Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 69 del 28 dicembre 1989
Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 318 del 18 maggio - 6 giugno 1989. Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 80 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 14 giugno 1989, prima serie speciale, è stata pubblicata la sentenza n.
318 del 18 maggio - 6 giugno 1989 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 80, primo comma, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella erogatagli.
La sentenza sopracitata, che pone fine ad una questione lungamente dibattuta e controversa, afferma il principio secondo il quale la rendita unica costituita in favore del lavoratore già titolare di rendita non più soggetta a revisione per scadenza dei termini, non può essere rapportata ad una inabilità complessiva inferiore alla percentuale invalidante in base alla quale fu liquidata la prima rendita.
Pertanto, fermo restando il riferimento del giudizio medico-legale all'obiettività in effetti riscontrata al momento che interessa, con conseguente valutazione globale dei postumi in concreto rilevati, ove tale valutazione esprima un grado di inabilità inferiore a quello della rendita pregressa consolidata, la rendita unica dovrà essere comunque liquidata sulla base del grado di inabilità precedente a garanzia, per il lavoratore, di un indennizzo quanto meno uguale a quello già erogatogli.
Il principio sopra esposto dovrà essere osservato anche in sede di ulteriori revisioni esperite nei confronti della rendita unica.
Per quanto ovvio, si precisa che, per converso, la valutazione globale di cui sopra potrà comunque essere rivista in aumento.
Efficacia nel tempo
La disciplina dettata dalla sentenza in argomento è operante dal 15 giugno 1989, vale a dire dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Essa trova applicazione:
a) in tutte le fattispecie verificatesi oltre la data del 15 giugno 1989;
b) nelle fattispecie insorte precedentemente e non ancora definite alla data predetta in quanto in corso di istruttoria o perché in atto controversie amministrative o giudiziarie;
c) nelle fattispecie già definite in via amministrativa prima del 15 giugno 1989 ma non ancora colpite dal termine di prescrizione triennale.
Il riesame dei casi previsti al punto sub c) sarà effettuato su domanda da parte degli interessati salvo che non siano suscettibili di diretta evidenza da parte dell'Unità operativa.
Eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente normativa dovranno essere segnalate a questa Direzione Generale - Servizio prestazione assicurative.