• Non ci sono risultati.

Al via il Registro degli operatori in criptovalute

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Al via il Registro degli operatori in criptovalute"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

OAM • Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

COMUNICATO STAMPA

OAM: ENTRO IL 18 MAGGIO OPERATIVO IL REGISTRO DEGLI OPERATORI IN CRIPTOVALUTE

Sarà operativa entro il 18 maggio la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia. Lo specifica l’OAM alla luce della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale. Tutti i soggetti, già operativi, anche on-line, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro. In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo

.

I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.

L’Organismo avrà 15 giorni per verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni se l'OAM ritiene la comunicazione incompleta o da integrare.

L'OAM dovrà curare la chiarezza, la completezza e l'accessibilità al pubblico dei dati riportati nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute nella quale saranno tra l’altro annotati:

il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; l'indicazione della tipologia di servizio prestato,

(2)

2

l'indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

L'OAM fornirà, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della Sezione speciale del Registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta al riciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra i dati che potranno essere richiesti quelli relativi alle operazioni effettuate dai soggetti iscritti sul territorio della Repubblica italiana: dati identificativi del cliente, dati sintetici relativi all'operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente

.

Roma, 18 febbraio 2022

Riferimenti

Documenti correlati

Selezionando l’icona “Menù” in alto a sinistra si può navigare nella sezione colloqui, scegliendo se visualizzare: tutti i colloqui, i colloqui prenotabili per

8b, paragrafo 3, capoverso 1, 1 a Variante del Codice di commercio (Pubblicazioni), i dati trasmessi per l’archiviazione saranno resi tempestivamente disponibili nel

Le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese e che non siano già incluse

Resta inteso che all’atto della compilazione della “scheda di adesione” allegata, l’Amministrazione può specificare il numero massimo di operazioni annue per user di cui

• Autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive da allegare alle domande/denunce di iscrizione Qualora alla denuncia al R.E.A. sia necessario allegare una autocertificazione

2441, comma 6, del Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l’aumento di capitale sarà determinato, di volta in

- letto il quesito posto dal Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di …, in data 30 maggio 2008 corredato da successivi seguiti del 7 marzo 2009 e del 4 aprile

REGISTRO COGNOME NOME COMUNE PR TELEFONO E-MAIL ATTESTATO. COMPETENZA