• Non ci sono risultati.

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE"

Copied!
222
0
0

Testo completo

(1)APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. ISBN 978-88-7484-639-9. Edizione 2020. Inail - Direzione centrale pianificazione e comunicazione Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma dcpianificazione-comunicazione@inail.it www.inail.it. 2020. COLLANA RICERCHE.

(2)

(3) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011. 2020.

(4) Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. Autori Sara Anastasi1, Luigi Monica1, Mauro Platania2, Adalberto Sibilano3 1. Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici Inail, Unità operativa territoriale di Messina 3 Inail, Unità operativa territoriale di Taranto 2. per informazioni Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma dit@inail.it www.inail.it. © 2018 Inail ISBN 978-88-7484-639-9. Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nelle pubblicazioni, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell’Inail. Le pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l’indicazione della fonte.. Tipolitografia Inail - Milano, luglio 2018.

(5) Premessa. L’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’Inail è preposta alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale. In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica. Nello specifico il presente elaborato descrive in dettaglio le macchine movimento terra e i carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi sospesi e i caricatori per la movimentazione di materiali, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica). Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti.. Carlo De Petris Direttore del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.

(6) La riproduzione di stralci di norme UNI (UNI EN 14439:2007, UNI EN 14439:2009, UNI EN 120772:2000, UNI EN 13586:2005, UNI EN 14492-2:2007, UNI EN 14492-2:2009, EC 1-2010 UNI EN 144922:2009) è stata autorizzata da UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione. L’unica versione che fa fede è quella originale reperibile in versione integrale presso l’UNI, e-mail: diffusione@uni.com, sito www.uni.com..

(7) Indice. 1.. Introduzione. 7. 2.. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile. 12. 3.. Richiesta di prima verifica periodica. 13. 4.. Campo d’applicazione: macchine movimento terra 4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo 4.2 Scheda tecnica macchine movimento terra 4.3 Verbale di prima verifica periodica macchine movimento terra. 15 18 51 59. 5.. Campo d’applicazione: caricatori per movimentazione di materiali 5.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo 5.2 Scheda tecnica caricatori per la movimentazione di materiali 5.3 Verbale di prima verifica periodica caricatori per movimentazione di materiali. 6.. Campo d’applicazione: carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi oscillanti 6.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo 6.2 Scheda tecnica carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi oscillanti 6.3 Verbale di prima verifica periodica carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi oscillanti. 67 68 92 100. 109 111 174. 181. Appendice - Liste di controllo. 191. Appendice - Documentazione. 201.

(8)

(9) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. 1. Introduzione. Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a: - dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale dell’Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola; - richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.; il sopradetto allegato per le attrezzature di sollevamento prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego; in particolari settori, infatti, quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo la frequenza di verifica si riduce. Nello specifico per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile si riporta di seguito l’indicazione delle periodicità prescritte:. Attrezzatura. Intervento/periodicità. Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.. Verifica annuale. Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Verifica biennale. Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni. Verifica annuale. Per quanto riguarda l’individuazione dei settori di impiego si può far riferimento alla nota prot. 15/VI/0021784 del 11/12/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui sono state definite le assimilazioni dei settori di impiego, allo scopo di aiutare i datori di lavoro nella definizione della periodicità cui attenersi nei casi in cui non risultasse immediatamente identificabile. In particolare la nota sottolinea che i settori citati nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i. non esauriscono tutti i possibili casi, ma costituiscono settori emblematici in cui le modalità di utilizzo sono particolarmente gravose e le attrezzature sono adoperate in ambienti particolarmente aggressivi; tutto ciò fermo restando che il datore di lavoro è tenu7.

(10) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. to a conoscere le modalità di utilizzo dei propri apparecchi di sollevamento, in modo che la periodicità della verifica scaturisca dalla sua valutazione dei rischi. Con questa premessa viene chiarito che il termine: • “costruzioni” non si limita al solo settore delle costruzioni edili, ma ne comprende tutta la gamma di tipologie quali, ad esempio, le costruzioni in acciaio, in legno, e cosi via comprendendo ogni tipo di opera costruttiva in tutti i settori di attività; • “siderurgico” comprende le lavorazioni negli stabilimenti per la produzione di ghisa di prima fusione; acciaio, anche se colato in getti; ferroleghe; semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; latta; • “portuale” si riferisce non solo alle attività in cui si effettuano operazioni di carico/scarico di navi e movimentazione containers nei porti, ad esclusione di porti con utilizzo di gru per alesaggio dei natanti e/o ricovero degli stessi, ( vedi d.lgs. 272/99). Detto termine comprende anche tutte le attività (cantieristica, diportismo etc.) comunque svolte nell’ambito del territorio di competenza dell’Autorità portuale, le aree retro portuali, nonché le aree di rimessaggio e manutenzione lungo i fiumi; • “estrattivo” può essere tratto dal campo di applicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, rubricato “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”. A tal proposito valgono, comunque, le considerazioni già espresse sopra, per cui anche le attività correlate all’estrazione mineraria (lapidei), quali la segagione dei blocchi e la lavorazione delle lastre, sono da ricomprendersi tra le attività facenti parti del settore estrattivo, se sottopongono le attrezzature di lavoro a particolari sollecitazioni ambientali (condizioni atmosferiche avverse, polvere) e d’uso (condizioni di impiego intenso e regime di carico pesante). Gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile rientravano già nel precedente regime di verifica ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 5 del d.m. 12 settembre 1959 e dell’art. 194 del dpr 547/55. La circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che le attrezzature di sollevamento di tipo mobile, immesse sul mercato prive di marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell’Inail, al termine del quale rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima1.. 1. 8. La legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n. 255 del 30 ottobre 2013) ha previsto che le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

(11) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. In caso quindi di apparecchi di sollevamento di tipo mobile immessi sul mercato prima di settembre 1996, ovvero privi di marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, il datore di lavoro dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per gli apparecchi di sollevamento mobili marcati CE, invece, il datore di lavoro, qualora non avesse già provveduto ai sensi del previgente regime di verifica periodica, dovrà procedere ad inoltrare la comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio all’unità operativa territoriale Inail competente, che procederà all’assegnazione della matricola. Gli apparecchi di sollevamento mobili, già sottoposti a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA prima della data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’allora ISPESL o dall’Inail, come previsto dalle procedure di cui alla Circolare M.I.C.A.2 n. 162054/97 e alla successiva Circolare M.L.P.S.3 n. 23/12 al punto 10.2, rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Per tali attrezzature, pertanto, non è prevista la compilazione della scheda tecnica di identificazione da parte di Inail, che s’impegna a provvedere quanto prima, qualora non fosse già stato fatto, all’assegnazione della matricola, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l’inserimento nella banca dati. Per apparecchi di sollevamento di tipo mobile si intendono apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari [ISO 4306]. A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito talune attrezzature che, anche se destinate ad operazioni di sollevamento (e pertanto progettate e costruite conformemente ai requisiti di cui alla parte 4 dell’allegato I alla Direttiva Macchine), non rientrano tra gli apparecchi di sollevamento materiali di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., e quindi soggetti al relativo regime di verifica periodica, in quanto l’organo di presa non consente “la libera oscillazione in tutti i sensi” del carico sollevato.. 2 3. M.I.C.A.: Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.. 9.

(12) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. . . . . . . . . Figura 1. Si precisa che gli stacker (Figura 1 lettera b), seppure non si configurino come apparecchi di sollevamento mobili, rientrano comunque nel regime delle verifiche periodiche in quanto carrelli semoventi a braccio telescopico. Afferiscono, invece, alla tipologia degli apparecchi di sollevamento mobili e pertanto rientrano nel regime delle verifiche periodiche anche le attrezzature che, seppure abbiano una destinazione d’uso principale diversa dal sollevamento di carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, assumono tale funzione mediante l’adozione di accessori o attrezzature intercambiabili (come il caso di macchine movimento terra o carrelli industriali, comunemente denominati muletti, attrezzati con gancio o altri organi di presa e sospensione del carico4 e attrezzature di lavoro similari). Le presenti istruzioni trattano in modo dettagliato la procedura di compilazione della scheda tecnica e di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione del relativo verbale di macchine movimento terra (terne, caricatori comunemente detti pale, ed escavatori), caricatori per movimentazione materiali e carrelli industriali attrezzati con prolunghe (comunemente detti muletti con brac-. 4. 10. Per quanto riguarda, invece, i carrelli semoventi a braccio telescopico con funzione di sollevamento cose si rimanda al documento specifico..

