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La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 15 del 28 febbraio 1996

Oggetto: Determinazione per l'anno 1996 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.

153, e successive modificazioni, è stata determinata per l'anno 1996 nella misura del 5,4%; fermo restando il dispositivo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, cosi come interpretato dall'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed il conseguente adeguamento alla retribuzione minima imponibile ivi stabilita dei minimali di retribuzione imponibile di importo inferiore, tale percentuale va assunta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale da valere per il 1996.

Tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, 2° comma, del predetto decreto-legge n. 338/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, alla somma di L. 62.729 (pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1996 che e stato determinato nella misura di L. 660.300).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal comma 19 dell'articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile alle categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali risulta, per il 1996, pari a L. 33.015, valore che va peraltro raffrontato con quelli derivanti dall'aggiornamento dei minimali di cui alla legge n.

537/1981, i cui importi sono riportati nella tabella allegata n. 1. Per i lavoratori a tempo parziale di cui al comma 9 dell'articolo 5 della stessa legge il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione e cambiato da giornaliero ad orario a decorrere dal 10 giugno 1995.

Per l'illustrazione del citato criterio, si rinvia alla lettera indirizzata a tutte le Unità dell'Istituto in data 21 luglio 1995 che ad ogni buon conto si allega (all. n. 2).

Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 del citato articolo 5 (part-time senza la stipula di contratto di lavoro per particolari settori) il limite minimo di retribuzione giornaliera - determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% - è pari, per l'anno 1996, a L. 26.412 che risulta superiore a quello calcolato in base alla sopracitata legge n. 537/1981.

Peraltro, ove i lavoratori di cui ai citati commi 16 e 17 fossero occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite minimo di retribuzione giornaliera e quello valido per la generalità dei lavoratori per il 1996, cioe pari a L. 62.729.

Come precisato nella circolare n. 13/1987 si segnala che, per quanto disposto dal comma 20 del medesimo articolo 5 della citata legge n. 863/1984, nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'articolo 7, 1° comma, della legge n. 638/1983.

Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981.

Ne consegue che i limiti minimi per l'anno 1996 per i lavoratori occupati nel settore sopra indicato - indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori stessi siano occupati a tempo pieno o ad orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere- risultano i seguenti:

1) Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 66.300

2) Impiegati docenti e non docenti L. 30.630

3) Operai L. 24.500

(2)

Le retribuzioni annue per i predetti lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per trecento le cifre sopra indicate.

Poiché la particolare disposizione del citato comma 20, articolo 5, della legge n. 863/1984 non si applica al settore dell'istruzione scolare non statale, in tale settore continua ad effettuarsi il confronto tra i minimali ex lege n. 537/1981 e quelli di cui all'articolo 7 della legge n. 638/1983.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'articolo 1, primo comma, della legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, rimanendo soggette, ai sensi del secondo comma della stessa norma, alla disciplina di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del citato articolo 19 della legge n. 153/1969.

Si conferma quanto comunicato a pag. 10 della circolare n. 25/1985 relativamente agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti ed internati, agli allievi dei corsi di istruzione professionale.

Tanto premesso, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, i limiti minimi di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1996 ed i relativi premi di assicurazione.

I - SETTORE INDUSTRIALE

a) Generalità dei lavoratori dipendenti:

retribuzione giornaliera L. 62.729

b) Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana:

retribuzione giornaliera L. 62.729

Di conseguenza la retribuzione minima annua ammonta a L. 18.818.700 (62.729 x 300) ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:

L'aggiornamento degli archivi locali con la nuova tabella dei premi speciali unitari validi per il 1996 sarà effettuato contestualmente al rilascio dei programmi utili per l'autoliquidazione del corrente anno.

I nuovi valori, tuttavia, avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento dell'archivio locale.

Per quanto concerne, invece, le posizioni artigiane già in essere all'1.1.1996, l'aggiornamento e sospeso fino alla conclusione delle operazioni di autoliquidazione. Ciò ad evitare che la rata 1996, per la parte relativa ai premi speciali, assuma valori diversi da quelli indicati nei modd. 10-SM, sui quali, come e noto,

Classi di rischio Retribuzione minima annua L. 18.818.700 I L. 106.600

II L. 239.200

III L. 445.500

IV L. 702.400

V L. 973.900

VI L. 1.255.200

VII L. 1.552.900

VIII L. 1.746.800

IX L. 1.931.900

X L. 2.290.000

(3)

sono stati riportati gli importi validi per l'anno 1995.

c) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

retribuzione giornaliera L. 62.729

Pertanto, le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

retribuzione giornaliera L. 34.820

Le misure minime di premio a persona, per il 1° trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

Si precisa che, trattandosi di premi speciali unitari, le misure degli stessi sono determinate prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile.

e) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250:

