý, come specificato nel certifi- cato dell'ûOnderwijsinstituut Omgevingswetenshap- pený dell'Universita© di Waningen;
Vista la richiesta di modifica del detto decreto pre- sentata dalla sig.ra Walkate Johanna Frederika;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto datato 23 marzo 2004 con il quale si rico- nosceva il titolo conseguito dalla sig.ra Walkate Johanna Frederika, nata a S-Gravenhage (Olanda), il 20 gennaio 1963, cittadina olandese, e© rettificato come segue: la frase ûl'istanza ... diretta ad ottenere ... il rico- noscimento del titolo accademico doctoraalexamen in de Landbouwweteschappen conseguito presso l'Univer-
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sita© di scienze agrarie ... ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestaleý, e© sostituito dalla frase: ûl'istanza ...
diretta ad ottenere ... il riconoscimento del titolo di
``ir.'' conseguito presso l'Universita© di scienze agrarie ... ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della pro- fessione di dottore agronomo e dottore forestaleý.
Art. 2.
Il decreto cos|© modificato dispiega efficacia a decor- rere dal 23 marzo 2004.
Roma, 4 ottobre 2004
Il direttore generale: Mele 04A09985
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 settembre 2004.
Sostituzione di un membro effettivo della Commissione pro- vinciale di conciliazione di Grosseto, in qualita© di rappresen- tante dei lavoratori UIL.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Grosseto
Visto il decreto n. 8 del 5 maggio 1999 con il quale la sig.ra Cagnoli Claudia veniva nominata membro effet- tivo della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile in rappre- sentanza dei lavoratori (UIL);
Vista la nota del 21 settembre 2004 con la quale la sig.ra Cagnoli Claudia rassegna le proprie dimissioni;
Vista la nota del 21 settembre 2004 con la quale la UIL di Grosseto comunica il nominativo della sig.ra Aristei Daniela quale rappresentante dei lavoratori (UIL);
Ravvisata la necessita© di provvedere alla sostituzione;
Decreta:
La sig.ra Aristei Daniela viene nominata membro effettivo della commissione di conciliazione di Grosseto in qualita© di rappresentante dei lavoratori UIL.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Grosseto, 23 settembre 2004
Il dirigente: Buonomo 04A09573
DECRETO 23 settembre 2004.
Sostituzione di un membro supplente della Commissione pro- vinciale di conciliazione di Grosseto, in qualita© di rappresen- tante dei lavoratori UIL.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Grosseto
Visto il decreto n. 4 del 26 marzo 2002 con il quale la sig.ra Aristei Daniela veniva nominata membro supplente della commissione provinciale di concilia- zione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile in rappresentanza dei lavoratori (UIL);
Vista la nota prot. n. 3284 del 21 settembre 2004 con la quale la UIL di Grosseto comunica il nominativo della sig.ra Buono Enrica quale rappresentante dei lavoratori (UIL) in sostituzione della sig.ra Aristei;
Ravvisata la necessita© di provvedere alla sostituzione;
Decreta:
La sig.ra Buono Enrica viene nominata membro supplente della commissione di conciliazione di Gros- seto in qualita© di rappresentante dei lavoratori UIL.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Grosseto, 23 settembre 2004
Il dirigente: Buonomo 04A09574
DECRETO 4 ottobre 2004.
Scioglimento di sedici societa© cooperative.
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Caserta
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerati i decreti del Ministero delle attivita© pro- duttive del 17 luglio 2003 ad oggetto ûdeterminazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa© cooperativeý e ûrideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liqui- datore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa© cooperativeý;
Visto il decreto del direttore generale della coopera- zione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di societa©
cooperative senza nomina di liquidatore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita© produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigi- lanza della cooperazione;
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Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita© produttive e il Mini- stero del lavoro e delle politiche sociali, circa il perma- nere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di coopera- zione;
Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attivita© delle societa© cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali;
Decreta:
Le seguenti societa© cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:
1) societa© cooperativa ûFrutti e Delizieý, con sede in Aversa, costituita per rogito notaio De Rosa Ennio - Aversa in data 24 gennaio 1995, reg. soc. 16290 - BUSC 4698/270163 - p. IVA 02220670612;
2) societa© cooperativa ûStellinaý, con sede in Aversa, costituita per rogito notaio Dongiacomo Nicola - Gioia Sannitica in data 13 maggio 1972, reg.
