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DECRETO LEGGE N. 1/2012 “LIBERALIZZAZIONI” CONVERTITO NELLA LEGGE N. 27/2012: COSA E’ CAMBIATO NELL’AMBITO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA MICROPERMANENTI?

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TAGETE 1 - 2014 Year XX

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DECRETO LEGGE N. 1/2012 “LIBERALIZZAZIONI”

CONVERTITO NELLA LEGGE N. 27/2012:

COSA E’ CAMBIATO NELL’AMBITO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA

MICROPERMANENTI?

Paolo Vinci 1

Sono trascorsi oramai circa due anni dall’emanazione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, il c.d. “decreto liberalizzazioni” o “Cresci Italia” convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012 “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività”, legge che ha rivoluzionato la disciplina della RC auto.

Detta legge, infatti, ha introdotto significative innovazioni dalla portata decisamente rivoluzionaria.

Gli articoli da 29 a 34 ter recano norme dirette a contestare le frodi, le speculazioni sulle lesioni fisiche lievissime e l’inadempimento dell’obbligo assicurativo.

Le frodi, appunto!

Uno dei mali cronici del “sistema assicurativo Italia”.

La ratio sottesa all’emanazione di tali significative disposizioni legislative se da una parte, è quella di favorire il confronto dei prezzi offerti dalle diverse compagnie, dall’altra, è quella di rendere indubbiamente più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella evidente prospettiva di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, allo stesso tempo, l’entità della spesa nel settore assicurativo.

Gli interventi previsti appaiono, almeno sulla carta, positivi, introducendo elementi di maggiore efficienza di sistema soprattutto con riferimento al significativo contrasto alle speculazioni sulle lesioni lievissime,al contrasto all’inadempimento dell’obbligo assicurativo e alla falsificazione dei documenti cartacei, processi di

“dematerializzazione” dei certificati e dei contrassegni assicurativi e di controllo tecnologico dei veicoli, nonché alcune disposizioni sulle procedure di risarcimento dei danni che consentiranno altresì alle imprese di sospendere la liquidazione in

1 Paolo Vinci - Avvocato Foro di Milano, docente a.c. di Diritto Sanitario, Università Milano Bicocca

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presenza di informazioni (desunte dalla banca dati sinistri r.c. auto dell’ISVAP) che indicano il pericolo di frode.

Ed è proprio alla luce di tale quadro allarmante che certamente tra le innovazioni più significative introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012 si colloca l’art. 32 commi 3 - ter e 3-quater, novità importante inserita in sede di conversione del decreto legge che agisce in modo diretto su uno dei principali fattori di costo del sistema assicurativo: l’incidenza abnorme di danni lievissimi alla persona derivanti da sinistri stradali.

La portata rivoluzionaria di tale disposizione è chiaramente percettibile se si analizzano i seguenti dati: indagini statistiche dimostrano che in Italia su 100 incidenti 18 comportano una richiesta di risarcimento di danni alla persona che, nel 66% dei casi, riguarda il “colpo di frusta”. Tale percentuale, di gran lunga superiore alla media europea ha fatto giustamente ritenere che nel Nostro Paese, più che in altri, alcune richieste di danni abbiano finalità meramente esplorative e speculative.

Ciò ha comportato inevitabilmente un notevole aumento esponenziale dei premi assicurativi per le polizze r.c.a., soprattutto nelle Regioni del sud Italia dove il fenomeno è indubbiamente più esteso.

La ragione tecnica alla base di tale fenomeno deriva dal fatto che l’accertamento della esistenza del “danno da colpo di frusta” è stato finora legato quasi esclusivamente al riscontro delle sintomatologie soggettive del danneggiato, cioè sulla sola base delle sue stesse dichiarazioni di sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente.

Ferma la chiarezza dell’intervento almeno negli intenti,come purtroppo sovente accade nel Belpaese, la tecnica legislativa impiegata ne rende per certi aspetti faticosa la lettura anche e, soprattutto, agli operatori del settore, in particolar modo al variegato mondo medico legale e alle numerosi associazioni giuridiche.

Ed invero, la materia è regolata da due disposizioni che, nello stabilire le condizioni di risarcibilità delle lesioni alla persona di lieve entità, in un caso (comma 3-ter) fanno riferimento alla sottocategoria del danno biologico permanente e, nell’altro, (comma 3-quater) si riferiscono alla categoria omnicomprensiva del danno alla persona.

In particolare, il comma 3-ter apporta un’integrazione all’articolo 139, comma 2 del codice delle assicurazioni. Si ricorda e si precisa che il comma 2 dell’articolo 139 è articolato in due lettere che regolano, rispettivamente, i criteri per la liquidazione del danno biologico permanente e quelli per la liquidazione del danno biologico temporaneo.