(13) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. ci gru) o altri organi di presa per carichi oscillanti, evidenziando per ciascuna tipologia di attrezzatura gli elementi minimi che il verificatore deve prendere in considerazione nel corso della propria attività. Inoltre, per ogni tipologia di attrezzatura trattata, in appendice si riportano le liste di controllo, a carattere non esaustivo, degli elementi cui il verificatore deve prestare particolare attenzione durante l’effettuazione della prima verifica periodica.. 11.

(14) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. 2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile. Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile provveda a dare comunicazione di messa in servizio all’unità operativa territoriale Inail. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale (CAD) e quindi agevolare l’utenza nell’inoltro di istanze esclusivamente per via telematica, l’Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto alle diverse tipologie di utenti. Dal 27 maggio 2019, pertanto, la comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA, che consente la gestione informatizzata della richiesta. Per ulteriori approfondimenti circa l’applicativo CIVA si rimanda alla circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 nella sezione documentazione.. 12.

(15) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. 3. Richiesta di prima verifica periodica. Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere all’unità operativa territoriale Inail competente la prima delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile. La periodicità indicata nel suddetto allegato, come evidente dal punto 3.1.1 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011, rappresenta il termine ultimo entro il quale l’attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica. In assenza dell’effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l’attrezzatura non potrà essere utilizzata. Come previsto dalla circolare del M.L.P.S. n. 11 del 25 maggio 2012 punto 1, la richiesta può ritenersi completa se contiene almeno le seguenti informazioni: - indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro; - dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici; - dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia dell’attrezzatura di lavoro, matricola ENPI/ANCC/Ispesl/Inail/MLPS); - indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 comma 4 del d.m. 11 aprile 2011; - data della richiesta. Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla sopra richiamata circolare inizia il computo dei quarantacinque giorni5 entro i quali l’Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail. Dal 27 maggio 2019 la richiesta di prima verifica periodica di un’attrezzatura di lavoro ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA, che l’Inail ha implementato per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto all’utenza.. 5. I termini temporali sono stati ridotti da sessanta a quarantacinque giorni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n. 255 del 30 ottobre 2013).. 13.

(16) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. Per ulteriori approfondimenti circa l’applicativo CIVA si rimanda alla circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 nella sezione documentazione. La prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità della configurazione dell’attrezzatura a quella/e previste/e dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. La prima verifica prevede anche la redazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura. La compilazione di detta scheda, la verifica dell’attrezzatura e la redazione del verbale di prima verifica periodica saranno descritti nel prosieguo del documento.. 14.

(17) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. 4. Campo d’applicazione. Il presente documento tratta nello specifico le macchine movimento terra: si tratta di macchine semoventi o trainate, su ruote, cingoli o stabilizzatori, con accessori o attrezzature, o entrambi, primariamente progettate per l’esecuzione di attività di scavo, carico, trasporto terra o materiali ad essa assimilati (roccia, sabbia, ghiaia, ecc.), compattazione o livellamento del terreno [ISO 6165]. Alla famiglia delle macchine movimento terra, che oggi in base all’attuale stato dell’arte risulta possano acquisire la funzione di sollevamento cose, appartengono escavatori, caricatori e terne. Escavatori Escavatori: macchine semoventi a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provviste di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360 ° e che supporta un braccio escavatore, e progettate principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma [EN 474-5];. Figura 2: Escavatore a cingoli. Figura 3: Escavatore a ruote. 15.

(18) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. Si distinguono: escavatore compatto: ovvero escavatore con massa operativa ≤ 6 000 kg; progettato per fornire prestazioni eccellenti negli spazi angusti e nelle condizioni più impegnative, come il caso dei lavori di scavo a ridosso di muri o ostacoli, resi possibili dalla rotazione completamente in sagoma della torretta. La scelta della versione su cingoli o su ruote dipende dalla velocità di spostamento necessaria, superiore ovviamente nella versione su ruote, che offre anche la possibilità di circolazione stradale, previa omologazione da parte del Ministero dei trasporti..  Figura 4: Escavatore compatto a cingoli.  Figura 5: Escavatore compatto a ruote. Escavatore ad appoggi articolati (comunemente detto ragno): ovvero escavatore provvisto di tre o più appoggi di sostegno, articolati e/o telescopici e dotati di ruote. Permette un posizionamento ottimale in situazioni di terreno molto inclinato, oppure in situazioni dove il normale escavatore non riesce ad operare, esempio all’interno di canali. Può essere attrezzato con martelli demolitori, pinze selezionatrici, pinze per tronchi, processori forestali, perforatrici, trinciatrici idrauliche per la manutenzione del verde, in base alla specifica necessità.. Figura 6: Escavatore ad appoggi articolati. 16.

(19) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. Caricatori Caricatori (comunemente detti pale): macchine semoventi a ruote o a cingoli, provviste di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettate principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina. [EN 474-3];. Figura 7: Caricatore su ruote. Figura 8: Caricatore su cingoli. Si distinguono: caricatore compatto: ovvero caricatore con massa operativa minore o uguale a 4 500 kg (vedere ISO 6016:1982), progettato per operare in spazi ristretti e, di conseguenza, con esigenze di maggiore manovrabilità. La scelta della versione su cingoli o su ruote dipende dalla velocità di spostamento necessaria, superiore ovviamente nella versione su ruote, che offre anche la possibilità di circolazione stradale, previa omologazione da parte del Ministero dei trasporti. Figura 9: Caricatore compatto a ruote 17.

(20) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. skid steer loader: ovvero caricatore ad assali non sterzanti che effettua l’operazione di sterzatura con una variazione di velocità e/o di inversione del senso di rotazione delle ruote motrici sui lati opposti della macchina. Terne Terne: macchine semoventi a ruote o a cingoli costituite da una struttura di base Figura 10: Skid steer loader progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore. Quando sono utilizzate come retroescavatori, le macchine sono fisse e normalmente scavano al di sotto del livello del suolo con un movimento della benna verso se stessa con un ciclo di lavoro del retroescavatore che comprende uno scavo, un sollevamento, una rotazione e uno scarico del materiale. Quando sono utilizzate come caricatore, normalmente con la benna, le macchine effettuano il carico con un movimento in avanti secondo un ciclo di lavoro del caricatore che comprende un riempimento, un sollevamento, un trasporto e uno scarico del materiale.. Figura 11: Terna su cingoli. 4.1. Figura 12: Terna su ruote. Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo. Escavatori La norma specifica per questa tipologia di macchine è la EN 474-5 - “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici”; tale norma specifica i requisiti supplementari e/o le eccezioni rispetto alla norma EN 474-1, che definisce, invece, i requisiti generali per tutte le macchine movimento terra. La tabella sotto riportata riassume le diverse versioni della norma, a partire dalla prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 1996, e riporta le successive versioni con le rispettive date di pubblicazione in GUUE e la data di fine validità. 18.

