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COMUNE DI TRIESTE Trieste,

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Allegato C)

COMUNE DI TRIESTE Trieste,

Cod.fisc. Partita I.V.A. 00210240321 REP. N.

AREA SERVIZI GENERALI Prot. n.

Servizio Appalti e Contratti

ATTO DI SUBCONCESSIONE

di un posteggio di vendita nel Mercato comunale all'Ingrosso dei Prodotti Ittici di P.le dei Legnami

IL COMUNE DI TRIESTE

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ___ dd. __ esecutiva a termini di legge

S U B C O N C E D E

in uso al signor ____________________ nato a ________ il ___________ e domiciliato a __________ in _________________

che accetta - quale legale rappresentante della Ditta __________________________________

con sede a ___________ in ______________

il posteggio di vendita contrassegnato col n. ___ situato nell'ambito del Mercato all’Ingrosso dei Prodotti Ittici di Trieste di P.le dei Legnami, 2 per esercitarvi l’attività di grossista, commissionario- mandatario relativamente al commercio all'ingrosso dei prodotti ittici, alle condizioni appresso indicate.

ART. 1) – la subconcessione ha durata novennale con decorrenza dal 01.01.2019 e termine il 31.12.2027. La stessa verrà meno prima della suddetta scadenza, in caso di dismissione dell’attuale struttura mercatale e/o qualora nel frattempo venisse realizzato un nuovo mercato in altra localizzazione.

ART. 2) – il canone di subconcessione, come previsto dall'art. 10 della Legge 12.7.1938 n. 1487, è

costituito dal Diritto di Mercato calcolato nella misura dell'1,25% sull'importo delle vendite e deve

essere giornalmente versato alla Cassa di Mercato in base alle note di vendita. Il canone viene riscosso

giornalmente dal Comune mediante l’emissione di fatture soggette ad I.V.A. a cura degli Uffici di

Direzione del Mercato;

(2)

ART. 3) – il posteggio di vendita oggetto della presente subconcessione deve essere adibito esclusivamente ad area per lo svolgimento delle operazioni relative alla vendita all’ingrosso dei prodotti ittici ed al posizionamento di apparati frigoriferi nello spazio accessorio.

Il centro di esercizio del posteggio di vendita, fatta salva l’area complessiva del posteggio come rappresentato nella planimetria di cui al bando di concorso, viene individuato facendo riferimento alla posizione in cui sono installate le bilance della società assegnataria, portanti una targhetta con il nome della Ditta;

Il Subconcessionario si impegna a garantire il passaggio delle merci attraverso il posteggio di vendita di propria pertinenza, affinché le stesse possano essere ricoverate nella zona degli apparati frigoriferi.

ART. 4) – il Subconcessionario riconosce che l’area subconcessa è adatta all'uso previsto ed esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose per effetto dell'uso o della destinazione di detta area.

Il Subconcessionario riconosce altresì che sono a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti gli obblighi previsti dal D.L. 81/08 e s.m.i. a carico del datore di lavoro per la conduzione delle attività svolte all'interno degli spazi oggetto della subconcessione.

ART. 5) – il Subconcessionario si obbliga a far buon uso delle aree concesse e a restituirle, alla cessazione della subconcessione, nello stato pristino, tenuto conto del naturale deperimento degli ambienti e salvo quanto stabilito dal successivo art. 8).

In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle opere all'uopo necessarie provvederà il Comune, con diritto di rivalsa verso il Subconcessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ferma restando la facoltà di cui al successivo art. 9).

Al Subconcessionario incombe inoltre l'obbligo di provvedere, a tutte sue spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature collocate nel posteggio di vendita e negli spazi accessori destinati al posizionamento di apparati frigoriferi; in particolare, in ragione delle tipologie di impianto e della gravosità degli apparati utilizzatori, sono a totale ed esclusivo onere del Subconcessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’intero impianto elettrico a partire dal punto immediatamente a valle del punto di riconsegna, ivi compresa la responsabilità di conduzione dell’impianto ai sensi del D.Lvo 81/01 e del D.P.R. 462/01 e s.m.i.

Il Subconcessionario è tenuto a versare direttamente al Gestore delle forniture i corrispettivi per i consumi di energia elettrica, acqua ed eventuale gas e gli importi per i noli dei contatori.