soc. 77/72 - BU5C 1156/118986 - p. IVA 00416490613;
3) societa© cooperativa ûAgricola la Feliceý, con sede in Caserta, costituita per rogito notaio Musto Gio- vannibattista - Caserta in data 29 novembre 1999, reg.
soc. 22/80 - BUSC 2216/173248 - p. IVA 00453090615;
4) societa© cooperativa ûSan Roccoý, con sede in Ponte fra. Sessa Aurunca, costituita per rogito notaio Girfatti Federico - Sessa Aurunca in data 8 giugno 1965, reg. soc. 53/61 - BUSC 295/75481 - p. IVA 01514880614;
5) societa© cooperativa ûGaranzia degli artigiani della provincia di Casertaý, con sede in Caserta, costi- tuita per rogito notaio Onofrio di Caprio - Caserta in data 25 luglio 1977, reg. soc. 297/77 - BUSC 1855/
153944 - p. IVA 00338240617;
6) societa© cooperativa ûAnteraý, con sede in Aversa, costituita per rogito notaio Leonardo La Porta - S. Maria C.V. in data 22 maggio 1995, reg. soc. 16642/95 - BUSC 4723/271293 - p. IVA 02237600610;
7) societa© cooperativa ûDue Erreý, con sede in Carinaro, costituita per rogito notaio Pelosi Francesco Paolo - Succivo in data 18 aprile 1994, reg. soc. 15479/
94 - BUSC 4669/268638 - p. IVA 02168150619;
8) societa© cooperativa ûC.O.P.A.ý, con sede in Casaluce, costituita per rogito notaio Pelosi France- sco Paolo - Succivo in data 5 novembre 1993, reg. soc. 14865/94 - BUSC 4613/267118 - p. IVA 02145880619;
9) societa© cooperativa ûLa Rondineý, con sede in S. Cipriano d'Aversa, costituita per rogito notaio Conte Guglielmo - Frignano in data 11 maggio 1960, reg.
soc. 53/60 - BUSC 192/67732 - p. IVA 00157480617;
10) societa© cooperativa ûAzzurra 85ý, con sede in S. Cipriano d'Aversa, costituita per rogito notaio De Rosa Ennio - Trentola Ducenta in data 31 gennaio 1985, reg. soc. 4155/85 - BUSC 3151/210154 - p. IVA 01504810613;
11) societa© cooperativa ûTeleimpiantiý, con sede in Riardo, costituita per rogito notaio Giannetti Italo - Alvignano in data 16 febbraio 1989, reg. soc. 9454/89 - BUSC 3922/241107 - p. IVA 01834370619;
12) societa© cooperativa ûTartarugaý, con sede in Castel Volturno, costituita per rogito notaio De Donato Valentina - Castel Volturno in data 15 marzo 1999, reg. soc. 25485 - BUSC 5066/294844 - p. IVA 02562090619;
13) societa© cooperativa ûFieramoscaý, con sede in Capua, costituita per rogito notaio Marzano Maria - Capua in data 28 settembre 1993, reg. soc. 14767/93 - BUSC 4558/264788 - p. IVA 02105370619;
14) societa© cooperativa ûParco dei Piniý, con sede in Piedimonte Matese, costituita per rogito notaio Liotti Pasquale - Caserta in data 3 gennaio 1984, reg. soc. 2994/84 - BUSC 2951/202338 - p. IVA 01377060619;
15) societa© cooperativa ûItaliaý, con sede in Cancello Arnone, costituita per rogito notaio Mello Rella Ermanno - Marcianise in data 26 marzo 1975, reg. soc. 95/75 - BUSC 1543/138206;
16) societa© cooperativa ûTambaroý, con sede in Parete (Caserta), costituita per rogito notaio Pelosi Francesco Paolo - Pietravairano in data 22 maggio 1987, reg. soc. 7114/87 - BUSC 3590/230187 - p. IVA 01721470613.