(21) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. Come evidente dalla tabella sotto alcune versioni della suddetta norma non sono mai state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il che significa che la loro applicazione da parte dei fabbricanti non conferiva presunzione di conformità alla direttiva macchine.. Norma EN. Data pubblicazione in GUUE. EN 474-5:1996. 15/10/1996. EN 474-5:1996/AC:1997. marzo 1997. Recepimento UNI. Cessazione validità. UNI EN 474-5:1997. 28/12/2009 (*). 31/07/2014. EN 474-5:2006. mai pubblicata. EN 474-5:2006+A1:2009. mai pubblicata. EN 474-5:2006+A2:2012. 23/03/2012. UNI EN 474-5:2012. EN 474-5:2006+A3:2013. 28/11/2013. UNI EN 474-5:2013. (*) Data di entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE, in corrispondenza della quale tutte le norme precedentemente armonizzate sono decadute automaticamente.. Si precisa che l’adozione di una norma armonizzata, seppure dia presunzione di conformità alla direttiva di prodotto specifica, è a carattere volontario e fornisce un’indicazione dello stato dell’arte, determinando il livello minimo di sicurezza per un determinato prodotto in un preciso momento: il fabbricante della macchina che sceglie di adottare soluzioni tecniche diverse, anche se desunte da altre specifiche tecniche, deve poter dimostrare che la sua soluzione è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute pertinenti e fornisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che si otterrebbe con l’applicazione delle indicazioni della norma armonizzata specifica. La panoramica sotto riportata, pertanto, vuole semplicemente riprodurre il procedere dello stato dell’arte, per quanto attiene gli elementi caratterizzanti l’attrezzatura e i principali dispositivi di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l’adozione di accessori\attrezzature per il sollevamento di carichi sospesi e non intende individuare le misure che i fabbricanti avrebbero dovuto o devono adottare per soddisfare i pertinenti requisiti della direttiva macchine. L’analisi riguarda esclusivamente le versioni della norma che sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Si riportano di seguito alcuni estratti della citata norma, precisando che la formattazione in grassetto evidenzia il testo che nelle diverse edizioni ha subito modifiche. Non essendo ancora disponibile la traduzione di alcune delle versioni della EN 474-5, il testo sotto riportato rappresenta una traduzione non ufficiale della versione inglese della norma.. 19.

(22) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. PROTEZIONE DELL'OPERATORE EN 474-5:1996/AC:1997 § 4.1.3. Gli escavatori devono essere progettati in modo tale da accogliere una struttura di protezione dell'operatore. Tale struttura deve essere proposta dal costruttore e scelta dall'utilizzatore in funzione dei rischi connessi alle condizioni di utilizzazione. Devono essere prese in esame le seguenti strutture protettive:. 20. EN 474-5:2006+A2:2012. EN 474-5:2006+A3:2013. § 5.3.2.1 Il punto 5.3.4 della EN 4741:2006+A1:2009 è sostituito dal seguente: Gli escavatori devono essere progettati in modo tale da poter essere equipaggiati con una struttura di protezione dell'operatore. Il fabbricante, secondo l'uso previsto della macchina deve proporre una protezione. La struttura di protezione deve essere conforme alla ISO 10262:1998. Gli escavatori compatti con una massa operativa (cfr. con ISO 6016:2008) inferiore o uguale a 1500 kg sono esclusi dal requisito relativo alla struttura di protezione in accordo alla ISO 10262:1998.. § 5.3.2.1 Il punto 5.3.4 della EN 4741:2006+A3:2013 è sostituito dal seguente: Gli escavatori devono essere progettati in modo tale da poter essere equipaggiati con una struttura di protezione dell'operatore. Il fabbricante, secondo l'uso previsto della macchina deve proporre una protezione. La struttura di protezione deve essere conforme alla ISO 10262:1998. Gli escavatori compatti con una massa operativa (cfr. con ISO 6016:2008) inferiore o uguale a 1500 kg sono esclusi dal requisito relativo alla struttura di protezione in accordo alla ISO 10262:1998.. § 5.3.2.1 Operator’s protective guard EN 474-1:2006+A1:2009, 5.3.4 is replaced by the following: Excavators shall be designed so that an operator's protective guard can be fitted. The manufacturer according to the intended use of the machine shall offer a protective guard. The protective guard shall be in accordance with ISO 10262:1998. Compact excavators with an operating mass (see ISO 6016:2008) less than or equal to 1 500 kg are excluded from the requirements for a protective guard according to ISO 10262:1998.. § 5.3.2.1 Operator’s protective guard EN 474-1:2006+A3:2013, 5.3.4 is replaced by the following: Excavators shall be designed so that an operator's protective guard can be fitted. The manufacturer according to the intended use of the machine shall offer a protective guard. The protective guard shall be in accordance with ISO 10262:1998. Compact excavators with an opera\ting mass (see ISO 6016:2008) less than or equal to 1 500 kg are excluded from the requirements for a protective guard according to ISO 10262:1998..

(23) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. PROTEZIONE DELL'OPERATORE EN 474-5:1996/AC:1997. EN 474-5:2006+A2:2012. EN 474-5:2006+A3:2013. § 4.1.3.1 Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) Gli escavatori devono essere progettati in modo tale che il posto dell'operatore possa accogliere una struttura FOPS conforme alla ISO 3449:1992. Sono definiti due livelli di accettazione: - livello I per escavatori con massa operativa ≤ 6 000 kg - livello II per escavatori con massa operativa > 6 000 kg.. § 5.8.3.3 Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) Gli escavatori ad appoggi articolati devono essere dotati di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) secondo EN ISO 3449: 2008, livello II, (vedi anche 5.3.4 della EN 474-1: 2006 + A1: 2009).. § 5.8.3.3 Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) Gli escavatori ad appoggi articolati devono essere dotati di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) secondo EN ISO 3449: 2008, livello II, (vedi anche 5.3.4 della EN 474-1: 2006 + A3: 2013).. § 5.8.3.3 Falling-object protective structure (FOPS) Walking excavators shall be fitted with a falling object protective structure (FOPS) according EN ISO 3449:2008, level II, (see also 5.3.4 of EN 474-1:2006+A1:2009).. § 5.8.3.3 Falling-object protective structure (FOPS) Walking excavators shall be fitted with a falling object protective structure (FOPS) according EN ISO 3449:2008, level II, (see also 5.3.4 of EN 474-1:2006+A3:2013).. 21.

(24) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. PROTEZIONE DELL'OPERATORE EN 474-5:1996/AC:1997. EN 474-5:2006+A2:2012. EN 474-5:2006+A3:2013. § 4.1.3.3 Struttura di protezione in caso di rovesciamento laterale (TOPS). § 5.3.2.2 Il punto 5.3.3 della EN 474-1:2006+A1:2009 non si applica agli escavatori idraulici, eccetto gli escavatori ad appoggi articolati, vedi 5.8.3.. § 5.3.2.2.1 Il punto 5.3.3 della EN 474-1:2006+A3:2013 non si applica agli escavatori idraulici, eccetto gli escavatori ad appoggi articolati, vedi 5.8.3.. Gli escavatori compatti con cabina devono essere provvisti di una struttura di protezione in caso di rovesciamento laterale conforme alla ISO/DIS 12117:1994. […]. Escavatori compatti aventi una massa operativa maggiore di 1000 kg devono essere equipaggiati con una struttura di protezione dal ribaltamento (TOPS) in accordo alla EN 13531:2001.. § 5.3.2.2.2 Escavatori compatti aventi una massa operativa maggiore di 1000 kg devono essere equipaggiati con una struttura di protezione dal ribaltamento (TOPS) in accordo alla EN 13531:2001+A1:2008.. § 5.3.2.2 Roll over and tip over protective structures (ROPS and TOPS) EN474-1:2006+A1:2009, 5.3.3 does not apply for hydraulic excavator except for walking excavators, see 5.8.3: compact excavators having an operating mass greater than 1 000 kg shall be fitted with a tip over protective structure (TOPS) according to EN 13531:2001.. § 5.3.2.2.1 Tip Over Protective Structures (TOPS) and Roll Over Protective Structures (ROPS) EN474-1:2006+A3:2013, 5.3.3 does not apply for hydraulic excavator except for walking excavators, see 5.8.3:. 22. § 5.3.2.2.2 TOPS for compact excavators compact excavators having an operating mass greater than 1 000 kg shall be fitted with a TOPS according to EN 13531:2001+A1:2008..

