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L imposta regionale sulle attività produttive è uno dei tributi più discussi dell intero ordinamento fiscale.

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L’Irap: cosa c’è da sapere

13 Marzo 2021Redazione

L’imposta regionale sulle attività produttive è uno dei tributi più discussi dell’intero ordinamento fiscale.

Sin dalla sua introduzione nel 1997, l’Irap ha avuto il merito di accendere il dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa il suo presupposto ed i casi di esenzione. Scopriamo, dunque, con riferimento all’Irap: cosa c’è da sapere e

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quali sono i soggetti passivi del tributo e quando alcune categorie professionali sono esentate.

Vediamo, inoltre, come questo tributo faccia da “trait d’union” tra lo Stato centrale, che ha il compito di riscuotere l’Irap, e le regioni a cui invece va praticamente l’intero gettito che ne deriva, nonostante più volte la legittimità costituzionale di questo tributo sia sta messa in dubbio.

Che cos’è l’Irap?

L’imposta regionale sulle attività produttive è un tributo regionale che è stato istituito per dotare le regioni di una fonte di finanziamento per il sistema sanitario. È affidato all’amministrazione finanziaria centrale il potere di accertare e riscuotere l’Irap secondo le norme statali, ma il gettito che ne deriva viene attribuito alle regioni.

L’Irap ha come presupposto lo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi. Vi sono tre categorie di soggetti passivi Irap: imprenditori, lavoratori autonomi, pubbliche amministrazioni. Infatti, il presupposto dell’Irap consiste nello svolgimento, con autonoma organizzazione, di un’attività imprenditoriale, di un’attività artistica o professionale, di un’attività amministrativa.

L’aliquota ordinaria dell’Irap è del 3,9%, mentre per le amministrazioni ed enti pubblici l’aliquota è dell’8,5%.Tuttavia ogni singola regione ha il potere di aumentare l’aliquota per le singole categorie di soggetti passivi fino a un massimo di 0,92%.

Per gli imprenditori l’aliquota si calcola sul valore della produzione netta, ossia la somma dei componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) del reddito d’impresa.

Tuttavia, non tutti i costi sono deducibili dai ricavi. Infatti, ai fini del calcolo dell’Irap, non sono sottraibili:

i costi del personale dipendente e assimilati;

i compensi corrisposti per le collaborazioni coordinate e continuative;

i costi e i compensi per attività d’impresa e di lavoro occasionale;

la quota di interessi dei canoni di leasing;

l’imposta municipale sugli immobili (Imu).

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L’Irap dunque colpisce il valore aggiunto complessivo realizzato dall’impresa nel suo insieme, quindi non solo dall’imprenditore che è il titolare dell’impresa, ma anche dai dipendenti.

Per i lavoratori autonomi il valore della produzione è dato dalla differenza tra i compensi percepiti in un determinato anno d’imposta e la somma dei costi inerenti all’attività sostenuti nel medesimo anno d’imposta. Anche in questo caso non sono sottraibili dai ricavi realizzati le spese per il personale dipendente e assimilato.

Per gli enti non commerciali e per le pubbliche amministrazioni l’aliquota si applica alle spese sostenute per gli stipendi dei dipendenti.

Quanto influisce l’Irap sulla spesa sanitaria delle regioni?

Circa un quinto della spesa sanitaria è finanziato dal gettito Irap. Infatti, nel 2019 la spesa sanitaria è stata di circa 118 miliardi di euro, mentre il gettito Irap destinato alla sanità è stato pari a circa 21 miliardi di euro, quindi circa il 18% del totale.

L’autonoma organizzazione per gli imprenditori

Il concetto di autonoma organizzazione è stato oggetto di numerosi contenziosi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Per gli imprenditori è facilmente desumibile l’autonoma organizzazione, dunque il presupposto applicativo dell’IRAP consiste nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

Sono soggetti al tributo tutti coloro che producono reddito d’impresa commerciale, quindi gli imprenditori individuali, le società di persone o di capitali, enti commerciali, enti non commerciali.

Non sono soggetti passivi Irap coloro che producono reddito d’impresa in maniera del tutto occasionale, nonché gli imprenditori agricoli, ossia quegli imprenditori che si occupano di coltivazione di un terreno, di selvicoltura e dell’allevamento di animali.

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L’autonoma organizzazione per i professionisti

Più complicato è definire il concetto di autonoma organizzazione con riferimento ai professionisti. Per essere soggetta ad Irap, un’attività professionale deve essere autonomamente organizzata, ossia il titolare dell’attività deve avvalersi non solo di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili per l’esercizio dell’attività stessa, ma anche del lavoro altrui.

Occorre precisare che l’impiego in modo non occasionale di lavoro altrui, magari per mansioni di segreteria, non determina l’elemento impositivo per il pagamento dell’Irap da parte del professionista. Ma se quest’ultimo si avvale del lavoro svolto da un altro professionista, allora in questo caso è configurabile la presenza di un’autonoma organizzazione che fa in modo che aumenti la capacità produttiva del titolare dell’attività.