Caserta, 4 ottobre 2004
Il direttore provinciale: Ruggiero 04A09983
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 settembre 2004.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rila- sciata all'organismo di controllo denominato ûCSQA Certifi- cazioni Srlý, in Thiene, ad effettuare i controlli sulla denomina- zione di origine protetta ûValle D'Aosta Fromadzoý.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, con i quali la vali- dita© dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organi- smo di controllo denominato ûCSQA Certificazioni S.r.l.ý, con decreto del 24 gennaio 2003, e© stata proro- gata fino al 6 novembre 2004;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine
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protetta ûValle D'Aosta Fromadzoý allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62105;
Considerata la necessita© di garantire la continuita© del controllo concernente la denominazione di origine pro- tetta ûValle D'Aosta Fromadzoý;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga del- l'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella auto- rizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo ûCSQA Certificazioni Srlý, con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gen- naio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta ûValle D'Aosta Fromadzoý regi- strata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia© prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, e© ulteriormente prorogata di cento- venti giorni a far data dal 6 novembre 2004.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita© della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e©
obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2004
Il direttore generale: Abate 04A09852
DECRETO 28 settembre 2004.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rila- sciata all'organismo di controllo denominato ûCSQA Certifi- cazioni Srlý, in Thiene, ad effettuare i controlli sulla denomina- zione di origine protetta ûFontinaý.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, con i quali la vali- dita© dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organi- smo di controllo denominato ûCSQA Certificazioni S.r.l.ý, con decreto del 24 gennaio 2003, e© stata proro- gata fino al 5 novembre 2004;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine
protetta ûFontinaý allo schema tipo di controllo, tra- smessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, pro- tocollo n. 61438;
Considerata la necessita© di garantire la continuita© del controllo concernente la denominazione di origine pro- tetta ûFontinaý;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga del- l'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella auto- rizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo ûCSQA Certificazioni Srlý, con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gen- naio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta ûFontinaý registrata con il regola- mento della Commissione CE n. 1263/1996 del 10 luglio 1996, gia© prorogata con decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, e© ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 novembre 2004.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita© della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e©
obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2004
Il direttore generale: Abate 04A09853
DECRETO 28 settembre 2004.
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo ûAgroqualita© - Societa© per la certificazione della qualita© nel- l'agroalimentare a r.l.ý, in Roma, ad effettuare i controlli sulla specialita© tradizionale garantita ûMozzarellaý registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 27 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2001, con il quale l'organismo di controllo ûAgroqualita© - Societa© per la certificazione della qua- lita© nell'agroalimentare a r.l.ý e© stato autorizzato ad effettuare in controlli sulla specialita© tradizionale garantita (STG) ûMozzarellaý per tre anni a far data dal 14 settembre 2001;
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Vista l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 da ûAgroqualita© - Societa© per la certificazione della qualita© nell'agroalimentare a r.l.ý intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialita© tradizionale garantita (STG) ûMozza- rellaý;
Considerato che non sono mutate le condizioni previ- ste dal sopra citato decreto;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedi- mento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
Decreta:
Articolo unico
All'organismo di controllo ûAgroqualita© - Societa©
per la certificazione della qualita© nell'agroalimentare a r.l.ý con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indica- zioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificita© (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 del- l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sosti- tuito, si rinnova l'autorizzazione per tre anni, a far data del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificita© dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. ûMozzarellaý regi- strato in ambito Unione europea con regolamento CE n. 2527/1998 della Commissione del 25 novembre 1998;
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2004
Il direttore generale: Abate 04A09854
DECRETO 28 settembre 2004.