(25) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. ATTACCO RAPIDO6 EN 474-5:1996/AC:1997 § 4.1.9.1 Bloccaggio Il sistema di bloccaggio dell'attacco rapido deve soddisfare i seguenti requisiti: - deve mantenere l'accessorio in posizione bloccata in qualsiasi condizione di utilizzazione mediante un sistema ad accoppiamento positivo; - deve essere possibile verificare dal posto dell'operatore o da dove viene azionato il comando di bloccaggio che l'attacco rapido e l'accessorio siano in posizione bloccata; - il comando di bloccaggio e sbloccaggio del sistema di attacco rapido deve essere protetto contro qualsiasi sganciamento improvviso; - in nessun caso deve verificarsi uno sblocco accidentale dell'accessorio a seguito di cattivi funzionamenti o della diminuzione delle forze di bloccaggio.. UTILIZZAZIONE PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI EN 474-5:1996/AC:1997. EN 474-5:2006+A2:2012. EN 474-5:2006+A3:2013. § 4.1.7.3 La capacità degli escavatori utilizzati per la movimentazione di carichi deve essere determinata come segue:. § 5.6.4.2 La capacità degli escavatori utilizzati per la movimentazione di carichi deve essere determinata in accordo alla ISO 10567:2007, 3.13.. § 5.6.4.2 La capacità degli escavatori utilizzati per la movimentazione di carichi deve essere determinata in accordo alla ISO 10567:2007, 3.13.. § 5.6.4.2 Rated lift capacity in object handling The rated lift capacity in object handling shall be determined according to ISO 10567:2007, 3.13.. § 5.6.4.2 Rated lift capacity in object handling The rated lift capacity in object handling shall be determined according to ISO 10567:2007, 3.13.. § 4.1.7.3.1 La capacità nominale per la movimentazione di carichi dell'escavatore è definita dalla sua capacità nominale di sollevamento conformemente al punto 3.11 della ISO 10567:1992.. 6. Tale dispositivo può essere fornito dal fabbricante della macchina ovvero immesso sul mercato come attrezzatura intercambiabile. In quest’ultimo caso dovrà essere accompagnato da propria dichiarazione CE di conformità istruzioni, nelle quali dovranno essere fornite le indicazioni per garantire assemblaggio sicuro con la macchina base.. 23.

(26) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. PROSPETTO DELLE CAPACITÀ NOMINALI DI MOVIMENTAZIONE DI CARICHI EN 474-5:1996/AC:1997. EN 474-5:2006+A2:2012. EN 474-5:2006+A3:2013. § 4.1.7.3.2 Deve essere fornito un prospetto nel quale vengono riportate le capacità nominali di movimentazione di carichi stabilite dal costruttore. L'appendice B fornisce un esempio del suddetto prospetto. Il prospetto deve essere disponibile presso il posto dell'operatore.. § 5.6.4.3 Deve essere fornito un prospetto nel quale vengono riportate le capacità nominali di movimentazione di carichi stabilite dal costruttore. L’appendice B fornisce un esempio di tale prospetto. Il (I) prospetto (i) deve (devono) essere disponibile(i) presso il posto dell‘operatore per ciascuna delle configurazioni specificate nelle istruzioni per la movimentazione dei carichi.. § 5.6.4.3 Deve essere fornito un prospetto nel quale vengono riportate le capacità nominali di movimentazione di carichi stabilite dal costruttore. L’appendice B fornisce un esempio di tale prospetto. Il (I) prospetto (i) deve (devono) essere disponibile(i) presso il posto dell‘operatore per ciascuna delle configurazioni specificate nelle istruzioni per la movimentazione dei carichi.. § 5.6.4.3 Rated lift capacity table in object handling A table of the rated lift capacity in object handling, established by the manufacturer, shall be provided. Annex B gives an example for such a table. The table(s) shall be available at the operator's station for each object-handling configuration specified in the operation manual.. § 5.6.4.3 Rated lift capacity table in object handling A table of the rated lift capacity in object handling, established by the manufacturer, shall be provided. Annex B gives an example for such a table. The table(s) shall be available at the operator's station for each object-handling configuration specified in the operation manual.. 24.

(27) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. APPENDICE B - PROSPETTI DELLE CAPACITÀ NOMINALI DI MOVIMENTAZIONE DI CARICHI EN 474-5:1996/AC:1997 EN 474-5:2006+A2:2012 EN 474-5:2006+A3:2013. prospetto delle capacità nominali di movimentazione di carichi per escavatori a cingoli. 25.

(28) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE.  prospetto delle capacità nominali di movimentazione di carichi per escavatori a ruote. 1. 2. 3. 4. 5. 6.. Identificazione del prospetto; Identificazione del costruttore e del tipo di escavatore; Identificazione del braccio di sollevamento (lunghezza, in m); Identificazione del braccio di penetrazione (lunghezza, in m); Identificazione del contrappeso (massa, in kg) Pressioni idrauliche (in kPa), come definite nella ISO 10567:1992: - Pressione nominale di esercizio; - Pressione dell'impianto di sollevamento del carico; 7. e 8 Condizioni di lavoro con indicazione delle modalità di determinazione del prospetto (con il cilindro della benna montato, senza il cilindro della benna o con rotazione completa della struttura superiore). 26.

(29) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. DISPOSITIVO DI AGGANCIAMENTO DEL CARICO EN 474-5:1996/AC:1997 § 4.1.7.4 Il dispositivo di agganciamento del carico può essere fisso o smontabile. Tale dispositivo può essere collocato su una benna, su un braccio, o su qualsiasi altra parte della macchina, o ancora costituire un elemento a sé stante. Esso deve inoltre: - essere installato e progettato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di essere danneggiato durante le normali operazioni di movimento terra; - essere progettato in modo tale da impedire lo sganciamento accidentale; - poter resistere a un carico pari a due volte la capacità nominale di sollevamento. Il carico di prova deve essere applicato nella posizione più svantaggiosa dell'intero sistema di agganciamento. Non è consentita alcuna deformazione permanente del sistema di agganciamento.. DISPOSITIVO DI SICUREZZA DEL CARICO EN 474-5:1996/AC:1997. EN 474-5:2006+A2:2012. EN 474-5:2006+A3:2013. § 4.1.7.5 Gli escavatori destinati ad essere utilizzati nelle operazioni di movimentazione di carichi e aventi una capacità nominale massima di sollevamento > 1 000 kg, come definita dalla ISO 10567:1992, o un momento di ribaltamento > 40 000 Nm, devono essere provvisti di:. § 5.6.4.4 Gli escavatori utilizzati nelle operazioni di movimentazione di carichi e con una massima capacità di sollevamento in accordo al punto 3.5 EN 474-1: 2006+ A1: 2009 maggiore o uguale a 1 000 kg alla minima altezza di sollevamento, come definito al punto 3.5 della ISO 10567:2007, o un momento di rovesciamento maggiore o uguale a 40 000 Nm, devono essere provvisti di:. § 5.6.4.4 Gli escavatori utilizzati nelle operazioni di movimentazione di carichi e con una massima capacità di sollevamento in accordo al punto 3.5 EN 474-1: 2006+A3: 2013 maggiore o uguale a 1 000 kg alla minima altezza di sollevamento, come definito al punto 3.5 della ISO 10567:2007, o un momento di rovesciamento maggiore o uguale a 40 000 Nm, devono essere provvisti di:. - un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la capacità limite di movimentazione di carichi o il momento limite corrispondente e che continui a funzionare per tutto il periodo in cui il carico o il momento superino tale limite. Il carico nominale è. a) avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la capacità limite di movimentazione di carichi o il momento limite corrispondente e che continui a funzionare per tutto il periodo in cui il carico o il momento superino tale limite. Il carico nominale è defini-. a) avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la capacità limite di movimentazione di carichi o il momento limite corrispondente e che continui a funzionare per tutto il periodo in cui il carico o il momento superino tale limite. Il carico nominale è defini-. 27.

