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19 del 27 marzo 1995 Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dello spettacolo

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 19 del 27 marzo 1995

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dello spettacolo.

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale, di legittimità e costituzionale, che è intervenuta a modificare e ad innovare taluni orientamenti caratterizzanti l'assicurazione antinfortunistica, consente l'estensione della tutela a nuove categorie lavorative, una volta escluse da qualsiasi forma di copertura assicurativa.

In particolare, si ritiene che la limitazione della tutela infortunistica nei confronti dei lavoratori dello spettacolo debba considerarsi non più attuale dal momento che sono stati introdotti elementi a garanzia dell'estensibilità dell'assicurazione obbligatoria.

Nel corso degli anni i presupposti su cui è stata motivata l'esclusione, ossia i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 4, n. 1 del Testo Unico emanato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, della manualità e della subordinazione, sono stati riconsiderati in relazione a nuovi pronunciamenti giurisprudenziali.

Infatti il concetto di "opera manuale" tradizionalmente acquisito all'assicurazione infortuni ha assunto con il passare del tempo un significato sempre più esteso identificandosi in un primo momento con ogni comportamento che possa arrecare danno (cfr. Cass. 22.1.1979, n. 492; Cass. 4.7.1979) fino ad essere superato dall'assunto che tutti i lavoratori dipendenti esposti al rischio ambientale hanno diritto alla tutela assicurativa a prescindere dalla manualità che caratterizza la loro attività lavorativa.

Il carattere artistico e non manuale delle prestazioni non appare più, quindi, condizione sufficiente ad escludere l'assicurabilità dei lavoratori dello spettacolo.

Parimenti anche il concetto di "subordinazione" ha subito dei mutamenti nel corso del tempo, nel senso che si sono affermati criteri meno rigidi di distinzione e classificazione.

Per aversi subordinazione, quale elemento del rapporto di lavoro, non si richiede un vincolo di soggezione particolarmente intenso ed appariscente, essendo sufficiente, in molti casi, un assoggettamento attenuato e discreto all'autorità dell'imprenditore, in particolare quando si è in presenza di lavoratore professionista.

In un rapporto di lavoro subordinato il vincolo della dipendenza può assumere aspetti diversi in relazione alla natura delle mansioni svolte ed alle condizioni in cui queste si svolgono, per cui il legame di subordinazione risulta, necessariamente, affievolito e non esclude una certa autonomia, iniziativa e discrezionalità del lavoratore dipendente.

A fronte di tali cambiamenti normativi ed interpretativi la figura del lavoratore dello spettacolo viene visto sotto una nuova luce.

Di conseguenza è stata ammessa la tutela degli orchestrali laddove i suddetti lavoratori usino apparecchiature elettroniche o collaborino all'impianto o al trasporto delle medesime, nonché dei ballerini e dei tersicorei considerato che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 8-21 marzo 1989, n. 137, la loro "gestualità" è assimilabile alla manualità delle prestazioni rese normalmente dagli altri lavoratori subordinati.

Anche se la predetta pronuncia non è estendibile per analogia a categorie diverse di prestatori d'opera, pur tuttavia da essa è possibile desumere il principio secondo il quale, considerando i limiti che il concetto di manualità ha nel garantire la tutela, l'assicurazione contro gli infortuni si deve basare sul concetto di rischio.

L'assicurabiltà dello stesso va considerata in relazione alla sua natura obbiettiva per cui, in presenza di attività diverse esposte allo stesso rischio, non si può non stabilire la tutela assicurativa, senza violare gli articoli 3 e 38 della Costituzione.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3476/1994, circ. n. 24/1994, riprendendo tale concetto, ribadisce il principio secondo il quale tutti i lavoratori, tenuti per ragioni lavorative a frequentare ambienti ove si svolgono attività pericolose di cui all'articolo 1 del T.U. n. 1124/1965, sono soggetti all'obbligo assicurativo e fruiscono della conseguente tutela, a prescindere dal contenuto manuale ed

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intellettuale delle mansioni svolte.

Vengono, così, ad essere superate alcune residue incertezze interpretative relative al concetto di lavoro manuale, essendo definitivamente il rischio ambientale, da solo, condizione sufficiente all'insorgenza della tutela assicurativa, e indipendentemente dal fatto che il lavoratore stesso sia o non sia in rapporto diretto con le fonti di rischio.

Nel concreto, pertanto, appare evidente che chi lavora nel mondo dello spettacolo, operando in ambienti organizzati per "l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli", come alla voce 27 del predetto articolo 1 del T.U. n. 1124/1965, si viene a trovare in una oggettiva situazione di rischio potenziale derivante dall'ambiente, in quanto vi è la presenza di elementi quali carichi sospesi, congegni meccanici, cavi elettrici, riflettori e luci di scena, ecc. che costituiscono senza dubbio fonti di pericolo diretto o indiretto nello svolgimento delle attività lavorative.

Nel caso dell'attore, altresì, egli ha nella gestualità e nell'impiego dell'attività fisica diretta alla creazione di uno spettacolo artistico il requisito soggettivo della manualità.

L'attore, oltre a garantire l'apporto intellettuale, usa il proprio corpo per la creazione artistica dello spettacolo ed esso costituisce elemento fondamentale ed insostituibile della sua prestazione.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che l'obbligo assicurativo debba essere esteso anche a favore dei lavoratori dello spettacolo ove questi ultimi svolgano la loro attività quali lavoratori subordinati, ovvero in quanto soci, alle dipendenze della società di appartenenza.

Il requisito della subordinazione, pur con i nuovi orientamenti interpretativi intervenuti, resta, comunque, insieme all'esposizione al rischio, la condizione essenziale per garantire la tutela assicurativa.

Il rapporto di lavoro potrà essere a carattere determinato o indeterminato, purché vi sia la soggezione al potere direttivo ed organizzativo dell'imprenditore, a prescindere dal tipo di retribuzione percepita.

Al riguardo è opportuno precisare, tuttavia, che non è necessaria l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o societario tra i lavoratori dello spettacolo ed i titolari dei locali dove si esibiscono, dato che il datore di lavoro può anche essere un terzo non titolare del locale.

Considerando, peraltro, la delicatezza della questione conseguente ai nuovi indirizzi giurisprudenziali, le Unità adotteranno criteri di correntezza nei confronti dei datori di lavoro interessati, avanzando le richieste dei premi arretrati e delle conseguenti sanzioni previste, solo se suffragate da obiettivi e sicuri elementi.

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