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TRASMESSI GLI ATTI AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE RIMESSIONE ALLE SS. UU. CIRCA GLI EFFETTI DELLA NOTIFICA EFFETTUATA DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE - Judicium

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Gaia Iappelli

TRASMESSI GLI ATTI AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE RIMESSIONE ALLE SS. UU.

CIRCA GLI EFFETTI DELLA NOTIFICA EFFETTUATA DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE

Cass. civ., Sez. II, ord. 08.01.2018, n. 179

Con ordinanza n. 179 del 8 gennaio 2018, la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte dispone, ai sensi dell’art.

374, comma II, c.p.c., la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite della questione di particolare importanza relativa alle conseguenze sul piano processualcivilistico dell’esercizio ultra vires di attività da parte dell’ufficiale giudiziario.

Il provvedimento in commento si pronuncia sul ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, nella quale quest’ultima affermava che la notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente ad effettuarla ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.P.R. 15.09.1959 n. 1229), non fosse affetta da nullità, ma da mera irregolarità.

Tale sentenza si poneva, tuttavia, consapevolmente di contrario avviso rispetto alla giurisprudenza civile consolidata della Corte di Cassazione, per cui l’incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario costituisce un motivo di nullità della notificazione, anche se non espressamente indicato dall’art. 160 c.p.c., giustificata dal generale principio di invalidità di un atto compiuto da un funzionario pubblico in assenza di potere (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 19352 del 21/08/2013). Tale forma di invalidità giustificherebbe, ad ogni modo, l’ammissibilità della sanatoria, verificabile o con la costituzione della parte in giudizio o con la rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

La Corte di Appello di Firenze, rigettando il gravame proposto avverso il provvedimento di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo pronunciato in contumacia della società opposta, riteneva invece che la notificazione operata dall’ufficiale giudiziario ultra vires non fosse nulla, sulla scorta delle seguenti considerazioni. In primo luogo, in quanto l’art. 160 c.p.c. non annovera tale ipotesi tra le cause di nullità; in secondo luogo, sulla base del fatto che le norme del d.P.R. 1229/1959 avrebbero mero carattere organizzativo, con la conseguenza che dalla loro violazione potrebbero discendere meramente effetti di carattere disciplinare o risarcitorio; infine, poiché la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. III, c.p.c. dovrebbe ritenersi prodotta per effetto della sola consegna dell’atto alla parte destinataria – fatto, nel caso di specie, avvenuto -, cui segua indifferentemente la costituzione in giudizio o la contumacia.

La Seconda Sezione Civile della S. C. pare ritenere ragionevoli le perplessità evidenziate dalla Corte territoriale, prendendo anzitutto le mosse dalla considerazione per cui le disposizioni del d.P.R. che sanciscono il riparto territoriale delle attribuzioni degli ufficiali giudiziari sono strettamente legate al sistema dei compensi, tentando di stabilirne un’equa distribuzione.

In più, va considerato che l’orientamento interpretativo prevalente in seno alla giurisdizione amministrativa è nel senso che la violazione delle norme sul riparto di competenza tra gli ufficiali giudiziari non è ragione di nullità della notificazione, ma di mera irregolarità.

Inoltre, si deve mettere in evidenza che il sistema delle notificazioni ha conosciuto negli ultimi anni delle profonde innovazioni, per le quali ha assunto preminente importanza il mezzo telematico, tanto da potersi ipotizzare che la notifica effettuata per il tramite degli ufficiali giudiziari potrebbe costituire nel prossimo futuro una mera eccezione.

D’altro canto, la Seconda Sezione ravvisa però anche la “necessità di un delicato coordinamento della soluzione con l’arresto nomofilattico n. 14916 del 2016”. Difatti, la ben nota pronuncia delle Sezioni Unite 20.07.2016, n. 14916 ha acclarato, in senso restrittivo, che l’inesistenza della notificazione è configurabile esclusivamente nei casi di carenza degli elementi essenziali dell’atto, identificati nella trasmissione da parte di un soggetto qualificato e nella consegna, in una delle forme previste dall’ordinamento, ricadendo ogni altra difformità nella categoria della nullità.

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Pertanto, qualora si volesse ritenere che l’ufficiale giudiziario che effettui una notificazione al di fuori dei limiti di propria competenza territoriale non sia “dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato”, potrebbe addirittura ipotizzarsi l’inesistenza del citato atto.

Si resta, quindi, in attesa dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, in modo che sia chiarita la categoria – sia essa inesistenza, nullità o mera irregolarità – in cui collocare la notificazione effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente.

 

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