GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DESIGN
1. Disegni e modelli
•Proteggono «l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo
ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale»
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DESIGN
1. Disegni e modelli (ii)
•Necessitano di registrazione (salvo protezione UE primi 3 anni, limiti e condizioni particolari)
•Validi solo se depositati entro 1 anno da prima divulgazione
•Durata massima 25 anni dal deposito (periodi quinquennali), dopo dominio pubblico
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DESIGN
1. Disegni e modelli (iii)
•possibile il deposito “multiplo” (stessa “classe”)
•economicamente conveniente il Deposito Comunitario (UE) o il Deposito Internazionale
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DESIGN
2. Diritto d’autore
•Oggetto di protezione analogo ai disegni e modelli (aspetto del prodotto), però requisiti di «carattere creativo e valore artistico» (soglia più alta e di
difficile definizione a priori)
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DESIGN
2. Diritto d’autore (ii)
•Non necessita di registrazione (possibili «depositi»
con valore probatorio)
•Durata di 70 anni dalla morte dell’autore, dopo dominio pubblico
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DESIGN
3. Marchio tridimensionale
•Protegge la forma del prodotto (o del suo packaging) se permette al consumatore di distinguere fra i
prodotti di imprese differenti (capacità distintiva, non coincide con il carattere individuale)
•Limiti specifici (percezione come forma distintiva;
«forma che dà un valore sostanziale al prodotto»
esclusa)
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DESIGN
3. Marchio tridimensionale (ii)
•Necessita di registrazione
•Durata potenzialmente infinita, finché rinnovato e usato
•Può essere depositato in qualsiasi momento (prima o dopo la divulgazione)
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DESIGN
4. Accordi di segretezza/non divulgazione
•Strumento contrattuale, validità limitata alle parti che lo sottoscrivono
•Oggetto comunque in astratto proteggibile, o informazioni segrete
•Utilizzo per: evitare appropriazione; fini probatori;
evitare divulgazione anticipata
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DESIGN
5. Norme contro la concorrenza sleale (imitazione servile) (Art. 2598 C.C.)
•Evitare il pericolo di “confusione” del destinatario del prodotto
•la confondibilità dipende da chi è il destinatario
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DESIGN
6. Brevetto di Invenzione
•Tutela soluzioni nuove ed inventive di problemi tecnici
•Obbligo di deposito
•in genere la soluzione è “tecnica”, non legata ad uno specifico design
•durata massima: 20 anni dal deposito
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DESIGN
7. Modello di Utilità
•Tutela nuove conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti, volte a conferire efficacia o comodità di impiego a macchine, strumenti, utensili o oggetti d’uso in genere
•premia l’aspetto utilitaristico, non necessariamente uno specifico design
•obbligo di deposito
•durata massima: 10 anni dal deposito