Panoramica sui passaggi generazionali
Strumenti attuali, aspetti tributari e civilistici
17 dicembre 2019
CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI:
NOVITÀ FISCALI
Relatore: Dott.ssa Stefania Mauri
Art. 177 TUIR - Scambi di partecipazioni
REALIZZO CONTROLLATO
Comma 2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
NOVITA’ DAL 30/06/2019 – Nuovo comma introdotto dall’art. 11-bis co. 1 del DL 30/04/2019 n. 34 (c.d. "Decreto Crescita") convertito con Legge 28/06/2019 n. 58
Comma 2bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Segue comma 2bis
Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma.
CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI A REALIZZO CONTROLLATO
Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento si struttura come una normale operazione di conferimento, ossia nel seguente modo:
● i soci di "Alfa" conferiscono in "Beta" la partecipazione
che possiedono in "Alfa";
● "Beta" aumenta il proprio capitale sociale a fronte del conferimento e attribuisce le nuove azioni o quote emesse ai soci di "Alfa" che hanno effettuato il conferimento.
Ai fini della determinazione del reddito dei soci di "Alfa" che hanno effettuato il conferimento, le azioni o quote di "Beta"
ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
X Y Z
ALFA BETA
X Y Z
BETA Beta aumeta il capitale sociale
concendendo le nuove azioni a X e Y quale contropartita del
ALFA conferimento
La conferitaria non è soggetto passivo d’imposta.
Il presupposto reddituale si realizza in capo al soggetto conferente, che mediante il conferimento della partecipazione nella società scambiata consente alla società acquirente (conferitaria) di acquisire:
L’art. 177 commi 2 e 2bis considerano gli
scambi di partecipazione mediante
conferimento come atti realizzativi.
2. (realizzo comma 2bis art. 177 TUIR)
una partecipazione qualificata, che attribuisce una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20%
ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
1. (realizzo comma 2 art. 177 TUIR)
il controllo nella società scambiata, ovvero di incrementare la percentuale di controllo in base ad un vincolo di legge o statutario
Per i conferenti rileva il valore delle partecipazioni iscritto nella contabilità della conferitaria.
Se la conferitaria iscrive le partecipazioni ricevute agli stessi valori presenti in capo ai conferenti, non vi sarà l’emersione di alcuna plusvalenza tassabile.
Se la conferitaria iscrive le partecipazioni ricevute a valori inferiori rispetto ai valori presenti in capo ai conferenti, la minusvalenza può considerarsi realizzata e fiscalmente deducibile in capo ai conferenti solo se determinata in base al "valore normale" (Risoluzione Agenzia delle Entrate 20/04/2012 n. 38/E).
CONFRONTO DEL REGIME FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DEL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI A
"REALIZZO CONTROLLATO"
ART. 177 TUIR comma 2
Soci della società conferita:
persone fisiche o società Società conferitaria:
società di capitali residenti Società conferita:
società di capitali residente in Italia
ART. 177 TUIR comma 2bis
(novità DL 34/2019)
Soci della società conferita:
persone fisiche o società Società conferitaria:
residente ai fini fiscali in Italia interamente posseduta dal conferente
Società conferita:
società di capitali residente in Italia
ART. 177 TUIR comma 2
Conferimento di:
partecipazioni che consentono il controllo di diritto, o che incrementano la percentuale di controllo
Il controllo di diritto può essere ottenuto anche quando l’acquisizione della partecipazione avviene mediante cessione da parte di più soggetti.
Esclusione: nel caso di conferimento di una partecipazione non di controllo, che insieme alle partecipazioni già detenute dalla conferitaria, consente alla stessa di integrare il controllo (salvo che ciò non derivi da un obbligo statutario o di legge).
ART. 177 TUIR comma 2bis
(novità DL 34/2019)
Conferimento di:
partecipazioni qualificate in una società interamente posseduta dal conferente (esistente o di nuova costituzione)
(per qualificata la norma intende una percentuale di diritto di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25% - secondo che di tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o altre partecipazioni)
ART. 177 TUIR comma 2
Conferimento di partecipazioni in nuda proprietà / usufrutto:
si applica il regime di cui all’art.
177 comma 2 del TUIR, al caso di conferimento congiunto della nuda proprietà di partecipazioni e dei diritti di usufrutto sulle stesse partecipazioni, nella misura in cui consenta alla società conferitaria di acquisire il controllo della società scambiata. I conferenti ricevono quote in piena proprietà della società conferitaria.
(risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 20/05/2019 n. 147)
ART. 177 TUIR comma 2bis
(novità DL 34/2019)
Conferimento di partecipazioni in nuda proprietà / usufrutto:
il valore dell’usufrutto è determinato secondo le disposizioni concernenti l’imposta di registro ex artt. 46 e 48 del DPR 26/04/1986 n. 131.
