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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

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CM\874063IT.doc PE429.588v03-00

IT

Unita nella diversità

IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

18.7.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 156/2008, presentata da Austin Rodriguez Marrero, cittadino spagnolo, corredata di altre 4 firme, in cui si protesta contro l'ampliamento, finanziato da fondi comunitari, del porto di La Tiñosa a Puerto del Carmen, Lanzarote

1. Sintesi della petizione

I firmatari protestano contro la triplicazione delle dimensioni del porto di La Tiñosa a Puerto del Carmen sull'isola di Lanzarote e la contestuale distruzione del litorale e dell'area marina protetta (Cagafrecho, riserva marina che appartiene alla rete Natura 2000 ed è un'area marina di protezione prioritaria). Essi infatti rilevano che sussiste l'obbligo di pubblicare una

dichiarazione prima dell'inizio dei lavori e affermano di non aver rinvenuto alcuna comunicazione di questo genere, ma solo un riferimento ad una valutazione sull'impatto ambientale risalente a cinque anni prima concernente un ampliamento molto più circoscritto.

Ad ogni modo, l'Autorità portuale delle isole Canarie si è rifiutata di fornire informazioni ed ha semplicemente sottolineato telefonicamente che i firmatari erano ormai troppo in ritardo. I firmatari enfatizzano che, pur essendo famiglie di pescatori di lunghe tradizioni, essi non hanno accesso ai dettagli del progetto e quindi non hanno potuto presentare un'obiezione in tempo. Hanno saputo del progetto da un articolo di giornate pubblicato nell'isola principale di Tenerife, che non ha una grande diffusione a Lanzarote. I firmatari ritengono inoltre che l'ampliamento massiccio del porto sia superfluo, soprattutto visto che gli altri porti hanno ancora una capacità sufficiente ai fini del turismo, un comparto che le autorità reputano un settore prioritario di crescita. Essi inoltre presumono che siano stati stanziati fondi comunitari per questo progetto.

2. Ricevibilità

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Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009.

"La petizione

Il firmatario contesta l'ampliamento del porto di La Tiñosa nella zona di Puerto del Carmen, comune di Tías, isola di Lanzarote, nella Comunità autonoma delle Isole Canarie (Spagna).

Il firmatario denuncia che l'esecuzione di questo progetto di ampliamento del porto esistente comporterà la distruzione della costa e avrà effetti negativi sulla zona marina protetta

Cagafrecho, che fa parte della rete Natura 2000. Mette inoltre in questione le azioni

intraprese dalle autorità spagnole competenti, in particolare per quanto riguarda la valutazione d'impatto ambientale del progetto e la possibilità del pubblico interessato di esprimere il proprio parere. Il firmatario si oppone altresì al progetto perché, a suo avviso, l'ampliamento in questione non è giustificato in termini di espansione del turismo e inciderà negativamente sul futuro della pesca nella zona. Infine, sostiene che il progetto ha beneficiato di un

finanziamento comunitario.

Commenti della Commissione sulla petizione

I servizi della Commissione hanno esaminato le tesi e le informazioni fornite dal firmatario per quanto riguarda il progetto in questione, alla luce del diritto comunitario in materia di ambiente applicabile nel caso di specie.

In primo luogo, va citata la direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio del 27 giugno 1985

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE2 e 2003/35/CE3. Tuttavia, tenendo conto della data in cui il progetto è stato iniziato, sembra che le disposizioni introdotte dalla direttiva 2003/35/CE non siano applicabili al caso di specie.

L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, dispone che, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto.