I requisiti dell’autonoma organizzazione

I requisiti indispensabili per la sussistenza dell’autonoma organizzazione per individuare i soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive sono:

la responsabilità dell’organizzazione dell’impresa;

l’impiego beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;

l’avvalersi in modo non occasionale del lavoro altrui che vada oltre una semplice collaborazione con mansioni di segreteria.

Se il professionista si avvale della collaborazione del coniuge è soggetto ad Irap?

Può capitare che il libero professionista, titolare di un piccolo studio professionale, venga aiutato nell’espletamento del suo lavoro dal coniuge. Il professionista sarà soggetto ad Irap a seconda dell’inquadramento professionale del coniuge. Se infatti anche il coniuge svolge l’attività professionale e magari è iscritto in un albo

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professionale, allora sarà configurabile l’autonoma organizzazione che accresce e potenzia la capacità produttiva del professionista.

Se invece l’apporto del coniuge è soltanto occasionale ed è di mero ausilio all’attività perché magari si concretizza in mansioni di segreteria, allora il professionista non sarà obbligato a pagare l’Irap.

Peraltro, nemmeno l’elevato ammontare dei compensi e delle spese è sinonimo di autonoma organizzazione, se l’attività non è svolta con la presenza di almeno un dipendente.

Gli studi professionali associati sono soggetti al pagamento dell’Irap?

Ovviamente l’unione di diversi professionisti che dà vita ad uno studio professionale associato fa sì che quest’ultimo sia soggetto al pagamento dell’Irap, in quanto la capacità produttiva dei professionisti associati è accresciuta dalla circostanza di far parte del medesimo studio professionale.

Il contribuente che esercita la professione di avvocato e che svolge la propria attività legale all’interno di uno studio legale associato è da considerarsi soggetto passivo ai fini Irap, a meno che non riesca a dimostrare di svolgere la propria attività in modo del tutto estraneo a quella dello studio associato.

Cosa può fare un professionista se non è certo di essere soggetto passivo Irap?

Ci sono dei casi in cui la configurabilità dell’autonoma organizzazione per un professionista è davvero al limite. Se il professionista è indeciso sulla sua assoggettabilità al tributo ha due opzioni davanti a sé:

inviare la dichiarazione Irap, effettuare i versamenti e solo 1.

successivamente presentare la domanda di rimborso;

omettere di presentare la dichiarazione Irap e non versare il tributo.

2.

Nel primo caso, il professionista, per prudenza, invia comunque all’Agenzia delle

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Entrate la dichiarazione Irap, effettua i versamenti dovuti e poi presenta un’istanza di rimborso. A quel punto, l’Agenzia delle Entrate valuterà il caso specifico, ma anche se il tributo fosse comunque dovuto, il contribuente avrebbe evitato l’irrogazione di gravose sanzioni e l’applicazione degli interessi.

Nel secondo caso, il contribuente omette il pagamento e anche la presentazione della dichiarazione. Se l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare che invece il professionista era tenuto a presentare la dichiarazione Irap e a versare il tributo, notificherebbe a quest’ultimo un avviso di accertamento che il professionista potrebbe comunque contestare dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente.

Dubbi di costituzionalità dell’Irap

La giustificazione costituzionale dell’Irap è stata molto discussa. Il presupposto dell’Irap è l’esercizio delle attività dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi ma, per tassare tali attività, non vengono utilizzati i tradizionali indici di capacità contributiva (patrimonio, reddito, consumo), ma una grandezza economica (valore aggiunto netto della produzione) che è misurata dalla differenza tra valore e costo della produzione (con l’aggiunta di alcuni costi, tra cui quelli di lavoro).

Un altro aspetto controverso dell’Irap è quello che prevede che tale tributo non è sottraibile dal reddito complessivo lordo di un’impresa o di un lavoratore autonomo. Trattandosi di un tributo che è dovuto per il fatto di svolgere un’attività produttiva, esso costituisce un costo di quell’attività, e quindi dovrebbe essere sottratto nel calcolo del reddito da sottoporre a tassazione.

L’Irap è un duplicato dell’Iva?

Nel 2006, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito che l’Irap non vìola il diritto comunitario, il quale vieta agli stati membri di istituire imposte che rappresentino un duplicato dell’imposta sul valore aggiunto (Iva).

Secondo i giudici europei, infatti, l’Iva è un’imposta generale sul consumo, esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, a prescindere dal numero di passaggi intervenuti nel processo di produzione e di distribuzione.

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L’Irap, invece, non è proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi forniti dal soggetto passivo e non viene sistematicamente applicata sul consumatore finale. Per queste ragioni, l’Irap non è incompatibile con l’Iva.

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