ART. 6) – al Subconcessionario è fatto divieto:

• di variare in tutto o in parte la destinazione d’uso delle aree del posteggio di vendita;

• di darlo, sotto qualsiasi forma, in godimento a terzi;

• di apportare modificazioni, innovazioni o addizioni alle aree subconcesse senza la preventiva

autorizzazione scritta del Comune.

(3)

ART. 7) – tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza nocumento, eventualmente apportati dal Subconcessionario, anche con l'autorizzazione scritta del Comune, rimangono a beneficio di quest'ultimo, senza dar diritto per il Subconcessionario a compensi o a rimborsi alla dismissione del posteggio di vendita.

Resta, comunque, ferma la facoltà per il Comune di richiedere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il posteggio di vendita, prima della sua restituzione, venga rimesso allo stato pristino;

qualora il Subconcessionario non vi provveda a sue spese e cura, tempestivamente e completamente, le relative opere saranno eseguite dal Comune, con diritto di rivalsa nei confronti del Subconcessionario stesso.

Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si sono verificati senza colpa grave del Subconcessionario.

ART. 8) – il Subconcessionario, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso derivanti dalla presente subconcessione, ha versato alla Tesoreria Comunale, in deposito cauzionale, l'importo di Euro _____________ come stabilito dall'art. 19, primo comma del Regolamento di Mercato.

Il deposito cauzionale non potrà mai venire computato in conto canone dal Subconcessionario; esso verrà restituito al termine della subconcessione, se tutti gli obblighi, di cui al precedente comma, risulteranno regolarmente adempiuti.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune di Trieste, con semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dalla presente subconcessione; in tal caso il Subconcessionario è obbligato ad integrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 15 (quindici) giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

In caso di revoca della subconcessione per inadempienze a carico del Subconcessionario, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

ART. 9) – il Comune può revocare la presente subconcessione con effetto immediato, senza obbligo di corrispondere indennizzi di qualsiasi genere:

• qualora abbia necessità di disporre delle aree in oggetto per i propri scopi o, più in generale, per motivi di pubblico interesse;

• per mancato raggiungimento per due (2) anni consecutivi dell'importo minimo del volume d'affari richiesto di Euro 1.000.000,00 (unmilione di Euro) annuo;

• in presenza del verificarsi di qualcuno dei casi previsti all'art. 31 del Regolamento di Mercato;

• anche in caso di infrazione di una qualsiasi delle clausole previste dai precedenti artt. 3), 4), 5), 6)

e 7).

(4)

ART. 10) – oltre a quanto previsto nel presente atto, il Subconcessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamentazione del settore e del vigente Regolamento del Mercato Ittico all'Ingrosso, con particolare riguardo degli articoli dal 24 al 32.

ART. 11) – il Subconcessionario, agli effetti del presente atto, elegge il proprio domicilio legale presso il Mercato Ittico all’Ingrosso e dichiara che ha il proprio domicilio fiscale a Trieste.

ART. 12) – tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla presente subconcessione stanno e staranno a completo carico del Subconcessionario.

ART. 13) – per ogni controversia su diritti comunque connessi con la presente Subconcessione, sarà competente il Foro di Trieste, fatta salva, per altre eventuali controversie, la competenza degli organi amministrativi e giurisdizionali speciali.

Il presente atto, essendo soggetto ad I.V.A è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 1 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e 2 bis della Tariffa parte II del decreto medesimo.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEL MERCATO (dott.ssa Francesca DAMBROSI)

Il Subconcessionario, per accettazione espressa di tutte le clausole e condizioni della presente subconcessione.

__________________________

(5)

Atto n. 2607 del 03/10/2018 Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: DAMBROSI FRANCESCA

CODICE FISCALE: DMBFNC69L58L424Z DATA FIRMA: 03/10/2018 14:37:56

IMPRONTA: 1022D2B4648CAEE20D4DDD558CB21360960A36FB7D53E9AB67767944AF115E88 960A36FB7D53E9AB67767944AF115E8886A59E8C9977D235C587C060F1259382 86A59E8C9977D235C587C060F125938221C817EE09E04A3ABC14F076E05EF555 21C817EE09E04A3ABC14F076E05EF555316DD4C0E86C333541A99999BFA69007

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