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Progetto: STAR 2 - PIR01_00008 Microtomo 2 Codice univoco del bene: PIR01_00008_5371

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Progetto: STAR 2 - PIR01_00008 Microtomo 2

Codice univoco del bene: PIR01_00008_5371 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Sommario

Art. 1 - DEFINIZIONI ... 2

Art. 2 - QUADRO DI RIFERIMENTO ... 2

Art. 3 - OGGETTO DELLA FORNITURA ... 3

Art. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA ... 3

Art. 5 - AMMISSIBILITÀ ... 3

Art.6 - ATTI DI GARA ... 3

Art. 7 - SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA ... 4

Art. 8 - OFFERTA ... 4

Art. 9 - CONSEGNA ... 4

Art. 10 - PENALI ... 5

Art. 11- COLLAUDO ... 5

Art. 12- GARANZIE ... 5

Art. 13- DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI ... 6

Art. 14 - PAGAMENTI ... 6

Art. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO ... 7

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 7

Art. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO ... 8

Art. 18 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO ... 8

Art. 19 – BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE ... 8

Art. 20 – NORMA DI RINVIO ... 9

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Art. 1

- DEFINIZIONI

- “Amministrazione”,“Committente” o “Stazione appaltante”: Università della Calabria;

- “Aggiudicatario” o “Affidatario”: il concorrente cui sarà affidata l'esecuzione della Fornitura, a seguito dell’esito della Gara;

- “ANAC”: l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

- “Capitolato”: il presente capitolato d'oneri che definisce i contenuti fondamentali del Servizio, le modalità di partecipazione e di svolgimento della Gara;

- “Codice Appalti”: il Decreto Legislativo 50 del 2016 e s.m.i.;

- “Commissione”: la commissione giudicatrice da nominare ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del Codice Appalti;

- “Concorrente”: l’operatore economico che intende partecipare alla Gara;

- “DPR 445/2000”: il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- “Gara”: la presente procedura di gara;

- “Offerente”: l’operatore economico che partecipa alla Gara;

- “Offerta”: l’offerta complessivamente intesa;

- “Progetto PIR01_00008 (acronimo STAR_2), CUP H27E19000000007, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 2014-2020” Avviso D.D. n. 424 del 28/02/2018 per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON;

- “RUP”: il responsabile unico del procedimento;

Art. 2

- QUADRO DI RIFERIMENTO

Il quadro di riferimento della fornitura oggetto dell’affidamento è il Progetto “Progetto PIR01_00008 (acronimo STAR_2), CUP H27E19000000007, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale

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“Ricerca e Innovazione 2014-2020” Avviso D.D. n. 424 del 28/02/2018 per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON

Art. 3 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto di gara a lotti funzionali ha ad oggetto la fornitura in opera della seguente strumentazione: Microtomo 2 - Codice univoco del bene: PIR01_00008_5371 da installare presso l’Hangar STAR, Polo Tecnologico, via Tito Livio, 87036 Rende (CS). Il Codice Identificativo della Gara è il n. 32/020.

Art. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base di gara, per la fornitura in opera del bene è € 1.967.213,11 (IVA esclusa).

Art. 5 - AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità alla gara in questione, ivi comprese le modalità di presentazione dell’offerta sono stabilite nel disciplinare di gara.

Art.6 - ATTI DI GARA

Documentazione amministrativa richiesta dalla stazione appaltante:

Ø DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente - attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Ø Eventuali Procure;

Ø Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 suffragate da apposita certificazione o documentazione;

Ø Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario;

Ø PASSOE;

Ø Patto d'Integrità (Inserito in piattaforma dalla Stazione Appaltante);

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Ø Requisiti di Capacità economico-finanziaria di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016:

Requisiti di Capacità tecnica e Professionale di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016:

a) elenco delle principali realizzazioni di apparati eseguite negli ultimi cinque esercizi finanziari, con la descrizione dell’esatto oggetto, del rispettivo importo, destinatario e l’espressa dichiarazione di regolare esecuzione delle stesse. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

b) Costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla gara a pena d’esclusione: aver eseguito negli ultimi cinque esercizi finanziari almeno una realizzazione dal valore unitario almeno pari allo 0,50 dell’importo a base d’asta.

