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Bonus bici, come funziona e a chi spetta il credito di imposta fino a 750 euro

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Academic year: 2022

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(1)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Venerdì, 29 ottobre 2021

Anno 162° - Numero 259

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata:

gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:

gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell’economia e delle finanze

DECRETO 21 settembre 2021.

Definizione delle modalità per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto di monopat- tini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

(21A06350) . . . Pag. 1

DECRETO 30 settembre 2021.

Modalità di attuazione del rimborso della pri- ma rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l’emis- sione di una convalida di sfratto per morosità.

(21A06406) . . . Pag. 2

DECRETO 27 ottobre 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182

giorni. (21A06493) . . . Pag. 3

Ministero dell’interno

DECRETO 3 settembre 2021.

Criteri generali di progettazione, realizzazio- ne ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, com- ma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81. (21A06349) . . . Pag. 7

DECRETO 9 ottobre 2021.

Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché dei criteri di riparti- zione delle relative risorse stanziate per l’anno

2021. (21A06457) . . . Pag. 17

(2)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 18 ottobre 2021.

Cessazione degli effetti del decreto 12 febbraio 2020, concernente l’imposizione di oneri di servi- zio pubblico sui collegamenti tra l’aeroporto di Comiso e gli scali aeroportuali nazionali di Roma

e di Milano. (21A06365) . . . Pag. 32

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 settembre 2021.

Attuazione del decreto 11 agosto 2021 recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole,

della pesca e dell’acquacoltura. (21A06351) . . . Pag. 34

DECRETO 19 ottobre 2021.

Aggiornamento del registro nazionale delle

varietà di specie agrarie ed ortive. (21A06338) Pag. 41

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Tamerici società cooperativa sociale in liquida- zione», in Roma e nomina del commissario liqui-

datore. (21A06333) . . . Pag. 47

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Ponte cooperativa sociale», in Martinsicuro e no-

mina del commissario liquidatore. (21A06334) . Pag. 47

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa del- la «CO.ME.A. società cooperativa di lavoro (Coop. CO.ME.A. S.c.p.a.) in liquidazione», in Asciano e nomina del commissario liquidatore.

(21A06335) . . . Pag. 48

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa del- la «Coccinella società cooperativa sociale», in Gruaro e nomina del commissario liquidatore.

(21A06336) . . . Pag. 49

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della

«Progetti & Immagine società cooperativa socia- le - Onlus», in Costa Volpino e nomina del com-

missario liquidatore. (21A06337) . . . Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso uma- no «Xanax», ai sensi dell’art. 8, comma 10, del- la legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n.

DG/1182/2021). (21A06219) . . . Pag. 51

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso uma- no «Xanax», ai sensi dell’art. 8, comma 10, del- la legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n.

DG/1183/2021). (21A06220) . . . Pag. 52

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso uma- no «Xanax», ai sensi dell’art. 8, comma 10, del- la legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n.

DG/1185/2021). (21A06221) . . . Pag. 53

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso uma- no «Xanax», ai sensi dell’art. 8, comma 10, del- la legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n.

DG/1186/2021). (21A06222) . . . Pag. 55

Ministero della salute

DECRETO 11 agosto 2021.

Riconoscimento della remunerazione aggiun- tiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

(21A06483) . . . Pag. 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachipirinakid»

(21A06366) . . . Pag. 58

(3)

Diniego del rinnovo dell’autorizzazione all’im- missione in commercio del medicinale omeopatico

«Klimaktoplant» (21A06367) . . . Pag. 59 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale per uso umano «Flexbu-

min» (21A06368) . . . Pag. 59

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di exequatur (21A06356) . . . Pag. 60

Ministero dell’interno Nomina dell’organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del

Comune di Tora e Piccilli. (21A06369) . . . Pag. 60

Nomina dell’organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del

Comune di Bisignano. (21A06370) . . . Pag. 60 Riconoscimento e classificazione di alcuni pro-

dotti esplosivi (21A06371) . . . Pag. 60

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Richiesta di riconoscimento della indicazione ge- ografica protetta «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/

Savadas/Sevadas di Sardegna». (21A06339.) . . . . Pag. 61

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori Elenco degli autori che non hanno rivendicato il

proprio diritto di seguito (21A06456) . . . Pag. 72

(4)
(5)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2021 .