Ad oggi non sono state fornite indicazioni specifiche in merito al conferimento della nuda proprietà e dei diritti di usufrutto di partecipazioni qualificate.
ART. 177 TUIR comma 2
Segue conferimento di partecipazioni in nuda proprietà / usufrutto:
si applica il regime di cui all’art.
177 comma 2 del TUIR, in caso di conferimento della nuda proprietà di azioni o quote alle quali, in base a specifica convenzione redatta ai sensi dell’art. 2352 c.c., è attribuito il diritto di voto, e qualora con il conferimento la società conferitaria acquisisca o incrementi il controllo sulla società conferita.
(risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 22/07/2019 n. 290)
ART. 177 TUIR comma 2bis
(novità DL 34/2019)
ART. 177 TUIR comma 2
Segue conferimento di partecipazioni in nuda proprietà / usufrutto:
non si applica il regime di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR in capo al soggetto conferente che è titolare del solo diritto di usufrutto delle partecipazioni nella società scambiata, qualora egli non acquisisca la qualifica di socio della società conferitaria.
ART. 177 TUIR comma 2bis
(novità DL 34/2019)
ART. 177 TUIR comma 2
Conferimento di partecipazioni e patto di famiglia:
il conferimento di
partecipazioni in regime di realizzo controllato (art. 177 comma 2 del TUIR) seguito dalla stipula di un patto di famiglia non configura un vantaggio fiscale in contrasto con alcuna norma o principio dell’ordinamento.
(risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 30/10/2019 n. 450)
ART. 177 TUIR comma 2bis
(novità DL 34/2019)
ART. 177 TUIR comma 2
L’istituto dell’art. 177 comma 2 del TUIR può essere utilizzato, tanto con riferimento alle operazioni di scambio finalizzate ad un’aggregazione d’imprese ex novo, quanto alle operazioni infragruppo e/o familiari.
La società conferitaria deve essere interamente partecipata dal conferente esclusa qualsiasi
partecipazione nella società conferitaria da parte di terzi diversi dal conferente
La società conferitaria deve risultare, subito prima e subito dopo il conferimento, una società unipersonale.
Non è stato chiarito se questo requisito deve permanere per un tempo minimo successivamente al conferimento.
ART. 177 TUIR comma 2bis
(novità DL 34/2019)
ART. 177 TUIR comma 2
Regime partecipation exemption:
ai fini dell’applicazione della partecipation exemption che consente l’esenzione del 95% della plusvalenza realizzata sulla cessione della partecipazione ricevuta con il conferimento ex art.
177 comma 2 del TUIR, occorre che la medesima sia posseduta ininterrottamente per almeno 12 mesi dal conferimento (termine ordinario previsto dall’art. 87 comma 1 lettera a) del TUIR).
ART. 177 TUIR comma 2bis
(novità DL 34/2019)
Regime partecipation exemption:
ai fini dell’applicazione della partecipation exemption che consente l’esenzione del 95% della plusvalenza realizzata sulla cessione della partecipazione ricevuta con il conferimento ex art.
177 comma 2bis del TUIR, occorre che la medesima sia posseduta ininterrottamente per almeno 60 mesi dal conferimento.
ART. 177 TUIR comma 2
Conferimenti a beneficio di società holding:
nessuna disposizione specifica
ART. 177 TUIR comma 2bis
(novità DL 34/2019)
Conferimenti a beneficio di società holding:
per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (c.d. "holding"), le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che
esercitano un’impresa
commerciale, secondo la definizione di cui all’art. 55 TUIR.
ART. 177 TUIR comma 2 ART. 177 TUIR comma 2bis
(novità DL 34/2019)
Relativamente al conferente, la percentuale di diritto di voto e di partecipazione al capitale si
calcola tenendo conto
dell’eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena
partecipativa.
IL REGIME DEL COMMA 2BIS DELL’ART. 177 DEL TUIR SI APPLICA
SOLO QUALORA LE
PARTECIPAZIONI CONFERITE NON RIENTRINO NELLA DISCIPLINA DEL COMMA 2 DELL’ART. 177 DEL TUIR.
NORMA ANTIELUSIVA
L'art. 177 comma 3 del TUIR (richiamando l’art. 175 comma 2 del TUIR) esclude dal novero dei conferimenti, cui risulta applicabile il regime di "realizzo a valori contabili" delle partecipazioni conferite, quelli per i quali il conferente:
• conferisce partecipazioni prive dei requisiti per la pex,
• ricevendo in cambio partecipazioni nella conferitaria con i requisiti per la pex,
• senza considerare il requisito dell'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione.
Nel caso in cui il regime di "realizzo controllato" risulti non percorribile, torna ad applicarsi il criterio di determinazione sulla base del valore normale, ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
La ratio della norma è quella di impedire che il conferente ottenga il risultato di sostituire le partecipazioni prive dei requisiti per la pex con partecipazioni in possesso di tali requisiti.