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Tribunale per i minorenni Bari decreto 20 marzo 2013

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TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

N. 404/13 Vg Sicam

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

1) Rosa Anna Depalo Presidente 2) Giovanni Zaccaro Giudice

3) Teresa Masciopinto Giudice Onorario 4) Sergio Gatto Giudice Onorario

visto il ricorso con il quale è stato promosso il presente procedimento cautelare civile nell’interesse del minore OMISSIS di OMISSIS e OMISSIS, fra i quali pende procedimento di separazione, nell’ambito del quale, in via provvisoria, il minore è stato affidato in forma condivisa ad entrambi, con collocamento presso il padre;

letto l’esposto con la quale la madre ha chiesto l’inserimento del figlio in una comunità educativa , dal quale emerge l’incapacità materna di contenere il figlio, autore di danneggiamenti domestici ed assuntore di sostanze stupefacenti, come provato dalla documentazione- sia pure scarna e non attuale- allegata;

letto il ricorso del pm, che facendo proprie le doglianze materne, ha chiesto l’adozione di provvedimenti ex artt. 330 e ss cc;

premesso che l’inserimento in comunità educative o terapeutiche può essere disposto ex art. 403 cc dai servizi sociosanitari (servizio sociale e Sert competenti) senza alcuna necessità di provvedimento giurisdizionale;

rilevato che la legge 219 del 10.12.12 ha modificato le competenze del Tribunale per i minorenni ed in particolare ha disposto, all’art. 3, la modifica dell’art. 38 disp att cc (appunto fondativo della competenza civile del tribunale minorile);

ritenuto che, secondo il legislatore della riforma: “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”;

(2)

ritenuto, dunque, che, pendendo giudizio di separazione, questo tribunale non sia competente per il procedimento ex art. 333 cc e nemmeno per adottare i provvedimenti ex art. 330 cc (rientranti fra le

“disposizioni richiamate nel primo periodo” del suddetto articolo);

osservato che non debba essere concesso al ricorrente un termine per la riassunzione innanzi al Tribunale competente, in quanto l’odierno istante è il Procuratore presso il Tribunale per i minorenni che non è legittimato ad agire innanzi al Tribunale ordinario;

osservato, comunque, che gli artt. 31 I co e 32 II co Cost impongono agli organi della Repubblica di intervenire in favore di “infanzia e gioventù”, soprattutto quando sia a rischio la salute, come nel caso di assunzione di sostanze stupefacenti; inoltre, pari obblighi nascono dall’art. 6 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991;

ritenuto che la recente novella, pur avendo ridimensionato il potere di iniziativa della Procura minorile, non può interpretarsi nel senso di escludere che gli organi della Repubblica possano intraprendere iniziative giudiziarie, nel supremo interesse del minore e che, dunque, spetti alla Procura presso il Tribunale ordinario, ove è incardinato il giudizio di separazione, promuovere l’interesse del minore; del resto, è noto che il pm ordinario è litisconsorte necessario ex art.70 cpc in tale giudizio; per tale motivo, gli atti devono essere inviati innanzi a quell’ufficio per le sue determinazioni nell’ambito del procedimento di separazione giudiziale fra i genitori dei minori;

osservato, che, comunque l’odierna iniziativa del pubblico ministero minorile è stata sollecitata da un esposto della madre, la quale ben può rinnovare le sue doglianze innanzi al giudice della separazione e dunque, nel caso di specie, non si è verificata alcuna contrazione del diritto del minore ad un intervento a suo tutela, che invece- se necessario- potrà essere adottato dal giudice competente;

PQM

dichiara l’incompetenza del Tribunale per i minorenni essendo competente il Tribunale ordinario di Bari.

Si comunichi al pm sede, alla madre del minore in OMISSIS, al servizio sociale di OMISSIS, al sig.

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bari per le sue determinazioni nel giudizio di separazione fra OMISSIS e OMISSIS.

Bari, 30.3.13

Il giudice estensore Il Presidente

Giovanni Zaccaro Rosa Anna Depalo

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