Definizione delle modalità per l’accesso al credito d’impo- sta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettri- che o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente «Misure urgenti in materia di salute, soste- gno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto in particolare, l’art. 44, comma 1 -septies del citato decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall’art. 74, comma 1, lettera d) del decreto-legge 14 ago- sto 2020, n. 104, ai sensi del quale le «persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all’ac- quisto di un veicolo con emissioni di CO 2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rien- trante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscola- ri, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite comples- sivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020»;

Visto il secondo periodo del medesimo art. 44, com- ma 1 -septies , del citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle modalità attuative del credito d’imposta anche ai fini del rispetto del prefissato limite di spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 set- tembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in ma- teria di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, re- cante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’im- posta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l’art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 di- cembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti, come modi- ficati, rispettivamente, dall’art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 44, com- ma 1 -septies del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modi- ficato dall’art. 74, comma 1, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, individua le modalità per l’ac- cesso al credito d’imposta ivi previsto nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa comples- siva entro il limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 2.

Ambito di applicazione e misura del credito d’imposta 1. Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un vei- colo, anche usato, con emissioni di CO 2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’art. 1 della leg- ge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di mo- nopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbo- namenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020.

3. Il credito d’imposta spetta entro il limite comples- sivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 3.

Modalità di riconoscimento del credito d’imposta 1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche di cui all’art. 2, comma 1, inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vi- gore del presente decreto, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nella istanza i soggetti richie- denti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenu- ta nell’anno 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

2. L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma 1, determina la percentuale del credito d’imposta spettan-

(6)

te a ciascun soggetto. Tale percentuale è comunicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato dall’Agenzia delle entra- te medesima nel provvedimento di cui al comma 1.

3. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Art. 4.

Fruizione del credito d’imposta

1. Il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 3 è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

Art. 5.

Controlli

1. L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’age- volazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 di- cembre 2004, n. 311, come modificati, rispettivamente, dall’art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giu- gno 2017, n. 96.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal pre- sente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga- ni di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 1424

21A06350

DECRETO 30 settembre 2021 .

Modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in pro- prio favore l’emissione di una convalida di sfratto per mo- rosità.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 4 -ter , comma 1, del decreto-legge 25 mag- gio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla leg- ge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede l’esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021 relativa all’immobile posseduto dalle

persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emis- sione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ot- tenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 4 -ter in base al quale i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021;

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, a decorrere dall’anno 2020, disci- plina l’IMU ai commi da 739 fino a 783 del medesimo art. 1;

Visto il successivo comma 762 dell’art. 1 della stessa legge n. 160 del 2019 a norma del quale i soggetti pas- sivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al co- mune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica solu- zione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Visto il comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che i soggetti passivi devono pre- sentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determi- nazione dell’imposta;

Visto il comma 2 dell’art. 4 -ter del decreto-legge n. 73 del 2021 il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con- versione del decreto-legge n. 73 del 2021 sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell’IMU previsto dallo stesso comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re- cante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione dell’esenzione IMU 2021 e rimborso

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano otte- nuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui ese- cuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto.

L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile,

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concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ot- tenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Coloro che ai sensi dell’art. 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno versato l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giu- gno 2021, hanno diritto al rimborso dell’intero importo corrisposto.

Art. 2.

Modalità di rimborso della prima rata o unica rata IMU 2021

1. In attuazione dell’art. 4 -ter , comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i soggetti di cui all’articolo 1 del presente decreto aventi diritto al rimbor- so dell’IMU presentano al comune competente un’istan- za di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’im- mobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:

a) possesso dell’immobile;

b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;

c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successiva- mente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

d) estremi del versamento della prima rata o dell’uni- ca rata dell’IMU riferita all’anno 2021;

e) importo di cui si chiede il rimborso;

f) coordinate bancarie.

Art. 3.

Dichiarazione IMU anno 2021

1. I soggetti di cui all’art. 1 devono attestare il posses- so dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata a norma dell’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: FRANCO

21A06406

DECRETO 27 ottobre 2021 .