Pertanto, la misura minima del premio a persona, per mese o per frazione di mese, e di L. 41.600.

f) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive:

Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1996/1997, i premi minimi saranno i seguenti:

1) Frantoi di tipo A

2) Frantoi di tipo B

I settore L. 114.400

1) Facchini

II settore L. 232.700

2) Barrocciai L. 241.600

I settore L. 75.400

1) Facchini

II settore L. 150.800

2) Barrocciai L. 136.000

retribuzione giornaliera L. 34.820

retribuzione giornaliera L. 62.729

- per lavori di durata non superiore a 30 gg. L. 239.600

- per l'intera campagna olearia L. 754.400

- per lavori di durata non superiore a 30 gg. L. 330.200

- per l'intera campagna olearia L. 921.200

(4)

g) Lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Per il calcolo del premio relativo a tali lavoratori (tassisti, carrellisti, trattoristi, ecc.) si applicano le istruzioni vigenti in materia di tariffa ordinaria, tenendo presente sia la retribuzione giornaliera convenzionale sia il periodo occupazionale mensile fissati dal decreto del 6 dicembre 1993 pubblicato sulla G.U. del 18 dicembre 1993.

h) Lavoratori a domicilio:

i) Addetti a servizi domestici e familiari:

le retribuzioni sono modificate come da tabella allegato n. 3.

l) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico- scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro.

Tenuto conto di quanto sopra precisato circa i criteri di determinazione dei limiti di retribuzione giornaliera per i settori della istruzione pre-scolare e scolare, è necessario che le Sedi acquisiscano dalle scuole e dagli istituti gli elementi occorrenti per l'esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione al settore di insegnamento (pre-scolare e scolare), alle ore di insegnamento effettuate giornalmente (fino a quattro od oltre), alle funzioni direttive eventualmente svolte in aggiunta all'insegnamento nonché a quanto stabilito dai commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge n. 863/1984.

Nel rammentare che il premio speciale unitario pro-capite per l'assicurazione di detti insegnanti va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico, che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, prendendo come premio e retribuzione di partenza quelli stabiliti con il D.M. 15 luglio 1987 (circolare n. 62/1987), si riportano qui di seguito le retribuzioni minime giornaliere ed annue nonché i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui pro-capite validi per l'anno scolastico 1995/1996. Detti premi sono stati determinati computando due dodicesimi di quello 1995 e dieci dodicesimi di quello 1996.

1) Insegnanti con funzioni direttive:

2) Insegnanti:

B) Insegnamento scolare:

retribuzione giornaliera L. 34.820

retribuzione giornaliera L. 62.729

A) Insegnamento pre-scolare: 1995 1996

- retribuzione giornaliera 62.900 66.300

- retribuzione annua 19.870.000 19.890.000

- premio corrispondente 81.000 85.400

- premio dovuto 84.700

- retribuzione giornaliera 29.060 30.630

- retribuzione annua 8.718.000 9.189.000

- premio corrispondente 37.500 39.500

- premio dovuto 39.200

(5)

1) Insegnanti con funzioni direttive:

a tempo pieno o part-time

ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984

2) Insegnanti:

con più di 4 ore

fino a 4 ore

ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984

m) Soci volontari delle Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381:

II - SETTORE AGRICOLO

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato:

- retribuzione giornaliera 64.500 67.990

- retribuzione annua 19.350.000 20.397.000

- premio corrispondente 83.100 87.600

- premio dovuto 86.900

- retribuzione giornaliera 64.500 67.900

- retribuzione annua 19.350.000 20.397.000

- premio corrispondente 83.100 87.600

- premio dovuto 86.900

retribuzione giornaliera 59.513 62.729

- retribuzione annua 17.853.900 18.818.700

- premio corrispondente 76.700 80.800

- premio dovuto 80.200

- retribuzione giornaliera 31.323 33.015

- retribuzione annua 9.396.900 9.904.500

- premio corrispondente 40.400 42.500

- premio dovuto 42.200

- retribuzione giornaliera 29.060 30.630

- retribuzione annua 8.718.000 9.189.000

- premio corrispondente 37.500 39.500

- premio dovuto 39.200

retribuzione giornaliera L. 62.729

retribuzione giornaliera L. 55.780

(6)

(per effetto della indicizzazione annuale prevista dall'articolo 1 della legge n. 537/1981).

Sotto il profilo risarcitivo, si precisa che:

- per quanto concerne l'indennità per inabilita temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali e intervenuta la variazione salariale, il relativo calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1996, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso il trattamento economico in questione;

- ai fini della liquidazione delle rendite per inabilita permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996, il minimale fissato per il settore industriale e pari a L. 58.656 (L.

17.597.000 : 300).

Qualora dovesse essere decisa la riliquidazione delle rendite a far data dall'1.1.1996, tale minimale dovrà essere conseguentemente ricalcolato.

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