(30) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. DISPOSITIVO DI SICUREZZA DEL CARICO 474-5:1996/AC:1997. EN 474-5:2006+A2:2012. EN 474-5:2006+A3:2013. definito nei prospetti delle capacità nominali di movimentazione di carichi (vedere prospetti B.1 e B.2). Tale dispositivo può essere disattivato mentre l'escavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di movimentazione di carichi. Il modo "attivato" deve essere chiaramente indicato. Il comando di disattivazione deve trovarsi nella zona di conforto definita nella ISO 6682:1986;. to al punto 5.6.4.2. Tale dispositivo può essere disattivato mentre l'escavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di movimentazione di carichi. Il modo "attivato" deve essere chiaramente indicato. Il comando di disattivazione deve trovarsi nella zona di conforto dell’operatore definita nella ISO 6682:2008. Un segnale di avvertimento deve essere collocato vicino la postazione dell’operatore ad indicare la necessità di attivazione durante la movimentazione dei carichi.. to al punto 5.6.4.2. Tale dispositivo può essere disattivato mentre l'escavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di movimentazione di carichi. Il modo "attivato" deve essere chiaramente indicato. Il comando di disattivazione deve trovarsi nella zona di conforto dell’operatore definita nella ISO 6682:2008. Un segnale di avvertimento deve essere collocato vicino la postazione dell’operatore ad indicare la necessità di attivazione durante la movimentazione dei carichi.. - un dispositivo di controllo dell'abbassamento del braccio di sollevamento, montato sul cilindro dello stesso, che soddisfi i requisiti specificati dalla ISO 8643:1988.. b) un dispositivo di controllo dell’abbassamento su ciascun braccio di sollevamento e cilindro del braccio. Per i cilindri dei bracci, il dispositivo deve essereinstallato all'estremità che è sotto pressione. I dispositivi di controllo di abbassamento per i cilindri del braccio e del braccio devono essere sottoposti a prova conformemente alla norma ISO 8643: 1997.. b) un dispositivo di controllo dell’abbassamento su ciascun braccio di sollevamento e cilindro del braccio. Per i cilindri dei bracci, il dispositivo deve essereinstallato all'estremità che è sotto pressione. I dispositivi di controllo di abbassamento per i cilindri del braccio e del braccio devono essere sottoposti a prova conformemente alla norma ISO 8643: 1997.. § 5.6.4.4 Load safety devices Excavators used in object handling operations and with a maximum rated lift capacity according to. § 5.6.4.4 Load safety devices Excavators used in object handling operations and with a maximum rated lift capacity according to. 28.

(31) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. DISPOSITIVO DI SICUREZZA DEL CARICO 474-5:1996/AC:1997. EN 474-5:2006+A2:2012. EN 474-5:2006+A3:2013. EN 474-1:2006+A1:2009, 3.5 greater than or equal to 1 000 kg, at a minimum lift point radius, as defined in 3.5 of ISO 10567:2007, or an overturning moment greater than or equal to 40 000 Nm, shall be equipped with:. EN 474-1:2006+A3:2013, 3.5 greater than or equal to 1 000 kg, at a minimum lift point radius, as defined in 3.5 of ISO 10567:2007, or an overturning moment greater than or equal to 40 000 Nm, shall be equipped with:. a) an acoustic or visual warning device which indicates to the operator when the rated lift capacity or corresponding load moment is reached and continues as long as the load or load moment is exceeded. The rated lift capacity is defined in 5.6.4.2. This device may be deactivated while the excavator equipment is performing operations other than object handling. The activation shall be clearly indicated. The control of the deactivation shall be within the operator's zone of comfort according to EN ISO 6682:2008. A warning sign shall be placed close to the control device indicating the need for activation during object handling.. b) an acoustic or visual warning device which indicates to the operator when the rated lift capacity or corresponding load moment is reached and continues as long as the load or load moment is exceeded. The rated lift capacity is defined in 5.6.4.2. This device may be deactivated while the excavator equipment is performing operations other than object handling. The activation shall be clearly indicated. The control of the deactivation shall be within the operator's zone of comfort according to EN ISO 6682:2008. A warning sign shall be placed close to the control device indicating the need for activation during object handling.. b) a lowering control device on each raising boom and arm cylinder. For arm cylinders the device(s) shall be installed at the end which is pressurised to raise the arm. b) a lowering control device on each raising boom and arm cylinder. For arm cylinders the device(s) shall be installed at the end which is pressurised to raise the arm. 29.

(32) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. DISPOSITIVO DI SICUREZZA DEL CARICO 474-5:1996/AC:1997. EN 474-5:2006+A2:2012. EN 474-5:2006+A3:2013. away from the base machine. Lowering control devices for boom and arm cylinder(s) shall be tested in accordance with ISO 8643:1997.. away from the base machine. Lowering control devices for boom and arm cylinder(s) shall be tested in accordance with ISO 8643:1997.. NOTE The scope of ISO 8643:1997 (currently under revision) does not cover the testing of arm cylinder devices. However, arm cylinder devices should be tested by the same procedure as those described for boom lowering control devices.. NOTE The scope of ISO 8643:1997 (currently under revision) does not cover the testing of arm cylinder devices. However, arm cylinder devices should be tested by the same procedure as those described for boom lowering control devices.. Caricatori La norma specifica per questa tipologia di macchine è la EN 474-3 - “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 3: Requisiti per caricatori”; tale norma specifica i requisiti supplementari e/o le eccezioni rispetto alla norma EN 474-1 che definisce i requisiti generali per tutte le macchine movimento terra. La tabella sotto riportata riassume le diverse versioni della norma, a partire dalla prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 1996, e riporta le successive versioni con le rispettive date di pubblicazione in GUUE e la data di fine validità. Data pubblicazione in GUUE. Recepimento UNI. Cessazione validità. EN 474-3:1996. 15/10/1996. UNI EN 474-3:1997. 30/11/2008. EN 474-3:2006. 8/05/2007. UNI EN 474-3:2007. 29/12/2009. EN 474-3:2006+A1:2009. 8/09/2009. UNI EN 474-3:2009. In vigore. Norma EN. Si precisa che l’adozione di una norma armonizzata, seppure dia presunzione di conformità alla direttiva di prodotto specifica, è a carattere volontario e fornisce un’indicazione dello stato dell’arte, determinando il livello minimo di sicurezza per un determinato prodotto in un preciso momento: il fabbricante della macchina che sceglie di adottare soluzioni tecniche diverse, anche se desunte da altre spe-. 30.

(33) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. cifiche tecniche, deve poter dimostrare che la sua soluzione è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute pertinenti e fornisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che si otterrebbe con l’applicazione delle indicazioni della norma armonizzata specifica. La panoramica sotto riportata, pertanto, vuole semplicemente riprodurre il procedere dello stato dell’arte, per quanto attiene gli elementi caratterizzanti l’attrezzatura e i principali dispositivi di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l’adozione di accessori\attrezzature per il sollevamento di carichi sospesi e non intende individuare le misure che i fabbricanti avrebbero dovuto o devono adottare per soddisfare i pertinenti requisiti della direttiva macchine. Non essendo ancora disponibile la traduzione di alcune delle versioni della EN 474-3, il testo sotto riportato rappresenta una traduzione non ufficiale della versione inglese della norma. Negli estratti della norma la formattazione in grassetto evidenzia il testo che nelle diverse edizioni ha subito modifiche. PROTEZIONE DELL’OPERATORE EN 474-3:1996. EN 474-3:2006. EN 474-3:2006+A1:2009. § 4.3.2 I caricatori provvisti di un accessorio diverso da una benna devono essere muniti di una struttura ROPS (vedere il punto 4.2.3 della EN 474-1:1991) dimensionata in funzione della massa massima operativa (vedere ISO 6016:1982) specificata dal costruttore. Per i caricatori utilizzati come macchine derivate (per esempio per la movimentazione di tronchi), la massa totale della macchina può superare la massa massima operativa in funzione della quale la struttura ROPS è stata dimensionata.. § 5.5.1 Il punto 5.3.3. della EN 474-1:2006 si applica con le seguenti disposizioni aggiuntive per caricatori compatti. La porzione di volume limite di deformazione (DLV) sopra la linea LA (SIP) secondo EN ISO 3164: 1999 è consentito che devii fino a 15° lateralmente come illustrato nella figura 1, quando il requisito minimo di energia è soddisfatto. La porzione al di sotto della linea di LA (SIP) di DLV può essere ignorata.. § 5.5.1 Il punto 5.3.3. della EN 474-1:2006+A1:2009 si applica con le seguenti disposizioni aggiuntive per caricatori compatti. La porzione di volume limite di deformazione (DLV) sopra la linea LA (SIP) secondo EN ISO 3164: 2008 è consentito che devii fino a 15° lateralmente come illustrato nella figura 1, quando il requisito minimo di energia è soddisfatto. La porzione al di sotto della linea di LA (SIP) di DLV può essere ignorata.. § 4.3.3 Per i caricatori compatti si applicano le disposizioni seguenti:. § 5.5.2 Il punto 5.3.4 della EN 474-1:2006 si applica con le seguenti disposizioni aggiuntive per caricatori compatti:. - i caricatori compatti con una massa operativa. - i caricatori compatti con una massa operativa. § 5.5.2 Il punto 5.3.4 della EN 474-1:2006+A1:2009 si applica con le seguenti disposizioni aggiuntive per caricatori compatti: - i caricatori compatti con una massa operativa. 31.

