Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 78 dell'8 novembre 1996
Oggetto: Cooperative sociali - Legge 8 novembre 1991, n. 381. Criteri per la contribuzione. Attività di assistenza domiciliare. Chiarimenti interpretativi ed applicativi.
QUADRO NORMATIVO
- Articolo 30, commi 1 e 4, ed articolo 118, comma 1, del Testo Unico infortuni, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Criteri per la contribuzione.
- Legge 8.11.1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali.
- Circolare n. 55/1993.
- Decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recanti retribuzioni medie per particolari categorie e determinate località (ex articolo 118, comma 1, T.U.).
Sugli argomenti indicati nell'oggetto e nel quadro normativo della presente circolare, si forniscono alcuni chiarimenti volti a superare dubbi interpretativi ed applicativi portati a conoscenza di questa Direzione Generale sia da Unità periferiche dell'Istituto sia da associazioni datoriali.
DECRETI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE RECANTI RETRIBUZIONI MEDIE PER PARTICOLARI CATEGORIE E DETERMINATE LOCALITA'
Viene confermata la vigenza, a livello provinciale, dei decreti ministeriali (anche di vecchia data) recanti il salario medio giornaliero ed il periodo medio di occupazione mensile per i soci delle cooperative sociali addetti all'assistenza domiciliare o ad altre attività di assistenza sociale.
ESTENSIONE DEL DECRETO PROVINCIALE A TUTTE LE COOPERATIVE SVOLGENTI LA MEDESIMA ATTIVITA'
Qualora un decreto preveda espressamente solo i soci di una determinata cooperativa, unico organismo esercente assistenza domiciliare nella provincia all'entrata in vigore del decreto stesso, tale provvedimento dovrà essere esteso ai soci di tutte le cooperative prestatrici della medesima assistenza operanti nella stessa provincia.
PERIODO MEDIO DI OCCUPAZIONE MENSILE
Il periodo medio di occupazione mensile è fisso e dovrà, così, essere applicato nella misura espressamente prevista dal particolare decreto provinciale, ancorché di vecchia data.
Peraltro - al fine di evitare che le cooperative versino premi riferiti a periodi medi non più attuali ed a retribuzioni medie-convenzionali giornaliere inadeguate - le Direzioni regionali valuteranno la necessità di richiedere ai competenti Ispettorati provinciali del lavoro retribuzioni medie ragguagliate ai parametri di retribuzione minimi giornalieri e rapportate a periodi più rispondenti alla realtà lavorativa (articolo 118, comma 1, T.U.).
ASSISTENZA DOMICILIARE
Secondo un parere ministeriale, al quale l'Istituto intende uniformarsi, il termine "assistenza domiciliare", che in origine comprendeva esclusivamente l'assistenza svolta presso il domicilio degli assistiti, si è poi esteso all'assistenza resa presso strutture pubbliche o presso strutture gestite direttamente dalle cooperative sociali.
Sempre secondo tale parere, per "domicilio" si può attualmente intendere anche il luogo scelto dall'utente per ricevere l'assistenza di cui ha bisogno.
ASSISTENZA SOCIALE
Resta fermo che le cooperative sociali potranno prendere come base di calcolo i salari medi provinciali purché la loro attività sia inquadrabile "nell'assistenza sociale", ovvero senza fini di lucro. Pertanto l'eventuale corrispettivo ricevuto dalla cooperativa sociale non deve superare il mero costo delle prestazioni erogate agli assistiti.