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Abruzzo, del. n. 179 – Alienazione società partecipata

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Repubblica italiana La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo

composta dai Magistrati:

nella Camera di consiglio del 23 dicembre 2019 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE

VISTO l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n.

8, recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

Manuela ARRIGUCCI Presidente

Marco VILLANI Consigliere

Luigi DI MARCO Consigliere

Antonio DANDOLO Consigliere

Giovanni GUIDA Primo Referendario (relatore)

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VISTA la deliberazione del 14 febbraio 2019, n. 16/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo per l’anno 2019”;

VISTO il decreto del 15 gennaio 2019, n. 3/2019, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo;

VISTA la nota del 29 novembre 2019 del Comune di Tossicia con la quale il sindaco ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione per il tramite del CAL;

VISTA la nota del 2 dicembre 2019 del CAL con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere del Comune di Tossicia;

VISTA l’ordinanza n. 53/2019, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione alla Camera di consiglio del 23 dicembre 2019;

UDITO il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA, PREMESSO

Il comune di Tossicia ha posto a questa Sezione due quesiti in ordine alla procedura di alienazione di una partecipazione societaria del Comune in forza del d.lgs. n. 175/2016 (di seguito TUSP), deliberata in quanto non compresa tra le fattispecie che ne consentano la detenzione ai sensi dell'art. 4 del medesimo testo unico. Più nello specifico, si chiedono chiarimenti in ordine ai seguenti due profili:

1) “Determinazione del prezzo di vendita della partecipazione azionaria: esso assume importanza centrale sia per determinare il corretto ammontare delle entrate che il Comune realizzerebbe in caso di alienazione (soprattutto qualora il valore delie azioni sia aumentato in misura considerevole rispetto all’originario prezzo di acquisto) sia per un celere ed ottimale espletamento della procedura di vendita (l’interesse dei potenziali acquirenti e le modalità di alienazione potrebbero variare a seconda delle maggiori o minori risorse da impiegare per l'acquisto delle azioni poste in vendita).

2) Acquisto delle azioni da parte della Società interessata in caso di mancata alienazione: qualora non si dovesse riconoscere portata dispositiva all'art. 24. comma 5, del d.lgs. n. 176/2016, le finalità del testo unico potrebbero essere disattese, dal momento che una eventuale applicazione dell'art 2357 c.c. al caso di specie (e, in generale, qualsiasi difficoltà procedurale o patrimoniale della Società interessata) potrebbe rendere difficoltoso il riacquisto delle azioni e determinare, in definitiva, l'impossibilità per l'ente pubblico di cedere la propria partecipazione”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo

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richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato e trasmessa per il tramite del CAL.

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità pubblica” strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Giova preliminarmente evidenziare come l’oggetto della richiesta di parere debba essere circoscritta alla sola valutazione dei profili inerenti al generale quadro normativo di riferimento, non potendo costituire, di contro, oggetto di valutazione da parte della Sezione i profili inerenti alla legittimità degli atti eventualmente posti in essere, nonché specifiche previsioni statutarie di una società partecipata.

2.1. Venendo, conseguentemente, all’esame del merito della richiesta, il Comune istante pone due differenti quesiti interpretativi. Per quanto attiene al primo aspetto, ovvero la determinazione del prezzo di vendita della partecipazione azionaria, la giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo chiarito che, quale atto propedeutico all’esperimento della procedura di evidenza pubblica necessaria all’alienazione della partecipazione, la stessa rientra nella discrezionalità dell’Ente procedente, al quale “è, peraltro, rimessa l’individuazione del metodo di valutazione della partecipazione (metodo patrimoniale, reddituale o finanziario) più congruo alla luce di tutti gli elementi di fatto a tal fine rilevanti”

(Sez. controllo Marche deliberazione n. 25/2014). Ciò in quanto la disciplina di settore non individua un unico metodo di valutazione, né lo stesso, del resto, può essere individuato in astratto, in quanto non può prescindersi da una valutazione in concreto, volta alla piena valorizzazione della partecipazione detenuta.

2.2. Per quanto attiene al secondo quesito, attinente alle modalità di acquisto delle azioni da parte della Società interessata in caso di mancata alienazione, il disposto della norma - art. 24, comma 5, TUSP - appare chiaro nel delineare il percorso legislativamente previsto per procedere alla liquidazione della partecipazione (come già messo in evidenza dalla deliberazione Sez. controllo Lombardia n. 79/2018, peraltro nota e richiamata dall’Amministrazione istante). Tale norma, infatti, statuisce che, in caso si mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria, la partecipazione “è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”.

La prima disposizione codicistica individua i criteri per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, a cui devono procedere gli amministratori, sentito il parere del

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collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto

“della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”. La seconda disposizione richiamata prevede, invece, le modalità attraverso le quali deve procedersi alla suddetta liquidazione, partendo dall’offerta in opzione agli altri soci. Ove gli amministratori della società non riescano a cedere le partecipazioni agli altri soci o a terzi, le azioni del recedente devono venir rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 c.c.. Nel caso non vi siano utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

2.3. L’iter che deve essere percorso a valle dell’accertamento da parte dell’Amministrazione partecipante dell’assenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in una società appare, dunque, interamente e inderogabilmente definito a livello legislativo, non residuando, conseguentemente, come adombrato dall’Amministrazione istante alcun margine per procedure alternative a quelle ora richiamate. Ove, infatti, non si riesca a cedere sul mercato la partecipazione o la stessa non venga acquisita dagli altri soci e la società non abbia le risorse per procedere al riacquisto delle azioni, residua l’obbligo di deliberare lo scioglimento della società, avviandone la liquidazione.

3. L’imperatività del quadro ora sommariamente richiamato è, del resto, chiaramente evidenziata, considerando la novella operata dal Legislatore con l’art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis all’art. 24 del TUSP.

Quest’ultima disposizione prevede che “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”. La deroga temporanea introdotta per non procedere alle alienazioni delle partecipazioni in società in utile nel triennio precedente alla ricognizione non può che militare nel senso dell’obbligatorietà delle procedure sopra richiamate, in ordine alle società non rientranti nella deroga, dando corso al percorso di dismissione sopra ricordato, non potendo sullo stesso e sui criteri – espressamente e univocamente individuati sul piano legislativo - di determinazione del valore delle quote eventuali difformi previsioni statutarie della società partecipata.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Tossicia, con nota del 29 novembre 2019.

DISPONE

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che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Tossicia, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 23 dicembre 2019.

Il Magistrato relatore Il Presidente

F.to Giovanni GUIDA F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in segreteria il 23 dicembre 2019

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto Lorella GIAMMARIA

F.to Carla Lomarco

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