(34) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. PROTEZIONE DELL’OPERATORE EN 474-3:1996 ≤700 kg (vedere ISO 6016:1982) devono essere progettati e costruiti in modo tale da accogliere una struttura FOPS conforme ai requisiti di prestazione specificati dalla ISO 3449:1992 livello 1;. EN 474-3:2006. EN 474-3:2006+A1:2009. ≤700 kg in accordo alla ISO 6016:1998 devono essere progettati e costruiti in modo tale da accogliere una struttura FOPS. Se una struttura FOPS è adottata, questa deve essere conforme ai requisiti di prestazione specificati dalla ISO 3449:2005 livello 1.. ≤700 kg in accordo alla ISO 6016:2008 devono essere muniti di una struttura FOPS, quando sono destinati ad applicazioni in cui esiste un rischio di caduta oggetti. Se una struttura FOPS è adottata, questa deve essere conforme ai requisiti di prestazione specificati dalla ISO 3449:2008 livello 1.. § 5.5.1 Roll-over protective structures (ROPS) EN 474-1:2006, 5.3.3, applies with the following addition for compact loaders: The portion of deflectionlimiting volume (DLV) above the LA (SIP) line according to EN ISO 3164:1999 is allowed to deviate (lean) up to 15° laterally as shown in Figure 1, when the minimum energy requirement is met. Portion below the LA (SIP) line of DLV can be disregarded.. § 5.5.1 Roll-over protective structures (ROPS) EN 474-1:2006+A1:2009, 5.3.3, applies with the following addition for compact loaders: The portion of deflectionlimiting volume (DLV) above the LA (SIP) line according to EN ISO 3164:2008 is allowed to deviate (lean) up to 15° laterally as shown in Figure 1, when the minimum energy requirement is met. Portion below the LA (SIP) line of DLV can be disregarded.. 5.5.2 Falling object protective structures (FOPS). 5.5.2 Falling object protective structures (FOPS). - i caricatori compatti con una massa operativa > 700 kg (vedere ISO 6016:1982) devono essere progettati e costruiti in modo tale da accogliere una struttura FOPS conforme ai requisiti di prestazione specificati dalla ISO 3449:1992 livello 1 o livello 2.. 32.

(35) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. PROTEZIONE DELL’OPERATORE EN 474-3:1996. EN 474-3:2006. EN 474-3:2006+A1:2009. EN 474-1:2006, 5.3.4 applies with the following addition for compact loaders: Machines with an operating mass less than or equal to 700 kg according to ISO 6016:1998 shall be designed and built so that a FOPS can be fitted. If a FOPS is fitted, it shall meet the performance requirements of EN ISO 3449:2005, level 1.. EN 474-1:2006+A1:2009, 5.3.4 applies with the following addition for compact loaders: Machines with an operating mass less than or equal to 700 kg according to ISO 6016:2008 shall be fitted with a falling-object protective structure (FOPS), when they are intended for applications where there is a risk of falling objects. If FOPS is fitted, it shall meet the performance requirements of EN ISO 3449:2008 Level1.. PARAFANGHI EN 474-3:1996. EN 474-3:2006. EN 474-3:2006+A1:2009. § 4.3.4 I caricatori privi di cabina, eccezion fatta per i caricatori ad accesso frontale, devono essere provvisti di parafanghi conformi alla ISO 3457:1986. I caricatori progettati per una velocità massima (vedere ISO 6014:1986) > 30 km/h devono essere provvisti di parafanghi per proteggere il posto dell'operatore da detriti espulsi dai pneumatici qualora tale rischio esista.. § 5.5.3 il punto 5.14.7 della EN 474-1:2006 non si applica ai caricatori compatti con accesso frontale.. § 5.5.3 il punto 5.14.7 della EN 474-1:2006+A1:2009 non si applica ai caricatori compatti con accesso frontale.. EN 474-1:2006 § 5.14.7 Macchine movimento terra con una velocità di progetto in accordo alla norma ISO 6014:1986 superiore a 25 km/h devono essere dotate di parafanghi secondo la norma EN ISO 3457:2003 che proteggono la postazione dell'operatore da detriti espulsi dai pneumatici o dai cingoli se esiste tale rischio.. EN 474-1:2006+A1:2009 § 5.14.7 Macchine movimento terra con una velocità di progetto in accordo alla norma ISO 6014:1986 superiore a 25 km/h devono essere dotate di parafanghi secondo la norma EN ISO 3457:2008 che proteggono la postazione dell'operatore da detriti espulsi dai pneumatici o dai cingoli se esiste tale rischio.. § 5.5.3 Fenders EN 474-1:2006, 5.14.7 does not apply to compact loaders with front access.. § 5.5.3 Fenders EN 474-1:2006+A1:2009, 5.14.7 does not apply to compact loaders with front access.. 33.

(36) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. PARAFANGHI EN 474-3:1996. EN 474-3:2006. EN 474-3:2006+A1:2009. § 5.14.7 Fenders Earth-moving machinery with a design speed according to ISO 6014:1986 greater than 25 km/h shall be equipped with fenders according to EN ISO 3457:2003 that protect the operator's station from debris ejected by the tyres or tracks if the risk exists. Earth moving machines without cab shall have fenders that comply with EN ISO 3457:2003.. § 5.14.7 Fenders Earth-moving machinery with a design speed according to ISO 6014:1986 greater than 25 km/h shall be equipped with fenders according to EN ISO 3457:2003 that protect the operator's station from debris ejected by the tyres or tracks if the risk exists. Earth moving machines without cab shall have fenders that comply with EN ISO 3457:2003.. PROTEZIONI PER CARICATORI COMPATTI EN 474-3:1996. EN 474-3:2006. EN 474-3:2006+A1:2009. § 4.3.6 I caricatori compatti devono essere provvisti di protezioni laterali che impediscano all'operatore, seduto sul posto di guida, di raggiungere parti situate fra i bracci laterali e le parti fisse della macchina nelle quali possa rimanere intrappolato. Nel caso in cui venga utilizzata una griglia protettiva, l'apertura delle maglie non deve essere superiore a 40 mm X 80 mm o a un'area equivalente.. § 5.5.5 I caricatori compatti devono essere provvisti di protezioni laterali che impediscano all'operatore, seduto sul posto di guida, di raggiungere parti situate fra i bracci laterali e le parti fisse della macchina nelle quali possa rimanere intrappolato. Aperture nei ripari devono essere conformi alla norma EN ISO 3457:2003. Per gli arti inferiori i ripari sono previsti all'interno della zona di portata secondo la norma EN ISO 6682:1995 con un'altezza minima di 200 mm dal piano del pavimento.. § 5.5.5 I caricatori compatti devono essere provvisti di protezioni laterali che impediscano all'operatore, seduto sul posto di guida, di raggiungere parti situate fra i bracci laterali e le parti fisse della macchina nelle quali possa rimanere intrappolato. Aperture nei ripari devono essere conformi alla norma EN ISO 3457:2008. Per gli arti inferiori, i ripari sono previsti all'interno della zona di portata secondo la norma EN ISO 6682:2008 con un'altezza minima di 200 mm dal piano del pavimento.. 34.

