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DETPRES DEL 12 FEBBRAIO 2018 N. 70

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DETPRES DEL 12 FEBBRAIO 2018 N. 70

Misura e modalità per l’accesso alla prestazione a favore dei malati di mesotelioma non professionale e ai loro eredi per il triennio 2018-2020. Articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Proposta.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n.367;

visto l’articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 224 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008);

vista l’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” che ha stabilito l’erogazione in via sperimentale per gli anni 2015-2017 delle prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 224 ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata;

visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze del 4 settembre 2015;

visto l’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che ha previsto l’erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per il triennio 2018-2020;

considerato che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell’Inail vanno definite la misura e le modalità di erogazione della prestazione una tantum per garantirne la tempestività;

visti la relazione del Direttore generale in data 9 febbraio 2018 e la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale ivi allegata,

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DETERMINA

1.Misura della prestazione a favore dei malati di mesotelioma non professionale L’Inail eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione una tantum pari a 5.600 per ciascuno degli anni 2018, 2019,2020.

1.1 Modalità di presentazione dell’ istanza di accesso alla prestazione

I soggetti che intendono accedere alla prestazione possono presentare istanza all’Inail su apposita modulistica resa disponibile dall’Istituto.

L’esposizione familiare deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia medesima.

Unitamente all’istanza deve essere trasmessa la documentazione sanitaria attestante la patologia mesoteliomica e contenente la data della prima diagnosi ai fini della compatibilità dei periodi di esposizione, familiare o ambientale, all’amianto con l’insorgenza della patologia stessa.

Il diritto alla prestazione si prescrive entro il termine di cui all’articolo 112, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 decorrente dalla data della prima diagnosi di mesotelioma.

1.2 Modalità di erogazione della prestazione una tantum

L’Inail, all’esito dell’esame dell’istanza ritenuta accoglibile, eroga in un‘unica soluzione la prestazione assistenziale entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza medesima.

Qualora l’Inail accerti l’incompletezza dell’istanza o della documentazione probante invita il richiedente a fornire le necessarie integrazioni entro 15 giorni. Detto periodo non si computa ai fini del termine dei 90 giorni previsto per l’erogazione della prestazione.

2. Misura della prestazione a favore degli eredi dei malati di mesotelioma non professionale.

La prestazione assistenziale per i soggetti di cui al punto 1 deceduti per mesotelioma è riconosciuta a favore degli eredi e ripartita tra gli stessi.

La misura della prestazione assistenziale da corrispondere agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale di cui al punto 1 è pari anch’essa a 5.600 euro per ciascuno degli anni 2018,2019,2020.

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2.1 Modalità di presentazione dell’istanza di accesso alla prestazione

L’istanza deve essere prodotta da uno solo dei beneficiari all’Inail entro 90 giorni dalla data del decesso del de cuius su apposita modulistica messa a disposizione dell’Istituto, corredata dalla delega degli altri eredi, dalla documentazione amministrativa e sanitaria indicata al punto 1.1, nonché di quella probante il decesso per mesotelioma e dalla scheda di morte Istat.

Il diritto alla prestazione si prescrive entro il termine di cui all’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 decorrente dalla data del decesso per mesotelioma.

2.2 Modalità di erogazione della prestazione una tantum

La prestazione assistenziale a favore degli eredi è corrisposta da parte dell’Inail in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza completa della documentazione indicata al punto 2.1.

Qualora l’Inail accerti l’incompletezza dell’istanza o della documentazione invita il soggetto beneficiario a fornire le necessarie integrazioni entro 15 giorni. Detto periodo non si computa ai fini del termine dei 90 giorni previsto per l’erogazione della prestazione.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 186, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

f.to prof. Massimo De Felice

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