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«CLAIMS MADE» e Sentenza 9140/2016: riflessi assicurativi

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«CLAIMS MADE» e Sentenza 9140/2016: riflessi assicurativi

«CLAIMS MADE» e Sentenza 9140/2016: riflessi assicurativi

Roma – 27 Ottobre 2016

Fabrizio Corte

(2)

PANORAMA DEL MERCATO ASSICURATIVO

Cosa sta succedendo nel mercato dell’assicurazione RC Sanitaria in Italia ?

ASSICURAZIONE

2

ASSICURAZIONE RC MEDICA

(3)

PANORAMA DEL MERCATO ASSICURATIVO

INCREMENTO negli anni FREQUENZA SINISTRI

FENOMENI E CONSEGUENZE

INCREMENTO

COSTO MEDIO DEL SINISTRO

Aumento litigiosità

Maggiore sensibilità sociale

Ampliamento alveo responsabilità

Aumento delle voci di danno Aumento parametri risarcimenti Costi di difesa e contenzioso

3

ingenti perdite per le Compagnie con necessità di incrementare i costi delle coperture rapporti difficili con gli assicurati

minor numero di imprese di assicurazione attive nel settore CONSEGUENZE

(4)

PANORAMA DEL MERCATO ASSICURATIVO

Il numero di denunce in 20 anni è più che raddoppiato, anche se dal 2010 l’aumento sembra arrestarsi. Notevole sviluppo negli anni delle cause civili.

4

Gli eventi più frequenti riguardano l’area chirurgica (27% dei casi) e diagnostica (18%)

Fonte: Ania e Innovation Team Fonte: ANIA e Marsh Risk Consulting

(5)

PANORAMA DEL MERCATO ASSICURATIVO

Andamento tecnico per le Compagnie molto negativo negli anni

Fonte: Ania e Age.na.s 5

SINISTRO MEDIO:

€ 52.368

(6)

INTERVALLO DATA EVENTO-DATA DENUNCIA (Strutture)

La RC Sanitaria prevede una elevata latenza tra data dell’evento e data della richiesta di risarcimento: nelle Strutture Sanitarie solo il 60% dei sinistri viene denunciato entro un anno dall’accadimento.

Impatto a lungo termine dei sinistri «tardivi»

Fonte: Marsh Risk Consulting 6

(7)

INTERVALLO DATA EVENTO-DATA DENUNCIA (singoli Professionisti)

Meno del 50% dei sinistri dei singoli Professionisti viene denunciato entro un anno dall’accadimento; 1 su 100 viene denunciato dopo oltre 10 anni.

70,3%

80,0%

86,7% 90,8% 94,1% 96,1% 97,2% 98,2% 98,8%

80,0%

100,0%

richieste risarcimento percentuale cumulata

Fonte: portafoglio Reale Mutua 7 47,0%

23,3%

9,7% 6,7% 4,0% 3,4% 2,0% 1,1% 1,0% 0,6%

47,0%

70,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(8)

REGIME TEMPORALE NELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE

Quale regime temporale adottare nelle polizze assicurative di RC Sanitaria ?

CLAIMS MADE LOSS

OCCURRENCE

8

OCCURRENCE

(9)

REGIME TEMPORALE CODICISTICO – ART. 1917 CC

1°COMMA

«L’assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».

1.1.2016 inizio garanzia 1.1.2017 fine garanzia

LOSS OCCURRENCE = «insorgenza del danno»

9

T

ERRORE MEDICO

NO RETROATTIVITÀ RICHIESTA RISARCIMENTO IN GARANZIA

+ ∞ - ∞

Il diritto dell’Assicurato alla garanzia resta in vigore anche dopo la scadenza della polizza

(10)

REGIME TEMPORALE CLAIMS MADE

CLAIMS MADE «PURO»

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato e da lui denunciate all’assicurazione durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data di commissione del fatto.

1.1.2017 fine garanzia 1.1.2016 inizio

garanzia

CLAIMS MADE = «a richiesta fatta»

T

garanzia

ERRORE MEDICO RETROATTIVITÀ ILLIMITATA

RICHIESTA RISARCIMENTO IN

GARANZIA garanzia

(11)

REGIME TEMPORALE CLAIMS MADE

CLAIMS MADE «IMPURO»

Prevede l’operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta di risarcimento intervengano nel periodo di efficacia del contratto, oppure con una retrodatazione della garanzia limitata nel tempo.

1.1.2017 fine garanzia 1.1.2014 inizio

retroattività 1.1.2016 inizio

garanzia

T

ERRORE MEDICO RETROATTIVITÀ LIMITATA

garanzia garanzia

RICHIESTA RISARCIMENTO IN

GARANZIA

(12)

VANTAGGI PER L’ASSICURATORE

consente di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuto a manlevare il garantito e di appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte agli obblighi assicurativi

(concetto espresso anche nella sentenza n. 9140)

Adeguatezza in ottica SOLVENCY II

EFFETTI DEL CLAIMS MADE NEI RISCHI SANITARI

12

VANTAGGI PER L’ASSICURATO

Massimale di polizza aggiornato al tempo della denuncia, a differenza del regime «loss occurrence» del 1917 CC

Facilità nel reperire materialmente la copertura assicurativa

e dimostrarne l’esistenza

(13)

UN CASO PRATICO DI VANTAGGIO PER L’ASSICURATO

13

Quale copertura con una polizza

in «Loss Occurrence» …?