Art. 7 - SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA

Le specifiche tecniche sono riportate nell’Allegato 1 definita “Specifiche Tecniche Microtomo 2”.

Art. 8 - OFFERTA

I concorrenti dovranno presentare, con le modalità prescritte dal bando di gara, oltre alla Documentazione Amministrativa, prevista nello stesso bando di gara, un’offerta costituita da:

a. un’Offerta economica, che dovrà indicare la percentuale di ribasso sull’importo a base di gara;

b. un’Offerta Tecnica, che dovrà essere formulata mediante la produzione di:

- una relazione illustrativa delle caratteristiche tecnico-funzionali delle attrezzature offerte per come definito nell’Allegato 1 e di ogni altro elaborato ritenuto utile ad illustrare l’offerta stessa e a consentire l’attribuzione dei punteggi previsti nella scheda tecnica allegata, da cui si evincono in modo univoco le caratteristiche tecniche della proposta.

Art. 9 - CONSEGNA

La Ditta aggiudicatrice dovrà provvedere la consegna entro il termine di 20 mesi dalla data di stipula del contratto di appalto. La consegna dovrà avvenire presso la sede del LABORATORIO STAR ubicato presso il Polo Tecnologico dell’Università della Calabria, Via Tito Livio, 87036 Arcavacata di Rende (CS). Sono a carico della Ditta aggiudicatrice le spese di consegna presso il Polo Tecnologico dell’Università della Calabria.

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Art. 10 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto dall’Amministrazione per la consegna, fatto salvo quanto disposto dall’art. 107 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., sarà applicata una penale pari all’0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Quando il ritardo della consegna supera i quindici giorni o comunque la Ditta trascurasse di adempiere ad una o più clausole delle presenti condizioni, l’Amministrazione potrà di pieno diritto risolvere il contratto e recedere dall’aggiudicazione con diritto al risarcimento dei danni, oltre ai crediti maturati, conseguenti all’applicazione della penale sopra indicata. L’Amministrazione incamererà direttamente le somme che matureranno a titolo di penale prelevandole dalla cauzione e qualora questa risultasse insufficiente con ritenute dai crediti che matureranno per effetto della fornitura.

Art. 11- COLLAUDO

Le attrezzature fornite saranno sottoposte a collaudo dal personale tecnico incaricato dall’Università della Calabria 87036, Arcavacata di Rende (CS), in contraddittorio con la Ditta fornitrice, al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nella scheda tecnica allegata alla presente rispetto a quelle consegnate, nonché la funzionalità complessiva del sistema.

L’Amministrazione, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate secondo le modalità previste dalla scheda tecnica allegata, può accettare il sistema o rifiutarlo o chiederne la sostituzione.

Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche previste dal presente capitolato.

Art. 12- GARANZIE

La Ditta aggiudicataria garantisce la fornitura con spese di manodopera e parti di ricambio a proprio carico per un periodo proposto di almeno 12 mesi dalla data di consegna posto che le indicazioni degli allegati tecnici non richiedano altre condizioni. Tale garanzia è totale, cioè include tutte quelle parti costituenti il sistema.

Nel periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria si impegna a sostituire tutte le parti ed i complessi che con l’uso presentassero difetti o rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali.

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Entro 10 giorni dalla data della lettera dell’Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

Entro lo stesso termine la Ditta aggiudicataria deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.

Art. 13- DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo indicato in sede di offerta è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri a carico della Ditta fornitrice, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio della Ditta fornitrice anche in caso di aumento del costo e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell’offerta. Il prezzo è considerato fisso e invariabile per 180gg, naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dell’offerta senza alcuna possibilità di revisione.

Art. 14 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalle scadenze degli obiettivi intermedi previsti, su presentazione di regolari fatture, previa verifica della regolare esecuzione attestata dal Committente, dedotte per compensazione finanziaria le penalità in cui l'affidatario sia incorso secondo quanto previsto dal precedente art. 10.

La fattura di che trattasi dovrà contenere esplicito riferimento all’oggetto della fornitura, all’ordine e la dicitura di seguito riportata: Progetto PIR01_00008 (acronimo STAR_2), CUP H27E19000000007, PON

“Ricerca e Innovazione 2014-2020”, Avviso D.D. n. 424 del 28/02/2018”.