Questa disposizione si applica ai progetti definiti negli allegati I e II della direttiva. Occorre osservare che, da un lato, i progetti di 'Porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate' figurano nell'allegato I, punto 8, lettera b), della direttiva. Dall'altro, l'allegato II, fra i progetti di infrastruttura, comprende al punto 10, lettera e), i progetti di 'Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i

1 GU L 175 del 5.7.1985.

2 GU L 73 del 14.3.1997.

3 GU L 156 del 25.6.2003.

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porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I)'. Inoltre, il punto 13 dell'allegato II copre 'Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente'.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a

valutazione a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante a) un esame del progetto caso per caso o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

Dall'esame delle informazioni contenute nel fascicolo risulta che si tratta di un progetto che potrebbe essere coperto dal punto 13 dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE. Pertanto, le autorità spagnole competenti devono analizzare le caratteristiche del caso di specie e

determinare se il progetto debba essere sottoposto a una procedura di valutazione d'impatto prima di essere autorizzato.

In secondo luogo, data la vicinanza del sito d'importanza comunitaria (SIC) appartenente alla rete Natura 2000 denominato Cagafrecho (ES7011002), si deve tenere conto delle

disposizioni della direttiva 92/43/CEE1 del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (nota come direttiva 'Habitat'), che potrebbero quindi essere applicate nel caso in esame.

In tal senso, va osservato che l'articolo 6, paragrado 3, della direttiva 92/43/CEE prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tenuto conto delle conclusioni della valutazione delle incidenze, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su questo piano o progetto solo dopo essersi assicurate che non danneggerà l'integrità del sito interessato e, all'occorrenza, dopo avere consultato il pubblico.

Per quanto riguarda un eventuale finanziamento comunitario a favore del progetto, occorre notare che, in risposta alla richiesta di informazioni dei servizi della Commissione, le autorità spagnole hanno confermato che il progetto di ampliamento del Puerto de la Tiñosa a Puerto del Carmen, nell'isola di Lanzarote, è stato inserito nell'elenco dei progetti ammissibili al cofinanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) nell'ambito del

programma operativo (PO) delle Canarie per il periodo 2007-2013 (in seno all'asse 8 relativo alla compensazione dei sovraccosti dell'ultraperiferia – parte investimenti).

Le autorità spagnole hanno affermato che questo progetto figura nel documento di

pianificazione portuale delle Canarie ed è stato dichiarato di interesse generale dal governo regionale delle Canarie il 18 aprile 2006. Le autorità spagnole segnalano che la dichiarazione d'impatto ambientale per questo progetto è stata emanata con decisione del 30 giugno 2004 e che il demanio pubblico è stato trasferito alla Comunità autonoma delle Canarie in conformità della normativa in vigore.

1 GU L 206 del 22.7.1992.

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Conclusioni

Occorre osservare che l'analisi degli elementi disponibili nel fascicolo non ha consentito di individuare un'eventuale violazione del diritto comunitario ambientale nel presente caso.

Tuttavia, tenendo conto del fatto che il progetto beneficerà probabilmente di un

cofinanziamento a titolo del FESR, i servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità spagnole al fine di ottenere ulteriori informazioni più precise, in particolare per quanto riguarda la procedura di valutazione d'impatto ambientale effettuata prima dell'autorizzazione del progetto. Così facendo, i servizi della Commissione intendono assicurarsi che le

disposizioni delle direttive comunitarie in materia di ambiente siano state correttamente applicate nella fattispecie.

La Commissione non mancherà di informare la commissione per le petizioni degli sviluppi nell'istruttoria del caso in esame."

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010.

"La Commissione ha contattato le autorità spagnole per chiedere le loro osservazioni sul caso in questione. In risposta alla suddetta richiesta di informazioni, le autorità spagnole hanno trasmesso una relazione redatta dalla Comunità autonoma delle Canarie a tal proposito.

Innanzitutto le autorità spagnole segnalano che con decisione del 30 giugno 2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias ha adottato una dichiarazione d'impatto ambientale per il progetto preliminare che contempla una serie di misure atte a evitarne o a ridurne al minimo i relativi effetti sull'ambiente.