L’aggiunta del periodo recato dal comma 3-ter dell’articolo 32, a prescindere dalla sua collocazione all’interno dell’articolo 139, comma 2, del codice delle assicurazioni, comporta che “in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

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Il comma 3-quater dell’articolo 32, con formulazione di portata più ampia e assorbente rispetto alla precedente, stabilisce che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni (…) è risarcito solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

La norma in questione appare diretta, infatti, a esprimere una regola di portata generale, ma con effetti dispositivi specifici, circa la non configurabilità di un danno alla persona di lieve entità, in tutte le sue componenti, in assenza di un riscontro medico-legale che consenta, a seconda dei tipi di lesione, una constatazione visiva o un accertamento assistito da esame strumentale della lesione lamentata dal danneggiato.

Per constatazione visiva deve intendersi un’osservazione obiettiva senza necessità di conferma strumentale da cui risulti l’esistenza di una lesione, come è possibile nel caso delle escoriazioni, delle ferite, delle contusioni, degli ematomi, delle tumefazioni o delle amputazioni. Mentre, per apprezzabilità delle lesione attraverso accertamenti strumentali ci si riferisce a quelle indagini (ad esempio radiografia, ecografia, esame elettromiografico) che documentano effettivamente l’esistenza della lesione.

Ne deriva che, ai sensi del comma 3-quater, non risulterà possibile configurare una lesione in presenza solo di riferiti disturbi soggettivi. Inoltre, poiché la norma, in assenza di riscontri condotti sulla base di criteri di assoluto rigore scientifico, esclude la sussistenza di un danno alla persona, non risulteranno risarcibili conseguentemente neppure l’inabilità temporanea e le spese mediche di cura.

Le due disposizioni, entrate in vigore il 26 marzo 2012, si applicano a tutte le situazioni pendenti alla data in questione, a prescindere dal momento in cui si è verificato il fatto generatore dell’evento.

La disciplina vigente è stata estesa a tutti i danni alla persona (e non solo a quelli da cui conseguono microinvalidità) e ai danni alle cose, con ampliamento anche dell’ambito soggettivo di applicazione (ad esempio ai periti assicurativi).

In tale panorama normativo, è evidente già dopo un anno quanto sia stata decisiva la virata del Legislatore proprio con particolare riferimento al risarcimento delle microinvalidità (nuovo art. 139 Cod. Ass. Priv. Così come riscritto dalla legge n.

27 del 2012) ossia, più specificamente, il risarcimento del danno da lesioni di lieve entità , tra le quali in primis quelle prodotte dai cosiddetti colpi di frusta.

In particolare, come testè sinteticamente illustrato, l’intervento normativo de quo agitur incide profondamente sugli strumenti probatori del danno biologico ai fini di selezionare quali danni siano effettivamente risarcibili o, quantomeno, indirizzano e blindano l’operato del medico nell’accertamento delle microinvalidità a fronte di una prassi ormai consolidata che ammetteva l’esistenza di postumi soltanto a fronte della sola sintomatologia dolorosa lamentata dal danneggiato anche se priva di alcun benché minimo riscontro obiettivo o comunque supportata da riscontri non decisivi.

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Pertanto, d’ora in poi indubbiamente il colpo di frusta porterà ad accertamenti molto ridotti rispetto al passato. E’ infatti evidente l’intento del Legislatore di vincolare il risarcimento del danno biologico permanente previsto dalla Tabella Ministeriale emanata in ossequio all’articolo 139 del codice delle assicurazioni, alle sole ipotesi in cui la lesione sia stata riscontrata in referti di diagnostica per immagini, negando valenza alla prassi di semplificazione della valutazione legata esclusivamente al riscontro delle sintomatologie soggettive.

Ne deriva che le semplici dichiarazioni della vittima di sinistro stradale che lamenti sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente in una patologia clinica non porteranno alla liquidazione del danno biologico tabellare di legge… La domanda sorge a questo punto spontanea. Tale norma si spinge fino a costringere la medicina legale ad utilizzare criteri difformi rispetto a quelli validati fino o ad ora dalla comunità scientifica?

L’inesistenza di accertamenti comporterà automaticamente il rigetto della richiesta di risarcimento del danno biologico permanente?

De jure condendo, anche le stesse recenti proposte di legge mirano ad una

“scientificità” dei riscontri fenomenici da lesione. In buona sostanza, si sta, con il solito ritardo tipico del provincialismo italico, cercando di porre rimedio dopo che i

“buoi sono scappati dalla stalla”.

Questi gli scenari futuri prospettabili, ovviamente con il beneficio di inventario, sempre che la norma non venga ritenuta incostituzionale per violazione dell’art. 32 Cost., o comunque venga, more solito, in qualche modo aggirata …

Come spesso accade in Italia!

Riferimenti

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