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OGGETTO: ORDINANZA PISTA CICLABILE VIALE PRINCIPALE LIDO.

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SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE NUMERO 70 DEL 31/07/2021

OGGETTO: ORDINANZA PISTA CICLABILE VIALE PRINCIPALE LIDO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso:

- che con ordinanza n. 81 del 4/5/2000 sulle vie: A. Bafile, S. Trentin, U. Foscolo, G. Verdi e dei Mille, nonché sulle fasce centrali delle piazze: Mazzini, Aurora, Marina, Nember è stata realizzata su corsia riservata, sul lato sud della strada, una pista ciclabile a doppio senso di marcia, mentre nella rimanente carreggiata delle medesime la circolazione veicolare si svolge a senso unico di marcia con direzione est-ovest;

- che, a seguito del deposito della sentenza n. 2332/2021 del Consiglio di Stato, che ha confermato l’annullamento dell’ordinanza n. 62/2019 relativa alla circolazione dei velocipedi a quattro o più ruote sulla citata pista ciclabile, la Giunta Comunale ne ha preso atto con delibera n. 104 del 20/04/2021 dando indirizzo al dirigente del settore Sicurezza e Gestione del Territorio di avviare specifica istruttoria per la verifica della sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza per la circolazione di velocipedi a due e più ruote sulla pista ciclabile nelle zone a traffico limitato;

- che, conseguentemente, è stata avviata la menzionata istruttoria, i cui risultati sono compendiati nelle relazioni dell’Area Servizi Esterni del Corpo di Polizia Locale (Prot. n. 29594 del 24/04/2021) e dell’Area Tecnica U.O.S.

Manutenzione e Impianti (Prot. n. 49291 del 02/7/2021);

Constatato:

-

che dalle istruttorie tecniche avviate è emerso che la pista ciclabile di cui in premessa ha una larghezza variabile tra i circa m. 2,18 del tratto di via Bafile, altezza civico n. 183, ai m. 2,78 di piazza Aurora, per una larghezza media di m.

2,50; laddove il transito in sicurezza dei velocipedi nel doppio senso di marcia richiede, nel momento dell’affiancamento, un franco di sicurezza tra i due velocipedi di almeno cm 40 e tra i velocipedi ed il margine della carreggiata di almeno 20 cm;

- che infatti l’art. 7, comma 1, del decreto del ministero dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” prevede che la corsia minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari a m. 1,50, riducibile a m. 1,25 nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a m. 2,50 che il comma 3 dello stesso articolo indica come inderogabile per le piste sulle quali è prevista la sola circolazione di velocipedi a due ruote; mentre lo stesso comma 3 prevede, per le piste ciclabili sulle quali è ammessa la circolazione di velocipedi a tre o più ruote, che le dimensioni delle corsie della pista ciclabile devono essere opportunamente adeguate tenendo conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall’art. 50 del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 (m. 1,30 di larghezza, m. 3,00 di lunghezza e m. 2,20 di altezza);

-

che la stessa pista ciclabile corre in un contesto di elevatissima edificazione quasi esclusivamente turistica e fa parte di strade che costituiscono la dorsale principale di attraversamento del lido est in prossimità del litorale, ove nel periodo estivo è istituita la Zona a Traffico Limitato a fronte della massiccia presenza di pedoni che occupano l’intera carreggiata esterna alla pista ciclabile, di fatto impedendo ai velocipedi di allargare la loro marcia all’esterno della pista ciclabile;

Verificato:

(2)

- che, pertanto, il percorso ciclabile esistente non consente un agevole e sicuro incrocio dei velocipedi in circolazione nel doppio senso di marcia qualora le dimensioni di ingombro degli stessi non siano tali da permettere un affiancamento in sicurezza;

- che per tali ragioni la relazione tecnica dell’Area Tecnica U.O.S. Manutenzione e Impianti (Prot. n. 49291 del 02/7/2021) conclude con la proposta di adozione di provvedimento di divieto permanente della circolazione dei velocipedi a tre e più ruote lungo la pista ciclabile in premessa;

Vista:

- la decisione della Giunta Comunale che ha determinato, nella seduta del 27 luglio 2021, di procedere alla disciplina della circolazione stradale sulla pista ciclabile del viale principale del Lido di Jesolo dei velocipedi secondo i risultati delle istruttorie tecniche sopraindicate;

- la nota del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 313 del 21/01/2014, recante indicazioni sulla segnaletica necessaria alla circolazione dei velocipedi.

Ritenuto, per le motivazioni in premessa citate, di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della mobilità e della sicurezza stradale vietando sulla pista ciclabile del viale principale del lido la circolazione dei velocipedi a tre o più ruote, il cui ingombro non consente un affiancamento in sicurezza sui due sensi di marcia.

Visti gli artt. 1, 3, 7, 14 e 40 del d.lgs. n. 285 del 30/04/1992, il d.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e il d.m. n. 557 del 30/11/1999;

O R D I N A

che sulla pista ciclabile, regolamentata a doppio senso di marcia, insistente sulle vie: A. Bafile, S. Trentin, U. Foscolo, G. Verdi e dei Mille e sulle fasce centrali delle piazze: Mazzini, Aurora, Marina, Nember, sia consentita la circolazione dei soli velocipedi a due ruote (fig.II.92/a art. 122 e fig.II.131 art. 125 D.P.R. 495/92 con pannello integrativo con la dicitura “esclusi a tre o più ruote”).

Sarà consentito il transito solamente ai velocipedi speciali a tre o più ruote a servizio dei portatori di handicap muniti del prescritto contrassegno.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l’incarico di attuare il presente provvedimento disponendo e adeguando l’installazione della segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del d.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e alle norme ad esse correlate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92;

Ai sensi dell’articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio;

- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.

È abrogata ogni altra disposizione di diversa disciplina della sosta nei tratti interessati e/o in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del

d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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