Comune di Sossano
Quarto Piano degli Interventi
DOCUMENTO PRELIMINARE proposto dal Sindaco art. 18, comma 1, L.r. 11/2004
aprile 2020
PIANO DEGLI INTERVENTI
P.I.
P.R.G. P.A.T.
Comune di Sossano Quarto Piano degli Interventi
Documento Preliminare
3 I. PREMESSA
La Legge Urbanistica Regionale (LR 11/2004) ha suddiviso la pianificazione urbanistica comunale in due livelli di pianificazione (art. 3, comma 41): il P.A.T. - piano di assetto del Territorio - e il P.I. – piano degli interventi.
Come precisato all’art. 12, mentre il P.A.T. delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio, il Piano degli Interventi “è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”.
Il P.A.T. è stato approvato con Conferenza di Servizi il 21.02.2013 e ai sensi dell’art. 15 della L.r.
11/2004, e ratificato dalla Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 56 del 20.03.2013. Con DCC n. 62 del 23.12.2019 è stata approvata la variante n. 1 al PAT di adeguamento alla LR 14/2017 sul consumo di suolo.
Il primo Piano degli Interventi è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Comuni del Basso Vicentino n. 42 del 13.12.2014. Successivamente sono stati approvati la variante n. 1 al Piano degli Interventi (deliberazione del Consiglio dell’Unione Comuni del Basso Vicentino n. 39 del 27.11.2018) e il Terzo Piano degli Interventi con DCC n. 63 del 23.12.2019.
I contenuti del Piano degli interventi e delle sue varianti sono stabiliti all’art. 17 della L.R. 11/2004 mentre alcune indicazioni operative sono contenute anche in diversi atti di indirizzo regionali. L’iter di approvazione è fissato dall’art. 182 della L.R. 11/2004 e prevede, come primo atto, la presentazione da parte del Sindaco di un Documento Preliminare al Consiglio Comunale.
1 L.R. 11/2004, Art. 3 - Livelli di pianificazione.
4.La pianificazione si articola in:
a)piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);
b)piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
c)piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
2 L.r. 11/2004, Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.
1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
Il Piano degli interventi sarà successivamente adottata dal Consiglio Comunale e, dopo la pubblicazione (30 gg + 30 gg per la presentazione delle osservazioni), il Consiglio stesso provvederà a controdedurre alle osservazioni pervenute e ad approvare definitivamente il PI ai sensi dell’art. 18 della Lr 11/’04
Il documento “del Sindaco” evidenzia, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi3
3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all’articolo 32 della legge n. 69 del 2009 il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.
6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.
7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30.
7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.
8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.
9. L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace
3 L.r. 11/2004, Art. 18, comma 1
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II. LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
Il Piano degli Interventi conferma e approfondisce le condizioni e le modalità cui ispirare il governo del territorio:
L’Amministrazione Comunale dovrà perseguire, nella redazione dello strumento urbanistico i principi generali enunciati dalla L.R. 11/2004 in particolare tutta l’attività urbanistica dovrà garantire un’equa distribuzione dei diritti edificatori utilizzando quanto definito dagli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004.
Gli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati, in ogni singola porzione di territorio, per tutte quelle operazioni che comportano interventi di manutenzione, modificazione o trasformazione delle risorse naturali del territorio, dovranno mirare alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell’ambiente e del paesaggio, alla protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni, alla costruzione di un territorio ecologicamente stabile, ad una qualità architettonica armonicamente inserita nel contesto paesaggistico. (art. 2 del PAT).
Il PI persegue il raggiungimento degli obiettivi rispetto i specifici temi e contesti indicati dal PAT per ogni Ambito Territoriale Omogeneo (ATO)
ATO 1 – Collina di Sossano
ATO 2 – Coelsanus
ATO 3 – Prati comunali
ATO 4 – Deserto verde
ATO 5 – Colloredo
ATO 6 – Pilastro
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III. I CONTENUTI SPECIFICI DEL QUARTO PIANO DEGLI INTERVENTI DI SOSSANO
Il Quarto Piano degli Interventi del Comune di Sossano, coerentemente con i contenuti e le direttive indicate dal PAT, considera prioritariamente la conclusione del percorso di aggiornamento e adeguamento alle disposizione regionali in materia di Consumo di Suolo, RET e ricognizione delle zone di espansione avviato con il Terzo PI, integrando con le proposte che perverranno a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico e che siano relative prevalentemente alle tematiche di seguito esposte.