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo ûSGS Italia Spaý, in Milano, ad effettuare i controlli sulla specialita©
tradizionale garantita ûMozzarellaý registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 27 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2001, con il quale l'organismo di controllo ûSGS Italia Spaý e© stato autorizzato ad effettuare i con- trolli sulla specialita© tradizionale garantita (STG) ûMozzarellaý per tre anni a far data dal 14 settembre 2001;
Vista l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 da ûSGS Italia S.p.a.ý intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specia- lita© tradizionale garantita (STG) ûMozzarellaý;
Considerato che non sono mutate le condizioni previ- ste dal sopra citato decreto;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedi- mento d|© rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
Decreta:
Articolo unico
All'organismo di controllo ûSGS Italia Spaý con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/A, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificita© (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si rinnova l'au- torizzazione per tre anni, a far data del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regola- mento CEE n. 2082/92 del Consiglio relativo alle atte- stazioni di specificita© dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. ûMozzarellaý registrato in ambito Unione europea con regolamento CE n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998;
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2004
Il direttore generale: Abate 04A09857
DECRETO 28 settembre 2004.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rila- sciata all'organismo di controllo denominato ûO.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.ý, in Olmedo, ad effettuare i controlli sulla denomina- zione di origine protetta ûFiore Sardoý.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 10 giugno 2004 con il quale la validita©
dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato ûO.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.ý, con decreto del 27 luglio 1999, e© stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 luglio 2004;
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Considerato che l'Associazione produttori Fiore Sardo, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizza- zione sopra indicata;
Considerata la necessita© di garantire la continuita© del controllo concernente la denominazione di origine protetta ûFiore Sardoý;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga del- l'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella auto- rizzazione concessa con decreto 3 luglio 2001;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo ûO.C.P.A. - Organismo consortile per il con- trollo sui formaggi sardi a D.O.P.ý, con sede in Olmedo (Sassari), localita© Bonassi, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta ûFiore Sardoý registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia© prorogata con decreto 10 giugno 2004, e© ulterior- mente prorogata di novanta giorni a far data dal 9 novembre 2004.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita© della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e©
obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 luglio 2001.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2004
Il direttore generale: Abate 04A09858
DECRETO 28 settembre 2004.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato ûO.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.ý, in Olmedo, ad effettuare i controlli sulla denomina- zione di origine protetta ûPecorino Sardoý.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 feb-
braio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, con i quali la validita© dell'autoriz- zazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato ûO.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.ý, con decreto del 27 luglio 1999, e© stata prorogata fino al 28 ottobre 2004;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta ûPecorino Sardoý allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;
Considerata la necessita© di garantire la continuita© del controllo concernente la denominazione di origine protetta ûPecorino Sardoý;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga del- l'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo ûO.C.P.A. - Organismo consortile per il con- trollo sui formaggi sardi a D.O.P.ý, con sede in Olmedo (Sassari), localita© Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta ûPecorino Sardoý registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia© prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, e© ulterior- mente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita© della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e©
obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2004
Il direttore generale: Abate
04A09859
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 settembre 2004.
Indizione e modalita© tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata ûThriller Trisý.
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estra- zione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 feb- braio 1994, n. 133;
Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Con- sorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estra- zione differita ed istantanea;
Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il pro- getto presentato;
Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotte- ria nazionale ad estrazione istantanea denominata ûThriller Trisý, prevista nel piano succitato, in attua- zione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e del- l'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministe- riale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita© di effettuazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;
Decreta:
Art. 1.
Eé indetta con inizio dal 23 settembre 2004 la lotte- ria nazionale ad estrazione istantanea denominata ûThriller Trisý.
Art. 2.
Vengono messi in distribuzione n. 29.760.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo ûGratta e Vinci!ý ed una sintesi delle regole di gioco.
Al centro del biglietto sono presenti le due aree di gioco, ricoperte da speciale vernice asportabile e con- trassegnate dalle scritte ûgiocata 1ý e ûgiocata 2ý all'in- terno della quale sono riprodotti i simboli di gioco.
Sotto tali aree vi sono due rettangoli che recano l'indi- cazione ûpremioý e che contengono l'importo del pre- mio, o dei premi, da attribuire in caso di vincita. Nella parte inferiore del biglietto e© impressa la numerazione sequenziale del biglietto all'interno di ogni blocchetto.
Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalita© per ottenerne il paga- mento, il numero sequenziale del biglietto e del bloc- chetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.
Art. 3.
Il prezzo di ciascun biglietto e© di euro 2,00.
Art. 4.
Il biglietto contiene due giocate indipendenti. Per- tanto con lo stesso biglietto si possono conseguire due vincite. Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente. Si devono grattare le due aree di gioco. Il rinvenimento, nell'area di gioco, di un tris di pipistrelli, in linea orizzontale, verticale o dia- gonale, determina la vincita della somma indicata nel rettangolo ûpremioý posto sotto detta area. Se si trova un tris di castelli, in linea orizzontale, verticale o diago- nale, si raddoppia la vincita della somma indicata nel rettangolo ûpremioý posto sotto detta area.