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull’amministrazione del patri- monio e sulla contabilità generale dello Stato, e in parti- colare l’art. 71;

Visto l’art. 548 del «Regolamento per l’amministrazio- ne del patrimonio e per la contabilità generale dello Sta- to» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- cembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legi- slative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, me- dio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell’art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l’anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettua- re le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal diret- tore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal mede- simo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedi- mento di entrambi, siano disposte da altro dirigente gene- rale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicem- bre 2009 ed in particolare l’art. 23 relativo agli opera- tori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito

«Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell’11 novem- bre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

(8)

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante di- sposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capi- tale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in mate- ria di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la di- sciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del 23 agosto 2000, con cui è stato affi- dato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accen- trata dei titoli di Stato;

Visto l’art. 17 del testo unico, relativo all’ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipa- zione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regola- mento delle operazioni di emissione, concambio e riac- quisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante il

«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabi- lito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso, così come modificato dall’art. 77, com- ma 12, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, con- vertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or- dinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 103.007 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del testo unico non- ché del decreto cornice, e in deroga all’art. 548 del rego- lamento, è disposta per il 29 ottobre 2021 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a

centottantadue giorni con scadenza 29 aprile 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaper- ture in tranche .

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l’emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitu- iscono la seconda metà dell’importo nominale in emis- sione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitui- scono la seconda metà dell’importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale

= 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall’emitten- te una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo ac- colto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche of- ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponde- rato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell’art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai mecca- nismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

(9)

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sen- si dell’art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscri- zioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser- vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamen- to. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudi- catari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in

«giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del rego- lamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all’asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in pro- prio e per conto terzi.

La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli opera- tori notificati dal Ministero dell’economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell’elen- co specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tra- mite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di Teso- reria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori am- messi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tra- mite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sot- toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un mil- lesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Even- tuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferio- re a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un im- porto che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a con- correnza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi- nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio- ne non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecni- che stabilite dalla Banca d’Italia medesima.

Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d’Italia.

Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a cau- sa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richie- ste di partecipazione all’asta debbono essere inviate me- diante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 otto- bre 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il ter- mine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d’asta vengono eseguite dalla Banca d’Ita- lia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo preceden- te, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per cia-

(10)

scuna tranche , i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla diffe- renza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il Mi- nistero dell’economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d’asta, relative al titolo oggetto della presente emissio- ne, da remoto mediante l’ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l’importo degli interessi in apposito uni- co documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l’emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capi- tolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze dell’esercizio finanziario 2022.

L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Sta- to rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento ri- spettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascu- na a un rendimento diverso.

Art. 14.

L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto spe- cificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddi- sfatte, si procede al riparto pro -quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il col- locamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all’art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria.

Tale tranche è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all’art. 3 del pre-

sente decreto. Questi possono partecipare al collocamen- to supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verran- no prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento me- dio ponderato.

Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applica- bili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indica- zione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo of- ferto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’im- porto offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi- nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio- ne non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi com- presa quella ordinaria immediatamente precedente alla ria- pertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento sup- plementare; non concorrono alla determinazione dell’im- porto spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta- re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performan- ce relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestral- mente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.

L’importo di cui alla precedente lettera a) , di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or- dinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comu- nicato stampa successivo alla chiusura della procedura d’asta ordinaria.

(11)

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria- mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri- chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel- le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope- ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel- le spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b) .

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento sup- plementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell’asta or- dinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri- sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fisca- li, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche .

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislati- vo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A06493

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 3 settembre 2021 .

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed eserci- zio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

DICONCERTOCON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante

«Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripia- namento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vi- gili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto», convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 re- cante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, re- cante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

«Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luo- ghi di lavoro» e in particolare l’art. 46, comma 3, che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti la definizione, tra l’altro, dei criteri diretti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi nonché le misure precauzionali di esercizio;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, re- cante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ago- sto 2011, n. 151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, com- ma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 novem- bre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza an- tincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Mini- stero dell’interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installa- ti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incen- di», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 mar- zo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del- la Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;

(12)

Visto il decreto del Ministro dell’interno 18 ottobre 2019 concernente «Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante “Ap- provazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2019;

Ritenuto di dare attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l’adozione di uno o più decreti da parte dei Ministri dell’interno e del lavoro concernenti la definizione, tra l’altro, dei criteri diretti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi nonché le misure precauzionali di esercizio, sostituendo le vigen- ti disposizioni in materia di cui al richiamato decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legisla- tivo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Decreta Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svol- gono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del de- creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 apri- le 2008, n. 81.

Art. 2.

Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguen- te definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costi- tuiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI,

«Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legisla- tivo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3.

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabili- scono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i cri- teri di progettazione, realizzazione ed esercizio della si- curezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposi- zioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indi- cati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana.