1. VARIANTE NORMATIVA IN RECEPIMENTO DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
Aggiornamento delle Norme Tecniche Operative (NTO), del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) a seguito del recepimento del Regolamento edilizio Tipo definito con DGRV n. 1896 del 22.11.2017 e DGRV n. 669 del 15.05.2018 sulla base del RET di cui all’Intesa tra Governo, Regioni e Comuni di cui all’art. 4, comma 1-sexies del DPR n. 380/2001.
2. ADEGUAMENTO DEL PI ALLA LR 14/2017 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO”, SUCCESSIVAMENTE ALL’ADEGUAMENTO DEL PAT
Adeguamento del PI alla Lr 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo” a seguito dell’approvazione della variante n. 1 al PAT, comprendente:
- individuazione degli ambiti di riqualificazione edilizia e ambientale (art. 5 Lr 14/2017);
- individuazione degli ambiti di riqualificazione urbana (art. 6, Lr 14/2017);
- individuazione di eventuali immobili per interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente (art. 8, Lr 14/2017);
- adeguamento al disposto di cui alla DGRV n. 263 del 2 marzo 2020 e aggiornamento del RECRED.
3. AGGIORNAMENTI DI PIANO E REVISIONE DELLE ZONE DI ESPANSIONE
• Verifica dello stato di attuazione delle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio , con aggiornamento della rispettiva zonizzazione e disciplina in quanto ormai decorso il termine di 5 anni dall’entrata in vigore del primo PI (approvato con
Delibera de Consiglio dell’Unione n. 42 del 13.11.2014); per quanto riguarda, in particolare le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, troverà applicazione il disposto di cui alla LR 11/’04, art. 18, comma 7bis.
• Aggiornamento cartografico e riclassificazione dei Piani Urbanistici Attuativi conclusi (collaudati positivamente) con riclassificazione della zonizzazione e disegnando delle aree a standard e conferma dei parametri urbanistici vigenti.
• Correzione di eventuali errori o imprecisioni nella rappresentazione cartografica.
4. VARIANTE VERDE 2020
Il Quarto P.I. esaminerà le richieste di riclassificazione che saranno presentate dai cittadini a seguito dello specifico Avviso Pubblico per la variante verde 2020 (pubblicato il 27.01.2020) e procederà alla riclassificazione (generalmente in zona agricola o verde privato) delle parti ritenute compatibili con un ragionevole assetto del territorio.
Considerato che la normativa sulle varianti verdi (art. 7 Lr. 4/2015 e Circolare n. 1/2016) detta una specifica tempistica per l’approvazione della variante, la sua inclusione nell’iter di formazione della variante ordinaria al PI, risponde ad esigenze di semplificazione ed economicità del procedimento.
5. ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICA – AVVISO PUBBLICO
Valutazione delle istanze già pervenute o che perverranno anche seguito della pubblicazione dell’avviso “Manifestazioni d'interesse e/o proposte di variante al Piano degli Interventi”, e valutate positivamente rispetto ai criteri del bando stesso, che abbiano prioritariamente i seguenti contenuti:
a. Limitate modifiche alla zonizzazione o alle previsioni puntuali in recepimento di proposte già pervenute all’Amministrazione o che perverranno a seguito di pubblicazione di apposito bando, privilegiando gli interventi:
- volti a soddisfare documentate esigenze familiari;
- in grado di sostenere l’occupazione attraverso una maggiore competitività delle aziende locali;
- atti a favorire il recupero di fabbricati esistenti contenendo il consumo di suolo;
- allineare il P.I. con il PAT : verifica del limite di zona ad elementi fisici riscontrabili sul territorio e coincidenza tra limite di zona e proprietà;
- favorire la migliore organizzazione urbanistica e planivolumetrica pur nel rispetto del dimensionamento di Piano;
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b. Correzioni e aggiornamenti cartografici e normativi, quali a titolo esemplificativo:
- aggiornamento di interventi relativi ad opere pubbliche da recepire nella strumentazione urbanistica;
- Indicazione nelle planimetrie del P.I. di eventuali interventi autorizzati ai sensi della LR 55/’12 (SUAP);
- Aggiornamento normativo e/o cartografico finalizzato all’adeguamento alla pianificazione sovraordinata e di settore.