L'ammontare dei premi e© indicato nel successivo art. 5 nonche¨ sul retro del biglietto.
Art. 5.
La massa premi ammonta ad euro 35.710.000,00 sud- divisa nei seguenti premi:
n. 3.670.400 premi di e 2,00;
n. 1.785.600 premi di e 4,00;
n. 595.200 premi di e 8,00;
n. 198.400 premi di e 15,00;
n. 111.600 premi di e 20,00;
n. 148.800 premi di e 50,00;
n. 6.572 premi di e 100,00;
n. 1.240 premi di e 1.000,00;
n. 32 premi di e 60.000,00.
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Art. 6.
La modalita© di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.
Il pagamento dei premi fino ad euro 100,00 viene effettuato, previa validazione del biglietto, da un qual- siasi punto vendita autorizzato.
Il pagamento dei premi di euro 1.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato.
In tale sede verra© effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vin- cita che avverra© secondo la modalita© prescelta dal vinci- tore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico banca- rio o postale.
Il pagamento dei premi di euro 60.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, anche con let- tera raccomandata a/r, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'Ufficio pagamenti del Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.
Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti pre- sentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di vali- dazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara©
stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovra© essere chiesto il pagamento dei premi.
Art. 7.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la neces- sita©, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.
Art. 8.
Il presente decreto sara© trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 22 settembre 2004
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 158
04A10194
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del- l'Ufficio provinciale ACI di Benevento.
IL DIRETTORE REGIONALE della Campania
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposi- zioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;
Decreta
l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Benevento in data 17 settembre 2004 a causa di un'as- semblea sindacale del personale. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota del 15 settembre 2004, prot. 41, ha richiesto l'emanazione del presente decreto.
Motivazioni.
La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 17 settembre 2004 le OO.SS. hanno indetto un'assemblea sindacale per il personale per l'intera giornata. In conseguenza di tanto l'Ufficio provinciale A.C.I. di Benevento non ha aperto al pubblico cos|© come comunicato dallo stesso con nota prot. 41 del 15 settembre 2004. In data 17 settembre 2004, con nota n. 780/pra l'ACI di Benevento, nel con- fermare la chiusura dell'ufficio in tale data ha comuni- cato che, allo scopo di non interrompere totalmente la regolarita© dei servizi STA, ha autorizzato gli STA esterni ad espletare talune formalita© di competenza del- l'ufficio stesso. Da tanto se ne decreta l'irregolare fun- zionamento.
Riferimenti normativi.
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);
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Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sosti- tuito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 28 settembre 2004
Il direttore regionale: Orlandi 04A09842
PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2004.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento del- l'Ufficio locale delle entrate di Casoria.
IL DIRETTORE REGIONALE della Campania
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone
l'accertato mancato funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Casoria.
Motivazioni:
La disposizione del presente atto scaturisce dalla cir- costanza che, dal 16 al 21 settembre 2004, l'ufficio di Casoria, e© rimasto chiuso al pubblico in quanto, a seguito di avversi eventi atmosferici ha subito ingenti danni estesi all'intera superfice, con allagamenti diffusi e crollo di pannelli di controsoffittatura. In data 22 set- tembre 2004, sulla scorta della perizia resa ai sensi del- l'art.38 della legge n. 151/1997, e successive modifiche, e© stato possibile aprire l'ufficio al pubblico e riprendere le attivita© d'istituto, cos|© come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso con nota n. 45900 del 23 settembre 2004.
Il Garante del contribuente, con propria nota prot.
n. 739 del 29 settembre 2004, ha espresso parere favore- vole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera b.
Riferimenti normativi.
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;
Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera b.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 4 ottobre 2004
Il direttore regionale: Orlandi 04A09843
AUTORITAé
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.
Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita© di distribuzione di gas naturale. (Deliberazione n. 170/04).
L'AUTORITAé
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 settembre 2004;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito:
legge n. 481/95);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita©
produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004);
la deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita©) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
la deliberazione dell'Autorita© 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01);
la deliberazione dell'Autorita© 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
la deliberazione dell'Autorita© 19 marzo 2002, n. 43/02;
la deliberazione dell'Autorita© 4 dicembre 2003, n. 138/03, e sue successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita© 12 dicembre 2003, n. 152/03;