Le autorità regionali indicano altresì che nel 2006 il committente ha definito un progetto di costruzione introducendo alcuni cambiamenti rispetto al progetto preliminare che era soltanto una bozza iniziale. Dopo essere stata consultata, l'autorità regionale dell'ambiente è pervenuta alla conclusione che le modifiche apportate non hanno alcun effetto sull'ambiente e pertanto non necessitano di una nuova valutazione d'impatto ambientale.

In secondo luogo, il progetto preliminare è stato messo a disposizione del pubblico tramite un avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale delle Canarie (BOC) n. 29 del 12 febbraio 2003.

Per quanto riguarda la prossimità del sito d'importanza comunitaria (SIC) denominato

Cagafrecho (ES7011002) appartenente alla rete Natura 2000, il 23 novembre 2004 le autorità spagnole hanno redatto una relazione sulla compatibilità del progetto preliminare con il sito di Natura 2000. Secondo le informazioni fornite alla Commissione, non risulta che il documento sia stato aggiornato per tener conto delle modifiche apportate al progetto e stabilire se

potessero avere incidenze significative su tale sito. Di conseguenza, la Commissione verificherà questo aspetto presso le autorità spagnole competenti.

Infine, nella misura in cui il progetto in questione è ammissibile a beneficiare di un

cofinanziamento dell'Unione a titolo del FESR, la Commissione esaminerà al momento della

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sua istruttoria la compatibilità del nuovo progetto con il diritto dell'UE applicabile.

La Commissione ha nuovamente contattato le autorità spagnole per chiedere loro

informazioni aggiuntive più circostanziate riguardo all'applicazione della direttiva 92/43/CEE (Habitat)1.

La Commissione non mancherà di informare la commissione per le petizioni degli sviluppi nell'istruttoria del caso in esame."

5. (REV II) Risposta della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011.

"I servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità spagnole per chiedere le loro osservazioni su quanto riportato dal firmatario e sull'applicazione delle direttive ambientali applicabili al caso di specie.

Le autorità spagnole hanno trasmesso le relazioni elaborate dalla comunità autonoma delle Canarie, nella fattispecie dal dipartimento regionale per l'Ambiente e l'assetto del territorio e della direzione portuale generale.

Per quanto concerne l'applicazione della direttiva 85/337/CEE (VIA), le autorità spagnole hanno trasmesso la dichiarazione d'impatto ambientale (DIA, "Declaración de Impacto Ecológico") approvata il 30 giugno 2004 con decisione della commissione per l'Assetto del territorio e l'ambiente delle Canarie (COTMAC). Tale dichiarazione prevede misure volte a evitare o ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente del progetto di ampliamento del Puerto del Carmen, sull'isola di Lanzarote. Le autorità spagnole rilevano che il progetto è stato

sottoposto a una consultazione pubblica tramite bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Isole Canarie (BOC) n. 29 del 12 febbraio 2003.

Esse spiegano inoltre che nel 2006 il promotore ha messo a punto il progetto di costruzione finale (quello sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale era un progetto preliminare), che prevede una serie di modifiche rispetto al progetto iniziale. È stata consultata l'autorità ambientale regionale e la direzione generale per la qualità dell'ambiente ha concluso, come indicato nella relazione del 28 febbraio 2008, che le modifiche previste non sono sostanziali e che non hanno conseguenze ambientali rilevanti. Non sarà quindi necessaria una nuova procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Riguardo alla direttiva 92/43/CEE (Habitat) e agli eventuali effetti del progetto portuale sul sito di importanza comunitaria (SIC) Cagafrecho (ES 7011002), le autorità spagnole indicano che la direzione generale per l'Ambiente naturale ha stilato una relazione del 23 novembre 2004 concernente la compatibilità del progetto iniziale con la rete Natura 2000.

I servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità spagnole ulteriori informazioni, in particolare sulle misure adottate in riferimento all'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE (Habitat) al progetto modificato, che sembra possa inoltre beneficiare di

1 GU L 206 del 22.7.1992.

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finanziamenti dell'Unione. Per tali motivi occorre chiarire tali aspetti.

