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(1)All: “A- schema accordo” Ripristino della pavimentazione bitumata nei quattro tratti della SP n

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(1)

All: “A- schema accordo”

Ripristino della pavimentazione bitumata nei quattro tratti della SP n. 1 "di San Gimignano"

attualmente a macadam, compresi tra il capoluogo e Badia a Elmi. Accordo ex art. 15 della L.

241/1990, tra la Provincia di Siena e il Comune di San Gimignano

L'anno 2017 il giorno …… del mese di ……., nella residenza della Provincia di Siena in Piazza Duomo n° 9 a Siena.

TRA

La Provincia di Siena con sede in Piazza Duomo n. 9, 53100 Siena - P.I. 00166340521 - C.F.

80001130527, rappresentata legalmente dal Presidente, Fabrizio Nepi - denominata di seguito

“Provincia”, il quale interviene nel presente atto in forza del Decreto Deliberativo del Presidente n.

….. del ……., esecutivo ai sensi di legge

E

Il Comune di San Gimignano con sede legale in Piazza Duomo 2 – San Gimignano (SI) – P.IVA 00102500527 rappresentato legalmente dal Sindaco Giacomo Bassi - denominato di seguito

“Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera della Giunta Comunale n. …..

del ….. esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art.

11, commi 2 e 3, della medesima legge

- Provincia e Comune ritengono di procedere congiuntamente, al fine di perseguire il medesimo obiettivo di ripristino della pavimentazione bitumata nei quattro tratti della SP n. 1 "di San Gimignano" attualmente a macadam, compresi tra il capoluogo e Badia a Elmi, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo, necessario per una migliore definizione degli “obblighi delle parti”, disciplinando le modalità di progettazione, direzione lavori, contabilità, esecuzione dell’intervento e collaudo (certificato di regolare esecuzione) e le modalità di copertura economica - che l’interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90

- la Provincia e il Comune concordano e danno il proprio assenso, ciascuno per la parti di propria competenza, per l'attuazione dell’intervento, all’art.1 sommariamente descritto: gli stessi assumono

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altresì l’obbligo ad una reciproca collaborazione per il buon esisto dei lavori, anche attraverso la calendarizzazione degli interventi

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale Piemonte n. 29/2016 – che qualifica come legittimo la destinazione di fondi comunali ad interventi su beni di proprietà di un soggetto giuridico diverso, nello specifico di strade appartenenti all’ente Provincia che attraversano il territorio comunale, qualora sia finalizzata alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità locale stanziata sul territorio comunale

DATO ATTO che la Provincia può vantare con riferimento alla realizzazione dei lavori oggetto del presente Accordo ampia e consolidata esperienza, trattandosi di interventi rientranti appieno fra quelli da effettuarsi costantemente al fine di assolvere alle proprie funzioni istituzionali assegnate Tutto ciò premesso, le parti sopraindicate convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 Finalità

1. Il presente Accordo, promosso a norma della Legge n. 241/1990 art. 15, è finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra Provincia e Comune con riferimento alla realizzazione dell’intervento

“Ripristino della pavimentazione bitumata nei quattro tratti della SP n. 1 "di San Gimignano"

attualmente a macadam, compresi tra il capoluogo e Badia a Elmi” in quattro tratti attualmente sterrati, di cui 3 compresi dalla progr. Km. 17+285 alla progr. Km. 18+200 circa e n. 1 tratto sterrato dalla progr. Km. 13+972 alla progr. Km. 14+023

Art. 2 Individuazione degli obblighi delle parti

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti convengono che l’intervento “Ripristino della pavimentazione bitumata nei quattro tratti della SP n. 1 "di San Gimignano" attualmente a macadam, compresi tra il capoluogo e Badia a Elmi”, prevede un impegno complessivo di risorse finanziarie pari ad euro 50.000,00, come da computo metrico allegato al presente provvedimento, interamente a carico del Comune di San Gimignano oltre ad attività tecniche di progettazione e direzione lavori, e collaudatore

2. la Provincia si impegna:

a) ad elaborare i documenti relativi alla progettazione esecutiva dell’intervento oggetto del presente accordo,;

b) all’acquisizione di intese, pareri, nulla-osta e assensi necessari all’approvazione del progetto eventualmente anche mediante convocazione e gestione di apposita "Conferenza di Servizi"

c) ad approvare il progetto definitivo-esecutivo, redatto in conformità alla normativa vigente d) alla verifica e validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e) a svolgere, attraverso il proprio personale dipendente le funzioni di progettista, direttore

dei lavori e collaudatore accantonando l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 2016

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nelle more della redazione di un regolamento interno di ripartizione tra le figure professionali che ne hanno accesso

f) a svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dell’opera e pertanto provvedere all’avvio della procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, allo svolgimento delle attività connesse all’aggiudicazione dei lavori ed alla successiva stipulazione del contratto d’appalto e adozione degli atti conseguenti e comunque ogni altro procedimento necessario per la realizzazione dei lavori ai sensi della normativa vigente

g) a garantire la gestione tecnico-amministrativa ed economica-finanziaria, così come lo svolgimento dell’attività di monitoraggio delle fasi di gestione operativa, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche preventivate nonché un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse

h) a trasmettere al Comune, alla conclusione dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione 3. Le parti inoltre concordano che eventuali economie, comprese quelle derivanti da ribassi d’asta, che dovessero riscontrarsi e di cui non emergesse la necessità di utilizzo nell’ambito della stessa opera, alla conclusione dei lavori potranno essere riutilizzate - nel rispetto della normativa vigente - per l’effettuazione di ulteriori lavori di valorizzazione.

4) Il Comune si impegna a finanziare per intero l’intervento, fino alla spesa massima di € 50.000,00 come da come da computo metrico allegato al presente provvedimento, mediante trasferimento della somma alla Provincia di Siena. Le modalità di liquidazione dell’importo saranno le seguenti:

per il 50% entro 30 giorni dal momento della sottoscrizione del presente accordo, per il restante 50% entro 30 giorni dalla trasmissione al Comune del Certificato di Regolare Esecuzione.

5) La Provincia di Siena si impegna a restituire l’importo entro e non oltre cinque anni decorrenti dall’esercizio successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo. A tal fine potranno essere compensati eventuali crediti della Provincia nei confronti del Comune.

Art. 3 Costituzione di un tavolo tecnico

Per l’applicazione del presente Accordo e lo svolgimento delle sue fasi attuative sono individuati quali soggetti referenti:

- per la Provincia, l’Ing. Franci Andrea, Posizione Organizzativa della U.O. “Viabilità”

nell’ambito del Settore Tecnico

- per il Comune, l’Arch. Sardelli Alberto, Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e servizi per il territorio.

Art. 5. Decorrenza e durata

Il presente Accordo decorre, quanto agli effetti giuridici ed economici, dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità dalla data di sottoscrizione fino al completamento delle attività

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programmate e comunque sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori

Art. 6. Modifiche e Rinvii

Eventuali modifiche, sostanziali, del presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime degli Enti che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della Convenzione nonché alle disposizioni del codice civile

Art. 7 Controversie

Qualora insorgessero contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute al competente Foro di Siena

Art. 8 Trattamento dei dati personali

I Contraenti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalle altre parti unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo.

Il presente Accordo è esente dall’imposta di bollo ex art. 16 D.P.R. 26.10.1972, n. 642; è repertoriato agli atti privati degli Enti sottoscrittori, sarà soggetto a registrazione nel solo caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico della richiedente.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell’ art. 6 del Decreto-Legge n.

179/2012, che con il comma 2, ha modificato l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Per la Provincia di Siena Per il Comune di San Gimignano

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