c. Verifica della possibilità di attuazione degli interventi di trasformazione del PAT anche tramite la sottoscrizione di accordi ex art. 6 della LR 11/’04 soprattutto nell’ottica del miglioramento della qualità urbana e territoriale.
d. Riuso del patrimonio edilizio esistente e miglioramento delle condizioni abitative
- Revisione dei gradi di intervento degli edifici individuati dal PAT/PI per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente (purché legittimo o legittimato), anche con eventuale modifica del grado di intervento assegnato all’edificio in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica.
- Redazione nel PI di apposite schede progettuali che specificheranno le modalità di intervento sui fabbricati esistenti (dalla ristrutturazione alla sostituzione edilizia con traslazione); l’eventuale ampliamento concesso e l’attribuzione della volumetria (da credito edilizio o attribuita dal piano); le destinazioni d’uso ammesse; le eventuali linee guida per la riorganizzazione degli spazi scoperti.
Quando le proposte di intervento provenienti da parte dei cittadini, pur nella coerenza complessiva del Piano e nel rispetto degli interessi generali in esso rappresentati, rivestono un prevalente interesse particolare, potrà essere richiesto ai proponenti di concorrere a sostenere i costi del Piano degli Interventi limitatamente alle proposte ritenute ammissibili da parte dell’Amministrazione Comunale e nella misura che verrà definita dall’Amministrazione stessa con un apposito provvedimento che sarà comunicato agli interessati prima dell’accoglimento dell’istanza.
Il Comune si riserva comunque la possibilità di apportare le ulteriori modifiche che si rendessero opportune per favorire l’attuazione delle previsioni di Piano nell’ottica della semplificazione dello stesso.
IV. COLLEGAMENTO AL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Il Quarto Piano degli Interventi si rapporta al Programma triennale delle opere pubbliche vigente al quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento, riconoscendone tuttavia la sostanziale coerenza con gli obiettivi di pianificazione urbanistica enunciati dal PAT e attuati nel PI.
Considerato, inoltre, che per la costruzione della città pubblica il Consiglio Comunale, in conformità al PAT secondo le linee guida della L.r. 11/2004 ha definito le modalità applicative per i criteri perequativi, il quarto Piano degli Interventi verificherà gli esiti della prima applicazione della specifica disciplina potendovi introdurre eventuali correttivi o aggiornamenti.
V. VALUTAZIONI DI PIANO
In funzione dell’entità delle variazioni che saranno effettivamente oggetto del Quarto Piano degli Interventi, si procederà alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e secondo le procedure di cui all’allegato F della DGRV 791 del 31/03/09 e LR 29/2019, e alla Valutazione di Incidenza Ambientale o dichiarazione di non necessità sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.
Per gli interventi con impermeabilizzazione superiore ai 1.000 mq sarà redatto specifico Studio di compatibilità idraulica, qualora la variante comporti trasformazioni del territorio che non ne alterano il regime idraulico sarà prodotta asseverazione idraulica ai sensi dell’Allegato A alla DGR 2948 del 06.10.2009. Studio e/o asseverazione saranno inviati al Genio Civile e al Consorzio.
VI. CRONOPROGRAMMA
Il quarto PI, in applicazione ai contenuti del presente Documento Preliminare, potrà essere adottato in fasi separate e successive in relazione ai contenuti o alle priorità che saranno riconosciute.