(37) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. PROTEZIONI PER CARICATORI COMPATTI EN 474-3:1996. EN 474-3:2006. EN 474-3:2006+A1:2009. § 5.5.5 Guarding for loaders Loaders shall be fitted with side protection that prevents the operator from reaching the trapping partsbetween the side arm(s) and fixed parts of the machine when the operator is seated in the operator's position. Opening in the guards shall comply with EN ISO 3457:2003. For the lower limbs, guards are required within the zone of reach according to EN ISO 6682:1995 with a minimum height of 200 mm from the floor plate.. §5.5.5 Guarding for loaders Loaders shall be fitted with side protection that prevents the operator from reaching the trapping parts between the side arm(s) and fixed parts of the machine when the operator is seated in the operator's position. Opening in the guards shall comply with EN ISO 3457:2008. For the lower limbs, guards are required within the zone of reach according to EN ISO 6682:2008 with a minimum height of 200 mm from the floor plate.. COMANDI EN 474-3:1996 § 4.6. I comandi dell'operatore devono essere conformi alla ISO/DIS 10968:1993. Il dispositivo di arresto del motore deve trovarsi all'interno della zona di accessibilità (vedere ISO 6682:1986). § 4.6.1 Comando a distanza Il punto 4.4.2.6 della EN 474-1:1994 si applica con le seguenti disposizioni supplementari. § 4.6.1.1 L'azionamento dei comandi deve essere possibile soltanto da un'unità di comando a distanza portatile. L'unità di comando a distanza deve essere munita di un commutatore a chiave per l'attivazione/ disattivazione del comando a distanza. § 4.6.1.1.2 L'unità di comando a distanza deve essere munita di un arresto di emergenza che soddisfi i requisiti del punto 10.7 della EN 60204-1:1992. § 4.6.1.1.3 Le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue attrezzature devono essere chiaramente indicate sull'unità di comando, la quale deve essere altresì protetta contro azionamenti involontari, per esempio con pulsanti incassa-. 35.

(38) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. COMANDI EN 474-3:1996 ti. Deve essere possibile bloccare i comandi nel modo disattivato per evitare ogni possibile azionamento involontario o non autorizzato. § 4.6.1.2 All'interno del posto di guida della macchina, deve essere installato un commutatore per la selezione del modo principale o di quello di comando a distanza. § 4.6.1.3 Un dispositivo di avvertimento visivo deve indicare a coloro che si trovano in prossimità della macchina che quest'ultima è nella modalità di comando a distanza e deve essere possibile azionare l'avvisatore acustico della macchina dall'unità di comando a distanza.. SICUREZZA DEI COMANDI PER I CARICATORI COMPATTI AD ACCESSO FRONTALE EN 474-3:1996. EN 474-3:2006. EN 474-3:2006+A1:2009. § 4.3.5 I comandi per: - il sollevamento e l'abbassamento dell'attrezzatura; - lo spostamento della macchina; - gli accessori a comando idraulico (per esempio benna multifunzione),. § 5.5.4 Il punto 5.5 della EN 474-1:2006 si applica con Ie seguenti disposizioni aggiuntive per i caricatori compatti con accesso frontale: I comandi per sollevare e abbassare il punto di collegamento del caricatore, il movimento della macchina e gli accessori a comando idraulico (ad esempio benna multiuso) devono essere protetti in modo meccanico automatico, ad esempio per mezzo di una barra di sicurezza; o automaticamente disattivati quando l'operatore lascia o raggiunge il posto di guida.. § 5.5.4 Il punto 5.5 della EN 474-1:2006+A1:2009 si applica con Ie seguenti disposizioni aggiuntive per i caricatori compatti con accesso frontale: I comandi per sollevare e abbassare il punto di collegamento del caricatore, il movimento della macchina e gli accessori a comando idraulico (ad esempio benna multiuso) devono essere protetti in modo meccanico automatico, ad esempio per mezzo di una barra di sicurezza; o automaticamente disattivati quando l'operatore lascia o raggiunge il posto di guida.. § 5.5.4 Operator’s controls and indicators EN 474-1:2006, 5.5 applies with the following additions for compact loaders with front access:. § 5.5.4 Operator’s controls and indicators EN474-1:2006+A1:2009, 5.5 applies with the following additions for compact loaders with front access:. devono essere - protetti meccanicamente, per esempio per mezzo di una barra di sicurezza; - oppure disattivati automaticamente, quando l'operatore abbandona o raggiunge il posto di guida.. 36.

(39) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. SICUREZZA DEI COMANDI PER I CARICATORI COMPATTI AD ACCESSO FRONTALE EN 474-3:1996. EN 474-3:2006. EN 474-3:2006+A1:2009. Controls for lifting and lowering the loader linkage, machine movement and hydraulically controlled attachments (e. g. multi-purpose bucket) shall be either automatically mechanically secured, e. g. by a safety bar; or automatically deactivated when the operator leaves/enters the operator's compartment.. Controls for lifting and lowering the loader linkage, machine movement and hydraulically controlled attachments (e. g. multi-purpose bucket) shall be either automatically mechanically secured, e. g. by a safety bar; or automatically deactivated when the operator leaves/enters the operator's compartment.. ATTACCO RAPIDO EN 474-4:1996 § 4.11.1 Bloccaggio Il sistema di bloccaggio dell'attacco rapido deve soddisfare i seguenti requisiti: - deve mantenere l'accessorio in posizione bloccata in qualsiasi condizione di utilizzazione mediante un sistema ad accoppiamento positivo; - deve essere possibile verificare dal posto dell'operatore o da dove viene azionato il comando di bloccaggio che l'attacco rapido e l'accessorio siano in posizione bloccata; - il comando di bloccaggio e sbloccaggio del sistema di attacco rapido deve essere protetto contro qualsiasi sganciamento improvviso; - in nessun caso deve verificarsi uno sblocco accidentale dell'accessorio a seguito di cattivi funzionamenti o della diminuzione delle forze di bloccaggio.. 37.

(40) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. UTILIZZAZIONE PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI EN 474-3:1996. EN 474-3:2006. EN 474-3:2006+A1:2009. § 4.9.1.3 La capacità di carico nominale operativa per la movimentazione di un carico sospeso deve essere determinata come segue:. § 5.6.6.1 La capacità di carico nominale operativa è basata su accessori e attrezzature utilizzati e deve essere determinata secondo i criteri definiti ai punti da 5.6.6.2 a 5.6.6.4.. § 5.6.6.1 La capacità di carico nominale operativa è basata su accessori e attrezzature utilizzati e deve essere determinata secondo i criteri definiti ai punti da 5.6.6.2 a 5.6.6.4.. § 4.9.1.3.1 Fattori di stabilità La capacità nominale per la movimentazione di carichi, che deve essere misurata sul sistema di agganciamento del carico e alla massima estensione specificata dal costruttore, non deve superare il 50% del carico di ribaltamento determinato conformemente alla ISO 8313:1989.. § 5.6.6.2 Carico nominale. § 5.6.6.2 Carico nominale. Il carico di ribaltamento è determinato in base alla norma ISO 14397-1:2002, e con il carico attaccato ai reali punti di aggancio del carico specificati dal fabbricante. Il carico nominale, come percentuale del carico di ribaltamento, è determinato in base alla norma ISO 14397-1: 2002, clausola 4.. Il carico di ribaltamento è determinato in base alla norma ISO 14397-1:2007, e con il carico attaccato ai punti reali di aggancio del carico specificati dal fabbricante. Il carico nominale, come percentuale del carico di ribaltamento, è determinato in base alla norma ISO 14397-1: 2007, la clausola 5.. § 4.9.1.3.2 Capacità idraulica Il carico deve poter essere controllato e spostato in tutte le posizioni previste dal costruttore e con tutti i circuiti idraulici principali funzionanti.. § 5.6.6.3 Capacità idraulica Il carico deve poter essere controllato e spostato in tutte le posizioni previste dal costruttore e con tutti i circuiti idraulici principali funzionanti.. § 5.6.6.3 Capacità idraulica Il carico deve poter essere controllato e spostato in tutte le posizioni previste dal costruttore e con tutti i circuiti idraulici principali funzionanti.. § 4.9.1.3.3 Carico operativo nominale La capacità di carico nominale operativa viene determinata prendendo il valore più basso tra la capacità di carico nominale come specificata in 4.9.1.3.1 e la capacità idraulica come specificata in 4.9.1.3.2.. § 5.6.6.4 Carico operativo nominale La capacità di carico nominale operativa deve essere determinata scegliendo il minore tra: - il carico nominale specificato al punto 5.6.6.2 o - la capacità idraulica di sollevamento specificata al punto 5.6.6.3. § 5.6.6.4 Carico operativo nominale La capacità di carico nominale operativa deve essere determinata scegliendo il minore tra: - il carico nominale specificato al punto 5.6.6.2 o - la capacità idraulica di sollevamento specificata al punto 5.6.6.3. 38.

