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Riformulazioni Governo

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Academic year: 2021

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Riformulazioni Governo

Recap riformulazioni presentate: 72.4; 74.17; 74.015; 74.026

Riformulazione all’emendamento 72.4 Carnevali (PD)

4. Gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale che hanno istituito il Servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge 251/200 possono assumere il dirigente assistente sociale di tale servizio, nei limiti finanziari per la spesa di personale, anche attraverso i criteri e i principi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008

Riformulazione dell’emendamento 74.17 D’Arrando (M5S) (Assorbe 77.019 Pastorino, 82.01 Del Barba e simile a 82.02 Russo) Dopo l’articolo 82 inserire il seguente:

Art. 82-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell’Agenzia italiana del Farmaco)

1. La dotazione organica dell’Agenzia italiana del farmaco, di seguito Aifa, è incrementata di 40 unità di personale non dirigenziale, di cui 25 unità da inquadrare nell’Area III, F1 del comparto funzioni centrali e 5 unità da inquadrare nell’Area II, F2, del comparto funzioni centrali, e 10 unità di personale della dirigenza sanitaria.

2. Alla copertura delle vacanze in organico come rideterminate ai sensi del comma 1, l’Aifa provvede mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all’articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, valorizzando, tra l’altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

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fatto divieto all’Aifa di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 2, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. 4. Dal completamento delle procedure di cui al comma 2, e comunque dal 1° gennaio 2022, all’Aifa è fatto divieto di instaurare contratti di lavoro flessibile e di somministrazione di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

5. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze connesse all’evolversi dello stato di

emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali e dei vaccini impiegati nel trattamento e nella prevenzione delle patologie derivanti da COVID-19, l’Aifa, fino al 31 dicembre 2022, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché con le università, aventi ad oggetto l’avvalimento, presso l’Agenzia, di non oltre 10 medici e ricercatori sanitari in possesso di particolare e specifica elevata professionalità e competenza scientifica. Al predetto personale può essere temporaneamente affidata la responsabilità di specifici procedimenti.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 disciplinano, tra l’altro, le modalità di rimborso da parte di Aifa del trattamento economico in godimento del personale interessato, nonché la facoltà per l’Aifa di attribuire un ulteriore emolumento commisurato alle responsabilità affidate e, in ogni caso, tale da non determinare un trattamento economico complessivo superiore a quello previsto per i dirigenti di livello non generale dell’agenzia.

7. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 921.691,29 per il 2020, euro 4.578.074,69 per il 2021, euro 4.243.415,90 per il 2022 ed euro 2.426.284,83 a partire dal 2023, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'Aifa ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Riformulazione all’emendamento n. 74.015 n. Misiti (M5S) Art. 74-bis

1. A tutti gli esercenti le professioni sanitarie, operanti nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario Nazionale, non indicati nei commi 73 e 74 del presente testo, è riconosciuto con finalità di valorizzazione delle competenze svolte, dell’attività svolta un’indennità di specificità una tantum di misura corrispondente all’indennità di specificità corrisposta per l’anno 2020 al

personale di cui ai predetti commi quale parte del trattamento economico fondamentale nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 250 milioni di euro.

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Emendamento 74. 026 Delrio (id. Riformulazione Governo) Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Disposizioni in materia di personale sanitario e sociosanitario del SSN)

1. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività

direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di

contrattazione collettiva nazionale e agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dal 2021.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

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