Roma, 3 settembre 2021

Il Ministro dell’interno LAMORGESE Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali ORLANDO

(13)

Allegato I

(art. 3, comma 2)

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Campo di applicazione ... 2

Termini e definizioni ... 2

Valutazione del rischio di incendio ... 2

Strategia antincendio ... 3

Compartimentazione Esodo

Gestione della sicurezza antincendio Controllo dell’incendio

Rivelazione ed allarme Controllo di fumi e calore Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

(14)

1. Campo di applicazione

1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di

lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non

dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a) con affollamento complessivo ” 100 occupanti;

Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.

b) con superficie lorda complessiva ” 1000 m

2

; c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2.

e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

2. Termini e definizioni

1. I termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati nel presente allegato sono quelli del capitolo G.1 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

3. Valutazione del rischio di incendio

1. Deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Nota La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.

2. La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

a) individuazione dei pericoli d’incendio;

Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, …

(15)

b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano- volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, …

c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;

f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Nota Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, …).

Nota In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, …) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es.

compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell’incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, …).

4. Strategia antincendio

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelle indicate di seguito.

2. Il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.

3. L’applicazione della normazione tecnica volontaria citata nel presente allegato (es. norme ISO, IEC, EN, UNI, CEI, …) conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

4.1 Compartimentazione

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell’incendio, possono essere adottate le seguenti misure:

a) verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un

compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;

b) all’interno del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione

contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o

può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di

lavoro.

(16)

Nota Deve essere posta particolare attenzione al mantenimento della continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio, …

4.2 Esodo

1. La finalità del sistema d’esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.

Nota Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

4.2.1 Caratteristiche del sistema d’esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.

2. In generale, il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.

4. Se l’attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.

5. Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.

6. Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Nota Per la progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

4.2.2 Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo

1. L’affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0,7 persone/m2 per la superficie lorda del locale stesso.

2. Può essere dichiarato un valore dell’affollamento inferiore a quello determinato come previsto al comma 1 se il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività.

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4.2.3 Progettazione del sistema d’esodo

1. Al fine di limitare la probabilità che l’esodo degli occupanti sia impedito dall’incendio, devono essere previste almeno due vie d’esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell’incendio.

2. È ammessa la presenza di corridoi ciechi con lunghezza del corridoio cieco Lcc ” 30 m.

3. È ammessa una lunghezza del corridoio cieco Lcc ” 45 m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:

a) installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;

Nota La funzione A, rivelazione automatica dell’incendio, deve sorvegliare tutte le aree del luogo di lavoro.

b) altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco • 5 m.

4. Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d’esodo.

5. Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell’incendio, almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività deve essere Les ” 60 m.

Nota Il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento o suddiviso in compartimenti in esito alle risultanze della valutazione del rischio, come indicato in 4.1

6. L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo, in presenza di uno dei seguenti casi:

a) da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato;

b) da ambiti ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …);

c) secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.

7. La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all’altezza di 2 m, deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ” 80 mm.

8. La larghezza di ciascun percorso delle vie d’esodo orizzontali e verticali deve essere • 900 mm. Sono ammessi:

a) varchi di larghezza • 800 mm;

b) varchi di larghezza • 700 mm, per affollamento del locale ” 10 occupanti;

c) varchi di larghezza • 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.

9. In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso luogo sicuro o spazio calmo.

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4.3 Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) organizza la GSA tramite:

a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;

Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, …).

b) verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;

c) mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio, …);

d) attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);

f) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).

4.4 Controllo dell’incendio

1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

Nota Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l’installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.

2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.

Nota I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A.

3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, …).

4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato, pertanto devono essere collocati:

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a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;

b) in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi,

…).

5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici).

Nota L’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.

6. Qualora sia previsto l’impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all’uso previsto.

Nota Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, …) sono idonei all’utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d’acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.

7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l’installazione di una rete idranti.

8. Per la progettazione dell’eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:

a) livello di pericolosità 1;

b) protezione interna;

c) alimentazione idrica di tipo singola.

Nota Per il livello di pericolosità 1 è consentita l’alimentazione promiscua.

4.5 Rivelazione ed allarme

1. La rivelazione e la diffusione dell’allarme incendio è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:

a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;

Nota Generalmente l’allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, …) comunque percepibili da parte degli occupanti.

b) alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell’alimentazione elettrica, …).

2. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l’installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI).

Nota Per la progettazione dell’IRAI può essere impiegata la norma UNI 9795.

3. Qualora previsto, l’IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:

 B, funzione di controllo e segnalazione;

 D, funzione di segnalazione manuale;

 L, funzione di alimentazione;

Riferimenti

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