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9 ESERCIZI di VICINATO e FORME SPECIALI DI VENDITA Nel caso dell’apertura degli esercizi di vicinato

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Academic year: 2022

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SCHEDA di SINTESI

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai SERVIZI nel MERCATO INTERNO (GU n. 94 del 2342010 S.O. n.75). Procedimento di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

I SETTORI di COMPETENZA del MSE

Numerosi sono stati gli interventi nei settori di competenza del Ministero, che si riportano in sintesi:

9 Unificazione requisiti di ACCESSO al COMMERCIO

Nel nostro ordinamento, nella quasi totalità dei casi, la legittimazione all’avvio di una attività è indissolubilmente correlata al possesso dei requisiti soggettivi od oggettivi prescritti. Ciò significa che sono i requisiti e i presupposti a determinare la sussistenza in capo al soggetto aspirante del diritto all’avvio dell’attività e al relativo esercizio. Il decreto è intervenuto eliminando la differenziazione esistente nelle varie Regioni e unificando, su tutto il territorio nazionale, i requisiti di onorabilità e quelli di professionalità.

9 ESERCIZI di VICINATO e FORME SPECIALI DI VENDITA

Nel caso dell’apertura degli esercizi di vicinato (+ 150 mq. nei comuni con < 10.000 ab.; + di 250 mq. nei comuni con > di 10.000 ab. ), nonché per le forme speciali di vendita (spacci interni ‐ apparecchi automatici‐vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione ‐ vendite presso il domicilio dei consumatori) è stata prevista la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della comunicazione. La DIA immediata consente l’avvio dell’attività contestualmente all’invio della comunicazione al comune competente per territorio. La precedente disciplina obbligava l’aspirante commerciante ad attendere il decorso di trente giorni a far data dalla comunicazione.

9 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI e BEVANDE (bar e ristoranti)

Il decreto prevede il mantenimento del provvedimento di autorizzazione nel caso di aperture vista la necessità di garantire particolari tutele di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità ed ordine pubblico, nonché di tutela di zone di pregio storico ed artistico. In caso di trasferimento di sede e di titolarità e di gestione dell’attività (subingressi) è prevista la dichiarazione di inizio di attività rispettivamente ad efficacia differita a trenta giorni e immediata. La scelta consente di favorire l'iniziativa imprenditoriale nelle zone non vincolate alleggerendo la spinta alla localizzazione nelle zone centrali dei centri urbani ormai sature. Nelle zone da sottoporre a tutela i Comuni possono adottare provvedimenti di programmazione delle aperture. Tale programmazione può prevedere, divieti o limitazioni all’apertura di nuovi esercizi; deve limitarsi, però, ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura

economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

9 ATTIVITÀ ARTIGIANALI

Il decreto interviene, nel caso dell’apertura delle attività di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, semplificando l’accesso all’attività. Viene pertanto prevista la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della autorizzazione. La DIA immediata consente l’avvio dell’attività contestualmente all’invio della comunicazione al comune competente per territorio. La precedente disciplina obbligava l’aspirante artigiano ad ottenere l’autorizzazione.

9 RUOLI, ALBI ED ELENCHI

Nel caso delle attività di intermediazione commerciale e di affari, di agente e rappresentante dì commercio e di mediatore marittimo, il decreto ha eliminato ruoli ed elenchi quale presupposto per l’avvio dell’attività. Va evidenziato che le suddette eliminazioni non modificano in alcun modo i requisiti per l’accesso all’attività, né tantomeno la potestà di verificarne il possesso da parte delle autorità competenti. La scelta risulta quindi in linea con i criteri di semplificazione della Direttiva e non inficia in alcun modo il livello di professionalità richiesto ai soggetti aspiranti

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