(14)

L’AVVENTO DEL CLAIMS MADE NEI RISCHI SANITARI

Adottato nei Paesi anglosassoni (Common Law) per l’assicurazione della RC Professionale

1998

«anni 80»

ANIA licenzia il testo di polizza per l’Assicurazione della RC Aziende Sanitarie e Ospedaliere Pubbliche

14

il claims made è adottato anche nei testi delle coperture per i singoli Professionisti

prassi comune del mercato assicurativo per la RC Professionale

OGGI

primi

«anni 2000»

(15)

PRIMA DELLA SENTENZA 9140/2016 DELLA CASSAZIONE …

Quadro giuridico complesso sul modello di CLAIMS MADE, anche alla luce dell’obbligatorietà nelle assicurazioni di RC Professionale

Due filoni giuridici pongono dubbi su legittimità CLAIMS MADE:

CLAUSOLA NULLA

(si basa su un fatto già avvenuto, dunque «rischio putativo»)

15

CLAUSOLA VESSATORIA

(limitativa della responsabilità dell’assicuratore)

…dunque…

…dunque…

(16)

CLAIMS MADE: SEZIONI UNITE SENT. n. 9140 del 06.05.2016

MASSIMA

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola claims made con garanzia pregressa

è lecita e non è vessatoria.

Sulla base dell’analisi in concreto del singolo caso, può tuttavia essere dichiarata nulla dal giudice per difetto di meritevolezza.

16

MERITEVOLEZZA

Poichè, in vigenza di un obbligo assicurativo ex lege per il professionista, l’interesse protetto è prevalentemente quello del cliente terzo danneggiato,

«…il giudizio di idoneità della polizza difficilmente potrà avere esito positivo in

presenza di una clausola claims made, la quale, comunque articolata, espone il

garantito a buchi di copertura».

(17)

CLAIMS MADE: SEZIONI UNITE SENT. n. 9140 del 06.05.2016

Precisa la Cassazione:

«…la prospettazione dell’immeritevolezza è, in via di principio, infondata con riferimento alle clausole c.d. pure»

«...mentre l’esito dello scrutinio sembra assai più problematico con riferimento alle clausole c.d. impure…»

Ma allora… la CLAIMS MADE passa lo «scrutinio di meritevolezza» ?

17

con riferimento alle clausole c.d. impure…»

Il Giudice di merito avoca comunque a sé il giudizio definitivo se la clausola CLAIMS MADE possa ritenersi

«in concreto» e «di volta in volta» meritevole

in caso contrario si applica l’art. 1917 = «Loss Occurrence»

(18)

CLAIMS MADE: PANORAMA LEGISLATIVO PER I PROFESSIONISTI

Professione Retroattività

Ultrattività * per cessazione

attività (Sunset clause)

Ultrattività * per cessazione

contratto

(Extended Reporting Period)

Notai (Legge vigente) illimitata 10 anni -

Avvocati (D.M.) illimitata almeno 10 anni -

18

Agronomi (Reg. Ordine) illimitata 10 anni -

Medici (DDL Gelli) fino 5 anni facoltativo 10 anni 5 anni

TUTTE (DDL concorrenza) non regolamentata - 10 anni

* Ultrattività: la garanzia copre i danni avvenuti durante il periodo di validità della polizza, la cui richiesta di risarcimento viene però avanzata dopo la cessazione dell’assicurazione.

(19)

CLAIMS MADE: D.M. 22/9/2016 - AVVOCATI

Stabilisce le condizioni minime di assicurazione per la professione di avvocato ma traccia un solco importante per il regime temporale di tutte le professioni soggette ad obbligo assicurativo:

POLIZZE IN «CLAIMS MADE»

RETROATTIVITÀ ILLIMITATA

ULTRATTIVITÀ ALMENO DECENNALE

solo per cessazione di attività (cd «sunset clause»)

19

ULTRATTIVITÀ ALMENO DECENNALE

solo per cessazione di attività (cd «sunset clause») NON prevista ultrattività per cessazione del contratto, che in regime di claims c.d. «puro»

comporterebbe una inutile sovrapposizione di più polizze nello stesso arco temporale

Sembra sia stata individuata una direzione

(20)

CLAIMS MADE PURO: IL FUTURO DEI RISCHI PROFESSIONALI

Sempre maggiore profilazione dei rischi dei singoli professionisti in funzione di differenti parametri:

Tipo specializzazione

Tipo di attività in seno alla specializzazione Età

Provincia di residenza

Attività libero professionale / dipendente (DDL Gelli)

20

Attività libero professionale / dipendente (DDL Gelli)

Revisione del pricing a causa:

dell’ampliamento della portata della garanzia (retroattività) del probabile aumento dei costi riassicurativi

Maggiore cura nell’acquisizione delle informazioni pre-contrattuali

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ARMONIZZAZIONE DELLE NORME

Sul fronte assicurativo restano aperti alcuni interrogativi:

Quale compatibilità tra leggi in vigore (Notai e Avvocati) e DDL Gelli?

Quale con DDL 2085 Concorrenza? (ultrattività 10 anni) Orientamento Ordini professionali? (Agronomi, Ingegneri)

21

Orientamento Ordini professionali? (Agronomi, Ingegneri)

Capitolati di gara delle Strutture Sanitarie Pubbliche? (oggi manca

omogeneità )

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GRAZIE PER GRAZIE PER L’ATTENZIONE L’ATTENZIONE

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