• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Delibera dell’Ordine Avvocati di Firenze del 02.02.2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Delibera dell’Ordine Avvocati di Firenze del 02.02.2011"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Delibera dell’Ordine Avvocati di Firenze del 02.02.2011

Invitiamo a consultare il testo integrale del Regolamento ad oggi vigente Tavola in forma sintetica

Tutti gli iscritti sono tenuti ad adempiere al dovere di formazione deontologica ed ordinamentale e di formazione professionale generica che decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione all’Albo (sono riconosciuti i crediti formativi acquisiti tra la data di iscrizione all'albo e la decorrenza dell'obbligo formativo). In particolare:

Dovere di formazione deontologica ed ordinamentale (obbligatoria) Il dovere è adempiuto mediante il conseguimento di 15 crediti nel corso del triennio

Dovere di formazione professionale generica (obbligatoria) E’ necessario acquisire 30 crediti formativi, di cui almeno 10 ogni anno, nel triennio

* * *

Dovere di formazione professionale di competenza (facoltativa) Qualora l'iscritto intenda:

a - ottenere o mantenere l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio nel processo ordinario o minorile;

b - ottenere o mantenere l'iscrizione nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato;

c - dare informazioni sulla propria attività professionale ai sensi dell'art. 17 bis del C.D.

dovrà acquisire 45 crediti formativi nel triennio, di cui almeno 15 per ogni anno, in ciascuna delle seguenti materie

• diritto penale e processuale penale,

• diritto penale e processuale minorile per il caso "a"; ciascuna delle materie in cui intende essere iscritto, o fornire le informazioni, nei casi "b" e "c").

Ad es. l'iscritto che intenda essere inserito nell'elenco dei difensori a spese dello Stato nella materia

"diritto delle successioni e donazioni" dovrà conseguire in ciascuno dei tre anni almeno 15 crediti in quella materia.

La formazione professionale di competenza vale anche quale formazione generica:

Ad es. l'iscritto che abbia conseguito 15 crediti in un anno nella materia "diritto immobiliare" ha comunque adempiuto anche al proprio dovere di formazione generica.

Qualora, invece, l'iscritto non abbia conseguito i 15 crediti annui nella materia "diritto immobiliare"

non potrà essere inserito nell'elenco dei difensori a spese dello Stato, né potrà dare informazioni sulla propria attività come "competente" in quella materia ma avrà, comunque, adempiuto al proprio dovere di formazione generica per il quale sono necessari 10 crediti annui

Crediti nel Triennio Crediti in ciascun anno Dovere di formazione deontologica ed

ordinamentale 15 -

Dovere formazione professionale generica 30 10

Dovere di formazione professionale di

competenza 45 15

Firenze, 14 giugno 2011

Riferimenti

Documenti correlati

PAPPALARDO Leonardo Giovanni (PPPLRD68L23D969A) VIA DIVISIONE ACQUI 51 16166 GENOVA GE. Via Aurelio

P.zza della Chiesa n.. 05861583902

“Il CTS ritiene che le misure previste dall'art. 39 del 26/06/2020 concernente il "Piano Scuola 2020-2021", nel quale, in riferimento alle attività di educazione

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, CIVILE, PENALE, VOLONTARIA GIURISDIZIONE. 462

0744402922 Email: studiocerquetti@libero.it.. Pec: giorgio.cerquetti@ordineavvocatiterni.it

Via Della Repubblica 118/E Rosignano Sol 57016 ROSIGNANO MARITTIMO LI Tel. SARDI

ARTESE Maria Alessandra Rita Via Fra’ Bartolomeo, 118 tel.. AUGUSTIN Elena Via Rimini,

Piazza Giuseppe Garibaldi n.5 25063 GARDONE VAL TROMPIA BS Tel.. 0300944753