(41) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. UTILIZZAZIONE PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI EN 474-3:1996. EN 474-3:2006. EN 474-3:2006+A1:2009. § 5.6.6.1 General The rated operating capacity is based on use of (a) lifting accessory(ies) and the attachment and shall be determined by criteria given in 5.6.6.2 to 5.6.6.4.. § 5.6.6.1 General The rated operating capacity is based on use of (a) lifting accessory(ies) and the attachment and shall be determined by criteria given in 5.6.6.2 to 5.6.6.4.. § 5.6.6.2 Rated load Tipping load shall be determined according to ISO 14397-1:2002, and with the load attached to the actual load hooking points as specified by the manufacturer. The rated load, as a percentage of tipping load, shall be determined according to ISO 14397-1:2002, Clause 4.. § 5.6.6.2 Rated load Tipping load shall be determined according to ISO 14397-1:2007, and with the load attached to the actual load hooking points as specified by the manufacturer. The rated load, as a percentage of tipping load, shall be determined according to ISO14397-1:2007, Clause 5.. 5.6.6.3 Hydraulic lift capacity It shall be possible to control the rated load in all positions foreseen by the manufacturer, considering all relevant hydraulic circuits involved.. 5.6.6.3 Hydraulic lift capacity It shall be possible to control the rated load in all positions foreseen by the manufacturer, considering all relevant hydraulic circuits involved.. § 5.6.6.4 Rated operating capacity The rated operating capacity shall be determined either by: - the rated load specified in 5.6.6.2 or - the hydraulic lift capacity specified in 5.6.6.3, whichever is less.. § 5.6.6.4 Rated operating capacity The rated operating capacity shall be determined either by: - the rated load specified in 5.6.6.2 or - the hydraulic lift capacity specified in 5.6.6.3, whichever is less.. 39.

(42) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. Terne La norma specifica per questa tipologia di macchine è la EN 474-4 - “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 3: Requisiti per terne”; detta norma specifica i requisiti supplementari e/o le eccezioni rispetto alla norma EN 474-1 che definisce i requisiti generali per tutte le macchine movimento terra. La tabella sotto riportata riassume le diverse versioni della norma, a partire dalla prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 1996, e riporta le successive versioni con le rispettive date di pubblicazione in GUUE e la data di fine validità. Come evidente dalla tabella sotto alcune versioni della suddetta norma non sono mai state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il che significa che la loro applicazione da parte dei fabbricanti non conferiva presunzione di conformità alla direttiva macchine. Norma EN EN 474-4:1996. Data pubblicazione in GUUE. Cessazione validità. 15/10/1996. 29/12/2009 (*). EN 474-4:2006+A1:2009. mai pubblicata. EN 474-4:2006+A2:2012. 23/03/2012. (*) Data di entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE, in corrispondenza della quale tutte le norme precedentemente armonizzate sono decadute automaticamente.. Si precisa che l’adozione di una norma armonizzata, seppure dia presunzione di conformità alla direttiva di prodotto specifica, è a carattere volontario e fornisce un’indicazione dello stato dell’arte, determinando il livello minimo di sicurezza per un determinato prodotto in un preciso momento: il fabbricante della macchina che sceglie di adottare soluzioni tecniche diverse, anche se desunte da altre specifiche tecniche, deve poter dimostrare che la sua soluzione è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute pertinenti e fornisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che si otterrebbe con l’applicazione delle indicazioni della norma armonizzata specifica. La panoramica sotto riportata, pertanto, vuole semplicemente riprodurre il procedere dello stato dell’arte, per quanto attiene gli elementi caratterizzanti l’attrezzatura e i principali dispositivi di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l’adozione di accessori\attrezzature per il sollevamento di carichi sospesi (come ad es. i dispositivi di limitazione), e non intende individuare le misure che i fabbricanti avrebbero dovuto o devono adottare per soddisfare i pertinenti requisiti della Direttiva Macchine. L’analisi riguarda esclusivamente le versioni della norma che sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Non essendo ancora disponibile la traduzione di alcune delle versioni della EN 474-4, il testo sotto riportato rappresenta una traduzione non ufficiale della versione inglese della norma. Negli estratti della norma la formattazione in grassetto evidenzia il testo che nelle diverse edizioni ha subito modifiche. 40.

(43) APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE. PROTEZIONE DELL'OPERATORE EN 474-4:1996. EN 474-4:2006+A2:2012. § 4.3.1 Struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) su macchine derivate Le terne provviste di un accessorio diverso da una benna devono essere munite di una struttura ROPS (vedere punto 4.2.3 della EN 474-1:1994) dimensionata in funzione della massa massima operativa (vedere ISO 6016:1982) specificata dal costruttore. Per le terne utilizzate come macchine derivate (per esempio con un'attrezzatura per la posa di pali), la massa totale della macchina può superare la massa massima operativa in funzione della quale la struttura ROPS è stata dimensionata.. § 5.2.1 Protezione dal ribaltamento Il punto 5.3.3. della EN 474-1:2006+A1:2009 si applica con le seguenti disposizioni aggiuntive per caricatori compatti. La porzione di volume limite di deformazione (DLV) sopra la linea LA (SIP) secondo EN ISO 3164:2008 è consentito che devii fino a 15° lateralmente come illustrato nella figura 1, quando il requisito minimo di energia è soddisfatto. La porzione al di sotto della linea di LA (SIP) di DLV può essere ignorata.. § 5.2.2 Protezione dalla caduta di oggetti Il punto 5.3.4 della EN 474-1:2006 + A1:2009 si applica con la seguente prescrizione aggiuntiva per terne: macchine con massa operativa inferiore o uguale a 700 kg secondo ISO 6016:2008 devono essere dotate di una struttura di protezione dalla caduta di oggetti (FOPS), laddove sono destinate ad applicazioni in cui vi è un rischio di caduta di oggetti. Se la struttura FOPS è montata, essa deve soddisfare i requisiti di prestazione della norma EN ISO 3449:2008, livello 1. § 5.2.1 Roll-over protective structures (ROPS) EN 474-1:2006+A1:2009, 5.3.3 applies with the following addition for compact backhoe loaders: § 5.2.2 Falling object protective structures (FOPS) EN 474-1:2006+A1:2009, 5.3.4 applies with the following additions for backhoe loaders. Machines with an operating mass less than or equal to 700 kg according to ISO 6016:2008 shall be fitted with a fallingobject protective structure (FOPS), when they are intended for applications where there is a risk of falling objects. If FOPS is fitted, it shall meet the performance requirements of EN ISO 3449:2008 Level 1.. 41.

Riferimenti

Documenti correlati

A tal proposito, come anticipato sopra, per quanto riguarda i cestelli sospesi, un ausilio per il datore di lavoro in fase di scelta del dispositivo può essere rappresen- tato

Controllo della presenza di giochi eccessivi, disallineamenti, parti usurate e/o rotte, dello stato di conservazione dei cuscinetti e delle coppie di serraggio. • Verificare i

Ruote di traslazione Controllo della presenza di giochi eccessivi, disallineamenti, Cuscinetti - Perni parti usurate, del grado di lubrificazione/ingrassaggio Tamponi respingenti

Occhielli per contenitore: occhielli di sollevamento per la parte superiore del contenitore. Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento

di lubrificazione/ingrassaggio e dello stato di conservazione dei cuscinetti Controllo della presenza di giochi eccessivi, Giunti motore/riduttore (ove presenti) disallineamenti,

Controllo della presenza di giochi eccessivi, disallineamenti, parti usurate e/o rotte, dello stato di conservazione dei cuscinetti e delle coppie di serraggio. • Verificare i

di lubrificazione/ingrassaggio e dello stato di conservazione dei cuscinetti Freni di scorrimento Controllo dell’efficienza e del grado di usura Controllo della presenza di

Referenti scientifici workshop: Luigi Monica (l.monica@inail.it) – Sara Anastasi (s.anastasi@inail.it), Inail – Dipartimento innovazione tecnologica e sicurezza degli