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Assistenza fiscale a distanza: anche per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

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Academic year: 2022

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RISOLUZIONE N. 31/E

Roma,11 maggio 2021

OGGETTO: Modalità di assistenza fiscale a distanza

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell’ambito del Tavolo istituito con il Protocollo d’intesa 2 maggio 2017 tra lo stesso Consiglio e l’Agenzia delle entrate, ha richiesto chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’articolo 78, comma 4-septies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente le modalità di applicative dell’assistenza fiscale a distanza.

In particolare, è stato chiesto se le modalità di assistenza a distanza siano applicabili anche in caso di conferimento o di rinnovo delle deleghe per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 in scadenza nel periodo emergenziale.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il comma 4-septies dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, inserito in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha individuato l’ambito applicativo delle modalità di assistenza a distanza prevedendo che “i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della

Divisione Servizi

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documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale”1.

La disposizione intende agevolare, per il periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID-19, il tempestivo adempimento da parte dei contribuenti che si avvalgono di intermediari fiscali.

In particolare, è previsto che i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

In alternativa, è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato.

L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto,

1 La materia era stata regolata dall’articolo 25 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, soppresso dalla legge di conversione 7 giugno 2020, n. 40, che prevedeva “1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. 2. Le modalità di cui al comma 1 sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.”.

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anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario o con sistemi di messaggistica istantanea 2.

Tenuto conto che la disposizione in commento può essere applicata in caso di presentazione di dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari, si ritiene che la stessa trovi applicazione anche in caso di delega per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 in scadenza nel periodo emergenziale.

Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Federico Monaco

Firmato digitalmente

2 I chiarimenti sono mutuati da quelli forniti con la circolare n. 9 del 2020, punto 9, e riferiti all’articolo n.

25 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, soppresso dalla legge di conversione 7 giugno 2020, n. 40.

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