• Non ci sono risultati.

Scarica il testo del Regolamento

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Scarica il testo del Regolamento"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Pagina 1 di 2

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN COMMISSIONI CHE OPERANO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

ART. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi a persone fisiche nell’ambito delle commissioni che operano presso la Camera di commercio di Torino per il perseguimento di fini istituzionali.

2. Tali procedure si ispirano a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.

ART. 2

Modalità di conferimento dell’incarico

1. Il conferimento di un incarico nell’ambito delle commissioni di cui all’articolo 1 può avvenire per:

a) disposizione di legge;

b) designazione da parte di un soggetto esterno;

c) procedura comparativa.

ART. 3

Conferimento dell’incarico su designazione di un soggetto esterno

1. La designazione può essere fatta da Enti pubblici, Istituti Universitari o scolastici, Ordini professionali e da associazioni rappresentative di interessi economici. Può essere altresì fatta dalle stesse commissioni camerali nel caso in cui si debba ricorrere alla loro integrazione con professionisti ed esperti al momento non presenti e comunque per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle funzioni istituzionali.

2. E’ facoltà della Camera di commercio individuare nell’ambito delle categorie sopra descritte i soggetti esterni cui richiedere le designazioni purché vi sia pertinenza con le materie trattate dalla commissione per cui si chiede l’indicazione della professionalità.

3. E’ altresì facoltà della Camera di commercio chiedere la designazione di uno o più nominativi per il conferimento di un solo incarico.

(2)

Pagina 2 di 2

ART. 4

Conferimento dell’incarico per procedura comparativa

1. Qualora l’ente camerale voglia individuare direttamente i soggetti cui conferire l’incarico può esperire una procedura comparativa semplificata nelle forme e con le modalità previste dall’apposito regolamento per il conferimento degli incarichi.

ART. 5

Durata dell’incarico e pubblicazione sul sito internet

1. L’incarico può essere conferito per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato fermo restando le procedure di cui al presente regolamento.

2. Ogni anno la Camera di commercio pubblica sul proprio sito internet l’importo complessivo percepito nell’anno precedente da ogni singola persona componente di commissione.

ART. 6

Norma transitoria: pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è affisso all’albo camerale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. Verrà applicato per il rinnovo delle commissioni che giungono alla loro naturale scadenza.

2. Nel solo caso in cui non sia prevista scadenza alcuna si considera che la commissione decada il 31.12.2009. Nel tempo che intercorre gli uffici avviano le procedure di rinnovo.

3. Lo stesso sarà pubblicato sul sito internet di questa Camera di commercio.

Riferimenti

Documenti correlati

TRASPARENZA: quale possibilità, per chi ritiene di candidarsi all’assunzione e ad incarichi professionali e/o di collaborazione, di conoscere le modalità di

(la “Società”), per le attività di collaborazione, studio, ricerca e consulenza da espletarsi mediante rapporti di lavoro autonomo ai sensi del libro V, titolo III, capi

f) il tipo di rapporto per il conferimento dell’incarico. Il Dirigente/Responsabile dell’Area competente procede alla valutazione compartiva dei curriculum presentati ed

L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché

5. L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio Tecnico realizza la condizione per la conferma dell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza

La proposta di deliberazione di approvazione del programma deve essere corredata, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, dalle dichiarazioni del

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Pertanto, l’istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per