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di convocare l’assemblea in sostituzione dell’organo gestorio, in caso di inerzia di quest’ultimo, concludendo entrambe per l’ammissibilità ex art

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PAOLA LICCI

IL SOCIO DI MAGGIORANZA DI S.R.L. PUO’ CONVOCARE L’ASSEMBLEA DELLA SOCIETA’.

T. Milano, sez. spec. imp., 11 marzo 2017 T. Roma, sez. spec. imp, 22 settembre 2016

Le decisioni annotate affrontano la questione relativa alla possibilità da parte del socio di s.r.l. di convocare l’assemblea in sostituzione dell’organo gestorio, in caso di inerzia di quest’ultimo, concludendo entrambe per l’ammissibilità ex art. 2479 c.c. della convocazione rimessa al singolo socio, in osservanza di una serie di condizioni già individuate dalla Corte di cassazione con la sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 (in Giur. It., 2017, 391 ss., con nota di Sudiero).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Roma, la convocazione dell’assemblea da parte del socio era finalizzata alla revoca del vecchio amministratore e alla nomina del nuovo. Il socio assente, precedente amministratore, impugnava la delibera lamentandone la nullità e chiedeva preliminarmente che fosse sospesa la sua efficacia. La società convenuta, eccepiva la preclusione all’ottenimento dell’inibitoria specifica dell’art.

2378 c.c. in ragione dell’avvenuta esecuzione della delibera.

Il Tribunale romano si è così trovato a dover esaminare in prima battuta l’eccezione di inammissibilità della domanda di sospensione della deliberazione di revoca e nomina di nuovo amministratore, trattandosi di una c.d. delibera self- executing, ovvero di decisione societaria in grado di produrre immediatamente effetti nella sfera giuridica della società e dei soci e perciò della cui possibilità di sospensione si è talvolta dubitato.

Tuttavia, tenuto conto che il concetto di “esecuzione” deve essere fatto coincidere con l’idea di produzione di effetti giuridici ulteriori rispetti a quelli attinenti alla mera attuazione della delibera, va esclusa la possibilità di sospensione ex art. 2378 c.c. solo quando tali effetti dell’atto impugnato comportino esiti irreversibili o comunque abbiano esaurito la funzione della deliberazione (sul tema v. U. Corea, La sospensione delle deliberazione societarie nel sistema della tutela giurisdizionale, Torino 2008, 213).

In altre parole, quando la deliberazione continua a generare effetti nel tempo rispetto all’organizzazione sociale (come avviene con la delibera di nomina dell’amministratore, atteso che essa produce effetti per tutto il periodo di gestione del nominato e non esaurisce la sua funzione con la sua investitura), non può dirsi che essa sia irreversibile e pertanto non può escludersene la sospensione.

Quanto alla questione relativa alla convocazione dell’assemblea, tanto il Tribunale di Roma quanto quello di Milano evidenziano che non vi sia alcuna riserva sul punto stabilita dalla legge in favore degli amministratori.

Ed invero, la riforma del diritto societario, segnando una netta distinzione tra la disciplina stabilita per le s.r.l.

rispetto a quella della s.p.a., renderebbe non invocabile per analogia la regola sancita dall’art. 2367 c.c. per le società per azioni, a mente della quale, in caso di inerzia dell’organo gestorio, è il tribunale ad ordinare con decreto la convocazione dell’assemblea.

L’inapplicabilità di tale norma, in mancanza di altre regole specifiche, comporterebbe, per l’ipotesi di mancata attivazione dell’amministrazione societaria, una paralisi dell’attività sociale se non fosse concesso, quantomeno alla maggioranza qualificata dei soci, la possibilità di procedere all’autonoma convocazione dell’assemblea.

Nel silenzio della legge perciò si può ritenere che l’assemblea possa essere convocata dal socio interessato purchè questo rappresenti una maggioranza che la Suprema Corte e le decisioni annotate individuano in almeno un terzo del capitale, escludendo invece che la legittimazione spetti in modo diffuso a tutti i soci, prescindendo dall’entità della loro partecipazione.

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Tale potere deriverebbe peraltro dall’art. 2479 c.c., norma che attribuisce ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale una legittimazione attiva a sottoporre all’assemblea argomenti e materie alla sua approvazione. Il che, per via estensiva, comporterebbe il potere di convocare l’assemblea sulle stesse materie e sugli stessi argomenti.

Il potere dei soci di convocare l’assemblea non è peraltro escluso dalla previsione statutaria che affidi all’organo gestorio la funzione di convocazione dal momento che, diversamente argomentando e tenuto conto che per le s.r.l. non può trovare applicazione l’art. 2367 c.c. , per l’ipotesi di inerzia dell’amministrazione, il socio di minoranza (che pure rappresenti un terzo del capitale sociale) sarebbe costretto a subire l’inattività dell’amministratore, non avendo altri strumenti per garantire lo svolgimento di attività dell’assemblea.

Infine, si chiarisce che il potere di convocazione da parte dei soci non è concorrente con quello dell’organo gestorio, giacché esso può configurarsi unicamente quando, a fronte di una preventiva richiesta rivolta dal socio legittimato all’amministratore, quest’ultimo sia rimasto inerte. Solo in questo caso, perciò, il socio interessato godrà del potere di convocare l’assemblea, potere che, una volta che sia stato legittimamente esercitato, non potrà più essere revocato dall’amministratore inerte.

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