• Non ci sono risultati.

MICROINVALIDITA’ L’ineffabile arte di scontentare tutti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "MICROINVALIDITA’ L’ineffabile arte di scontentare tutti"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

TAGETE 1‐2001  Ed. Acomep 

1

MICROINVALIDITA’ 

L’ineffabile arte di scontentare tutti   

Prof. Flavio Peccenini* 

   

Il titolo di queste poche righe di commento non è stato scelto ad effetto; è la inevitabile  conseguenza  della  lettura  della  rassegna  stampa  sulla  approvazione,  alla  Camera,  delle  norme  riguardanti  le  lesioni  di  modesta  entità  provocate  dalla  circolazione  stradale,  ora  all’esame del Senato. 

 

All’accusa  di  “irresponsabilità”  sollevata  dall’A.N.I.A.,  tale  da  “mettere  a  repentaglio  la  gestibilità dell’assicurazione R.C. Auto” si accompagna, sul versante opposto, l’accusa della 

“disparità  di  trattamento”;  così,  in  aggiunta,  non  manca  il  timore  che  la  discrezionalità  accordata alla Magistratura “sfoci in una valanga di contenziosi e di ricorsi in Tribunale”; così,  infine, il maggior quotidiano economico d’Italia si è spinto a parlare di “divergenza totale di  idee  che  accompagna  la  modifica  sul  risarcimento  delle  microinvalidità”.  Nel  contempo  su  intere  pagine  a  pagamento,  la  voce  degli  infortunologi  (più  noti  alla  generalità  come  agenzie  di  infortunistica)  si  scaglia  contro  il  provvedimento  considerandolo  “di  fatto  incostituzionale,  perché  la  pretesa  di  regolamentare  un  settore  come  questo  con  norme  imperative  di  carattere  pubblicistico  viola  il  diritto  dei  privati,  sancito  dalla  nostra  costituzione, a ricorrere ad una autonoma trattativa per regolare i rapporti tra di loro”; ed il  primo  intervento  “a  caldo”  (il  consueto  rapidissimo  editoriale  cui  ci  ha  abituati  Guida  al  diritto) intitola: “Danno biologico: le incoerenze di un progetto che si affida alle correzioni  della Magistratura”, sottolineando, in un occhiello, “alcune soluzioni rischiano di alimentare  diatribe interpretative, poco utili ad disincentivare il contenzioso”. 

 

E’  sempre  poco  elegante  sottolineare  “l’avevamo  detto”,  ma  il  Centro  Studi  Gennaro  Giannini  lo  aveva  persino  scritto  nel  proprio  documento  congiunto  con  l’Associazione  Melchiorre Gioia, pubblicato nel precedente numero di questa Rivista. In quel documento  si era evidenziato, relativamente al progetto di legge governativo C6994 (“misure in tema  di risarcimento danno alla persona per le lesioni di lieve entità e di attività assicurativa”), che  restava un mistero il perché, nell’accingersi a disciplinare organicamente con legge l’intera  materia  del  risarcimento  del  danno  alla  persona,  il  Governo  avesse  ritenuto  di  limitare  l’intervento normativo alle micropermanenti (un involontario coordinamento tra Ministero  di Giustizia e Ministero del Lavoro?). 

 

Nella proposta contenuta nel richiamato documento, inoltre, affrontando, sotto il profilo  sistematico, lo schema di una futura legge di riforma del danno alla persona si era scritto  che  la  disciplina  del  danno  alla  persona  non  può  venire  frammentata:  oltre  a  creare  un  doppio  binario  per  i  risarcimenti  di  dubbia  legittimità  costituzionale,  è  bene  non  dimenticare  che  i  problemi,  da  tempo  caratterizzanti  il  nostro  sistema  risarcitorio,  richiedono un intervento di ampio respiro, costituzionale ed europeo. 

* Professore di Diritto Privato, Università di Bologna 

(2)

TAGETE 1‐2001  Ed. Acomep 

2

 

Anche  noi,  quindi,  non  siamo  soddisfatti  che  l’intervento  legislativo,  almeno  per  la  parte  riguardante le c.d. micropermanenti, abbia seguito la strada della settorialità al quadrato: 

non solo micro, ma micro da circolazione soltanto!! 

 

Vorremmo poter condividere l’ottimismo del Ministro del Lavoro sui (le parole sono sue) 

“paletti che pongono fine al Far West dei risarcimenti” e sulle regole che “ora ci sono”, per  superare gli anni bui in cui “il danno biologico veniva quantificato dai Tribunali senza alcun  riferimento legislativo”. 

 

Vorremmo,  ma  non  ce  lo  consentono  due  ordini  di  ragioni:  per  prima,  la  settorialità  dell’intervento  come  sopra  evidenziata;  per  seconda,  lo  stesso  testo  della  norma proprio  laddove  sembrerebbe  aprire  uno  spiraglio  alla  valutazione  così  detta  personalizzata  del  danno (le condizioni soggettive del danneggiato); se tali condizioni soggettive sono quelle  esemplificate nel dibattito in aula (il dito del pianista, l’olfatto ed il gusto del sommelier),  allora nulla hanno a che fare con il risarcimento del danno alla salute in quanto tale, nulla  aggiungono  a  quanto  già  praticato  nelle  Corti  in  ordine  al  risarcimento  del  danno  patrimoniale  subito  dal  leso;  se  invece  hanno  riferimento  alla  parte  c.d.  dinamica  del  danno  biologico,  non  possiamo  che  condividere  quanto  è  stato  già  opportunamente  evidenziato  da  altri  con  l’affermare che, non ponendo la formula sufficienti linee guida a  chi  è  chiamato  ad  applicare  l’adeguamento,  “la  giurisprudenza  verrebbe  ancora  una  volta  lasciata sola nella ricerca di parametri di valutazione oggettivamente apprezzabili per evitare  una lotteria risarcitoria”. 

 

Nulla di nuovo sotto il sole, o se si preferisce, tenuto conto dei  toni del dibattito in aula,  tanto rumore per nulla! 

     

            

Riferimenti

Documenti correlati

L’influenza sulla cella obiettivo è diretta se il valore delle celle variabili sono utilizzate come riferimento nella formula presente nella cella obiettivo; è indiretta se il

□) Tre esempi di affetto coniugale: Tiberio Gracco si lascia uccidere da un serpente per salvare la moglie; Plauzio Numida quando rimane vedovo si uccide per la

Heat Exchangers Type: gas-gas, gas-liquid, liquid-liquid, Condenser, Vaporizer Process: Duty, Area, Temperature and Pressure for both streams Number of shell and tube passes.

• E’ possibile iscriversi ad uno dei Corsi di studio post-laurea dell’Università degli Studi di Teramo esclusivamente on-line seguendo la procedura

Ora, se il legislatore avesse, contestualmente alla legge, varato una tabella delle invalidità (o baréme), in base al quale determinare l’entità concreta del danno, queste ultime

Vorremmo, ma non ce lo consentono due ordini di ragioni: per prima, la settorialità dell’intervento come sopra evidenziata; per seconda, lo stesso testo della norma proprio

Le disparità di accesso ai servizi psichiatrici da parte delle popolazioni immi- grate è una realtà presente ed estesa e si manifesta in vari modi lungo un asse che va dai

In anni recenti, come già accennato, un’accesa polemica ha investito gli USA e di riflesso l’Europa, sulle problematiche dell’uso non terapeutico, deviato e del rischio di