I pagamenti saranno effettuati secondo la seguente tempistica e valore percentuale rispetto al prezzo contrattuale offerto dalla società aggiudicataria.

• 40 % del valore totale del contratto all’approvazione del rapporto completo di progettazione dettagliata (CDDR) dell’apparato Microtomo 2 la cui fornitura è oggetto del presente capitolato prevista entro 60 giorni dalla firma del contratto.

• 20 % del valore totale del contratto all’esito positivo del collaudo delle apparecchiature del sistema di imaging

• 25 % del valore totale del contratto all’esito positivo del collaudo in fabbrica – Factory Accepatance Test – FAT

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• 15 % del valore totale del contratto (saldo) all’esito positivo del collaudo finale – Site Accepatance Test – SAT

Con il corrispettivo l’Amministrazione intende compensare e rimborsare la Ditta aggiudicataria di ogni e qualsiasi onere inerente e conseguente la fornitura oggetto del presente appalto.

Il pagamento avverrà mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato Ditta aggiudicatrice, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento, la Ditta aggiudicatrice dovrà fornire attestazione di avvenuto incasso, firmata dal legale rappresentante e corredata di una copia fotostatica del documento di identità.

Art. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

È prevista la stipula di un contratto. L’aggiudicatario dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause e le modalità di risoluzione del contratto di appalto previste dalla legislazione vigente e dagli articoli del presente capitolato, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a) mancato avvio della fornitura;

b) mancata esecuzione o parziale inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria dell’appalto così come previsto nel presente Capitolato.

Con la risoluzione del contratto sorge a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno della Ditta inadempiente. Della esecuzione in danno, sarà data notifica alla Ditta inadempiente mediante comunicazione dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Decorsi inutilmente 10 giorni, naturali e continui, dal giorno nel quale doveva essere effettuata la consegna ed installazione, il contratto è risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, il Committente può incamerare l’intero deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

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Art. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

In considerazione della natura della fornitura e della sua specificità, è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere il contratto oggetto del presente Capitolato, pena la risoluzione del contratto stesso.

Qualora la Ditta aggiudicataria intenda affidare ad altra impresa l’esecuzione di parti della fornitura, già indicate in sede di offerta, dovrà ottenere la preventiva, esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria resta, di fronte alla Stazione appaltante, unica responsabile della fornitura sia per quanto concerne l’esecuzione a perfetta regola d’arte, sia per quanto concerne l’adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni.

Art. 18 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La Ditta riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nella fornitura, oggetto del presente capitolato, e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia della stazione appaltante che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione, delle prestazioni di cui al presente capitolato.

L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 19 – BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Il fornitore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell’Amministrazione in relazione ai materiali ed ai prodotti forniti o in relazione al loro uso e quindi deve tenere indenne l’Amministrazione delle spese eventualmente

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sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

Il fornitore, pertanto, assume a sue spese la difesa contro tali azioni ed i relativi oneri, a condizione che gli siano stati conferiti dall’Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche stragiudizialmente.

L’Amministrazione assume l’obbligo di informare per iscritto immediatamente e con mezzi idonei, il fornitore del verificarsi di azioni del genere.

Ove da sentenza passata in giudicato, o da transazione o da accordo, risulti che i materiali forniti presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l’Amministrazione fatto salvo il diritto al risarcimento danni, ha facoltà di richiedere al fornitore, che ne deve sostenere gli oneri, quanto segue:

1. Di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell’uso, da parte dell’Amministrazione dei materiali, cui il diritto di esclusiva, accertato dal giudice, si riferisce; OVVERO Di modificare o sostituire i materiali in modo che la violazione abbia termine;

2. Di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso.

La facoltà di cui al precedente comma a giudizio dell’Amministrazione, può essere anche esercitata non appena promossa l’azione di contraffazione ovvero quando questa, sentito il fornitore, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Art. 20 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le norme di cui al Decreto Legislativo 50 del 2016 nonché tutte le legge vigenti che regolano la materia.

AGOSTINO RAFFAELE GIUSEPPE 06.08.2020 07:51:24

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