È peraltro necessario rilevare che, con decreto del ministero dell'Ambiente e dell'ambiente rurale e marino, del 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di Stato (BOE) n.

315 del 31 dicembre 2009, la Spagna ha riconosciuto i siti di importanza comunitaria della regione biogeografica della Macaronesia, situati nelle Isole Canarie, quali zone speciale di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva Habitat. La ZSC Cagafrecho ospita gli habitat naturali 8330 'Grotte marine sommerse o semisommerse'.

Le autorità spagnole hanno inviato un'ulteriore risposta del governo delle Isole Canarie, contenente nella fattispecie le nuove relazioni del dipartimento regionale per l'Ambiente e l'assetto del territorio e della direzione portuale generale.

Quest'ultima, facente capo al dipartimento regionale dei Lavori pubblici e dei trasporti, spiega che Puerto del Carmen, nel comune di Tías, è attualmente il principale centro turistico

dell'isola di Lanzarote, che accoglie circa 2 milioni di visitatori l'anno. Le autorità regionali sottolineano che si tratta pertanto di un'infrastruttura portuale indispensabile per lo sviluppo socioeconomico della zona e per l'intera isola. Il progetto ha quindi ottenuto una menzione speciale da parte delle autorità regionali e il porto è definito porto d'interesse generale della comunità autonoma. Inoltre, il governo regionale lo ha dichiarato progetto straordinario di interesse pubblico nel corso della seduta del 18 aprile 2006. Le autorità regionali hanno illustrato le caratteristiche principali del progetto di ampliamento del porto esistente nonché quelle del progetto modificato, volto a migliorare le condizioni di sicurezza e di

funzionamento tecnico della futura struttura. Esse sottolineano che gli interventi previsti dal progetto modificato comportano una riduzione della superficie occupata e dei materiali utilizzati rispetto al progetto iniziale. Inoltre la ZSC Cagafrecho non sarebbe interessata.

Secondo le autorità regionali, le condizioni stabilite nella dichiarazione d'impatto ambientale sono state rigorosamente rispettate: durante l'esecuzione delle opere è stato applicato un programma di monitoraggio ambientale. Inoltre, è prevista la messa a punto di un programma più complesso di monitoraggio dell'ecosistema marino.

Occorre precisare che le autorità spagnole hanno trasmesso il certificato del 5 ottobre 2010 con cui le autorità regionali competenti in materia di ambiente (Viceconsejería de Medio Ambiente) hanno dichiarato che il progetto non avrà conseguenze negative significative sulla rete Natura 2000. Le autorità spagnole hanno inoltre allegato una relazione specifica in merito, elaborata dal servizio per la Biodiversità del dipartimento regionale dell'Ambiente, al fine di dimostrare la compatibilità del progetto modificato con la tutela e la conservazione della ZSC Cagrafrecho.

Le autorità regionali hanno altresì trasmesso una copia della risoluzione del 27 ottobre 2010 della Viceconsejería de Medio Ambiente che, previo esame del caso, ha concluso che il progetto modificato di ampliamento del porto non deve essere sottoposto a una nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Tale documento di 10 pagine riassume le principali caratteristiche del progetto in questione, le consultazioni svolte presso le varie autorità competenti nonché i suoi eventuali effetti sull'ambiente, tenendo conto anche della dichiarazione d'impatto ambientale adottata il 30 giugno 2004.

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I servizi della Commissione hanno esaminato le argomentazioni e le informazioni presentate dal firmatario in riferimento al progetto in questione alla luce del diritto ambientale dell'UE applicabile, come anche le risposte fornite dalle autorità spagnole in proposito.

Dall'esame del fascicolo emerge che in questo caso le direttive 85/337/CEE e 92/43/CEE sono state correttamente applicate dalle autorità spagnole competenti.

Dall'esame del fascicolo non è possibile concludere che è stata commessa una violazione del diritto ambientale dell'Unione europea; la Commissione non ha quindi motivo per intervenire ulteriormente in merito."

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