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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 60 del 17 ottobre 1985

Oggetto: Interessi di rateazione e dilazione. Decreto interministeriale 22 luglio 1985.

A seguito della circolare n. 58/1985, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 22 luglio 1985 che, in attuazione dell'articolo 2, comma 3°, del decreto- legge 22 luglio 1985, n. 356 fissa nella misura del ventisette per cento il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e per le dilazioni dei pagamenti dei debiti per premi ed accessori.

La decorrenza di detta tasso è stabilita al 22 luglio 1985 e sarà applicata nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a partire dalla citata data.

In conformità a quanto disposto con la circolare n. 51/1982, pagina 2, terzo periodo, il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata per le quali la Sede ha comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o di dilazione in data 22 luglio o successiva.

Nel rammentare le istruzioni impartite con le circolari numeri 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982, si allega il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione su quanto disposto dal 5° comma dell'articolo 2 del decreto legge 20 settembre 1985, n. 477, circa la necessità che le autorizzazioni di rateazioni superiori ai dodici mesi siano accordate dall'Istituto con provvedimento motivato da comunicare entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Pertanto, in via temporanea, in attesa delle determinazioni che in materia assumerà il Consiglio di amministrazione, avuto riguardo anche ai tempi previsti per la conversione in legge del decreto legge in esame, si dispone che le istanze volte ad ottenere rateazioni superiori ai dodici mesi siano trasmesse, con assoluta urgenza e priorità, debitamente istruite in particolare per quanto attiene alla motivazione, a questa Direzione generale, Servizio rischi.

Ciò, ovviamente, riguarda i soli debiti pregressi non ponendo, come è noto, i debiti correnti formare oggetto di rateazioni eccedenti dodici rate mensili consecutive.

Poiché, infine, il 6° comma del medesimo articolo 2 non consente rateazioni superiori ai quarantotto mesi, le istanze volte ad ottenere per un numero di mesi superiore non potranno essere esaminate nel merito, dovendosi far presente ai datori di, lavoro istanti l'esplicito divieto di legge.

Allegato alla circolare n. 60/1985

Misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni di debiti contributivi fissate ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e successive modificazione ed integrazioni (decreto legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537).

Data del decreto Misura del tasso Data di decorrenza Circolare

9.5.1979 16% 29.12.1978 n. 37/1979

29.5.1980 22,50% 29.5.1980 n. 31/1980

19.2.1981 24% 19.2.1981 n. 23/1981

5.8.1981 27,50% 5.8.1981 n. 60/1981

15.5.1982 26,75% 15.5.1982 n. 51/1982

1.10.1982 25,75% 1.10.1982 n. 83/1982

15.2.1983 25% 15.2.1983 n. 29/1983

1.4.1983 24,50% 1.4.1983 n. 53/1983

2.5.1983 23,75% 2.5. 1983 n. 53/1983

16.1.1984 23,50% 16.1.1984 n. 51/1984

1.3.1984 22,50% 1.3.1984 n. 63/1984

31. 5.1984 22% 31.5.1984 n. 19/1985

30.9.1984 23% 30.9.1984 n. 58/1985

31.1.1985 22% 31.1.1985 n. 58/1985

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