Accoglimento totale n. cronol. 7184/2019 del 14/04/2019 RG n. 5328/2018
Testo completo
Documenti correlati
[r]
[r]
[r]
Visto il ricorso presentato del Conservatore del Registro delle Imprese di Bari nel quale, con dovizia di motivazioni, si richiede che il provvedimento di cancellazione sia
Parte convenuta, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione del sindacato ricorrente a partecipare alla contrattazione integrativa, in quanto non firmatario del
ricorrente ha evidenziato - in punto di diritto - come la condotta dell’Inps abbia violato l’articolo 55 septies comma 2 bis del decreto legislativo numero 165 del 2001 il
Sostiene peraltro che solo con la diffida del 12/12/16 (cioè a soli 4 giorni dallo sciopero) era effettivamente venuta a conoscenza della mancata revoca dello sciopero da
accedere alla tutela sanitaria, così creando una ingiusta discriminazione tra individui abbienti e non abbienti, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3