TAGETE 1‐2001 Ed. Acomep
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MICROINVALIDITA’
L’ineffabile arte di scontentare tutti
Prof. Flavio Peccenini*
Il titolo di queste poche righe di commento non è stato scelto ad effetto; è la inevitabile conseguenza della lettura della rassegna stampa sulla approvazione, alla Camera, delle norme riguardanti le lesioni di modesta entità provocate dalla circolazione stradale, ora all’esame del Senato.
All’accusa di “irresponsabilità” sollevata dall’A.N.I.A., tale da “mettere a repentaglio la gestibilità dell’assicurazione R.C. Auto” si accompagna, sul versante opposto, l’accusa della
“disparità di trattamento”; così, in aggiunta, non manca il timore che la discrezionalità accordata alla Magistratura “sfoci in una valanga di contenziosi e di ricorsi in Tribunale”; così, infine, il maggior quotidiano economico d’Italia si è spinto a parlare di “divergenza totale di idee che accompagna la modifica sul risarcimento delle microinvalidità”. Nel contempo su intere pagine a pagamento, la voce degli infortunologi (più noti alla generalità come agenzie di infortunistica) si scaglia contro il provvedimento considerandolo “di fatto incostituzionale, perché la pretesa di regolamentare un settore come questo con norme imperative di carattere pubblicistico viola il diritto dei privati, sancito dalla nostra costituzione, a ricorrere ad una autonoma trattativa per regolare i rapporti tra di loro”; ed il primo intervento “a caldo” (il consueto rapidissimo editoriale cui ci ha abituati Guida al diritto) intitola: “Danno biologico: le incoerenze di un progetto che si affida alle correzioni della Magistratura”, sottolineando, in un occhiello, “alcune soluzioni rischiano di alimentare diatribe interpretative, poco utili ad disincentivare il contenzioso”.
E’ sempre poco elegante sottolineare “l’avevamo detto”, ma il Centro Studi Gennaro Giannini lo aveva persino scritto nel proprio documento congiunto con l’Associazione Melchiorre Gioia, pubblicato nel precedente numero di questa Rivista. In quel documento si era evidenziato, relativamente al progetto di legge governativo C6994 (“misure in tema di risarcimento danno alla persona per le lesioni di lieve entità e di attività assicurativa”), che restava un mistero il perché, nell’accingersi a disciplinare organicamente con legge l’intera materia del risarcimento del danno alla persona, il Governo avesse ritenuto di limitare l’intervento normativo alle micropermanenti (un involontario coordinamento tra Ministero di Giustizia e Ministero del Lavoro?).
Nella proposta contenuta nel richiamato documento, inoltre, affrontando, sotto il profilo sistematico, lo schema di una futura legge di riforma del danno alla persona si era scritto che la disciplina del danno alla persona non può venire frammentata: oltre a creare un doppio binario per i risarcimenti di dubbia legittimità costituzionale, è bene non dimenticare che i problemi, da tempo caratterizzanti il nostro sistema risarcitorio, richiedono un intervento di ampio respiro, costituzionale ed europeo.
* Professore di Diritto Privato, Università di Bologna
TAGETE 1‐2001 Ed. Acomep
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Anche noi, quindi, non siamo soddisfatti che l’intervento legislativo, almeno per la parte riguardante le c.d. micropermanenti, abbia seguito la strada della settorialità al quadrato:
non solo micro, ma micro da circolazione soltanto!!
Vorremmo poter condividere l’ottimismo del Ministro del Lavoro sui (le parole sono sue)
“paletti che pongono fine al Far West dei risarcimenti” e sulle regole che “ora ci sono”, per superare gli anni bui in cui “il danno biologico veniva quantificato dai Tribunali senza alcun riferimento legislativo”.
Vorremmo, ma non ce lo consentono due ordini di ragioni: per prima, la settorialità dell’intervento come sopra evidenziata; per seconda, lo stesso testo della norma proprio laddove sembrerebbe aprire uno spiraglio alla valutazione così detta personalizzata del danno (le condizioni soggettive del danneggiato); se tali condizioni soggettive sono quelle esemplificate nel dibattito in aula (il dito del pianista, l’olfatto ed il gusto del sommelier), allora nulla hanno a che fare con il risarcimento del danno alla salute in quanto tale, nulla aggiungono a quanto già praticato nelle Corti in ordine al risarcimento del danno patrimoniale subito dal leso; se invece hanno riferimento alla parte c.d. dinamica del danno biologico, non possiamo che condividere quanto è stato già opportunamente evidenziato da altri con l’affermare che, non ponendo la formula sufficienti linee guida a chi è chiamato ad applicare l’adeguamento, “la giurisprudenza verrebbe ancora una volta lasciata sola nella ricerca di parametri di valutazione oggettivamente apprezzabili per evitare una lotteria risarcitoria”.
Nulla di nuovo sotto il sole, o se si preferisce, tenuto conto dei toni del dibattito in aula, tanto rumore per nulla!